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 Codice Penale
                          
      Libro primo
      DEI REATI IN GENERALE
      Titolo I: DELLA LEGGE PENALE
      Art. 1 
      - Reati e pene: disposizione espressa di legge - 
      Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto 
      come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite. 
       
      Art. 2 
      - Successione di leggi penali - 
      Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in 
      cui fu commesso, non costituiva reato. 
      Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore 
      non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione 
      e gli effetti penali. 
      Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono 
      diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, 
      salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. 
      Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le 
      disposizioni dei capoversi precedenti. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di 
      decadenza e di mancata ratifica di un decreto - legge e nei casi di un 
      decreto - legge convertito in legge con emendamenti (1). 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni 
      contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen. 
       
      Art. 3 
      - Obbligatorietà della legge penale - 
      La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, 
      si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal 
      diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. 
      La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o 
      stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla 
      legge medesima o dal diritto internazionale. 
       
      Art. 4 
      - Cittadino italiano. Territorio dello Stato - 
      Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i 
      cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine 
      o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi 
      residenti nel territorio dello Stato. 
      Agli effetti della legge penale, è "territorio dello Stato" il territorio 
      "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla 
      sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati 
      come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, 
      secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. 
       
      Art. 5 
      - Ignoranza della legge penale - 
      Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. 
      La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non esclude 
      dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza 
      inevitabile. 
       
      Art. 6 
      - Reati commessi nel territorio dello Stato - 
      Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la 
      legge italiana. 
      Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione 
      o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, 
      ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od 
      omissione. 
       
      Art. 7 
      - Reati commessi all'estero - 
      È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che 
      commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 
      1) delitti contro la personalità dello Stato; 
      2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale 
      sigillo contraffatto; 
      3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello 
      Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 
      4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando 
      dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 
      5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o 
      convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale 
      italiana.
       
      Art. 8 
      - Delitto politico commesso all'estero - 
      Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto 
      politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo 
      precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro 
      della giustizia. 
      Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, 
      oltre tale richiesta, anche la querela. 
      Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che 
      offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del 
      cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune 
      determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. 
       
      Art. 9 
      - Delitto comune del cittadino all'estero - 
      Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, 
      commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana 
      stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non 
      inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, 
      sempre che si trovi nel territorio dello Stato. 
      Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva 
      della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a 
      richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della 
      persona offesa. 
      Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di 
      delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il 
      colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la 
      estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata 
      accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 10 
      - Delitto comune dello straniero all'estero - 
      Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette 
      in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto 
      per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o 
      l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito 
      secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato 
      e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela 
      della persona offesa. 
      Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, 
      il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro 
      della giustizia, sempre che: 
      1) si trovi nel territorio dello Stato; 
      2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (1) o 
      dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore a un minimo di tre 
      anni; 
      3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata 
      accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da 
      quello dello Stato a cui egli appartiene. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 11 
      - Rinnovamento del giudizio - 
      Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato 
      nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero. 
      Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo 
      straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente 
      nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. 
       
      Art. 12 
      - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - 
      Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato 
      riconoscimento: 
      1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, 
      ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la 
      tendenza a delinquere; 
      2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena 
      accessoria; 
      3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona 
      condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure 
      di sicurezza personali; 
      4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al 
      risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in 
      giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del 
      risarcimento del danno, o ad altri effetti civili. 
      Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata 
      pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste 
      trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può 
      essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro 
      della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene 
      fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4. 
       
      Art. 13 
      - Estradizione - 
      L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e 
      dagli usi internazionali. 
      L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda 
      di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla 
      legge straniera. 
      L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non 
      preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano 
      espresso divieto. 
      Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente 
      consentita nelle convenzioni internazionali. 
       
      Art. 14 
      - Computo e decorrenza dei termini - 
      Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del 
      tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. 
      Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi 
      di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel 
      termine. 
       
      Art. 15 
      - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della 
      medesima legge penale - 
      Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale 
      regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale 
      deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia 
      altrimenti stabilito. 
       
      Art. 16 
      - Leggi penali speciali - 
      Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate 
      da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti
       
      Titolo II: DELLE PENE 
      Capo I: DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE 
      Art. 17 
      - Pene principali: specie - 
      Le pene principali stabilite per i delitti sono: 
      1) la morte (1) ; 
      2) l'ergastolo; 
      3) la reclusione; 
      4) la multa. 
      Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 
      1) l'arresto; 
      2) l'ammenda. 
      La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui 
      non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. 

      (1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 18 
      - Denominazione e classificazione delle pene principali - 
      Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà 
      personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. 
      Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa e 
      l'ammenda. 
       
      Art. 19 
      - Pene accessorie: specie - 
      Le pene accessorie per i delitti sono: 
      1) l'interdizione dai pubblici uffici; 
      2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 
      3) l'interdizione legale; 
      4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
      imprese; 
      5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
      6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei 
      genitori. 
      Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 
      1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 
      2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
      imprese. 
      Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la 
      pubblicazione della sentenza penale di condanna. 
      La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie 
      stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni. 
      Articolo così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 20 
      - Pene principali e accessorie - 
      Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; 
      quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali 
      di essa. 
       
      Capo II: DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE 
      Art. 21 
      - Pena di morte - (1) 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 22 
      - Ergastolo - 
      La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti 
      a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. 
      Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1). 
      La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella 
      parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al 
      minore imputabile. 
      (1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634. 
       
      Art. 23 
      - Reclusione - 
      La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro 
      anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con 
      l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. 
      Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, 
      può essere ammesso al lavoro all'aperto. 
      Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi 
      due capoversi dell'articolo precedente. 
       
      Art. 24 
      - Multa - 
      La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non 
      inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni. 
      Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce 
      soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da 
      lire diecimila a quattro milioni. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 25 
      - Arresto - 
      La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata 
      in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli 
      stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento 
      notturno. 
      Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da 
      quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini 
      e alle sue precedenti occupazioni. 
       
      Art. 26 
      - Ammenda - 
      La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non 
      inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 27 
      - Pene pecuniarie fisse e proporzionali - 
      La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle 
      in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno 
      limite massimo.
       
      Capo III: DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE 
      Art. 28 
      - Interdizione dai pubblici uffici - 
      L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. 
      L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia 
      altrimenti disposto, priva il condannato: 
      1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio 
      elettorale, e di ogni altro diritto politico; 
      2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico 
      servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o 
      d'incaricato di pubblico servizio; 
      3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni 
      altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 
      4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o 
      di altre pubbliche insegne onorifiche; 
      5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello 
      Stato o di un altro ente pubblico (1) ; 
      6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, 
      gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri 
      precedenti; 
      7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, 
      servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna 
      onorifica, indicati nei numeri precedenti. 
      L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare 
      o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, 
      uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2) . 
      Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque. 
      La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è 
      limitata ad alcuni di questi. 
      (1) La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato 
      l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente 
      comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono 
      titolo da un rapporto di lavoro. 
      Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, 
      ha dichiarato l'illegittimità del comma per quanto attiene alle pensioni 
      di guerra. 
      (2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha 
      dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, 
      limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo 
      da un rapporto di lavoro.
       
      Art. 29 
      - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici 
      - 
      La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non 
      inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato 
      dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non 
      inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la 
      durata di anni cinque. 
      La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di 
      tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici 
      uffici. 
       
      Art. 30 
      - Interdizione da una professione o da un'arte - 
      L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della 
      capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, 
      industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale 
      permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza 
      dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, 
      autorizzazione o licenza anzidetta. 
      L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata 
      inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi 
      espressamente stabiliti dalla legge. 
       
      Art. 31 
      - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una 
      professione o di un'arte. Interdizione - 
      Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la 
      violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico 
      servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, 
      ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, 
      o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa 
      l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, 
      industria, o dal commercio o mestiere. 
       
      Art. 32 
      - Interdizione legale - 
      Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale. 
      La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei 
      genitori (1) . 
      Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, 
      durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce 
      altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei 
      genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (1) . 
      Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la 
      disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli 
      atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione 
      giudiziale. 
      (1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 32 bis 
      - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche 
      e delle imprese - 
      L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
      imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante 
      l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e 
      direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 
      della persona giuridica o dell'imprenditore. 
      Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi 
      per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti 
      all'ufficio. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 32 ter 
      - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione - 
      L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il 
      divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che 
      per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 
      Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 32 quater 
      - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la 
      pubblica amministrazione - 
      Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 
      319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 
      bis, 640, n. 1 - del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in 
      vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, 
      importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente 
      sostituito dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine 
      così modificato dell’art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108. 
       
      Art. 33 
      - Condanna per delitto colposo - 
      Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 
      non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1) . 
      Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per 
      delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, 
      o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria. 
      (1) Comma così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 34 
      - Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di 
      essa - 
      La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della 
      potestà dei genitori. 
      La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori 
      importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari 
      al doppio della pena inflitta. 
      La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di 
      ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della 
      potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. 
      La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche 
      l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che 
      al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX 
      del libro I del codice civile. 
      Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la 
      sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono 
      trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più 
      opportuni nell'interesse dei minori (1) . 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
      (1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
       
      Art. 35 
      - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte - 
      La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il 
      condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una 
      professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è 
      richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, 
      autorizzazione o licenza dell'Autorità. 
      La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può 
      avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni . 
      Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con 
      abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, 
      ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta 
      non è inferiore a un anno d'arresto. 
       
      Art. 35 bis 
      - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone 
      giuridiche e delle imprese - 
      La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone 
      giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di 
      esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, 
      liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di 
      rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. 
      Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a 
      due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni 
      commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti 
      all'ufficio. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 36 
      - Pubblicazione della sentenza penale di condanna - 
      La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo è 
      pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in 
      quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva 
      l'ultima residenza. 
      La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o 
      più giornali designati dal giudice. 
      La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la 
      pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del 
      condannato. 
      La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve 
      essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi 
      stabiliti nei due capoversi precedenti. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 37 
      - Pene accessorie temporanee: durata - 
      Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria 
      temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena 
      accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o 
      che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del 
      condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite 
      minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. 
       
      Art. 38 
      - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte - 
      Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, 
      per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
       
      Titolo III: DEL REATO 
      Capo I: DEL REATO CONSUMATO E TENTATO 
      Art. 39 
      - Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni - 
      I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa 
      specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. 
       
      Art. 40 
      - Rapporto di causalità - 
      Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 
      se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, 
      non è conseguenza della sua azione od omissione. 
      Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, 
      equivale a cagionarlo. 
       
      Art. 41 
      - Concorso di cause - 
      Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se 
      indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il 
      rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. 
      Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state 
      da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od 
      omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica 
      la pena per questo stabilita. 
      Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente 
      o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 
       
      Art. 42 
      - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. 
      Responsabilità obiettiva - 
      Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla 
      legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. 
      Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, 
      se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale 
      o colposo espressamente preveduti dalla legge. 
      La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico 
      dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. 
      Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione 
      cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
       
      Art. 43 
      - Elemento psicologico del reato - 
      Il delitto: 
      è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, 
      che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 
      l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza 
      della propria azione od omissione; 
      è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od 
      omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
      dall'agente; 
      è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non 
      è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o 
      imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 
      discipline. 
      La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo 
      articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni 
      qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione 
      un qualsiasi effetto giuridico. 
       
      Art. 44 
      - Condizione obiettiva di punibilità - 
      Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di 
      una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui 
      dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto. 
       
      Art. 45 
      - Caso fortuito o forza maggiore - 
      Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza 
      maggiore. 
       
      Art. 46 
      - Costringimento fisico - 
      Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri 
      costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o 
      comunque sottrarsi. 
      In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore 
      della violenza.
       
      Art. 47 
      - Errore di fatto - 
      L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità 
      dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la 
      punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come 
      delitto colposo. 
      L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la 
      punibilità per un reato diverso. 
      L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, 
      quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato. 
       
      Art. 48 
      - Errore determinato dall'altrui inganno - 
      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore 
      sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, 
      in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha 
      determinata a commetterlo. 
       
      Art. 49 
      - Reato supposto erroneamente e reato impossibile - 
      Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella 
      supposizione erronea che esso costituisca reato. 
      La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o 
      per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o 
      pericoloso. 
      Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto 
      gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita 
      per il reato effettivamente commesso. 
      Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che 
      l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza. 
       
      Art. 50 
      - Consenso dell'avente diritto - 
      Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della 
      persona che può validamente disporne. 
       
      Art. 51 
      - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - 
      L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una 
      norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude 
      la punibilità. 
      Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del 
      reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. 
      Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore 
      di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. 
      Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli 
      consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. 
       
      Art. 52 
      - Difesa legittima - 
      Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 
      necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo 
      attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata 
      all'offesa. 
       
      Art. 53 
      - Uso legittimo delle armi - 
      Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è 
      punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del 
      proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro 
      mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di 
      respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e 
      comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, 
      sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio 
      volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1) . 
      La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente 
      richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. 
      La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle 
      armi o di un altro mezzo di coazione fisica. 
      (1)Comma così modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152. 
       
      Art. 54 
      - Stato di necessità - 
      Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 
      necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave 
      alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti 
      evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. 
      Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere 
      giuridico di esporsi al pericolo. 
      La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se 
      lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, 
      del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a 
      commetterlo. 
       
      Art. 55 
      - Eccesso colposo - 
      Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 
      53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o 
      dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le 
      disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla 
      legge come delitto colposo. 
       
      Art. 56 
      - Delitto tentato - 
      Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un 
      delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento 
      non si verifica. 
      Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da 
      ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la 
      pena di morte (1); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la 
      pena stabilita è l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita 
      per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 
      Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto 
      alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un 
      reato diverso. 
      Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il 
      delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 57 
      - Reati commessi col mezzo della stampa periodica - 
      Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi 
      di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale 
      omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il 
      controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano 
      commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con 
      la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un 
      terzo. 
      Articolo così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127. 
       
      Art. 57 bis 
      - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica - 
      Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente 
      articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è 
      ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è 
      indicato o non è imputabile. 
      Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127. 
       
      Art. 58 
      - Stampa clandestina - 
      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono 
      state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione 
      della stampa periodica e non periodica. 
      L'articolo comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 
      127. 
       
      Art. 58 bis 
      - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa - 
      Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza 
      o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli 
      precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. 
      La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o 
      vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche 
      nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo 
      commesso. 
      Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se 
      è necessaria un'autorizzazione di procedimento per il reato commesso 
      dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è 
      concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è 
      stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della 
      pubblicazione. 
      Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127. 
       
      Capo II: DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO 
      Art. 59 
      - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte - 
      Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore 
      dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute 
      inesistenti (1) . 
      Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente 
      soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute 
      inesistenti per errore determinato da colpa (2). 
      Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o 
      attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. 
      Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione 
      della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si 
      tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando 
      il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 
      (1) Comma così modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
      (2) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
       
      Art. 60 
      - Errore sulla persona dell'offeso - 
      Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a 
      carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni 
      o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. 
      Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente 
      supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti. 
      Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di 
      circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o 
      psichiche, della persona offesa. 
       
      Art. 61 
      - Circostanze aggravanti comuni - 
      Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze 
      aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
      1) l'avere agito per motivi abbietti o futili; 
      2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero 
      per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il 
      prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 
      3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione 
      dell'evento; 
      4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
      persone; 
      5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali 
      da ostacolare la pubblica o privata difesa; 
      6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è 
      sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di 
      arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
      7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 
      patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato 
      alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 
      8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto 
      commesso; 
      9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei 
      doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero 
      alla qualità di ministro di un culto; 
      10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona 
      incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro 
      del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un 
      agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa 
      dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
      11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni 
      domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di 
      opera, di coabitazione, o di ospitalità. 
       
      Art. 62 
      - Circostanze attenuanti comuni - 
      Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze 
      attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
      1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 
      2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 
      3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si 
      tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e 
      il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, 
      o delinquente per tendenza; 
      4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 
      patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale 
      di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, 
      l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di 
      speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di 
      speciale tenuità (1); 
      5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o 
      l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 
      6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante 
      risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o 
      l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo 
      capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per 
      elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. 
      (1) Numero così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
       
      Art. 62 bis 
      - Attenuanti generiche - 
      Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, 
      può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le 
      ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono 
      considerate, in ogni caso, ai fini della applicazione di questo capo, come 
      una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle 
      circostanze indicate nel predetto articolo 62. 
      Articolo aggiunto dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288. 
       
      Art. 63 
      - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena - 
      Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti 
      determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, 
      che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la 
      circostanza che la fa aumentare o diminuire. 
      Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze 
      attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di 
      essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. 
      Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa 
      da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto 
      speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera 
      sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza 
      anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un 
      aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo (1). 
      Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo 
      capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la 
      circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla. 
      Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo 
      capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave 
      stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla. 
      (1) Comma così modificato dalla L. 31 luglio 1984, n. 400. 
       
      Art. 64 
      - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante - 
      Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è 
      determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe 
      essere inflitta per il reato commesso. 
      Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento 
      non può superare gli anni trenta. 
      (1)
      Art. 65 
      - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante - 
      Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata 
      la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 
      1) alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a 
      trenta anni; 
      2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a 
      ventiquattro anni; 
      3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 66 
      - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze 
      aggravanti - 
      Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto 
      degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge 
      per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo 
      capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere: 
      1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 
      2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 
      3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta 
      della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni 
      o dodici milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata 
      nel capoverso dell'articolo 133 bis. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 67 
      - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze 
      attenuanti - 
      Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto 
      delle diminuzioni non può essere inferiore: 
      1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la 
      pena di morte (1); 
      2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la 
      pena dell'ergastolo. 
      Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle 
      circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non 
      può essere applicata in misura inferiore a un quarto. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 68 
      - Limiti al concorso di circostanze - 
      Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza 
      aggravante comprende in sè un'altra circostanza aggravante, ovvero una 
      circostanza attenuante comprende in sè un'altra circostanza attenuante, è 
      valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza 
      aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, 
      il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena. 
      Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la 
      stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola 
      diminuzione di pena.
       
      Art. 69 
      - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - 
      Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, 
      e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle 
      diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo 
      soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. 
      Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze 
      aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste 
      ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le 
      circostanze attenuanti. 
      Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene 
      che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non 
      concorresse alcuna di dette circostanze. 
      Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti 
      alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la 
      legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della 
      pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (1). 
      In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma 
      dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva (2). 
      (1)Comma così modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. Successivamente 
      la Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, 
      in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità 
      costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui 
      prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la 
      disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso 
      tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o 
      più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonchè 
      nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano 
      applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 
      69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 
      del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un 
      reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo. 
      (2)Comma abrogato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
       
      Art. 70 
      - Circostanze oggettive e soggettive - 
      Agli effetti della legge penale: 
      1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, 
      i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, 
      la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità 
      personali dell'offeso; 
      2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo 
      o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del 
      colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono 
      inerenti alla persona del colpevole. 
      Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la 
      imputabilità e la recidiva. 
       
      Capo III: DEL CONCORSO DI REATI 
      Art. 71 
      - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto - 
      Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare 
      condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le 
      disposizioni degli articoli seguenti. 
       
      Art. 72 
      - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano 
      pene detentive temporanee - 
      Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena 
      dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei 
      mesi a tre anni. 
      Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con 
      uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo 
      complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con 
      l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. 
      L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività 
      lavorativa. 
      Articolo così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634. 
       
      Art. 73 
      - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o 
      pene pecuniarie della stessa specie - 
      Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si 
      applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle 
      pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. 
      Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la 
      pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica 
      l'ergastolo (1) . 
      Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero. 
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha 
      dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, in 
      caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per 
      ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore 
      a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo.
       
      Art. 74 
      - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa - 
      Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste 
      si applicano tutte distintamente e per intero. 
      La pena dell'arresto è eseguita per ultima. 
       
      Art. 75 
      - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa - 
      Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si 
      applicano tutte distintamente e per intero. 
      Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma 
      pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare 
      della multa. 
       
