|
|
||||||||||||||||||||||||||||
art. 357 c.p.p. |
||||||||
La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività redige verbale dei seguenti atti:
Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall´art. 373. La documentazione dell´attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. |
||||||||
art. 373 comma 4 c.p.p. |
||||||||
Gli atti sono ocumentati nel corso el loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificatamente, che impediscono la documentazione contestuale. |
||||||||
Scrivi a: webmaster@poliziagiudiziaria.it (informazioni varie) |
|
|
||||||||||||