Legge 8 marzo 2001, n. 40
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2001
Art. 1.
(Rinvio dell'esecuzione della
pena).
1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 146. – (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). –
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve
aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei
confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver
luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice
di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto
della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di
detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosí avanzata
da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie
curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si
interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi
dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero
affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano
avvenuti da oltre due mesi".
2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è
sostituito dal seguente:
"3) se una pena restrittiva della libertà
personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore
a tre anni".
3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito
dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà
sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga
abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".
4. All'articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Il provvedimento di cui al primo comma non può essere
adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 211-bis del codice
penale in materia di ricovero coatto).
1. All'articolo 211-bis del codice penale, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita
nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con
violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo
che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può
ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque
adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).
1. Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art.
47-quinquies. – (Detenzione domiciliare speciale). – 1. Quando non
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri
di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di
ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la
pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla
assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero
dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la
detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della
condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il
tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale,
fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284,
comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la
persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni
relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni
possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo
in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con
il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul
comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è
revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della
misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa,
alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la
madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri
che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su
domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il
tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio,
se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui
all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione
all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis,
tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto
dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della
durata della misura e dell'entità della pena residua".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 4.
(Allontanamento dal domicilio).
1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio
1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 47-sexies. – (Allontanamento dal domicilio senza
giustificato motivo). — 1. La condannata ammessa al regime della detenzione
domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza
giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la
revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore
la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice
penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso
articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca
del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata
concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7".
Art. 5.
(Assistenza all'esterno dei figli minori).
1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
inserito il seguente:
"Art. 21-bis. – (Assistenza all'esterno dei figli
minori). — 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura
e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci,
alle condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le
disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in
quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno può
essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è
deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al
padre".
Art. 6.
(Limiti di applicabilità).
1. I benefíci di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono statidichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.
2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.
Art. 7.
(Sospensione delle pene accessorie).
1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Art. 8.
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1 dell'articolo 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies".
2. All'articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale".
3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare speciale,".