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Deposito degli atti di p.g. (art. 366 c.p.p. e seguenti).
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni ( arresto, fermo ecc.) i verbali compiuti dalla Polizia Giudiziaria devono in generale pervenire, con apposita comunicazione esplicativa, all´autorità giudiziaria “senza ritardo”. Tale definizione riconosce alla polizia giudiziaria di poter adempiere a tutte quelle immediati indagini e al termine di queste, qualora la p.g. abbia esaurito “l´iniziativa”, deve eseguire la comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p. ) riassumendo quanto fatto. Nel caso in cui i difensori hanno il diritto di assistere gli atti devono essere depositati nelle segreteria del pubblico ministero entro il “terzo” giorno successivo al loro compimento. Il pubblico ministero con proprio decreto può disporre, per gravi motivi, che il deposito sia ritardato. |
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