      Art. 76 
      - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte - 

      Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie 
      concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per 
      ogni effetto giuridico. 
      Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si 
      considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della 
      specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli 
      effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza 
      e in ogni altro caso stabilito dalla legge. 
      Se una legge pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le 
      pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
       
      Art. 77 
      - Determinazione delle pene accessorie - 
      Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della 
      condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la 
      condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, 
      si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi. 
      Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano 
      tutte per intero. 
       
      Art. 78 
      - Limiti degli aumenti delle pene principali - 
      Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da 
      applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al 
      quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere: 
      1) trenta anni per la reclusione; 
      2) sei anni per l'arresto; 
      3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero 
      lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per 
      l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel 
      capoverso dell'articolo 133 bis. 
      Nel caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle 
      pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni 
      trenta. La parte della pena eccedente tale limite, è detratta in ogni caso 
      dall'arresto. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 79 
      - Limiti degli aumenti delle pene accessorie - 
      La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel 
      complesso, i limiti seguenti: 
      1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o 
      dell'interdizione da una professione o da un'arte; 
      2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una 
      professione o di un'arte. 
       
      Art. 80 
      - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi - 
      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in 
      cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la 
      stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente 
      alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono 
      eseguire più sentenze o più decreti di condanna. 
       
      Art. 81 
      - Concorso formale. Reato continuato - 
      È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave 
      aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola 
      diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della 
      medesima disposizione di legge. 
      Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un 
      medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni 
      della stessa o di diverse disposizioni di legge. 
      Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a 
      quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 
      Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. 
       
      Art. 82 
      - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta - 
      Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per 
      un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale 
      l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il 
      reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto 
      riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni 
      dell'articolo 60. 
      Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale 
      l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il 
      reato più grave, aumentata fino alla metà. 
       
      Art. 83 
      - Evento diverso da quello voluto dall'agente - 
      Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso 
      dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un 
      evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, 
      dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come 
      delitto colposo. 
      Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le 
      regole sul concorso dei reati. 
       
      Art. 84 
      - Reato complesso - 
      Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge 
      considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un 
      solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato. 
      Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, 
      si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, 
      non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 
      79.
       
      Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO 
      Capo I: DELLA IMPUTABILITÀ 
      Art. 85 
      - Capacità d'intendere e di volere - 
      Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 
      se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 
      È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. 
       
      Art. 86 
      - Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far 
      commettere un reato - 
      Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al 
      fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa 
      incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità. 
       
      Art. 87 
      - Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere - 
      La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si 
      è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di 
      commettere il reato, o di prepararsi una scusa. 
       
      Art. 88 
      - Vizio totale di mente - 
      Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per 
      infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o 
      di volere. 
       
      Art. 89 
      - Vizio parziale di mente - 
      Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale 
      stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità 
      d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è 
      diminuita. 
       
      Art. 90 
      - Stati emotivi o passionali - 
      Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono 
      l'imputabilità. 
       
      Art. 91 
      - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore - 
      Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
      la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza 
      derivata da caso fortuito o da forza maggiore. 
      Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare 
      grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la 
      pena è diminuita. 
       
      Art. 92 
      - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata - 
      L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non 
      esclude nè diminuisce l'imputabilità. 
      Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di 
      prepararsi una scusa, la pena è aumentata. 
       
      Art. 93 
      - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti - 
      Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il 
      fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. 
       
      Art. 94 
      - Ubriachezza abituale - 
      Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, 
      la pena è aumentata. 
      Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è 
      dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. 
      L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si 
      applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze 
      stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze. 
       
      Art. 95 
      - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - 
      Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool 
      ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute 
      negli articoli 88 e 89. 
       
      Art. 96 
      - Sordomutismo - 
      Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il 
      fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o 
      di volere. 
      Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non 
      esclusa, la pena è diminuita. 
       
      Art. 97 
      - Minore degli anni quattordici - 
      Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
      compiuto i quattordici anni. 
       
      Art. 98 
      - Minore degli anni diciotto - 
      È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 
      i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità 
      d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. 
      Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta 
      di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si 
      tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai 
      pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi 
      stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei 
      genitori o dell'autorità maritale. 
       
      Capo II: DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO 
      E DELLA TENDENZA A DELINQUERE 
      Art. 99 
      - Recidiva - 
      Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può 
      essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere 
      per il nuovo reato. 
      La pena può essere aumentata fino ad un terzo: 
      1) se il nuovo reato è della stessa indole; 
      2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna 
      precedente; 
      3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della 
      pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae 
      volontariamente all'esecuzione della pena. 
      Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri 
      precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà. 
      Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso 
      preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà 
      e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere 
      fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso 
      può essere da un terzo ai due terzi. 
      In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare 
      il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione 
      del nuovo reato. 
      Articolo così sostituito dalla L. 11 aprile 1974, n. 99. 
       
      Art. 100 
      Articolo abrogato dalla L. 11 aprile 1974, n. 99. 
       
      Art. 101 
      - Reati della stessa indole - 
      Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa 
      indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, 
      ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di 
      questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti 
      che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei 
      casi concreti, caratteri fondamentali comuni. 
       
      Art. 102 
      - Abitualità presunta dalla legge - 
      È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla 
      reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre 
      delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non 
      contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, 
      della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo 
      dei delitti precedenti. 
      Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il 
      tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto 
      a misure di sicurezza detentive. 
       
      Art. 103 
      - Abitualità ritenuta dal giudice - 
      Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di 
      abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato 
      condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per 
      delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità 
      dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e 
      del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel 
      capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al 
      delitto. 
       
      Art. 104 
      - Abitualità nelle contravvenzioni - 
      Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre 
      contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra 
      contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore 
      abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, 
      del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere 
      di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso 
      dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato. 
       
      Art. 105 
      - Professionalità nel reato - 
      Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di 
      abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente 
      o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei 
      reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre 
      circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che 
      egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. 
       
      Art. 106 
      - Effetti dell'estinzione del reato o della pena - 
      Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di 
      professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le 
      quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. 
      Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli 
      effetti penali. 
       
      Art. 107 
      - Condanna per vari reati con una sola sentenza - 
      Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di 
      professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è 
      pronunciata condanna con una sola sentenza. 
       
      Art. 108 
      - Tendenza a delinquere - 
      È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o 
      delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, 
      contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo I 
      del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per sè e 
      unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, 
      riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa 
      nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. 
      La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al 
      delitto è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89. 
       
      Art. 109 
      - Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a 
      delinquere - 
      Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari 
      effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di 
      abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere 
      importa l'applicazione di misure di sicurezza. 
      La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere 
      pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è 
      pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della 
      successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. 
      La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che 
      con la sentenza di condanna. 
      La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di 
      tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione. 
       
      Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 
      Art. 110 
      - Pena per coloro che concorrono nel reato - 
      Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse 
      soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli 
      articoli seguenti. 
       
      Art. 111 
      - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile - 
      Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, 
      ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualità personale, 
      risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta 
      di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è 
      aumentata da un terzo alla metà (1) . 
      Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore 
      esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta 
      di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a 
      due terzi (2). 
      (1) L'originario unico comma è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 13 
      maggio 1991, n. 152. 
      (2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 
       
      Art. 112 
      - Circostanze aggravanti - 
      La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 
      1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o 
      più, salvo che la legge disponga altrimenti; 
      2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha 
      promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto 
      l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 
      3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha 
      determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 
      4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a 
      commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato 
      d'infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli 
      stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto 
      in flagranza (1). 
      La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non 
      imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità 
      personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto 
      l'arresto in flagranza (2). 
      Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri 
      nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel 
      caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla 
      metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due 
      terzi (3). 
      Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo 
      si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non 
      è punibile. 
      (1) Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. 
      (2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. 
      (3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 
       
      Art. 113 
      - Cooperazione nel delitto colposo - 
      Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione 
      di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il 
      delitto stesso. 
      La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, 
      quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 
      e 4 dell'articolo 112. 
       
      Art. 114 
      - Circostanze attenuanti - 
      Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone 
      che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto 
      minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può 
      diminuire la pena. 
      Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. 
      La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a 
      commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le 
      condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma 
      dell'articolo 112 (1) . 
      (1) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 
       
      Art. 115 
      - Accordo per commettere un reato. Istigazione - 
      Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si 
      accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, 
      nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. 
      Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può 
      applicare una misura di sicurezza. 
      Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere 
      un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato 
      commesso. 
      Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato 
      d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di 
      sicurezza. 
       
      Art. 116 
      - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - 
      Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei 
      concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua 
      azione od omissione. 
      Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita 
      riguardo a chi volle il reato meno grave. 
       
      Art. 117 
      - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti - 
      Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i 
      rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno 
      di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso 
      reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro 
      per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti 
      predetti, diminuire la pena. 
       
      Art. 118 
      - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti - 
      Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a 
      delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze 
      inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla 
      persona cui si riferiscono. 
      Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
       
      Art. 119 
      - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena - 
      Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro 
      che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a 
      cui si riferiscono. 
      Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti 
      coloro che sono concorsi nel reato. 
       
      Capo IV: DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO 
      Art. 120 
      - Diritto di querela - 
      Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o 
      dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. 
      Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione 
      d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o 
      dal tutore. 
      I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, 
      possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, 
      esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni 
      contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o 
      dell'inabilitato. 
       
      Art. 121 
      - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale - 
      Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e 
      non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con 
      la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è 
      esercitato da un curatore speciale. 
       
      Art. 122 
      - Querela di uno fra più offesi - 
      Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è 
      proposta da una soltanto di esse. 
       
      Art. 123 
      - Estensione della querela - 
      La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il 
      reato. 
       
      Art. 124 
      - Termine per proporre la querela. Rinuncia - 
      Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può 
      essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che 
      costituisce il reato. 
      Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia 
      espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. 
      Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha 
      compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. 
      La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il 
      reato. 
       
      Art. 125 
      - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante 
      - 
      La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal 
      genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto 
      gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
       
      Art. 126 
      - Estinzione del diritto di querela - 
      Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. 
      Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non 
      estingue il reato. 
       
      Art. 127 
      - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della 
      Repubblica - 
      Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, 
      qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in 
      danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la 
      richiesta del Ministro della giustizia. 
      Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 128 
      - Termine per la richiesta di procedimento - 
      Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la 
      richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui 
      l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. 
      Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla 
      presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può 
      essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si 
      trova nel territorio dello Stato. 
       
      Art. 129 
      - Irrevocabilità ed estensione della richiesta - 
      La richiesta dell'Autorità è irrevocabile. 
      Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla 
      richiesta. 
       
      Art. 130 
      - Istanza della persona offesa - 
      Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, 
      l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. 
      Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della 
      persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela. 
       
      Art. 131 
      - Reato complesso. Procedibilità di ufficio - 
      Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede 
      sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi 
      costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
       
      Titolo V: DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE 
      ED ESECUZIONE DELLA PENA 
      Capo I: DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA 
      Art. 132 
      - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti - 
      Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena 
      discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di 
      tale potere discrezionale. 
      Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i 
      limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente 
      determinati dalla legge. 
       
      Art. 133 
      - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena - 
      Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, 
      il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 
      1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal 
      luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 
      2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa 
      dal reato; 
      3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 
      Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del 
      colpevole, desunta: 
      1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
      2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla 
      vita del reo, antecedenti al reato; 
      3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 
      4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. 
       
      Art. 133 bis 
      - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena 
      pecuniaria - 
      Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice 
      deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo 
      precedente, anche delle condizioni economiche del reo. 
      Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino 
      al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni 
      economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero 
      che la misura minima sia eccessivamente gravosa. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 133 ter 
      - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda - 
      Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può 
      disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la 
      multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna 
      rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. 
      In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico 
      pagamento. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 134 
      - Computo delle pene - 
      Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni. 
      Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di 
      giorno, e, in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di lira. 
       
      Art. 135 
      - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive - 
      Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio 
      fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 
      venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena 
      pecuniaria per un giorno di pena detentiva. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 136 
      - Modalità di conversione di pene pecuniarie - 
      Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del 
      condannato, si convertono a norma di legge. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
      Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1979, n. 
      131, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. 
       
      Art. 137 
      - Custodia cautelare - 
      La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile 
      si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o 
      dall'ammontare della pena pecuniaria. 
      La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come 
      reclusione od arresto. 
       
      Art. 138 
      - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero - 
      Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena 
      scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di 
      essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le 
      disposizioni dell'articolo precedente. 
       
      Art. 139 
      - Computo delle pene accessorie - 
      Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo 
      in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di 
      sicurezza detentiva, nè del tempo in cui egli si è sottratto 
      volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 
       
      Art. 140 
      Articolo abrogato dall'art. 217 delle disposizioni di coordinamento del 
      codice di procedura penale. 
       
      Capo II: DELLA ESECUZIONE DELLA PENA 
      Art. 141 
      Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354. 
       
      Art. 142 
      Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354. 
       
      Art. 143 
      Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
       
      Art. 144 
      Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
       
      Art. 145 
      - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato - 
      Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una 
      remunerazione per il lavoro prestato. 
      Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia 
      altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 
      1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 
      2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 
      3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. 
      In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari 
      a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è 
      soggetta a pignoramento o a sequestro.
       
      Art. 146 
      - Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena - 
      L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 
      1) se deve aver luogo contro donna incinta; 
      2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi; 
      3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV 
      nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 
      286 bis, comma 1, del codice di procedura penale (1) . 
      Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio 
      muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia 
      avvenuto da oltre due mesi. 
      (1) Numero aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139. 
      Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 
      438, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero 
      nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando 
      l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del 
      soggetto e di quella degli altri detenuti.
       
      Art. 147 
      - Rinvio facoltativo della esecuzione della pena - 
      L'esecuzione di una pena può essere differita: 
      1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve 
      essere differita a norma dell'articolo precedente; 
      2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita 
      contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 
      3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita 
      contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e 
      non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. 
      Nel caso indicato nel n. 1, la esecuzione della pena non può essere 
      differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a 
      decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se 
      la domanda di grazia è successivamente rinnovata. 
      Nel caso indicato nel n. 3, il provvedimento è revocato, qualora il figlio 
      muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
       
      Art. 148 
      - Infermità psichica sopravvenuta al condannato - 
      Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale 
      o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, 
      il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire 
      l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che 
      il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una 
      casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, 
      invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio 
      comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di 
      arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o 
      professionale, o di delinquente per tendenza. 
      La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità 
      psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere 
      ricoverato in un manicomio giudiziario. 
      Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla 
      esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno 
      determinato tale provvedimento. 
      La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte 
      in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio 
      giudiziario del condannato caduto in stato di infermità psichica durante 
      l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la 
      pena medesima sia sospesa; ha dichiarato altresì l'illegittimità nella 
      parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche 
      nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di 
      custodia ovvero in un manicomio comune. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 149 
      Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
       
      Titolo VI: DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA 
      Capo I: DELLA ESTINZIONE DEL REATO 
      Art. 150 
      - Morte del reo prima della condanna - 
      La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. 
       
      Art. 151 
      - Amnistia - 
      L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare 
      l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1) . 
      Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i 
      quali è conceduta. 
      La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati 
      commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che 
      questo stabilisca una data diversa. 
      L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 
      L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi 
      dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali, o professionali o per 
      tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui esclude la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione, 
      all'applicazione dell'amnistia. 
       
      Art. 152 
      - Remissione della querela - 
      Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione 
      estingue il reato. 
      La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione 
      extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il 
      querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere 
      nella querela. 
      La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per 
      i quali la legge disponga altrimenti. 
      La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. 
      Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle 
      restituzioni e al risarcimento del danno. 
       
      Art. 153 
      - Esercizio del diritto di remissione. Incapace - 
      Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di 
      infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale 
      rappresentante. 
      I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati 
      possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è 
      stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha 
      effetto senza l'approvazione di questo. 
      Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal 
      rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta 
      volontà contraria. 
      Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in 
      cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la 
      querela. 
       
      Art. 154 
      - Più querelanti: remissione di uno solo - 
      Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se 
      non interviene la remissione di tutti i querelanti. 
      Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, 
      la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela 
      delle altre. 
       
      Art. 155 
      - Accettazione della remissione - 
      La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o 
      tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto 
      fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione. 
      La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno 
      commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi 
      l'abbia ricusata. 
      Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano 
      le disposizioni dell'articolo 153. 
      Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la 
      rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di 
      interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un 
      curatore speciale. 
       
      Art. 156 
      - Estinzione del diritto di remissione - 
      Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal 
      reato. 
      La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte 
      in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela 
      agli eredi della persona offesa dal reato, allorchè tutti vi consentano. 
       
      Art. 157 
      - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere - 
      La prescrizione estingue il reato: 
      1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la 
      pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 
      2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce 
      la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 
      3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la 
      pena della reclusione non inferiore a cinque anni; 
      4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la 
      pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 
      5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge 
      stabilisce la pena dell'arresto; 
      6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge 
      stabilisce la pena dell'ammenda (1) . 
      Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al 
      massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o 
      tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le 
      circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le 
      circostanze attenuanti. 
      Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti 
      si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. 
      Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente 
      la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario 
      a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. 
      N.B.: La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte 
      in cui non prevede che l'imputato possa rinunziare alla prescrizione del 
      reato. 
      (1) Numero così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 158 
      - Decorrenza del termine della prescrizione - 
      Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno 
      della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata 
      l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno 
      in cui è cessata la permanenza o la continuazione. 
      Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di 
      una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la 
      condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, 
      istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del 
      commesso reato.
       
      Art. 159 
      - Sospensione del corso della prescrizione - 
      Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a 
      procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in 
      cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia 
      cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (1). 
      La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a 
      procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il 
      pubblico ministero effettua la relativa richiesta. 
      La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa 
      della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della 
      prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la 
      richiesta. 
      Articolo modificato dall'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320. 
      (1)Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332. 
       
      Art. 160 
      - Interruzione del corso della prescrizione - 
      Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal 
      decreto di condanna. 
      Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure 
      cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, 
      l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito 
      a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il 
      provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di 
      consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta 
      di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, 
      l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione 
      della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, 
      la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto 
      che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il 
      decreto di citazione a giudizio (1). 
      La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno 
      della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione 
      decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti 
      nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà. 
      (1) Comma così sostituito dall'art. 239 delle disposizioni di 
      coordinamento del codice di procedura penale.
       
      Art. 161 
      - Effetti della sospensione e della interruzione - 
      La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per 
      tutti coloro che hanno commesso il reato. 
      Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o 
      la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per 
      gli altri.
       
      Art. 162 
      - Oblazione nelle contravvenzioni - 
      Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena 
      dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura 
      del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma 
      corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla 
      legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 
      Il pagamento estingue il reato. 
      Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679. 
       
      Art. 162 bis 
      - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - 
      Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa 
      dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a 
      pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di 
      condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda 
      stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del 
      procedimento. 
      Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma 
      corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. 
      L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo 
      capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, nè 
      quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili 
      da parte del contravventore. 
      In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di 
      oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. 
      La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale 
      del dibattimento di primo grado. 
      Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo 
      estingue il reato. 
      Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 163 
      - Sospensione condizionale della pena - 
      Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un 
      tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o 
      congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, 
      sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo 
      non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che 
      l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se 
      la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per 
      contravvenzione. 
      Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la 
      sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva 
      della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena 
      pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a 
      norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della 
      libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. 
      Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 
      diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni 
      settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena 
      restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi 
      ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e 
      ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena 
      privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel 
      complesso, a due anni e sei mesi. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 164 
      - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena - 
      La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto 
      riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che 
      il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. 
      La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 
      1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per 
      delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o 
      contravventore abituale o professionale; 
      2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di 
      sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume 
      socialmente pericolosa. 
      La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di 
      sicurezza, tranne che si tratti della confisca. 
      La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una 
      volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può 
      disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, 
      cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, 
      non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 (1). 
      Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma di questo 
      articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione 
      condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a 
      pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere 
      cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i 
      limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale. 
       
