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Esplosivi o artifici pirici . La materia in esame è molto complessa poiché sempre soggetta a revisioni più o meno impegnative (normative in riferimento TULPS legge 895/67, legge 110/75 e c.p. art. 678 ) . Gli artt. 53-54-55 del TULPS riconoscono al Ministero dell´Interno la possibilità di raggruppare gli esplosivi dividendoli in cinque categorie:
Le categorie dalla 1° alla 3° sono soggetti ad autorizzazione del Ministro dell´Interno art. 46 TULPS mentre il Prefetto art. 47 TULPS rilascia le autorizzazioni riguardanti la 4° e 5° categoria (fuochi artificiali e prodotti affini). Va ricordato che il deposito, la detenzione , l´acquisto e la vendita di esplosivi (cat. 1-3) sono procedure diverse da quelle adottate con gli artifici o giocattoli pirici (cat.4-5).
Gli artifici pirici ( botti) si dividono in :
e possono essere :
Per la vendita di prodotti esplosivi è richiesta autorizzazione di polizia, per la vendita di giochi pirici sono invece sufficienti le autorizzazioni commerciali. Sono sempre vietati gli esplosivi o giocattoli pirici che non hanno ricevuto alcuna classificazione e non possono essere detenuti, venduti. Durante i controlli negli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli pirici bisogna accertare in particolare:
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