Esplosivi.
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Esplosivi o artifici pirici .

La materia in esame è molto complessa poiché  sempre soggetta a revisioni più o meno impegnative (normative  in riferimento TULPS   legge   895/67,  legge 110/75 e    c.p.  art. 678  ) . Gli artt. 53-54-55 del TULPS riconoscono al Ministero dell´Interno la possibilità di raggruppare gli esplosivi dividendoli in cinque categorie:

  1. categoria 1°: polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
  2. categoria 2°: dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
  3. categoria 3°: detonatori e prodotti affini negli effetti esplodenti;
  4. categoria 4°:  artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
  5. categoria 5°: munizioni di sicurezza e giocattoli pirici .

 

Le categorie dalla 1° alla 3°  sono soggetti ad autorizzazione del Ministro dell´Interno  art. 46 TULPS  mentre il Prefetto art. 47 TULPS  rilascia le autorizzazioni riguardanti la 4° e 5° categoria (fuochi artificiali e prodotti affini). Va ricordato che il deposito, la detenzione , l´acquisto e la vendita di esplosivi  (cat. 1-3)  sono procedure diverse da quelle adottate con gli artifici o giocattoli pirici (cat.4-5).

 

Gli artifici pirici ( botti) si dividono in :

  1. pericolosissimi o micidiali;
  2. scarsamente offensivi;
  3. pressoché innocui.

                                         e possono essere :

  1. prodotti esplodenti non classificati;
  2. prodotti esplodenti compresi nella categorie  4-°  o 5°;
  3. prodotti classificati non esplodenti.

 

Per la vendita di prodotti esplosivi è richiesta autorizzazione di polizia, per la vendita  di  giochi pirici sono invece sufficienti le autorizzazioni commerciali.

Sono sempre vietati gli esplosivi o giocattoli pirici che non hanno ricevuto alcuna classificazione e non possono essere detenuti, venduti.

Durante i controlli negli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli pirici bisogna accertare in particolare:

  1. l´autorizzazione alla vendita( violazione amministrativa);
  2. che gli artifici pirici in vendita abbiano impresso la categoria di appartenenza  ( 4 ° o 5°) (violazione penale con  sequestro);
  3. indicazione dell´azienda produttrice (legge 313/91);
  4. indicazione delle avvertenze o precauzioni nell´uso (legge 313/91).

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staff@poliziagiudiziaria.it (informazioni di pg )

 
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