      Art. 165 
      - Obblighi del condannato - 
      La sospensione condizionale della pena può essere subordinata 
      all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma 
      liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata 
      sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di 
      riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge 
      disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o 
      pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella 
      sentenza di condanna. 
      La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne 
      ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli 
      obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. 
      Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli 
      obblighi devono essere adempiuti. 
      Articolo così sostituto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
       
      Art. 166 
      - Effetti della sospensione - 
      La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. 
      La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun 
      caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, 
      nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i 
      casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di 
      concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere 
      attività lavorativa. 
      Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
       
      Art. 167 
      - Estinzione del reato - 
      Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero 
      una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi 
      impostigli, il reato è estinto. 
      Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1). 
      (1)Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
       
      Art. 168 
      - Revoca della sospensione - 
      Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione 
      condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini 
      stabiliti, il condannato: 
      1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per 
      cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi 
      impostigli; 
      2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena 
      che, cumulata a quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti 
      dall'art. 163. 
      Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto 
      anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente 
      sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto 
      conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di 
      sospensione condizionale della pena. 
      Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
       
      Art. 169 
      - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto - 
      Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge 
      stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel 
      massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 
      lire tre milioni (1) , anche se congiunta a detta pena, il giudice può 
      astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo 
      alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si 
      asterrà dal commettere ulteriori reati. 
      Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli 
      stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. 
      Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 
      del primo capoverso dell'articolo 164. 
      Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (2) . 
      La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non 
      consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si 
      legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato 
      concesso il beneficio. 
      (1) Importo ora stabilito dall'art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, 
      nel testo modificato dall'art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
      (2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di 
      reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena 
      che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità 
      del beneficio. 
       
      Art. 170 
      - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o 
      circostanza aggravante di un altro reato - 
      Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo 
      estingue non si estende all'altro reato. 
      La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza 
      aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. 
      L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, 
      l'aggravamento di pena derivante dalla connessione. 
       
      Capo II: DELLA ESTINZIONE DELLA PENA 
      Art. 171 
      - Morte del reo dopo la condanna - 
      La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena. 
       
      Art. 172 
      - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del 
      tempo - 
      La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al 
      doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non 
      inferiore a dieci anni. 
      La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. 
      Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena 
      della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo 
      soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione. 
      Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, 
      ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla 
      esecuzione già iniziata della pena. 
      Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al 
      verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della 
      pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è 
      verificata. 
      Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, 
      a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima 
      sentenza. 
      L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi 
      preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, 
      professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo 
      necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla 
      reclusione per un delitto della stessa indole. 
       
      Art. 173 
      - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo 
      - 
      Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque 
      anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi 
      preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, 
      professionali o per tendenza. 
      Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena 
      dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo 
      soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. 
      Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, 
      quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente. 
       
      Art. 174 
      - Indulto e grazia - 
      L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la 
      commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le 
      pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli 
      altri effetti penali della condanna. 
      Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo 
      cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati. 
      Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi 
      capoversi dell'articolo 151. 
       
      Art. 175 
      - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - 
      Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a 
      due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il 
      giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può 
      ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel 
      certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non 
      per ragione di diritto elettorale (1). 
      La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è 
      inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una 
      pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata 
      alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della 
      libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. 
      Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far 
      menzione della condanna precedente è revocato. 
      Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna 
      conseguono pene accessorie (2). 
      Articolo sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma ( nel testo 
      sostituito dalla L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano 
      concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del 
      casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di 
      condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con 
      quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. 
      Successivamente la stessa Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n. 304, ha 
      dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui prevede che la non 
      menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena 
      pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un 
      milione, anzichè a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della 
      pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen. 
      (2) Comma è stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
       
      Art. 176 
      - Liberazione condizionale - 
      Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della 
      pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo 
      ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha 
      scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, 
      qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. 
      Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 
      99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve 
      avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della 
      pena inflittagli. 
      Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione 
      condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. 
      La concessione della liberazione condizionale è subordinata 
      all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che 
      il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. 
       
      Art. 177 
      - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena - 
      Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta 
      sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il 
      condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con 
      un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la 
      persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa 
      indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, 
      disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo 
      trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena 
      e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale (1) 
      . 
      Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data 
      del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato 
      all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena 
      rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate 
      dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. 
      Articolo così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al 
      tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da 
      espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonchè 
      delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento 
      durante tale periodo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 4 
      giugno 1997, n. 161, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
      presente comma, ultimo periodo, nella parte in cui non prevede che il 
      condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione 
      condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove 
      ne sussistano i relativi presupposti. 
       
      Art. 178 
      - Riabilitazione - 
      La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale 
      della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. 
       
      Art. 179 
      - Condizioni per la riabilitazione - 
      La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno 
      in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo 
      estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona 
      condotta. Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi 
      preveduti dai capoversi dell'articolo 99. 
      Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti 
      abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia 
      stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una 
      casa di lavoro. 
      La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato: 
      1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di 
      espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il 
      provvedimento non sia stato revocato; 
      2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo 
      che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle. 
       
      Art. 180 
      - Revoca della sentenza di riabilitazione - 
      La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona 
      riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il 
      quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 
      tre anni, od un'altra pena più grave. 
       
      Art. 181 
      - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero - 
      Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso 
      di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12. 
       
      Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI 
      Art. 182 
      - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena - 
      Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della 
      pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si 
      riferisce. 
       
      Art. 183 
      - Concorso di cause estintive - 
      Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui 
      esse intervengono. 
      Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue 
      la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta 
      successivamente. 
      Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o 
      della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle 
      successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in 
      conseguenza della causa antecedente. 
      Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole 
      opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli 
      effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, 
      si applica il capoverso precedente. 
       
      Art. 184 
      - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel 
      caso di concorso di reati - 
      Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o 
      dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il 
      reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha 
      già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del 
      capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta 
      alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre 
      trenta anni. 
      Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere 
      scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, 
      al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito 
      nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata 
      solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del 
      predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
       
      Titolo VII: DELLE SANZIONI CIVILI 
      Art. 185 
      - Restituzioni e risarcimento del danno - 
      Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. 
      Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, 
      obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi 
      civili, debbono rispondere per il fatto di lui. 
       
      Art. 186 
      - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna 
      - 
      Oltre quanto prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni 
      di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, 
      della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo 
      per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. 
       
      Art. 187 
      - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto" - 
      L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di 
      condanna è indivisibile. 
      I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento 
      del danno patrimoniale o non patrimoniale.
       
      Art. 188 
      - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso - 
      Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per 
      il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale 
      obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a 
      norma delle leggi civili. 
      L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non 
      si trasmette agli eredi del condannato. 
       
      Art. 189 
      - Ipoteca legale; sequestro - 
      Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del 
      pagamento: 
      1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello 
      Stato; 
      2) delle spese del procedimento; 
      3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti 
      di pena; 
      4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di 
      cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 
      5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le 
      spese processuali; 
      6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a 
      titolo di onorario. 
      L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere 
      ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta 
      irrevocabile. 
      Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie 
      delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere 
      ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato. 
      Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza 
      irrevocabile di proscioglimento. 
      Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della 
      ipoteca legale o al sequestro. 
      Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si 
      considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato 
      di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, 
      i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
       
      Art. 190 
      - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile - 
      Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni 
      della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati 
      nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, 
      sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni 
      dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla 
      persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo 
      capoverso dell'articolo precedente. 
       
      Art. 191 
      - Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro - 
      Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei 
      due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non 
      devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: 
      1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura 
      e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 
      2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese 
      processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un 
      anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta 
      irrevocabile; 
      3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui 
      dovuta a titolo di onorario; 
      4) le spese del procedimento; 
      5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. 

      Se l'esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, 
      è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata 
      alle spese predette; 
      6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. 
       
      Art. 192 
      - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato - 
      Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non 
      hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189. 
       
      Art. 193 
      - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato - 
      Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la 
      gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole 
      dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati 
      nell'articolo 189. 
      Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede 
      dell'altro contraente. 
       
      Art. 194 
      - Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato 
      - 
      Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non 
      sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si 
      provi che furono da lui compiuti in frode. 
      La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la 
      semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; 
      nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova 
      anche della mala fede dell'altro contraente. 
      Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori 
      di un anno al commesso reato. 
       
      Art. 195 
      - Diritti dei terzi - 
      Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono 
      regolati dalle leggi civili. 
       
      Art. 196 
      - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona 
      dipendente - 
      Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o 
      vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della 
      direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del 
      condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o 
      dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di 
      disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba 
      rispondere penalmente. 
      Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al 
      condannato le disposizioni dell'art. 136. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 197 
      - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle 
      multe e delle ammende - 
      Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le 
      regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per 
      reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con 
      essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca 
      violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, 
      ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati 
      al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari 
      all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. 
      Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato 
      le disposizioni dell'articolo 136. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 198 
      - Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni 
      civili - 
      L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle 
      obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle 
      obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
       
      Titolo VIII: DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA 
      Capo I: DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI 
      Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI 
      Art. 199 
      - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge - 
      Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano 
      espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa 
      preveduti. 
       
      Art. 200 
      - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio 
      e alle persone - 
      Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della 
      loro applicazione. 
      Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è 
      diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. 
      Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano 
      nel territorio dello Stato. 
      Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non 
      impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle 
      leggi di pubblica sicurezza. 
       
      Art. 201 
      - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero - 
      Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il 
      giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle 
      misure di sicurezza. 
      Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di 
      sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata 
      all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa. 
       
      Art. 202 
      - Applicabilità delle misure di sicurezza - 
      Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone 
      socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla 
      legge come reato. 
      La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente 
      pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non 
      preveduto dalla legge come reato. 
       
      Art. 203 
      - Pericolosità sociale - 
      Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, 
      anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei 
      fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta 
      nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. 
      La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
      indicate nell'articolo 133. 
       
      Art. 204 
      Articolo abrogato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663. 
       
      Art. 205 
      - Provvedimento del giudice - 
      Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di 
      condanna o di proscioglimento. 
      Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 
      1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il 
      tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della 
      pena; 
      2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente 
      pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla 
      durata minima della relativa misura di sicurezza (1); 
      3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte 
      cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente cpv. n. 2, 
      nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in 
      ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità 
      psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o 
      della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla 
      infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura. 
       
      Art. 206 
      - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - 
      Durante la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o 
      l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di 
      sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da 
      alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un 
      riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di 
      custodia. 
      Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più 
      socialmente pericolose. 
      Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato 
      nella durata minima di essa. 
       
      Art. 207 
      - Revoca delle misure di sicurezza personali - 
      Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse 
      sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. 
      La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente 
      alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza 
      (1). 
      L'articolo comprendeva un terzo comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 
      354, che precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 
      1974, n. 110, aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui attribuiva 
      al Ministro di grazia e giustizia - anzichè al giudice di sorveglianza - 
      il potere di revocare le misure di sicurezza. 
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in 
      cui non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso 
      il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. 
       
      Art. 208 
      - Riesame della pericolosità - 
      Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna 
      misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della 
      persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente 
      pericolosa. 
      Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo 
      termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di 
      ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, 
      procedere a nuovi accertamenti. 
       
      Art. 209 
      - Persona giudicata per più fatti - 
      Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i 
      quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è 
      ordinata una sola misura di sicurezza. 
      Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta 
      complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad 
      esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge. 
      Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali 
      debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla 
      legge. 
      Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di 
      sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata 
      l'esecuzione. 
       
      Art. 210 
      - Effetti della estinzione del reato o della pena - 
      La estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza 
      e ne fa cessare l'esecuzione. 
      L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di 
      sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono 
      essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure 
      di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure 
      accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci 
      anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita 
      la libertà vigilata. 
      Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la 
      pena di morte (1) , ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, 
      il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a 
      tre anni. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 211 
      - Esecuzione delle misure di sicurezza - 
      Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo 
      che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. 
      Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo 
      che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. 
      L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte 
      a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste 
      ultime. 
       
      Art. 212 
      - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza - 
      L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è 
      sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo 
      corso dopo l'esecuzione della pena. 
      Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da 
      un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio 
      giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. 
      Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è 
      socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia 
      agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se 
      non crede di sottoporla a libertà vigilata. 
      Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza 
      non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato 
      in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se 
      si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non 
      detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento 
      ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la 
      persona risulti ancora pericolosa. 
       
      Art. 213 
      - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza 
      detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro - 
      Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò 
      destinati. 
      Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli 
      uomini. 
      In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo 
      o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini 
      criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa 
      deriva. 
      Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il 
      rimborso delle spese di mantenimento. 
      Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi 
      giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di 
      spedalità. 
       
      Art. 214 
      - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive - 
      Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si 
      sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il 
      periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a 
      questa è data nuovamente esecuzione. 
      Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un 
      manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia. 
       
      Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIALI 
      Art. 215 
      - Specie - 
      Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non 
      detentive. 
      Sono misure di sicurezza detentive: 
      1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 
      2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 
      3) il ricorso in un manicomio giudiziario; 
      4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
      Sono misure di sicurezza non detentive: 
      1) la libertà vigilata: 
      2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province; 
      3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 
      alcooliche; 
      4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. 
      Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la 
      specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno 
      che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre 
      l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. 
       
      Art. 216 
      - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro - 
      Sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 
      1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o 
      per tendenza; 
      2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, 
      professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di 
      sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova 
      manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a 
      delinquere; 
      3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati 
      espressamente nella legge. 
       
      Art. 217 
      - Durata minima - 
      La assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la 
      durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è 
      di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro 
      anni per i delinquenti per tendenza. 
       
      Art. 218 
      - Esecuzione - 
      Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o 
      professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali. 
      Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in 
      una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle 
      condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. 
      Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione. 
       
      Art. 219 
      - Assegnazione a una casa di cura e di custodia - 
      Il condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per 
      cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da 
      sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in 
      una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, 
      quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque 
      anni di reclusione (1) . 
      Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte (2) o 
      la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a 
      dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a 
      tre anni (1). 
      Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena 
      detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, 
      il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non 
      inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del 
      ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, 
      qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione 
      cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (3). 
      Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, 
      non si applica altra misura di sicurezza detentiva. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983, n. 249, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in 
      cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di 
      custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena 
      diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da 
      parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla 
      infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza, 
      e ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo 
      comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una 
      casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita 
      per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita 
      dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
      minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della 
      persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al 
      tempo della applicazione della misura di sicurezza. 
      (2) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
      (3) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in 
      una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità 
      sociale derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui 
      la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua 
      esecuzione. 
       
      Art. 220 
      - Esecuzione dell'ordine di ricovero - 
      L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è 
      eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata 
      scontata o sia altrimenti estinta. 
      Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni di 
      infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga 
      eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena 
      restrittiva della libertà personale. 
      Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo 
      determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito 
      nell'articolo precedente. 
      Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto 
      all'esecuzione della pena.
       
      Art. 221 
      - Ubriachi abituali - 
      Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i 
      condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, 
      qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di 
      sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in 
      una casa di cura e di custodia. 
      Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la 
      reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di 
      cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata. 
      Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei 
      mesi. 
       
      Art. 222 
      - Ricovero in un manicomio giudiziario - 
      Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per 
      intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per 
      sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio 
      giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di 
      contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la 
      legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non 
      superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di 
      proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza (1). 
      La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, 
      se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (2) o 
      l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce 
      la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci 
      anni. 
      Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba 
      scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di 
      questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni 
      quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti 
      per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge 
      come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima 
      parte dell'articolo stesso. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte 
      cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, 
      nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in 
      ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità 
      psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o 
      della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla 
      infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura. 
      (2) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
       
      Art. 223 
      - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario - 
      Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale 
      per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno. 
      Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, 
      applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, 
      ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di 
      ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro. 
       
      Art. 224 
      - Minore non imputabile - 
      Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia 
      preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, 
      tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni 
      morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia 
      ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. 
      Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o 
      l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si 
      tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel 
      riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni (2). 
      Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento 
      in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva 
      compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia 
      riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
      (2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in 
      cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il 
      ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario. 
       
      Art. 225 
      - Minore imputabile - 
      Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i 
      diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo 
      l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio 
      giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze 
      indicate nella prima parte dell'articolo precedente. 
      È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che 
      sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di 
      sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità. 
       
      Art. 226 
      - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza - 
      Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore 
      degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero 
      delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. 
      Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina 
      l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. 
      La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il 
      ricovero del minore in un riformatorio giudiziario. 
       
      Art. 227 
      - Riformatori speciali - 
      Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario 
      sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente 
      pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una 
      sezione speciale degli stabilimenti ordinari. 
      Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione 
      speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero 
      nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso. 
       
      Art. 228 
      - Libertà vigilata - 
      La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata 
      all'autorità di pubblica sicurezza. 
      Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice 
      prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. 
      Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o 
      limitate. 
      La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il 
      lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. 
      La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno. 
      Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in 
      quanto non provvedano leggi speciali. 
       
      Art. 229 
      - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata - 
      Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà 
      vigilata può essere ordinata: 
      1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; 
      2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un 
      fatto non preveduto dalla legge come reato. 
       
      Art. 230 
      - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata - 
      La libertà vigilata è sempre ordinata: 
      1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e 
      non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 
      2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; 
      3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più 
      sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia 
      nuova manifestazione di abitualità o professionalità; 
      4) negli altri casi determinati dalla legge. 
      Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o 
      a una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può 
      ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero 
      può obbligarla a cauzione di buona condotta. 
       
      Art. 231 
      - Trasgressione degli obblighi imposti - 
      Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la 
      persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, 
      il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona 
      condotta. 
      Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi 
      della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il 
      giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia 
      agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il 
      ricovero in un riformatorio giudiziario. 
       
      Art. 232 
      - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata - 
      La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere 
      posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai 
      genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione 
      o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale. 
      Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è 
      ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o 
      nella casa di cura e di custodia. 
      Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o 
      la persona in stato di infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, 
      alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un 
      riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia. 
       
      Art. 233 
      - Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province - 
      Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro 
      l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o 
      occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un 
      determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più 
      Comuni o in una o più Province, designati dal giudice. 
      Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno. 
      Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può 
      essere ordinata inoltre la libertà vigilata. 
       
      Art. 234 
      - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche - 

      Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche 
      ha la durata minima di un anno. 
      Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per 
      ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre 
      che questa sia abituale. 
      Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata 
      o la prestazione di una cauzione di buona condotta. 
       
      Art. 235 
      - Espulsione dello straniero dallo Stato - 
      L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal 
      giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo 
      straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 
      dieci anni. 
      Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal 
      giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza 
      pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato 
      dall'Autorità amministrativa. 
       
      Capo II: DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI 
      Art. 236 
      - Specie: regole generali - 
      Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da 
      particolari disposizioni di legge: 
      1) la cauzione di buona condotta; 
      2) la confisca. 
      Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni 
      degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e 
      n. 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni 
      del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 
      210. 
      Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli 
      articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207. 
       
      Art. 237 
      - Cauzione di buona condotta - 
      La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa 
      delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè 
      superiore a lire quattro milioni. 
      In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante 
      ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale. 
      La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè 
      superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata. 
      Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 238 
      - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione - 
      Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia 
      prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata. 
       
      Art. 239 
      - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta - 
      Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto 
      non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la 
      legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della 
      somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si 
      estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data 
      garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende. 
       
      Art. 240 
      - Confisca - 
      Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che 
      servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne 
      sono il prodotto o il profitto. 
      È sempre ordinata la confisca: 
      1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
      2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o 
      l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata 
      pronunciata condanna. 
      Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non 
      si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. 
      La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona 
      estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o 
      l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione 
      amministrativa.
      Codice Penale
                          
      Libro secondo
      DEI DELITTI IN PARTICOLARE 
      Titoli I e VII
      Titolo I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO
      Art. 241 
      - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato - 
      Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato 
      o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a 
      menomare l'indipendenza dello Stato è punito con la morte (1). 
      Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a 
      disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una 
      colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua 
      sovranità. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 242 
      - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano - 
      Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle 
      forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con 
      l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è 
      punito con la morte (1). 
      Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello 
      Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un 
      obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. 
      Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato "cittadino" 
      anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana. 
      Agli effetti della legge penale, sono considerati "Stati in guerra" contro 
      lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato 
      italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di 
      belligeranti. 
      (1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 243 
      - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato 
      italiano - 
      Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinchè uno Stato estero 
      muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero 
      commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione 
      non inferiore a dieci anni. 
      Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si 
      verificano, si applica l'ergastolo. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 244 
      - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al 
      pericolo di guerra - 
      Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri 
      atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano 
      al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici 
      anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo. 
      Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un 
      Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, 
      ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è 
      della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni 
      diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è 
      della reclusione da tre a dieci anni. 
       
      Art. 245 
      - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla 
      neutralità o alla guerra - 
      Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere 
      atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al 
      mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è 
      punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 
      La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda 
      col mezzo della stampa. 
       
      Art. 246 
      - Corruzione del cittadino da parte dello straniero - 
      Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo 
      straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne 
      accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi 
      nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 
      la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a 
      quattro milioni. 
      Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o 
      l'utilità. 
      La pena è aumentata: 
      1) se il fatto è commesso in tempo di guerra; 
      2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col 
      mezzo della stampa.
       
      Art. 247 
      - Favoreggiamento bellico - 
      Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per 
      favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o 
      per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, 
      ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la 
      reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la 
      morte (1). 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 248 
      - Somministrazione al nemico di provvigioni - 
      Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo 
      Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate 
      a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a 
      cinque anni. 
      Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto 
      all'estero. 
       
      Art. 249 
      - Partecipazione a prestiti a favore del nemico - 
      Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore 
      dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con 
      la reclusione non inferiore a cinque anni. 
      Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto 
      all'estero. 
       
      Art. 250 
      - Commercio col nemico - 
      Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il 
      quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, 
      commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque 
      dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato 
      nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari 
      al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 
      duemilioni.
       
      Art. 251 
      - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra - 
      Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi 
      che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso 
      con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente 
      servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate 
      dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci 
      anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che 
      egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due 
      milioni. 
      Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le 
      pene sono ridotte alla metà. 
      Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai 
      rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi 
      contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura. 
       
      Art. 252 
      - Frode in forniture in tempo di guerra - 
      Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei 
      contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi 
      contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione 
      non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore 
      della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non 
      inferiore a lire quattro milioni. 
       
      Art. 253 
      - Distruzione o sabotaggio di opere militari - 
      Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche 
      temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, 
      depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate 
      dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. 
      Si applica la pena di morte (1): 
      1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo 
      Stato italiano; 
      2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica 
      dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 254 
      - Agevolazione colposa - 
      Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata 
      resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o 
      aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito 
      con la reclusione da uno a cinque anni. 
       
      Art. 255 
      - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti 
      concernenti la sicurezza dello Stato - 
      Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, 
      sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la 
      sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o 
      internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a 
      otto anni. 
      Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione 
      o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 256 
      - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato - 
      Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello 
      Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, 
      dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a 
      dieci anni. 
      Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che 
      debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese 
      quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni 
      d'ordine politico, interno o internazionale. 
      Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la 
      divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. 
      Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione 
      o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 257 
      - Spionaggio politico o militare - 
      Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie 
      che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, 
      nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono 
      rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici 
      anni. 
      Si applica la pena di morte (1): 
      1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo 
      Stato italiano; 
      2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica 
      dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 258 
      - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione - 
      Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di 
      cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la 
      reclusione non inferiore a dieci anni. 
      Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato 
      in guerra con lo Stato italiano. 
      Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione 
      o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 259 
      - Agevolazione colposa - 
      Quando l'esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255, 
      256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di 
      chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, 
      questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
      Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse 
      la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni 
      militari. 
      Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è 
      stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la 
      custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di 
      aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
       
      Art. 260 
      - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di 
      mezzi di spionaggio - 
      È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 
      1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, 
      di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare 
      dello Stato; 
      2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso 
      ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti 
      dagli articoli 256, 257 e 258; 
      3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra 
      cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. 
      Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di 
      guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
       
      Art. 261 
      - Rivelazione di segreti di Stato - 
      Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate 
      nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. 
      Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la 
      preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, 
      la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. 
      Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si 
      applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena 
      dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di 
      morte (1). 
      Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi 
      ottiene la notizia. 
      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a 
      due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da 
      tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel 
      primo capoverso. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 262 
      - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione - 
      Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la 
      divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. 
      Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la 
      preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, 
      la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. 
      Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si 
      applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la 
      reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo 
      capoverso la pena di morte (1). 
      Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi 
      ottiene la notizia. 
      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a 
      due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da 
      tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel 
      primo capoverso. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 263 
      - Utilizzazione dei segreti di Stato - 
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega 
      a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove 
      applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o 
      servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza 
      dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con 
      la multa non inferiore a lire due milioni. 
      Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato 
      italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica 
      dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la 
      morte (1). 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 264 
      - Infedeltà in affari di Stato - 
      Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di 
      Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare 
      nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a 
      cinque anni. 
       
      Art. 265 
      - Disfattismo politico - 
      Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, 
      esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere 
      lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di 
      fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento 
      agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a 
      cinque anni. 
      La pena è non inferiore a quindici anni: 
      1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a 
      militari; 
      2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. 
      La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a 
      intelligenze col nemico. 
       
      Art. 266 
      - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - 
      Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il 
      giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri 
      inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti 
      contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri 
      militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave 
      delitto, con la reclusione da uno a tre anni. 
      La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso 
      pubblicamente. 
      Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. 
      Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto 
      pubblicamente quando il fatto è commesso: 
      1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 
      2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 
      3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero 
      degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di 
      riunione non privata. 
      La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non 
      prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare 
      la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena 
      stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione. 
       
      Art. 267 
      - Disfattismo economico - 
      Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso 
      dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o 
      privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di 
      fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e 
      con la multa non inferiore a lire sei milioni. 
      Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la 
      reclusione non può essere inferiore a dieci anni. 
      La reclusione non è inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in 
      seguito a intelligenze col nemico.
       
      Art. 268 
      - Parificazione degli Stati alleati - 
      Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando 
      il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a 
      fine di guerra, con lo Stato italiano. 
       
      Art. 269 
      - Attività antinazionale del cittadino all'estero - 
      Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica 
      voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne 
      dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato 
      all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli 
      interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque 
      anni. 
       
      Art. 270 
      - Associazioni sovversive - 
      Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o 
      dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una 
      classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe 
      sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti 
      economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da 
      cinque a dodici anni. 
      Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, 
      costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la 
      soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della 
      società. 
      Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a 
      tre anni. 
      Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso 
      nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato 
      ordinato lo scioglimento. 
       
      Art. 270 bis 
      - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 
      democratico - 
      Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si 
      propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione 
      dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici 
      anni. 
      Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da 
      quattro a otto anni. 
      Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625. 
       
      Art. 271 
      - Associazioni antinazionali - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel 
      territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige 
      associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un'attività 
      diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la 
      reclusione da sei mesi a due anni. 
      Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 
       
      Art. 272 
      - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale - 
      Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione 
      violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la 
      soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il 
      sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti 
      nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento 
      politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a 
      cinque anni. 
      Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento 
      nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1). 
      Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle 
      disposizioni precedenti. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma. 
       
      Art. 273 
      - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale - 
      Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza 
      o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di 
      carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione 
      fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni. 
      Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o 
      reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa 
      non inferiore a lire due milioni. 
      La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale di questo articolo. 
       
      Art. 274 
      - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale 
      - 
      Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o 
      istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non 
      sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da 
      lire duecentomila a due milioni. 
      La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello 
      Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, 
      enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero. 
      La Corte costiuzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale di questo articolo. 
       
      Art. 275 
      - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico - 
      Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta 
      gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne 
      onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, 
      titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un 
      anno. 
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO 
      Art. 276 
      - Attentato contro il Presidente della Repubblica - 
      Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del 
      Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo. 
      Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 277 
      - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla 
      libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da 
      cinque a quindici anni. 
      Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 278 
      - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - 
      Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è 
      punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
      Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 279 
      - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica 
      - 
      Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il 
      biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la 
      reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due 
      milioni. 
      Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 280 
      - Attentato per finalità terroristiche o di eversione - 
      Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
      democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, 
      nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel 
      secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 
      Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione 
      gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni 
      diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della 
      reclusione non inferiore ad anni dodici. 
      Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che 
      esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza 
      pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono 
      aumentate di un terzo. 
      Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si 
      applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di 
      attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. 
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti 
      previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute 
      equivalenti o prevalenti rispetto a queste (1). 
      (1)L'articolo originario era stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 
      1944, n. 288. L'attuale articolo è stato inserito dal D.L. 15 dicembre 
      1979, n. 625. 
       
      Art. 281 
      Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288. 
       
      Art. 282 
      Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288. 
       
      Art. 283 
      - Attentato contro la costituzione dello Stato - 
      Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o 
      la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento 
      costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 
      dodici anni. 
      Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 284 
      - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato - 
      Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è 
      punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte (1). 
      Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da 
      tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1). 
      La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute 
      in un luogo di deposito. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 285 
      - Devastazione, saccheggio e strage - 
      Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un 
      fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel 
      territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1). 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 286 
      - Guerra civile - 
      Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel 
      territorio dello Stato, è punito con l'ergastolo. 
      Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1). 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 287 
      - Usurpazione di potere politico o di comando militare - 
      Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo 
      indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. 
      Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando 
      militare. 
      Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con 
      l'ergastolo; ed è punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso 
      l'esito delle operazioni militari. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 288 
      - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero 
      - 
      Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo 
      arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello 
      straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 
      La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o 
      persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
       
      Art. 289 
      - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee 
      regionali - 
      È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si 
      tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad 
      impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 
      1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle 
      attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 
      2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte 
      costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. 

      La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto 
      soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni 
      suddette. 
      Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655. 
       
      Art. 289 bis 
      - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - 
      Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 
      sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta 
      anni. 
      Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta 
      dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la 
      reclusione di anni trenta. 
      Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena 
      dell'ergastolo. 
      Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il 
      soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a 
      otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, 
      dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. 
      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo 
      comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena 
      prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a 
      trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da 
      applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci 
      anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi 
      prevista dal terzo comma. 
      Articolo aggiunto dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59. 
       
      Art. 290 
      - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle 
      Forze armate - 
      Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o 
      una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine 
      giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate 
      dello Stato o quelle della liberazione. 
      Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655. 
       
      Art. 290 bis 
      - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci - 
      Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al 
      Presidente della Repubblica chi ne fa le veci. 
      Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 291 
      - Vilipendio alla nazione italiana - 
      Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la 
      reclusione da uno a tre anni. 
       
      Art. 292 
      - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato - 
      Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è 
      punito con la reclusione da uno a tre anni. 
      Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la 
      bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori 
      nazionali. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i 
      colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera. 
       
      Art. 292 bis 
      - Circostanza aggravante - 
      La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o 
      al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo 
      (vilipendio delle Forze armate) , e 292 (vilipendio della bandiera o di 
      altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto è commesso dal 
      militare in congedo. 
      Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, 
      non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi 
      degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace. 
      Articolo aggiunto dalla L. 23 marzo 1956, n. 167. 
       
      Art. 293 
      - Circostanza aggravante - 
      Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il 
      fatto è commesso dal cittadino in territorio estero. 
       
      Capo III: DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO 
      Art. 294 
      - Attentati contro i diritti politici del cittadino - 
      Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte 
      l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo 
      in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a 
      cinque anni. 
       
      Capo IV: DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI 
      I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI 
      Art. 295 
      - Attentato contro i Capi di Stati esteri - 
      Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o 
      alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di 
      attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli 
      altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto 
      è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con 
      la morte (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito 
      con l'ergastolo. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 296 
      - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri - 
      Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti 
      dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato 
      estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
       
      Art. 297 
      - Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri - 
      Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del 
      Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
       
      Art. 298 
      - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri - 
      Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, 
      ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, 
      accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di 
      missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (1). 
      (1) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. 
       
      Art. 299 
      - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero - 
      Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto 
      o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno 
      Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato 
      italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
       
      Art. 300 
      - Condizione di reciprocità - 
      Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in 
      quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato 
      italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale. 
      I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a 
      norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di 
      tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana. 
      Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni 
      dei titoli dodicesimo e tredicesimo, ma la pena è aumentata. 
       
      Capo V: DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 
      Art. 301 
      - Concorso di reati - 
      Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, 
      indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata 
      dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle 
      contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che 
      stabiliscono la pena più grave. 
      Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate, disposizioni diverse 
      da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un 
      terzo alla metà. 
      Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è 
      considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante 
      di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il 
      colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei 
      reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei 
      capi precedenti. 
       
      Art. 302 
      - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e 
      secondo - 
      Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, 
      preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge 
      stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, 
      se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il 
      delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. 
      Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena 
      stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 303 
      - Pubblica istigazione e apologia - 
      Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti 
      indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto 
      dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. 
      La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o 
      più fra i delitti indicati nell'articolo precedente. 
       
      Art. 304 
      - Cospirazione politica mediante accordo - 
      Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti 
      indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono 
      puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. 

      Per i promotori la pena è aumentata. 
      Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena 
      stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo (1). 
      (1) Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato 
      che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate - artt. 
      330, 304, 305 cod. pen. - in tutti quei casi rispetto ai quali 
      l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo 
      sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 
      Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente 
      di cui al cit. art. 51 cod. pen.". 
       
      Art. 305 
      - Cospirazione politica mediante associazione - 
      Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei 
      delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o 
      organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione 
      da cinque a dodici anni. 
      Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della 
      reclusione da due a otto anni. 
      I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 
      promotori. 
      Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei 
      delitti sopra indicati (1). 
      (1)Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato 
      che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate - artt. 
      330, 304, 305 cod. pen. - in tutti quei casi rispetto ai quali 
      l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo 
      sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 
      Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente 
      di cui al cit. art. 51 cod. pen.". 
       
      Art. 306 
      - Banda armata: formazione e partecipazione - 
      Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si 
      forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od 
      organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da 
      cinque a quindici anni. 
      Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della 
      reclusione da tre a nove anni. 
      I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena 
      stabilita per i promotori. 
       
      Art. 307 
      - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà 
      rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano 
      all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è 
      punito con la reclusione fino a due anni. 
      La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati 
      continuatamente. 
      Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
      Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli 
      ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini 
      nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di 
      prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il 
      coniuge e non vi sia prole. 
       
      Art. 308 
      - Cospirazione: casi di non punibilità - 
      Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro 
      i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto 
      o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al 
      procedimento: 
      1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione; 

      2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o 
      dall'associazione. 
      Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia 
      compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o 
      l'associazione è stata costituita. 
       
      Art. 309 
      - Banda armata: casi di non punibilità - 
      Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i 
      quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne 
      formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o 
      immediatamente dopo tale ingiunzione: 
      1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda; 
      2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda 
      stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o 
      abbandonando le armi. 
      Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia 
      compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata. 
       
      Art. 310 
      - Tempo di guerra - 
      Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "tempo di guerra" 
      è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra quando questa 
      sia seguita. 
       
      Art. 311 
      - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto - 
      Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite 
      quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze 
      dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, 
      il fatto risulti di lieve entità. 
       
      Art. 312 
      - Espulsione dello straniero - 
      Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale 
      per taluno dei delitti preveduti da questo titolo è espulso dallo Stato. 
       
      Art. 313 
      - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento - 
      Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 
      277. 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del 
      Ministro per la giustizia. 
      Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti 
      preveduti dagli articolo 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono 
      commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di 
      guerra, allo Stato italiano. 
      Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro 
      l'assemblea costituente ovvero contro le assemblee legislative o una di 
      queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'assemblea contro 
      la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere 
      senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia (1). 
      I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli 
      articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del 
      Ministro per la giustizia (2). 
      (1) Con sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo comma nei limiti in cui attribuisce il potere di 
      dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte 
      costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anzichè alla Corte 
      stessa. 
      (2) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
       
      Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
      Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI 
      CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
      Art. 314 
      - Peculato - 
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo 
      per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la 
      disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è 
      punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
      Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il 
      colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e 
      questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 315 
      Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 316 
      - Peculato mediante profitto dell'errore altrui - 
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, 
      nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore 
      altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od 
      altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 316 bis 
      - Malversazione a danno dello Stato - 
      Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo 
      Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, 
      sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
      realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 
      interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 
      reclusione da sei mesi a quattro anni (1). 
      (1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e 
      successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181. 
       
      Art. 317 
      - Concussione - 
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, 
      abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a 
      dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra 
      utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 317 bis 
      - Pene accessorie - 
      La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa 
      l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze 
      attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, 
      la condanna importa l'interdizione temporanea (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 318 
      - Corruzione per un atto d'ufficio - 
      Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, 
      per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che 
      non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 
      sei mesi a tre anni. 
      Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da 
      lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 319 
      - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 
      Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o 
      ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto 
      un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, 
      denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
      reclusione da due a cinque anni (1) . 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 319 bis 
      - Circostanze aggravanti - 
      La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il 
      conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione 
      di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il 
      pubblico ufficiale appartiene (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 319 ter 
      - Corruzione in atti giudiziari - 
      Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o 
      danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si 
      applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
      Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non 
      superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici 
      anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque 
      anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 320 
      - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 
      Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è 
      commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui 
      all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico 
      servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 
      In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo 
      (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 321 
      - Pene per il corruttore - 
      Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, 
      nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in 
      relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano 
      anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
      pubblico servizio il denaro od altra utilità (1). 
      1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e 
      successivamente modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181. 
       
      Art. 322 
      - Istigazione alla corruzione - 
      Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un 
      pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste 
      la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo 
      ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla 
      pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
      Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un 
      incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del 
      suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 
      soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 
      stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) . 
      La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o 
      all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico 
      impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità 
      da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. 
      La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o 
      all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o 
      dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità 
      indicate dall'articolo 319 (2). 
      (1)- Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181. 
      (2) - Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 323 
      - Abuso d'ufficio - 
      Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 
      ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 
      funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, 
      ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un 
      prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura 
      a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri 
      un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un 
      carattere di rilevante gravità. 
      Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così 
      sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234. 
       
      Art. 323 bis 
      - Circostanza attenuante - 
      Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 
      322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 324 
      Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 325 
      - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
      - 
      Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, 
      a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
      applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o 
      servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 
      uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione. 
       
      Art. 326 
      - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - 
      Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 
      che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque 
      abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano 
      rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito 
      con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un 
      anno. 
      Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 
      che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si 
      avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere 
      segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è 
      commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non 
      patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena 
      della reclusione fino a due anni (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 327 
      - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o 
      degli atti dell'Autorità - 
      Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al 
      dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle 
      disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o 
      servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle 
      disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto 
      non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con 
      la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. 
      La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato 
      incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto. 
       
      Art. 328 
      - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione - 
      Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che 
      indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o 
      di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve 
      essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a 
      due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 
      l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla 
      richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e 
      non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la 
      reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale 
      richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta 
      giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1). 
      (1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 329 
      - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente 
      della forza pubblica - 
      Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda 
      indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente 
      nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due 
      anni. 
       
      Art. 330 
      Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146. 
       
      Art. 331 
      - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - 
      Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, 
      interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, 
      uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito 
      con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 
      lire un milione. 
      I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a 
      sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni. 
      Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 

       
      Art. 332 
      - Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico 
      ufficio o di interruzione di un pubblico servizio - 
      Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica 
      necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due 
      articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di 
      adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero 
      di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del 
      servizio, è punito con la multa fino a lire un milione. 
       
      Art. 333 
      Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146. 
       
      Art. 334 
      - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel 
      corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - 
      Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa 
      sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
      dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo 
      di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei 
      mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. 
      Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire 
      sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la 
      distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono commessi dal 
      proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 
      La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 
      seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima 
      non affidata alla sua custodia (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 335 
      - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a 
      sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 
      amministrativa - 
      Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel 
      corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa 
      ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la 
      sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi 
      o con la multa fino a lire seicentomila (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
      Art. 336 
      - Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale - 
      Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
      pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri 
      doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la 
      reclusione da sei mesi a cinque anni. 
      La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per 
      costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio 
      ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. 
       
      Art. 337 
      - Resistenza a un pubblico ufficiale - 
      Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad 
      un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o 
      di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito 
      con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
       
      Art. 338 
      - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario - 

      Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o 
      giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica 
      Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche 
      temporaneamente o per turbarne comunque l'attività, è punito con la 
      reclusione da uno a sette anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle 
      deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di 
      pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto 
      l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. 
       
      Art. 339 
      - Circostanze aggravanti - 
      Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la 
      violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da 
      più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o 
      valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, 
      esistenti o supposte. 
      Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, 
      mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più 
      di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti 
      dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della 
      reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso 
      dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. 
       
      Art. 340 
      - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di 
      pubblica necessità - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, 
      cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio 
      pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la 
      reclusione fino a un anno. 
      I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno 
      a cinque anni.
       
      Art. 341 
      - Oltraggio a un pubblico ufficiale - 
      Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in 
      presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito 
      con la reclusione da sei mesi a due anni (1). 
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione 
      telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico 
      ufficiale e a causa delle sue funzioni. 
      La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella 
      attribuzione di un fatto determinato. 
      Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, 
      ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. 
       
      Art. 342 
      - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario - 
      Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, 
      amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una 
      pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della 
      rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a 
      tre anni. 
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione 
      telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla 
      rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. 
      La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste 
      nella attribuzione di un fatto determinato. 
      Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 

       
      Art. 343 
      - Oltraggio a un magistrato in udienza - 
      Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è 
      punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
      La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste 
      nell'attribuzione di un fatto determinato. 
      Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia. 
       
      Art. 344 
      - Oltraggio a un pubblico impiegato - 
      Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui 
      l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; 
      ma la pene sono ridotte di un terzo.
       
      Art. 345 
      - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni - 
      Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti 
      rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o 
      esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa 
      fino a un milione di lire. 
       
      Art. 346 
      - Millantato credito - 
      Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un 
      pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa 
      promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della 
      propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con 
      la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila 
      a quattro milioni. 
      La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un 
      milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sè 
      o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il 
      favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. 
       
      Art. 347 
      - Usurpazione di funzioni pubbliche - 
      Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un 
      pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. 
      Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, 
      avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o 
      sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. 

      La condanna importa la pubblicazione della sentenza. 
       
      Art. 348 
      - Abusivo esercizio di una professione - 
      Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta 
      una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 
      sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. 
       
      Art. 349 
      - Violazione di sigilli - 
      Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine 
      dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità 
      di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
      multa da lire duecentomila a due milioni. 
      Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della 
      reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei 
      milioni. 
       
      Art. 350 
      - Agevolazione colposa - 
      Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per 
      colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire 
      centomila a due milioni. 
       
      Art. 351 
      - Violazione della pubblica custodia di cose - 
      Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di 
      reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente 
      custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un 
      impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non 
      costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. 
       
      Art. 352 
      - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro - 
      Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al 
      pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il 
      sequestro, è punito con la multa fino a un milione di lire. 
       
      Art. 353 
      - Turbata libertà degli incanti - 
      Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o 
      altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o 
      nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero 
      ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e 
      con la multa da lire duecentomila a due milioni. 
      Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli 
      incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni 
      e la multa da lire un milione a quattro milioni. 
      Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di 
      licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale 
      o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. 
       
      Art. 354 
      - Astensione dagli incanti - 
      Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità 
      a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle 
      licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione 
      sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. 
       
      Art. 355 
      - Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture - 
      Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di 
      fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con 
      un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare 
      in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno 
      stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la 
      reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire 
      duecentomila. 
      La pena è aumentata se la fornitura concerne: 
      1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla 
      comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni 
      telegrafiche e telefoniche; 
      2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze 
      armate dello Stato; 
      3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un 
      pubblico infortunio. 
      Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, 
      ovvero la multa da lire centomila a un milione. 
      Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai 
      rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi 
      contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura. 
       
      Art. 356 
      - Frode nelle pubbliche forniture - 
      Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o 
      nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 
      precedente, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni o con la 
      multa non inferiore a lire due milioni. 
      La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 
      precedente. 
       
      Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 
      Art. 357 
      - Nozione del pubblico ufficiale - 
      Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali 
      esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
      amministrativa. 
      Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 
      norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
      formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
      amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 
      certificativi (1).
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e 
      successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181. 
       
      Art. 358 
      - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio - 
      Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio 
      coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
      Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle 
      stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 
      poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di 
      semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 
      materiale (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 
       
      Art. 359 
      - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità - 
      Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio 
      di pubblica necessità: 
      1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre 
      professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 
      abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per 
      legge obbligato a valersi; 
      2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un 
      pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità 
      mediante un atto della pubblica Amministrazione. 
       
      Art. 360 
      - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale - 
      Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato 
      di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, 
      come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la 
      cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non 
      esclude la esistenza di questo nè la circostanza aggravante, se il fatto 
      si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
       
      Titolo III: DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 
      Art. 361 
      - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale - 
      Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare 
      all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia 
      obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a 
      causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un 
      milione. 
      La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale 
      o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un 
      reato del quale doveva fare rapporto. 
      Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto 
      punibile a querela della persona offesa.
      Art. 362 
      - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio - 
      L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare 
      all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia 
      avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la 
      multa fino a lire duecentomila. 
      Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a 
      querela della persona offesa. 
       
      Art. 363 
      - Omessa denuncia aggravata - 
      Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata 
      denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è 
      della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il 
      colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria. 
       
      Art. 364 
      - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino - 
      Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità 
      dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o 
      l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata 
      nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la 
      multa da lire duecentomila a due milioni. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 365 
      - Omissione di referto - 
      Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la 
      propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di 
      un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di 
      riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino 
      a lire un milione. 
      Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona 
      assistita a procedimento penale. 
       
      Art. 366 
      - Rifiuto di uffici legalmente dovuti - 
      Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero 
      custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con 
      mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il 
      suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 
      lire sessantamila a un milione. 
      Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorità 
      giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di 
      dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, 
      ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
      Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre 
      come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona 
      chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. 
      Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la 
      interdizione dalla professione o dall'arte. 
       
      Art. 367 
      - Simulazione di reato - 
      Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o 
      sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che 
      a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un 
      reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare 
      un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a 
      tre anni. 
       
      Art. 368 
      - Calunnia - 
      Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o 
      sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che 
      a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli 
      sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è 
      punito con la reclusione da due a sei anni. 
      La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o 
      un'altra pena più grave. 
      La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna 
      alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal 
      fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena 
      dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1). 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 369 
      - Autocalunnia - 
      Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate 
      nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso 
      nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, 
      incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato 
      commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Art. 370 
      - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione - 
      Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la 
      simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come 
      contravvenzione. 
       
      Art. 371 
      - Falso giuramento della parte - 
      Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la 
      reclusione da sei mesi a tre anni. 
      Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, 
      se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata 
      sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. 
      La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
       
      Art. 371 bis 
      - False informazioni al pubblico ministero - 
      Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico 
      ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende 
      dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno 
      ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a 
      quattro anni (1). 
      Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il 
      procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel 
      procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia 
      stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato 
      anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a 
      procedere (2). 
      (1) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332. 

      (2) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 
      Successivamente l'art. 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto 
      il presente comma. 
       
      Art. 372 
      - Falsa testimonianza - 
      Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, 
      afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che 
      sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da 
      due a sei anni (1) . 
      (1) Articolo così modificato dall'art. 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 
      306. 
       
      Art. 373 
      - Falsa perizia o interpretazione - 
      Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà 
      parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, 
      soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. 
      La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la 
      interdizione dalla professione o dall'arte. 
       
      Art. 374 
      - Frode processuale - 
      Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di 
      trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento 
      giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta 
      artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è 
      punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare 
      disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un 
      procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità 
      è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in 
      seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata. 
       
      Art. 374 bis 
      - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità 
      giudiziaria - 
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione 
      da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati 
      o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, 
      qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o 
      da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona 
      sottoposta a procedimento di prevenzione. 
      Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è 
      commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico 
      servizio o da un esercente la professione sanitaria (1).
      (1)Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 
       
      Art. 375 
      - Circostanze aggravanti - 
      Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della 
      reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla 
      reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a 
      dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed 
      è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna 
      all'ergastolo(1) . 
      (1)Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 
      306. 
       
      Art. 376 
      - Ritrattazione - 
      Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è 
      punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o 
      reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre 
      la chiusura del dibattimento (1). 
      Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è 
      punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda 
      giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. 

      (1)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 
      306. 
       
      Art. 377 
      - Subornazione - 
      Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a 
      rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere 
      attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a 
      commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, 
      qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite 
      negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi (1) . 
      La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia 
      accettata, ma la falsità non sia commessa. 
      La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
      (1)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 
      306. 
       
      Art. 378 
      - Favoreggiamento personale - 
      Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce 
      la pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di 
      concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni 
      dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la 
      reclusione fino a quattro anni. 
      Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si 
      applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni 
      (2) . 
      Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, 
      ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona 
      aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 
      (1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
      (2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. 
       
      Art. 379 
      - Favoreggiamento reale - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli 
      articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o 
      il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a 
      cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a 
      due milioni se si tratta di contravvenzione (1). 
      Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso 
      dell'articolo precedente (2) . 
      (1) Comma così modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55. 
      (2) Comma così sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. 
       
      Art. 380 
      - Patrocinio o consulenza infedele - 
      Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi 
      doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui 
      difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all'Autorità giudiziaria, è 
      punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 
      lire un milione. 
      La pena è aumentata: 
      1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte 
      avversaria; 
      2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. 
      Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a 
      lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un 
      delitto per il quale la legge commina la pena di morte (1) o l'ergastolo 
      ovvero la reclusione superiore a cinque anni. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 381 
      - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico - 
      Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi 
      all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta 
      persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti 
      contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, 
      con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferire a 
      lire duecentomila. 
      La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila 
      a un milione, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, 
      assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, 
      nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte 
      avversaria. 
       
      Art. 382 
      - Millantato credito del patrocinatore - 
      Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico 
      ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o 
      l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad 
      altri, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore 
      del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o 
      interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da 
      due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni. 
       
      Art. 383 
      - Interdizione dai pubblici uffici - 
      La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 
      382 importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
       
      Art. 384 
      - Casi di non punibilità - 
      Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 
      bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per 
      esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un 
      prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e 
      nell'onore. 
      Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è 
      esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere 
      richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come 
      testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto 
      essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, 
      testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (1) . 
      Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 
      306. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti 
      informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe 
      dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma 
      dell'art. 199 del codice di procedura penale. 
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE 
      Art. 385 
      - Evasione - 
      Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è 
      punito con la reclusione da sei mesi a un anno. 
      La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il 
      fatto usando violenza o minaccia contro le persone, ovvero mediante 
      effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa 
      con armi o da più persone riunite. 
      Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in 
      stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel 
      provvedimento se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare 
      fuori dello stabilimento penale (1) . 
      Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è 
      diminuita (1) . 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1. Il penultimo 
      comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 12 agosto 1982, n. 
      532. 
       
      Art. 386 
      - Procurata evasione - 
      Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata 
      o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 
      anni. 
      Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a 
      favore di un condannato alla pena di morte (1) o all'ergastolo. 
      La pena è aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera 
      alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente. 
      La pena è diminuita: 
      1) se il colpevole è prossimo congiunto; 
      2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la 
      cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità. 
      La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 387 
      - Colpa del custode - 
      Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche 
      temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, 
      per colpa, la evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con 
      la multa da lire duecentomila a due milioni. 
      Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dalla evasione 
      procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei 
      all'Autorità. 
       
      Art. 388 
      - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - 
      Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da 
      una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi 
      l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti 
      simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti 
      fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire 
      la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 
      duecentomila a due milioni. 
      La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del 
      giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone 
      incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del 
      possesso o del credito. 
      Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di 
      sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o 
      conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino 
      a lire seicentomila (1) . 
      Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire 
      sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario 
      su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a 
      tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso 
      dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (1). 
      Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro 
      giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un 
      atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la 
      multa fino a un milione (1) . 
      Il colpevole è punito a querela della persona offesa (1) . 
      (1)Gli ultimi quattro commi hanno così sostituito l'originario terzo comma 
      (art. 87, L. 24 novembre 1981, n. 689).
      Art. 388 bis 
      - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte 
      a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo - 
      Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a 
      sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione 
      o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è 
      punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi 
      o con la multa fino a lire seicentomila (1) . 
      (1)Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 388 ter 
      - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie - 
      Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di 
      una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui 
      beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri 
      fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini 
      all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da 
      sei mesi a tre anni (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 389 
      - Inosservanza di pene accessorie - 
      Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena 
      accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, 
      è punito con la reclusione da due a sei mesi. 
      La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti 
      inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1) . 
      (1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 390 
      - Procurata inosservanza di pena - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi 
      all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque 
      anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire 
      centomila a due milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. 
      Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386. 
       
      Art. 391 
      - Procurata inosservanza di misure di sicurezza - 
      Chiunque procura o agevola l'evasione di persona sottoposta a misura di 
      sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque la favorisce nel 
      sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a 
      due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 
      386. 
      Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la 
      custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di 
      sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire 
      quattrocentomila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 
      387. 
       
      Capo III: DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI 
      Art. 392 
      - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - 
      Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al 
      giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza 
      sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a 
      lire un milione. 
      Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorchè la 
      cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. 
      Si ha altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene 
      alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene 
      impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico 
      (1) . 
      (1)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 393 
      - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - 
      Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere 
      al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o 
      minaccia alle persone, è punito con la reclusione fino a un anno. 
      Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della 
      reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. 
      La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa 
      con armi. 
       
      Art. 394 
      - Sfida a duello - 
      Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è 
      punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a 
      quattrocentomila. 
      La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non 
      avvenga. 
       
      Art. 395 
      - Portatori di sfida - 
      I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a 
      quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene. 
      Art. 396 
      - Uso delle armi in duello - 
      Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona 
      all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o 
      con la multa da lire centomila a due milioni. 
      Il duellante è punito: 
      1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario 
      una lesione personale, grave o gravissima; 
      2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte. 
      Ai padrini o ai secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si 
      applica la multa da lire centomila a due milioni. 
      Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si 
      applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente. 
       
      Art. 397 
      - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per 
      la lesione personale - 
      In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle 
      contenute nel capo primo del titolo dodicesimo: 
      1) se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite 
      dai padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro 
      presenza; 
      2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono 
      spade, o sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di 
      precisione o a più colpi; 
      3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o 
      violazione delle condizioni stabilite; 
      4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del 
      duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni 
      stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. 
      La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta 
      delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, 
      ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto 
      conoscenza prima o durante il combattimento.
      Art. 398 
      - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità - 
      Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla 
      prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa 
      ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata. 
      Non sono punibili: 
      1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno 
      agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano 
      la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata 
      alcuna lesione; 
      2) i padrini o i secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto 
      dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il 
      combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva 
      avere; 
      3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti. 
       
      Art. 399 
      - Duellante estraneo al fatto - 
      Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il 
      duello, e si batte in vece di chi ha direttamente interesse, le pene 
      stabilite nella prima parte del capoverso dell'articolo 396 sono 
      aumentate. 
      Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo 
      congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in 
      vece del suo primo assente.
      Art. 400 
      - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello - 
      Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico 
      disprezzo, perchè essa o non ha sfidato o non ha accettato la sua sfida, o 
      non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o 
      con la multa da lire centomila a un milione. 
      La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita 
      altri al duello. 
       
      Art. 401 
      - Provocazione al duello per fine di lucro - 
      Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, 
      agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le 
      disposizioni dell'articolo 629. 
      Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, 
      nel caso in cui il duello sia avvenuto.
       
      Titolo IV: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO 
      E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO 
      E I CULTI AMMESSI 
      Art. 402 
      - Vilipendio della religione dello Stato - 
      Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la 
      reclusione fino a un anno. 
       
      Art. 403 
      - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone - 
      Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante 
      vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. 

      Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione 
      dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico. 
       
      Art. 404 
      - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - 
      Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto 
      al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose 
      che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano 
      destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la 
      reclusione da uno a tre anni. 
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni 
      religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico. 
       
      Art. 405 
      - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - 
      Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche 
      religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un 
      ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un 
      luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due 
      anni. 
      Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la 
      reclusione fino a tre anni. 
       
      Art. 406 
      - Delitti contro i culti ammessi nello Stato - 
      Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 
      contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti 
      articoli, ma la pena è diminuita. 
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI 
      Art. 407 
      - Violazione di sepolcro - 
      Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione 
      da uno a cinque anni. 
       
      Art. 408 
      - Vilipendio delle tombe - 
      Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio 
      di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, 
      ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da 
      sei mesi a tre anni. 
       
      Art. 409 
      - Turbamento di un funerale o servizio funebre - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un 
      funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno. 
       
      Art. 410 
      - Vilipendio di cadavere - 
      Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri 
      è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
      Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su 
      questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre 
      a sei anni. 
       
      Art. 411 
      - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere - 
      Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, 
      ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due 
      a sette anni. 
      La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi 
      di sepoltura, di deposito o di custodia. 
       
      Art. 412 
      - Occultamento di cadavere - 
      Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le 
      ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni. 
       
      Art. 413 
      - Uso illegittimo di cadavere - 
      Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, 
      a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è 
      punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un 
      milione. 
      La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte 
      di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, 
      occultato o sottratto.
       
      Codice Penale
      Libro Secondo: DEI DELITTI IN PARTICOLARE 
      Titolo V: DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO 
      Art. 414 
      - Istigazione a delinquere - 
      Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per 
      il solo fatto dell'istigazione: 
      1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a 
      commettere delitti. 
      2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire 
      quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. 

      Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più 
      contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. 
      Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa 
      l'apologia di uno o più delitti. 
       
      Art. 415 
      - Istigazione a disobbedire alle leggi - 
      Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine 
      pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la 
      reclusione da sei mesi a cinque anni (1). 
      (1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra 
      le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione 
      deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. 
       
      Art. 416 
      - Associazione per delinquere - 
      Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più 
      delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 
      l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette 
      anni. 
      Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della 
      reclusione da uno a cinque anni. 
      I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
      Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si 
      applica la reclusione da cinque a quindici anni. 
      La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
       
      Art. 416 bis 
      - Associazione di tipo mafioso - 
      Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più 
      persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 
      Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, 
      per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. 
      L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
      avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
      condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 
      delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 
      il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
      appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 
      per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 
      esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di 
      consultazioni elettorali (1). 
      Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro 
      a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni 
      nei casi previsti dal secondo comma. 
      L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
      disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di 
      armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 
      deposito. 
      Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 
      mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, 
      il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi 
      precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 
      Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose 
      che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne 
      sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
      Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di 
      commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le 
      concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le 
      iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di 
      cui il condannato fosse titolare (2) . 
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e 
      alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi 
      della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 
      corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (3) . 
      (1) Comma così modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 
      (2) La seconda parte di questo comma è stata abrogata dall'art. 36 , 
      secondo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55. 
      (3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. 
       
      Art. 416 ter 
      - Scambio elettorale politico-mafioso - 
      La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a 
      chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo 
      articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro (1) . 
      (1) Articolo inserito dall'art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 
       
      Art. 417 
      - Misura di sicurezza - 
      Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è 
      sempre ordinata una misura di sicurezza (1). 
      (1) Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936. 
       
      Art. 418 
      - Assistenza agli associati - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà 
      rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano 
      all'associazione è punito con la reclusione fino a due anni. 
      La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati 
      continuatamente. 
      Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
       
      Art. 419 
      - Devastazione e saccheggio - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di 
      devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici 
      anni. 
      La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri 
      esistenti in luogo di vendita o di deposito. 
       
      Art. 420 
      - Attentato a impianti di pubblica utilità - 
      Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di 
      pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave 
      reato, con la reclusione da uno a quattro anni. 
      La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto 
      diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di 
      pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti 
      o ad essi pertinenti. 
      Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del 
      sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero 
      l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del 
      sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni (1). 
      (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 421 
      - Pubblica intimidazione - 
      Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, 
      ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico 
      timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
       
      Titolo VI: DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA 
      Capo I: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA 
      Art. 422 
      - Strage - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, 
      compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se 
      dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (1). 
      Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In 
      ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 423 
      - Incendio - 
      Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette 
      anni. 
      La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa 
      propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica. 
       
      Art. 424 
      - Danneggiamento seguito da incendio - 
      Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a 
      una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un 
      incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. 
      Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 
      precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. 
       
      Art. 425 
      - Circostanze aggravanti - 
      Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il 
      fatto è commesso: 
      1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri 
      e loro dipendenze; 
      2 su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti 
      industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o 
      altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 
      3 su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 
      4 su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri 
      depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie 
      esplodenti, infiammabili o combustibili; 
      5 su boschi, selve e foreste. 
       
      Art. 426 
      - Inondazione, frana o valanga - 
      Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una 
      valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. 
       
      Art. 427 
      - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga - 
      Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, 
      sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le 
      acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, 
      al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo 
      di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con 
      la reclusione da uno a cinque anni. 
      Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci 
      anni. 
       
      Art. 428 
      - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio - 
      Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro 
      edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, 
      è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. 
      La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è 
      commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri 
      segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il 
      naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, 
      ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva 
      pericolo per la incolumità pubblica. 
       
      Art. 429 
      - Danneggiamento seguito da naufragio - 
      Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un 
      aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della 
      navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte 
      inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di 
      sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque 
      anni. 
      Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è 
      della reclusione da tre a dieci anni. 
       
      Art. 430 
      - Disastro ferroviario - 
      Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da 
      cinque a quindici anni. 
       
      Art. 431 
      - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento - 
      Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, 
      veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio 
      di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende 
      altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva 
      il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei 
      anni. 
      Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci 
      anni. 
      Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate 
      ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino 
      veicoli mossi dal vapore, dalla elettricità o da altro mezzo di trazione 
      meccanica. 
       
      Art. 432 
      - Attentati alla sicurezza dei trasporti - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in 
      pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per 
      aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
      Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi 
      contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici 
      trasporti per terra, per acqua o per aria. 
      Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci 
      anni. 
       
      Art. 433 
      - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, 
      ovvero delle pubbliche comunicazioni - 
      Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli 
      apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione 
      di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è 
      punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la 
      reclusione da uno a cinque anni. 
      La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche 
      comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la 
      pubblica incolumità. 
      Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci 
      anni. 
       
      Art. 434 
      - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un 
      fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di 
      essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per 
      la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. 
      La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro 
      avviene. 
       
      Art. 435 
      - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti - 
      Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, 
      acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, 
      accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla 
      composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da 
      uno a cinque anni. 
       
      Art. 436 
      - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da 
      infortuni - 
      Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una 
      sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico 
      infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o 
      altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, 
      di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od 
      ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o 
      di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni. 
       
      Art. 437 
      - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - 
      Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a 
      prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li 
      danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
      Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della 
      reclusione da tre a dieci anni. 
       
      Capo II: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE 
      Art. 438 
      - Epidemia - 
      Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è 
      punito con l'ergastolo. 
      Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte 
      (1) . 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 439 
      - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - 
      Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che 
      siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non 
      inferiore a quindici anni. 
      Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel 
      caso di morte di più persone, si applica la pena di morte (1) . 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. 
       
      Art. 440 
      - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - 
      Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, 
      prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole 
      pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci 
      anni. 
      La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute 
      pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. 
      La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. 

       
      Art. 441 
      - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica 
      salute - 
      Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, 
      cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo 
      precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa 
      non inferiore a lire seicentomila. 
       
      Art. 442 
      - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate - 
      Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli 
      precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero 
      distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri 
      avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla 
      salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti 
      articoli. 
       
      Art. 443 
      - Commercio o somministrazione di medicinali guasti - 
      Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra 
      medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a 
      tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. 
       
      Art. 444 
      - Commercio di sostanze alimentari nocive - 
      Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce 
      per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè 
      adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione 
      da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. 
      La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla 
      persona che le acquista o le riceve. 
       
      Art. 445 
      - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica 
      - 
      Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze 
      medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non 
      corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o 
      pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa 
      da lire duecentomila a due milioni. 
       
      Art. 446 
      - Confisca obbligatoria - 
      In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 
      440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o 
      gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma 
      dell'articolo 240 è obbligatoria (1). 
      (1) L'originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 
      685. L'attuale articolo è stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282. 
       
      Art. 447 
      Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685. 
       
      Art. 448 
      - Pene accessorie - 
      La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la 
      pubblicazione della sentenza. 
      La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 
      e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, 
      arte, industria, commercio o mestiere nonchè l'interdizione dagli uffici 
      direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. 
      La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due 
      quotidiani a diffusione nazionale (1). 
      (1)Comma aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282. 
       
      Capo III: DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO 
      Art. 449 
      - Delitti colposi di danno - 
      Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal 
      capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque 
      anni. 
      La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio 
      o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di 
      un aeromobile adibito a trasporto di persone. 
       
      Art. 450 
      - Delitti colposi di pericolo - 
      Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o 
      persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di 
      un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio 
      natante, è punito con la reclusione fino a due anni. 
      La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad 
      una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del 
      pericolo. 
       
      Art. 451 
      - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul 
      lavoro - 
      Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende 
      inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un 
      incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul 
      lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 
      duecentomila a un milione. 
       
      Art. 452 
      - Delitti colposi contro la salute pubblica - 
      Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 
      438 e 439 è punito: 
      1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette 
      disposizioni stabiliscono la pena di morte (1); 
      2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse 
      stabiliscono l'ergastolo; 
      3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 
      439 stabilisce la pena della reclusione. 
      Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 
      440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente 
      stabilite ridotte da un terzo a un sesto. 
      (1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
       
      Titolo VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 
      Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI 
      DI BOLLO 
      Art. 453 
      - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 
      concerto, di monete falsificate - 
      È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un 
      milione a sei milioni; 
      1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale 
      nello Stato o fuori; 
      2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse 
      l'apparenza di un valore superiore; 
      3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, 
      ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, 
      introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti 
      in circolazione monete contraffatte o alterate; 
      4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque 
      riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete 
      contraffatte o alterate. 
       
      Art. 454 
      - Alterazione di monete - 
      Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, 
      scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in 
      tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del 
      detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 
      multa da lire duecentomila a un milione. 
       
      Art. 455 
      - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete 
      falsificate - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce 
      nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o 
      alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette 
      altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti 
      articoli ridotte da un terzo alla metà. 
       
      Art. 456 
      - Circostanze aggravanti - 
      Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi 
      preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di 
      Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri. 
       
      Art. 457 
      - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - 
      Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 
      alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a 
      sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. 
       
      Art. 458 
      - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete - 
      Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di 
      pubblico credito. 
      Per "carte di pubblico credito" si intendono, oltre quelle che hanno corso 
      legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e 
      tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati. 
       
      Art. 459 
      - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 
      detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - 
      Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla 
      contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel 
      territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione 
      di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. 
      Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la 
      carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori 
      equiparati a questi da leggi speciali. 
       
      Art. 460 
      - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte 
      di pubblico credito o di valori di bollo - 
      Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la 
      fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero 
      acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto 
      non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e 
      con la multa da lire seicentomila a due milioni. 
       
      Art. 461 
      - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 
      falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - 
      Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti 
      destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di 
      valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non 
      costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e 
      con la multa da lire duecentomila a un milione. 
       
      Art. 462 
      - Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto - 
      Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre 
      pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella 
      contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli 
      in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o 
      alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 
      ventimila a quattrocentomila. 
       
      Art. 463 
      - Casi di non punibilità - 
      Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli 
      articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a 
      impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la 
      circolazione delle cose indicate negli articoli stessi. 
       
      Art. 464 
      - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - 
      Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, 
      fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la 
      reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. 
      Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena 
      stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 
       
      Art. 465 
      - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto - 
      Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa 
      uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di 
      trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei 
      mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila. 
      Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la 
      multa fino a lire sessantamila. 
       
      Art. 466 
      - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso 
      degli oggetti così alterati - 
      Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o 
      da biglietti di strade ferrate o di altre di pubbliche imprese di 
      trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, 
      qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione 
      fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila. 
      Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa 
      uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa 
      fino a lire sessantamila, se le cose sono state ricevute in buona fede. 
       
      Capo II: DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, 
      CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO 
      Art. 467 
      - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto - 
      Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto 
      sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, 
      fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione 
      da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni. 
       
      Art. 468 
      - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a 
      pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti 
      contraffatti - 
      Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico 
      ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale 
      sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 
      con la multa da lire duecentomila a due milioni. 
      La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a 
      pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso 
      nella contraffazione, fa uso di tali strumenti. 
       
      Art. 469 
      - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o 
      certificazione - 
      Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli 
      precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o 
      certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso 
      della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene 
      rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
       
      Art. 470 
      - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica 
      autenticazione o certificazione - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli 
      precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte 
      contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace 
      alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati. 
       
      Art. 471 
      - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri - 
      Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati 
      a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a 
      profitto di sè o degli altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e 
      con la multa fino a lire seicentomila. 
       
      Art. 472 
      - Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta - 
      Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta 
      legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la 
      reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. 
      La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività 
      commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o 
      pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque 
      alterati. 
      Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di 
      "pesi" è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare. 
       
      Art. 473 
      - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 
      dell'ingegno o di prodotti industriali - 
      Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o 
      esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza 
      essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi 
      o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre 
      anni e con la multa fino a lire quattro milioni. 
      Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o 
      modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso 
      nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o 
      modelli contraffatti o alterati. 
      Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate 
      le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla 
      tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
       
      Art. 474 
      - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 
      precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, 
      detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione 
      opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, 
      nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione 
      fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. 
      Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 

       
      Art. 475 
      - Pena accessoria - 
      La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti 
      importa la pubblicazione della sentenza. 
       
      Capo III: DELLA FALSITÀ IN ATTI 
      Art. 476 
      - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - 
      Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in 
      tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la 
      reclusione da uno a sei anni. 
      Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a 
      querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. 
       
      Art. 477 
      - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o 
      autorizzazioni amministrative - 
      Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o 
      altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 
      contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni 
      richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a 
      tre anni. 
       
      Art. 478 
      - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di 
      atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti - 
      Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo 
      esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in 
      forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato 
      diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
      Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a 
      querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. 
      Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul 
      contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a 
      tre anni. 
       
      Art. 479 
      - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - 
      Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio 
      delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui 
      compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 
      dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui 
      ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato 
      a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. 
       
      Art. 480 
      - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in 
      autorizzazioni amministrative - 
      Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 
      falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei 
      quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione 
      da tre mesi a due anni. 
       
      Art. 481 
      - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un 
      servizio di pubblica necessità - 
      Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un 
      altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, 
      fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 
      reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. 
      Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di 
      lucro. 
       
      Art. 482 
      - Falsità materiale commessa dal privato - 
      Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da 
      un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue 
      funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti 
      articoli, ridotte di un terzo. 
       
      Art. 483 
      - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - 
      Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, 
      fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 
      reclusione fino a due anni. 
      Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la 
      reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 
       
      Art. 484 
      - Falsità in registri e notificazioni - 
      Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette 
      all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni 
      all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o 
      professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la 
      reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. 
       
      Art. 485 
      - Falsità in scrittura privata - 
      Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad 
      altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o 
      altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci 
      che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una 
      scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. 
       
      Art. 486 
      - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato - 
      Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad 
      altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia 
      il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
      vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, 
      diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del 
      foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da 
      sei mesi a tre anni. 
      Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia 
      lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. 
       
      Art. 487 
      - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico - 
      Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del 
      quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che 
      importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un 
      atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, 
      soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. 
       
      Art. 488 
      - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle 
      disposizioni sulle falsità materiali - 
      Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli 
      preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle 
      falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. 
       
      Art. 489 
      - Uso di atto falso - 
      Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso 
      soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un 
      terzo. 
      Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile 
      soltanto se ha agito al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o 
      di recare ad altri un danno. 
       
      Art. 490 
      - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri - 
      Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto 
      pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene 
      stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi 
      contenute. 
      Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente. 
       
      Art. 491 
      - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena - 
      Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un 
      testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito 
      trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per 
      la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene 
      rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e 
      nell'articolo 482. 
      Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, 
      chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena 
      stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso. 
       
      Art. 491 bis 
      - Documenti informatici - 
      Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento 
      informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo 
      stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture 
      private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque 
      supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia 
      probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 492 
      - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti - 
      Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti 
      pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le 
      copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli 
      originali mancanti. 
       
      Art. 493 
      - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio 
      pubblico - 
      Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da 
      pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di 
      un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente 
      agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. 
       
      Art. 493 bis 
      - Casi di perseguibilità a querela - 
      I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli 
      articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono 
      punibili a querela della persona offesa. 
      Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al 
      precedente comma riguardano un testamento olografo (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Capo IV: DELLA FALSITÀ PERSONALE 
      Art. 494 
      - Sostituzione di persona - 
      Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad 
      altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la 
      propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o 
      un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti 
      giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro 
      la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. 
       
      Art. 495 
      - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla 
      identità o su qualità personali proprie o di altri - 
      Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto 
      pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o 
      dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione 
      destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. 
      La reclusione non è inferiore ad un anno: 
      1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 
      2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o 
      sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità 
      giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel 
      casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso 
      nome. 
      La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per 
      sè o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni 
      amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. 
       
      Art. 496 
      - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di 
      altri - 
      Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato 
      sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui 
      persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona 
      incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del 
      servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 
      lire un milione. 
       
      Art. 497 
      - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso 
      indebito di tali certificati - 
      Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o 
      un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso 
      per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la 
      reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. 
       
      Art. 498 
      - Usurpazione di titoli o di onori - 
      Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di 
      un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o 
      giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una 
      speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico 
      l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due 
      milioni. 
      Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, 
      titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità 
      inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella 
      disposizione precedente. 
      La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 
                
       
      Codice Penale
                          
      Libro secondo
      DEI DELITTI IN PARTICOLARE 
      Titoli VIII e XIII
      Titolo VIII: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, 
      L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA 
      Art. 499 
      - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero 
      di mezzi di produzione - 
      Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, 
      ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione 
      nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo 
      consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa 
      non inferiore a lire quattro milioni. 
       
      Art. 500 
      - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali - 
      Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, 
      pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio 
      zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

      Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire 
      duecentomila a quattro milioni. 
       
      Art. 501 
      - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle 
      borse di commercio - 
      Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, 
      pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o 
      adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del 
      prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o 
      negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre 
      anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. 
      Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si 
      verifica, le pene sono aumentate. 
      Le pene sono raddoppiate: 
      1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 
      2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei 
      titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. 
      Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il 
      fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli 
      pubblici italiani. 
      La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 27 novembre 1976, n. 787. 
       
      Art. 501 bis 
      - Manovre speculative su merci - 
      Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio 
      di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative 
      ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di 
      largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinare la 
      rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione 
      da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. 
      Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione 
      o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del 
      presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae 
      alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. 
      L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli 
      ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle 
      merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria 
      competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle 
      forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale. 
      La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali 
      o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una 
      speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e 
      la pubblicazione della sentenza (1) . 
      (1)Articolo aggiunto dalla L. 27 novembre 1976, n. 787. 
       
      Art. 502 
      - Serrata e sciopero per fini contrattuali - 
      Il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti 
      modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali 
      patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o 
      usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi 
      stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire 
      due milioni (1). 
      I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di 
      tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in 
      modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre 
      ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a 
      modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una 
      diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa 
      fino a lire duecentomila (1). 
      (1) Con sentenza n. 29 del 4 maggio 1960 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità del primo e del secondo comma di questo articolo, in 
      riferimento agli artt. 39 e 40 Cost. 
       
      Art. 503 
      - Serrata e sciopero per fini non contrattuali - 
      Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, 
      rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono 
      puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a 
      lire due milioni, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la 
      reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila, se si 
      tratta di lavoratori (1). 
      (1) Con sentenza n. 290 del 27 dicembre 1974 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui punisce anche lo 
      sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento 
      costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei 
      poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. 
       
      Art. 504 
      - Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero - 
      Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo 
      scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, 
      ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la 
      pena della reclusione fino a due anni (1). 
      (1) Con sentenza n. 165 del 13 giugno 1983 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero 
      il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un 
      provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno 
      che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad 
      impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali 
      si esprime la sovranità popolare.
       
      Art. 505 
      - Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta - 
      Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due 
      articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 
      soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori 
      ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite. 
       
      Art. 506 
      - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci - 
      Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo 
      lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono 
      collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli 
      precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i 
      datori di lavoro, ridotte alla metà (1). 
      (1) Con sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo in relazione all'art. 505, nella parte 
      in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli 
      esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno 
      lavoratori alla loro dipendenza. 
       
      Art. 507 
      - Boicottaggio - 
      Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, 
      mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o 
      associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a 
      non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non 
      acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la 
      reclusione fino a tre anni. 
      Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da 
      due a sei anni (1). 
      (1) Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo per la parte relativa all'ipotesi della 
      propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali nè raggiunga un grado 
      tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole. 
       
      Art. 508 
      - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. 
      Sabotaggio - 
      Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del 
      lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero 
      dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla 
      produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre 
      anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. 
      Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non 
      inferiore a lire un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave 
      reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o 
      industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione 
      precedente. 
       
      Art. 509 
      - Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro - (1)
      Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che 
      gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi 
      corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila 
      a lire un milione (2) . 
      Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette 
      di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una 
      controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è 
      punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la 
      reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (3) . 
      (1) Rubrica così modificata dall'art. 1, lett. a) , D.Lgs. 19 dicembre 
      1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995. 
      Testo della rubrica prima della modifica apportata dall'art. 1, lett. a), 
      D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 
      (Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle 
      decisioni del magistrato del lavoro) 
      (2) Comma così modificato dall'art. 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995. 
      Testo del comma 1 prima della modificata apportata dall'art. 1, lett. b), 
      D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 
      Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che 
      gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi 
      corporativi, è punito con la multa fino a lire un milione. 
      (3) Comma abrogato dall'art. 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 
      a decorrere dal 26 aprile 1995. 
       
      Art. 510 
      - Circostanze aggravanti - 
      Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in 
      tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o 
      sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate. 

       
      Art. 511 
      - Pena per i capi, promotori e organizzatori - 
      Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti 
      sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia 
      stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da 
      sei mesi a due anni. 
       
      Art. 512 
      - Pena accessoria - 
      La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti 
      importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni 
      cinque. 
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
      Art. 513 
      - Turbata libertà dell'industria o del commercio - 
      Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire 
      o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a 
      querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave 
      reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 
      duecentomila a due milioni. 
       
      Art. 513 bis 
      - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - 
      Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 
      produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito 
      con la reclusione da due a sei anni. 
      La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività 
      finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri 
      enti pubblici (1). 
      (1)Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. 
       
      Art. 514 
      - Frodi contro le industrie nazionali - 
      Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui 
      mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni 
      distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria 
      nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 
      non inferiore a lire un milione. 
      Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle 
      leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
      proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le 
      disposizioni degli articoli 473 e 474. 
       
      Art. 515 
      - Frode nell'esercizio del commercio - 
      Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno 
      spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per 
      un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o 
      quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il 
      fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due 
      anni o con la multa fino a lire quattro milioni. 
      Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre 
      anni o della multa non inferiore a lire duecentomila. 
       
      Art. 516 
      - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - 
      Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine 
      sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi 
      o con la multa fino a lire due milioni. 
       
      Art. 517 
      - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 
      Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere 
      dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi 
      nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, 
      provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non 
      è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione 
      fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. 
       
      Capo III: DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI 
      Art. 518 
      - Pubblicazione della sentenza - 
      La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 
      516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
       
      Titolo IX: DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE 
      Art. 519 
      - Della violenza carnale - 
      Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale 
      è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la 
      quale al momento del fatto: 
      1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
      2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente 
      o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per 
      ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 
      3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle 
      proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è 
      indipendente dal fatto del colpevole; 
      4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra 
      persona. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 
       
      Art. 520 
      - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico 
      ufficiale - 
      Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo 
      precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, 
      di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che 
      è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità 
      competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
      La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico 
      ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità 
      sopra taluna delle persone suddette. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 521 
      - Atti di libidine violenti - 
      Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due 
      articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla 
      congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, 
      ridotte di un terzo. 
      Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle 
      condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno 
      a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del 
      colpevole o su altri. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 522 
      - Ratto a fine di matrimonio - 
      Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di 
      matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a 
      tre anni. 
      Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro 
      sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni 
      diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 523 
      - Ratto a fine di libidine - 
      Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di 
      libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la 
      reclusione da tre a cinque anni. 
      La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha 
      ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 524 
      - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di 
      libidine o di matrimonio - 
      Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano 
      anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o 
      inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di 
      mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle 
      proprie condizioni d'infermità psichica o fisica, anche se questa è 
      indipendente dal fatto del colpevole. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 525 
      - Circostanze attenuanti - 
      Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il 
      colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di 
      libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in 
      libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia 
      di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della 
      famiglia stessa. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 526 
      - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata - 
      Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, 
      inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con 
      la reclusione da tre mesi a due anni. 
      Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Capo II: DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE 
      Art. 527 
      - Atti osceni - 
      Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti 
      osceni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
      Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire sessantamila 
      a seicentomila. 
       
      Art. 528 
      - Pubblicazioni e spettacoli osceni - 
      Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli 
      pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, 
      detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini 
      od altri atti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da 
      tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. 
      Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli 
      oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o 
      espone pubblicamente. 
      Tale pena si applica inoltre a chi: 
      1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o 
      il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 
      2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o 
      recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. 
      Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso 
      nonostante il divieto dell'Autorità.
       
      Art. 529 
      - Atti e oggetti osceni: nozione - 
      Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli 
      oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. 
      Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, 
      per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o 
      comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
       
      Art. 530 
      - Corruzione di minorenni - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette 
      atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni 
      sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a 
      commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o 
      su altri. 
      La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 
       
      Art. 531 
      Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le 
      disposizioni. 
       
      Art. 532 
      Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le 
      disposizioni. 
       
      Art. 533 
      Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le 
      disposizioni. 
       
      Art. 534 
      Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le 
      disposizioni. 
       
      Art. 535 
      Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le 
      disposizioni. 
       
      Art. 536 
      Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le 
      disposizioni. 
       
      Art. 537 
      - Tratta di donne e di minori commessa all'estero - 
      I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se 
      commessi da un cittadino in territorio estero (1). 
      (1) In quanto le convenzioni internazionali lo prevedano (art. 3, L. 20 
      febbraio 1958, n. 75).
       
      Art. 538 
      - Misure di sicurezza - 
      Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere 
      aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza 
      detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 
      534, 535 e 536. 
       
      Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 
      Art. 539 
      - Età della persona offesa - 
      Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un 
      minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria 
      scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 540 
      - Rapporto di parentela - 
      Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è 
      considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o 
      attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è 
      equiparata alla filiazione legittima. 
      Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di 
      prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi 
      dall'accertamento dello stato delle persone. 
       
      Art. 541 
      - Pene accessorie ed altri effetti penali - 
      La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la 
      perdita della potestà dei genitori o della autorità maritale o 
      l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla 
      cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è 
      elemento costitutivo o circostanza aggravante. 
      La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 
      531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli 
      alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 542 
      - Querela dell'offeso - 
      I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a 
      querela della persona offesa. 
      La querela proposta è irrevocabile. 
      Si procede tuttavia d'ufficio: 
      1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico 
      ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 
      2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve 
      procedere d'ufficio. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 543 
      - Diritto di querela - 
      Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o 
      da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, 
      il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge. 
      Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, 
      espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi. 
      Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 544 
      Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
       
      Titolo X: DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE 
      Art. 545 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 546 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
       
      Art. 547 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 548 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 549 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 550 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 551 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 552 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 553 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
       
      Art. 554 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. 
       
      Art. 555 
      Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
       
      Titolo XI: DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO 
      Art. 556 
      - Bigamia - 
      Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae 
      un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a 
      cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae 
      matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. 
      La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con 
      la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di 
      lei. 
      Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato 
      nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla 
      bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel 
      reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti 
      penali.
       
      Art. 557 
      - Prescrizione del reato - 
      Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo 
      precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è 
      dichiarato nullo il secondo per bigamia. 
       
      Art. 558 
      - Induzione al matrimonio mediante inganno - 
      Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi 
      fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che 
      non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il 
      matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la 
      reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire quattrocentomila a 
      due milioni. 
       
      Art. 559 
      - Adulterio - 
      La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno (1). 
      Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera (1). 
      La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione 
      adulterina (2). 
      Il delitto è punibile a querela del marito (2). 
      (1) Con sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità del primo e del secondo comma. 
      (2) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità del terzo e del quarto comma. 
       
      Art. 560 
      - Concubinato - 
      Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente 
      altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. 
      La concubina è punita con la stessa pena. 
      Il delitto è punibile a querela della moglie (1). 
      (1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo.
       
      Art. 561 
      - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante - 
      Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il 
      marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque 
      tratto vantaggio dalla prostituzione di lei. 
      Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge 
      legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo 
      ingiustamente abbandonato. 
      Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o 
      per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è 
      diminuita (1). 
      (1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo.
       
      Art. 562 
      - Pena accessoria e sanzione civile - 
      La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 
      importa la perdita dell'autorità maritale (1). 
      Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice 
      può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei 
      di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e 
      della prole (2). 
      Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver 
      effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta 
      irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di 
      separazione personale (2). 
      (1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità del primo comma nella parte relativa alla perdita 
      dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di 
      concubinato. 
      (2) Con la sentenza di cui alla nota precedente la Corte cost. ha 
      dichiarato l'illegittimità del secondo e del terzo comma.
       
      Art. 563 
      - Estinzione del reato - 
      Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, 
      anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. 
      Estinguono altresì il reato: 
      1) la morte del coniuge offeso; 
      2) l'annullamento del matrimonio del colpevole adulterino o di 
      concubinato. 
      L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla 
      concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata 
      condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (1). 
      (1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo.
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE 
      Art. 564 
      - Incesto - 
      Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un 
      discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con 
      una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque 
      anni. 
      La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione 
      incestuosa. 
      Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso 
      da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la 
      pena è aumentata per la persona maggiorenne. 
      La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della 
      potestà dei genitori o della tutela legale. 
       
      Art. 565 
      - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa 
      periodica - 
      Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei 
      disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo 
      di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo 
      circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa 
      da lire duecentomila a un milione. 
       
      Capo III: DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA 
      Art. 566 
      - Supposizione o soppressione di stato - 
      Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita 
      inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne 
      sopprime lo stato civile.
       
      Art. 567 
      - Alterazione di stato - 
      Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato 
      civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
      Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella 
      formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, 
      mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. 
       
      Art. 568 
      - Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto 
      - 
      Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello 
      stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio 
      di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è 
      punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
       
      Art. 569 
      - Pena accessoria - 
      La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti 
      preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori o 
      della tutela legale. 
       
      Capo IV: DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE 
      Art. 570 
      - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - 
      Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una 
      condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae 
      agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla 
      tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino 
      a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. 
      Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
      1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del 
      coniuge; 
      2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero 
      inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia 
      legalmente separato per sua colpa. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi 
      previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei 
      minori, dal numero 2 del precedente comma (1) . 
      Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è 
      preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge. 
      (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 571 
      - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina - 
      Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una 
      persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di 
      educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio 
      di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo 
      di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei 
      mesi. 
      Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite 
      negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si 
      applica la reclusione da tre a otto anni. 
       
      Art. 572 
      - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli - 
      Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una 
      persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona 
      sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, 
      istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una 
      professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione 
      da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione 
      da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a 
      venti anni. 
       
      Art. 573 
      - Sottrazione consensuale di minorenni - 
      Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col 
      consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al 
      tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o 
      tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. 
      La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è 
      aumentata, se è commesso per fine di libidine. 
      Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544. 
       
      Art. 574 
      - Sottrazione di persone incapaci - 
      Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, 
      al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi 
      ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà 
      dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei 
      genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. 
      Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o 
      ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il 
      consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. 
      Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.
       
      Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 
      Art. 575 
      - Omicidio - 
      Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non 
      inferiore ad anni ventuno. 
       
      Art. 576 
      - Circostanza aggravanti. Pena di morte - 
      . Si applica la pena di morte (1) se il fatto preveduto dall'articolo 
      precedente è commesso: 
      1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 
      dell'articolo 61; 
      2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle 
      circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è 
      adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è 
      premeditazione; 
      3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla 
      carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la 
      latitanza; 
      4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura 
      o alla carcerazione; 
      5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 
      519, 520 e 521. 
      È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle 
      condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61. 
      (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
       
      Art. 577 
      - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo - 
      Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 
      è commesso: 
      1) contro l'ascendente o il discendente; 
      2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 
      3) con premeditazione; 
      4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 
      dell'articolo 61. 
      La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è 
      commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre 
      adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta. 
       
      Art. 578 
      - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale - 
      La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il 
      parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da 
      condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con 
      la reclusione da quattro a dodici anni. 
      A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la 
      reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al 
      solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo 
      a due terzi. 
      Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice 
      penale (1). 
      (1)Articolo così sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442. 
       
      Art. 579 
      - Omicidio del consenziente - 
      Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la 
      reclusione da sei a quindici anni. 
      Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. 
      Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 

      1) contro una persona minore degli anni diciotto; 
      2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di 
      deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze 
      alcooliche o stupefacenti; 
      3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con 
      violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. 
       
      Art. 580 
      - Istigazione o aiuto al suicidio - 
      Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di 
      suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se 
      il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il 
      suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, 
      sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o 
      gravissima. 
      Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una 
      delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. 
      Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o 
      comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le 
      disposizioni relative all'omicidio.
       
      Art. 581 
      - Percosse - 
      Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o 
      nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 
      fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. 
      Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza 
      come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. 

       
      Art. 582 
      - Lesione personale - 
      Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una 
      malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a 
      tre anni. 
      Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre 
      alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad 
      eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 
      577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (1). 
      (1)Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo 
      comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, 
      n. 689.
       
      Art. 583 
      - Circostanze aggravanti - 
      La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette 
      anni: 
      1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della 
      persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle 
      ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
      2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un 
      organo; 
      3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva 
      l'acceleramento del parto (1). 
      La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a 
      dodici anni, se dal fatto deriva: 
      1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
      2) la perdita di un senso; 
      3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, 
      ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, 
      ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 
      4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 
      5) l'aborto della persona offesa (1). 
      (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124. 
       
      Art. 584 
      - Omicidio preterintenzionale - 
      Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli 
      articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la 
      reclusione da dieci a diciotto anni.
       
      Art. 585 
      - Circostanze aggravanti - 
      Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un 
      terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute 
      dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna 
      delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il 
      fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. 
      Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono: 
      1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è 
      l'offesa alla persona; 
      2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato 
      il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. 
      Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o 
      accecanti. 
       
      Art. 586 
      - Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto - 
      Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza 
      non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si 
      applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli 
      articoli 589 e 590 sono aumentate. 
       
      Art. 587 
      Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442. 
       
      Art. 588 
      - Rissa - 
      Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire 
      seicentomila. 
      Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, 
      per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da 
      tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la 
      lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza 
      di essa. 
       
      Art. 589 
      - Omicidio colposo - 
      Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 
      reclusione da sei mesi a cinque anni. 
      Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
      circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 
      lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e 
      di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 
      infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al 
      triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (1). 
      (1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. 
       
      Art. 590 
      - Lesioni personali colpose - 
      Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con 
      la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. 
      Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della 
      multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è 
      gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 
      seicentomila a due milioni quattrocentomila. 
      Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione 
      delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per 
      la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è 
      della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 
      quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni 
      gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 
      un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1). 
      Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 
      infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al 
      triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi 
      previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi 
      con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
      relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 
      professionale (2). 
      (1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. 
      (2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 591 
      - Abbandono di persone minori o incapaci - 
      Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una 
      persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per 
      altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o 
      debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

      Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano 
      minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per 
      ragioni di lavoro. 
      La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una 
      lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. 
      Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, 
      dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato. 
       
      Art. 592 
      Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442. 
       
      Art. 593 
      - Omissione di soccorso - 
      Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 
      dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia 
      di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne 
      immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi 
      o con la multa fino a lire seicentomila. 
      Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri 
      inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di 
      prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. 

      Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la 
      pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. 
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'ONORE 
      Art. 594 
      - Ingiuria - 
      Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con 
      la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. 
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione 
      telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona 
      offesa. 
      La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due 
      milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 
      Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più 
      persone. 
       
      Art. 595 
      - Diffamazione - 
      Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando 
      con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione 
      fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. 
      Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è 
      della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro 
      milioni. 
      Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di 
      pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei 
      mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. 
      Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o 
      ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le 
      pene sono aumentate. 
       
      Art. 596 
      - Esclusione della prova liberatoria - 
      Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è 
      ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto 
      attribuito alla persona offesa. 
      Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto 
      determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che 
      sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il 
      giudizio sulla verità del fatto medesimo. 
      Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la 
      prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel 
      procedimento penale: 
      1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso 
      attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 
      2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si 
      inizia contro di essa un procedimento penale; 
      3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad 
      accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. 
      Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto 
      è attribuito è, per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto 
      medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi 
      usati non rendano per sè stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 
      594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo (1). 
      (1) Articolo così modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288. 
       
      Art. 596 bis 
      - Diffamazione col mezzo della stampa - 
      Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le 
      disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o 
      vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati 
      preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.
       
      Art. 597 
      - Querela della persona offesa ed estinzione del reato - 
      I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della 
      persona offesa. 
      Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata 
      nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera 
      tacitamente rinunciata o rimessa. 
      Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre 
      la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono 
      proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali 
      casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver 
      proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo 
      precedente, spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato. 
       
      Art. 598 
      - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità 
      giudiziarie o amministrative - 
      Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei 
      discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti 
      dinnanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un'autorità 
      amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del 
      ricorso amministrativo. 
      Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti 
      disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in 
      parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una 
      somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si 
      tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa 
      eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza. 
       
      Art. 599 
      - Ritorsione e provocazione - 
      Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il 
      giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. 
      Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 
      594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e 
      subito dopo di esso. 
      La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche 
      all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute. 
       
      Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 
      Sezione I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
      Art. 600 
      - Riduzione in schiavitù - 
      Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla 
      schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 
       
      Art. 601 
      - Tratta e commercio di schiavi - 
      Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone 
      in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque 
      a venti anni.
       
      Art. 602 
      - Alienazione e acquisto di schiavi - 
      Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede 
      una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga 
      alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello 
      stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la 
      reclusione da tre a dodici anni. 
       
      Art. 603 
      - Plagio - 
      Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in 
      totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a 
      quindici anni (1). 
      (1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo.
       
      Art. 604 
      - Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano - 
      Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è 
      commesso all'estero in danno di cittadino italiano. 
       
      Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE 
      Art. 605 
      - Sequestro di persona - 
      Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione 
      da sei mesi a otto anni. 
      La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 
      1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 
      2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue 
      funzioni. 
       
      Art. 606 
      - Arresto illegale - 
      Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri 
      inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
       
      Art. 607 
      - Indebita limitazione di libertà personale - 
      Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere 
      giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o 
      di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità 
      competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa 
      Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della 
      misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni. 
       
      Art. 608 
      - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti - 
      Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite 
      dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la 
      custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un 
      provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a 
      trenta mesi. 
      La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico 
      ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi 
      autorità sulla persona custodita. 
       
      Art. 609 
      - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie - 
      Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue 
      funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con 
      la reclusione fino ad un anno.
       
      Art. 609 bis 
      - Violenza sessuale - 
      Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe 
      taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 
      cinque a dieci anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti 
      sessuali: 
      1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 
      persona offesa al momento dei fatto; 
      2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole 
      sostituito ad altra persona. 
      Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i 
      due terzi. 
      Articolo aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609 ter 
      - Circostanze aggravanti - 
      La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui 
      all’articolo 609-bis sono commessi: 
      1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 
      2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o 
      di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona 
      offesa; 
      3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di 
      incaricato di pubblico servizio; 
      4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 
      5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della 
      quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il 
      tutore. 
      La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è 
      commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. 
      Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609 quater 
      - Atti sessuali con minorenne - 
      Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori 
      delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona 
      che al momento del fatto: 
      1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
      2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, 
      il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per 
      ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, 
      il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di 
      convivenza. 
      Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste 
      nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia 
      compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è 
      superiore a tre anni. 
      Nei casi di minore gravità le pena è diminuita fino a due terzi. 
      Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la 
      persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. 
      Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609 quinquies 
      - Corruzione di minorenne - 
      Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 
      quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei 
      mesi a tre anni. 
      Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609 sexies 
      - Ignoranza dell’età della persona - 
      Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 
      609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, 
      nonchè nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il 
      colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della 
      persona offesa. 
      Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
       
      Art. 609-septies 
      - Querela di parte - 
      I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono 
      punibili a querela della persona offesa. 
      Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la 
      proposizione della querela è di sei mesi. 
      La querela proposta è irrevocabile. 
      Si procede tuttavia d’ufficio: 
      1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di 
      persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 
      2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui 
      convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato 
      per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di 
      custodia; 
      3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
      pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 
      4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve 
      procedere d’ufficio; 
      5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, 
      ultimo comma. 
      Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609 octies 
      - Violenza sessuale di gruppo - 
      La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di 
      più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 
      609-bis. 
      Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la 
      reclusione da sei a dodici anni. 
      La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti 
      previste dall’articolo 609-ter. 
      La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima 
      importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è 
      altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato 
      quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo 
      comma e dal terzo comma dell’articolo 112. 
      Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609 nonies 
      - Pene accessorie ed altri effetti penali - 
      La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 
      609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 
      1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è 
      elemento costitutivo del reato; 
      2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed 
      alla curatela; 
      3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione 
      della persona offesa. 
      Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Art. 609-decies 
      - Comunicazione al tribunale per i minorenni - 
      Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 
      609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero 
      per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della 
      Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. 
      Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza effettiva e psicologica 
      della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del 
      procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee 
      indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. 
      In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili 
      dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti 
      locali. 
      Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità 
      giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. 
      Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 
       
      Sezione III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE 
      Art. 610 
      - Violenza privata - 
      Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od 
      omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. 
      La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 
      339. 
       
      Art. 611 
      - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato - 
      Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a 
      commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a 
      cinque anni. 
      La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 
      339. 
       
      Art. 612 
      - Minaccia - 
      Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della 
      persona offesa, con la multa fino a lire centomila. 
      Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 
      339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. 
       
      Art. 613 
      - Stato di incapacità procurato mediante violenza - 
      Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante 
      somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi 
      altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato 
      d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un 
      anno. 
      Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso 
      dell'articolo 579 non esclude la punibilità. 
      La pena è della reclusione fino a cinque anni: 
      1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 
      2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto 
      dalla legge come delitto. 
       
      Sezione IV: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO 
      Art. 614 
      - Violazione di domicilio - 
      Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di 
      privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o 
      tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce 
      clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre 
      anni. 
      Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro 
      l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene 
      clandestinamente o con inganno. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
      La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è 
      commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è 
      palesemente armato. 
       
      Art. 615 
      - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale - 
      Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue 
      funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo 
      precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
      Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza 
      delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a 
      un anno. 
       
      Art. 615 bis 
      - Interferenze illecite nella vita privata - 
      Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si 
      procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata 
      svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la 
      reclusione da sei mesi a quattro anni. 
      Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
      chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico 
      le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di 
      questo articolo. 
      I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si 
      procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il 
      fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
      pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
      inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la 
      professione d'investigatore privato (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.
       
      Art. 615 ter 
      - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - 
      Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico 
      protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà 
      espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 
      reclusione fino a tre anni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
      1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
      un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
      inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente 
      la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di 
      operatore del sistema; 
      2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle 
      persone, ovvero se è palesemente armato; 
      3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o 
      l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la 
      distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 
      programmi in esso contenuti. 
      Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi 
      informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine 
      pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile 
      o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della 
      reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 
      Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della 
      persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1). 
      (1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
       
      Art. 615 quater 
      - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
      informatici o telematici - 
      Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare 
      ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica 
      o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un 
      sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 
      comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è 
      punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci 
      milioni. 
      La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci 
      milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai 
      numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
       
      Art. 615 quinquies 
      - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
      informatico - 
      Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui 
      stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il 
      danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei 
      programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, 
      totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la 
      reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni (1). 
      (1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Sezione V: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI 
      Art. 616 
      - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza - 
      Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a 
      lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne 
      da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui 
      non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è 
      punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di 
      legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 
      sessantamila a un milione. 
      Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il 
      contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed 
      il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione 
      fino a tre anni. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
      Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si 
      intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o 
      telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a 
      distanza (1). 
      (1) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 617 
      - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o 
      conversazioni 
      telegrafiche o telefoniche - 
      Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una 
      conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a 
      lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la 
      reclusione da sei mesi a quattro anni. 
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica 
      a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, 
      in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle 
      conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. 
      I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si 
      procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il 
      fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di 
      un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del 
      servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 
      pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
      inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la 
      professione d'investigatore privato (1). 
      (1)Articolo così sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98. 
       
      Art. 617 bis 
      - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire 
      comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche - 
      Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, 
      strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od 
      impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra 
      altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in 
      danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni 
      ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio 
      con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o 
      servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di 
      investigatore privato (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
       
      Art. 617 ter 
      - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di 
      comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche - 
      Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad 
      altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una 
      comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero 
      altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione 
      o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo 
      occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che 
      altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in 
      danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni 
      ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio 
      con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o 
      servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di 
      investigatore privato (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98. 
       
      Art. 617 quater 
      - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
      informatiche o telematiche - 
      Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema 
      informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le 
      impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a 
      quattro anni. 
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica 
      a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, 
      in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo 
      comma. 
      I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della 
      persona offesa. 
      Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque 
      anni se il fatto è commesso: 
      1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato 
      o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di 
      pubblica necessità; 
      2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 
      con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o 
      al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 
      3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore 
      privato (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 617 quinquies 
      - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
      interrompere 
      comunicazioni informatiche o telematiche - 
      Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature 
      atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 
      sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è 
      punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 
      quarto comma dell'articolo 617 quater (1). 
      (1)Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 617 sexies 
      - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di 
      comunicazioni 
      informatiche o telematiche - 
      Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare 
      ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o 
      in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna 
      delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
      intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che 
      altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 
      quarto comma dell'articolo 617 quater (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 618 
      - Rivelazioni del contenuto di corrispondenza - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto 
      abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non 
      diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in 
      tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la 
      reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un 
      milione. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
       
      Art. 619 
      - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da 
      persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni - 
      L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, 
      abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima 
      parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
      anni. 
      Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il 
      contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca 
      un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la 
      multa da lire sessantamila a un milione. 
       
      Art. 620 
      - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta 
      al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni - 
      L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, 
      avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza 
      aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione 
      telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il 
      destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la 
      comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione 
      da sei mesi a tre anni. 
       
      Art. 621 
      - Rivelazione del contenuto di documenti segreti - 
      Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che 
      debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, 
      non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo 
      impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva 
      nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 
      duecentomila a due milioni. 
      Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato 
      documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, 
      informazioni o programmi (1). 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
      (1) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 622 
      - Rivelazione di segreto professionale - 
      Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della 
      propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, 
      ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può 
      derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 
      lire sessantamila a un milione. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
       
      Art. 623 
      - Rivelazione di segreti scientifici o industriali - 
      Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della 
      sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra 
      scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o 
      le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a 
      due anni. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
       
      Art. 623 bis 
      - Altre comunicazioni e conversazioni - 
      Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle 
      comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o 
      telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di 
      suoni, immagini od altri dati (1). 
      (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
       
      Titolo XIII: DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 
      Capo I: DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 
      MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE 
      Art. 624 
      - Furto - 
      Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
      detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri è punito con la 
      reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un 
      milione. 
      Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche 
      l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. 
       
      Art. 625 
      - Circostanze aggravanti - 
      La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 
      duecentomila a due milioni: 
      1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene 
      in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; 
      2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo 
      fraudolento; 
      3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 
      4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano 
      o di dosso alla persona; 
      5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, 
      che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato 
      di un pubblico servizio; 
      6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di 
      veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri 
      esercizi, ove si somministrano cibi o bevande; 
      7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti 
      pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per 
      necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o 
      destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 
      8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge 
      o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in 
      mandria. 
      Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, 
      ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate 
      nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della 
      multa da lire quattrocentomila a tre milioni. 
       
      Art. 626 
      - Furti punibili a querela dell'offeso - 
      Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire 
      quattrocentomila e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 
      1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della 
      cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente 
      restituita (1); 
      2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un 
      grave ed urgente bisogno; 
      3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei 
      fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. 
      Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze 
      indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. 
      (1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo numero nella parte in cui non estende la 
      disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito 
      o forza maggiore, della cosa sottratta.
      Art. 627 
      - Sottrazione di cose comuni - 
      Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un 
      profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è 
      punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni 
      o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1). 
      Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di 
      esse non eccede la quota a lui spettante. 
      (1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 628 
      - Rapina - 
      Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante 
      violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, 
      sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci 
      anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. 
      Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente 
      dopo la sottrazione per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa 
      sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità. 
      La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della 
      multa da lire due milioni a lire sei milioni: 
      1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, 
      o da più persone riunite; 
      2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di 
      volere o di agire; 
      3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte 
      dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (1). 
      (1) Comma così sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3 - 
      è stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. La 
      multa è stata aumentata dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
      Art. 629 
      - Estorsione - 
      Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad 
      omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con 
      altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la 
      multa da lire un milione a quattro milioni (1). 
      La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due 
      milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate 
      nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2). 
      (1) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 
      (2) Comma così modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. 
       
      Art. 629 bis 
      - Altre attività estorsive - 
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista 
      dall'articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque 
      realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri avvalendosi delle 
      condizioni previste dall'articolo 416 bis. La pena è aumentata se i fatti 
      sono commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui 
      all'articolo 416 bis (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 
       
      Art. 630 
      - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - 
      Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per 
      altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la 
      reclusione da venticinque a trenta anni. 
      Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta 
      dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la 
      reclusione di anni trenta. 
      Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena 
      dell'ergastolo. 
      Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il 
      soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia 
      conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste 
      dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del 
      sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a 
      quindici anni. 
      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, 
      al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che 
      l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta 
      concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella 
      raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 
      concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della 
      reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un 
      terzo a due terzi. 
      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo 
      comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena 
      prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a 
      trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da 
      applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci 
      anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, 
      nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 
      I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati 
      allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del 
      presente articolo (1). 
      (1) Articolo già sostituito dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59 e 
      successivamente così sostituito dalla L. 30 dicembre 1980, n. 894.
      Art. 631 
      - Usurpazione - 
      Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile, 
      ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, 
      con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 
      quattrocentomila (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
      Art. 632 
      - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - 
      Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, 
      ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a 
      querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la 
      multa fino a lire quattrocentomila (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 633 
      - Invasione di terreni o edifici - 
      Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o 
      privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a 
      querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la 
      multa da lire duecentomila a due milioni. 
      Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è 
      commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, 
      ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. 
       
      Art. 634 
      - Turbativa violenta del possesso di cose immobili - 
      Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con 
      violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose 
      immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 
      lire duecetomila a seicentomila. 
      Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso 
      da più di dieci persone. 
       
      Art. 635 
      - Danneggiamento - 
      Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, 
      inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della 
      persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 
      seicentomila. 
      La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, 
      se il fatto è commesso: 
      1) con violenza alla persona o con minaccia; 
      2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in 
      occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti 
      dagli artt. 330, 331 e 333 (1); 
      3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un 
      culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 
      4) sopra opere destinate all'irrigazione; 
      5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, 
      selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. 
      (1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità del secondo comma di questo articolo nella parte in cui 
      prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità 
      d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di 
      sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
      Art. 635 bis 
      - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - 
      Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili 
      sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o 
      dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con 
      la reclusione da sei mesi a tre anni. 
      Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma 
      dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità 
      di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni 
      (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
      Art. 636 
      - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo - 

      Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo 
      altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila. 
      Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o 
      in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della 
      reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a 
      quattrocentomila. 
      Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono 
      degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la 
      reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa (1). 
      (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 637 
      - Ingresso abusivo nel fondo altrui - 
      Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe 
      viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona 
      offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
      Art. 638 
      - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - 
      Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora 
      animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona 
      offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 
      seicentomila. 
      La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede 
      d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti 
      in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non 
      raccolti in mandria. 
      Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da 
      lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. 
       
      Art. 639 
      - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - 
      Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta 
      cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, 
      con la multa fino a lire duecentomila. 
       
      Art. 639 bis. - Casi di esclusione dalla perseguibilità a querela - 
      Nei casi previsti negli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio 
      se si tratta di acque, terreni, fondi, o edifici pubblici o destinati ad 
      uso pubblico (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Capo II: DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE 
      Art. 640 
      - Truffa - 
      Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè 
      o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
      reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due 
      milioni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 
      seicentomila a tre milioni: 
      1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico 
      o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 
      2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 
      pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un 
      ordine dell'Autorità. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra 
      taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra 
      circostanza aggravante (1). 
      (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 640 bis 
      - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 
      La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il 
      fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui 
      agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
      concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 
      Comunità europee (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55. 
       
      Art. 640 ter 
      - Frode informatica - 
      Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 
      informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi 
      modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 
      informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un 
      ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi 
      a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. 
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 
      seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal 
      numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è 
      commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra 
      taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza 
      aggravante (1). 
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
       
      Art. 641 
      - Insolvenza fraudolenta - 
      Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae 
      un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della 
      persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la 
      reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione. 
      L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il 
      reato. 
       
      Art. 642 
      - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta 
      della propria persona - 
      Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di 
      un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od 
      occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
      anni e con la multa fino a lire due milioni. 
      Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sè stesso una 
      lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale 
      prodotta dall'infortunio. 
      Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è 
      commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la 
      sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a 
      querela della persona offesa. 
       
      Art. 643 
      - Circonvenzione di persone incapaci - 
      Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, 
      delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando 
      dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non 
      interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi 
      qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la 
      reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a 
      quattro milioni. 
       
      Art. 644 
      - Usura - 
      Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o 
      promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di 
      una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi 
      usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 
      lire sei milioni a lire trenta milioni. 
      Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto 
      previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra 
      utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un 
      compenso usurario. 
      La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre 
      usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale 
      limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete 
      modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, 
      risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di 
      altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o 
      promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 
      Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle 
      commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse 
      quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. 
      Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un 
      terzo alla metà: 
      1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, 
      bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 
      2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote 
      societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 
      3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 
      4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, 
      professionale o artigianale; 
      5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento 
      definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante 
      il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è 
      cessata l’esecuzione. 
      Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 
      del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente 
      articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo 
      o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il 
      reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari 
      al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi 
      i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al 
      risarcimento dei danni. 
      Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108. 
       
      Art. 644 bis 
      - Usura impropria - 
      Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle 
      condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una 
      attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto 
      qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione 
      di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è 
      punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 
      quattro milioni a lire venti milioni. 
      Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto 
      previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una 
      attività imprenditoriale professionale e che versa in condizioni di 
      difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa 
      mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un 
      compenso usurario. 
      Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644. 
      Articolo aggiunto dall’art. 11 quinquies, comma 2, D.L. 2 giugno 1992, n. 
      306 e successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 
      108. 
       
      Art. 644 ter 
      - Prescrizione del reato di usura - 
      La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima 
      riscossione sia degli interessi che del capitale. 
      Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 7 marzo 1995, n. 108. 
       
      Art. 645 
      - Frode in emigrazione - 
      Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad 
      emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, 
      si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, 
      come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a 
      cinque anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. 
      La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone. 
       
      Art. 646 
      - Appropriazione indebita - 
      Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria 
      il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il 
      possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino 
      a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. 
      Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, 
      la pena è aumentata. 
      Si procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso 
      precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61. 

       
      Art. 647 
      - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o 
      caso fortuito - 
      È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno 
      o con la multa da lire sessantamila a seicentomila: 
      1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li 
      appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile 
      sull'acquisto della proprietà di cose trovate; 
      2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, 
      la quota dovuta al proprietario del fondo; 
      3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per 
      errore altrui o per caso fortuito. 
      Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il 
      proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione 
      fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila. 
       
      Art. 648 
      - Ricettazione - 
      Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad 
      altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti 
      da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, 
      ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con 
      la multa da lire un milione a lire venti milioni. 
      La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un 
      milione, se il fatto è di particolare tenuità. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del 
      delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è 
      punibile (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 22 maggio 1975, n. 152. 
       
      Art. 648 bis 
      - Riciclaggio - 
      Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o 
      altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione 
      aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti 
      concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o 
      psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola 
      l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito 
      con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due 
      milioni a lire trenta milioni. 
      La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di 
      un'attività professionale. 
      Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 19 gennaio 1990, n. 55. 
       
      Art. 648 ter 
      - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 
      Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 
      articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie 
      denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, 
      di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o 
      dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze 
      stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici 
      anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. 
      La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di 
      un'attività professionale. 
      Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55. 
       
      Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 
      Art. 649 
      - Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a 
      danno di congiunti - 
      Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso 
      titolo in danno: 
      1) del coniuge non legalmente separato; 
      2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero 
      dell'adottante, o dell'adottato; 
      3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 
      I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona 
      offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del 
      fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero 
      dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. 
      Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti 
      dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio 
      che sia commesso con violenza alle persone.

 
                
      Codice Penale
                          
      Libro terzo
      DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE 
      Titolo I: DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA 
      Capo I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA 
      Sezione I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA 
      TRANQUILLITÀ PUBBLICA 
      § 1: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI 
      POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE 
      Art. 650 
      - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - 
      Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per 
      ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 
      d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 
      l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. 
       
      Art. 651 
      - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale - 
      Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 
      funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, 
      sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto 
      fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. 
       
      Art. 652 
      - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto - 
      Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un 
      comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto 
      motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le 
      informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico 
      ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, 
      nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino 
      a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. 
      Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con 
      l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un 
      milioneduecentomila. 
       
      Art. 653 
      - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati - 
      Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a 
      commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno. 
       
      Art. 654 
      - Grida e manifestazioni sediziose - 
      Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del 
      n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al 
      pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il 
      fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno. 
       
      Art. 655 
      - Radunata sediziosa - 
      Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è 
      punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un 
      anno. 
      Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non 
      inferiore a sei mesi. 
      Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire 
      ad essa, si ritira dalla radunata. 
       
      Art. 656 
      - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, 
      atte a turbare l'ordine pubblico - 
      Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per 
      le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non 
      costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con 
      l'ammenda fino a lire seicentomila. 
       
      Art. 657 
      - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata - 
      Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in 
      luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida 
      notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o 
      privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. 
       
      Art. 658 
      - Procurato allarme presso l'Autorità - 
      Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita 
      allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un 
      pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda 
      da lire ventimila a un milione. 
       
      Art. 659 
      - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - 
      Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti 
      sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo 
      strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, 
      ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con 
      l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. 
      Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una 
      professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le 
      prescrizioni dell'Autorità. 
       
      Art. 660 
      - Molestia o disturbo alle persone - 
      Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del 
      telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno 
      molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda 
      fino a lire un milione. 
       
      Art. 661 
      - Abuso della credulità popolare - 
      Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche 
      gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto 
      può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre 
      mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni. 
       
      § 2: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA 
      SUI MEZZI DI PUBBLICITÀ 
      Art. 662 
      - Esercizio abusivo dell'arte tipografica - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza osservare le 
      prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, 
      fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione 
      meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a 
      sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione. 
      Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480. 
       
      Art. 663 
      - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni - 
      Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce 
      o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto 
      l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'arresto fino a un 
      mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila. 
      Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità e senza 
      osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al 
      pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici 
      per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni. 
      Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti 
      o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente (1). 
      (1) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480. 
       
      Art. 663 bis 
      - Divulgazione di stampa clandestina - 
      Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi 
      modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle 
      prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa 
      periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 
      duecentocinquantamila o con l'arresto fino ad un anno (1). 
      (1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127. 
       
      Art. 664 
      - Distruzione o deterioramento di affissioni - 
      Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti 
      o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle 
      ecclesiastiche, è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila. 
      Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e 
      nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda 
      fino a lire duecentomila. 
       
      § 3: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA 
      SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI 
      Art. 665 
      - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza la preventiva 
      dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce 
      agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede 
      alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con 
      l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. 
      Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e 
      dell'ammenda si applicano congiuntamente. 
      Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della 
      legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o 
      dell'ammenda fino a lire seicentomila. 
      Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480. 
       
      Art. 666 
      - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o 
      esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o 
      apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da 
      lire ventimila a un milione. 
      Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto 
      fino a un mese (1). 
      (1) Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i 
      trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti 
      nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del 
      questore. 
       
      Art. 667 
      - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col 
      cinematografo - 
      Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico 
      azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato 
      preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire 
      duecentomila a un milione. 
      Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello 
      Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole 
      cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità. 
      Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso 
      contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese. 
      Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480. 
       
      Art. 668 
      - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive - 
      Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico 
      produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati 
      all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino 
      a lire seicentomila. 
      Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole 
      cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità. 
      Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria 
      e la pena detentiva sono applicate congiuntamente. 
      Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle 
      circostanze indicate nei nn. 2 e 3 dell'articolo 266. 
       
      § 4: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA 
      SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO 
      Art. 669 
      - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi - 
      Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o 
      senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con 
      la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila. 
      Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri 
      girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto 
      la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge. 
      La pena è della sanzione amministrativa (1) da lire ventimila a lire 
      cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata: 
      1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita; 
      2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha 
      riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non 
      colposo. 
      (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 670 
      - Mendicità - 
      Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con 
      l'arresto fino a tre mesi. 
      La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo 
      ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o 
      adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. 
       
      Art. 671 
      - Impiego di minori nell'accattonaggio - 
      Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni 
      quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua 
      autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che 
      tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con 
      l'arresto da tre mesi a un anno. 
      Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna 
      importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o 
      dall'ufficio di tutore. 
       
      Sezione II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ PUBBLICA 
      § 1: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE 
      NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI 
      Art. 672 
      - Omessa custodia e malgoverno di animali - 
      Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali 
      pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, 
      è punito con la sanzione amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire 
      cinquecentomila. 
      Alla stessa pena soggiace: 
      1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da 
      soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano 
      disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo 
      l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 
      2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo 
      l'incolumità delle persone. 
      (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 673 
      - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari - 
      Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o 
      dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico 
      transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali 
      collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con 
      l'ammenda fino a lire un milione. 
      Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da 
      quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio 
      pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica 
      illuminazione. 
       
      Art. 674 
      - Getto pericoloso di cose - 
      Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo 
      privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o 
      molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca 
      emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è 
      punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire 
      quattrocentomila. 
       
      Art. 675 
      - Collocamento pericoloso di cose - 
      Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in 
      un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di 
      altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito 
      con l'ammenda fino a lire duecentomila. 
       
      Art. 676 
      - Rovina di edifici o di altre costruzioni - 
      Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio 
      o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con 
      l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. 
      Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino 
      a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila. 
       
      Art. 677 
      - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina - 
      Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina 
      ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza 
      dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori 
      necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore 
      a lire duecentomila. 
      Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il 
      pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una 
      costruzione. 
      Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per 
      le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non 
      inferiore a lire seicentomila. 
       
      § 2: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI 
      NELLE INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI 
      Art. 678 
      - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, 
      fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o 
      trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla 
      fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
      l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila. 
       
      Art. 679 
      - Omessa denuncia di materie esplodenti - 
      Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie 
      esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose 
      per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi 
      o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila. 
      Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo 
      notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, 
      omette di farne denuncia all'Autorità. 
      Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di 
      consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è 
      dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila 
      a un milioneduecentomila. 
       
      Art. 680 
      - Circostanze aggravanti - 
      Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono 
      aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la 
      legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o 
      revocata. 
       
      Art. 681 
      - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento - 
      Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento 
      o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela 
      della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con 
      l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. 
       
      Sezione III: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI 
      LA PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI 
      § 1: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI 
      Art. 682 
      - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse 
      militare dello Stato - 
      Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato 
      nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce 
      un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con 
      l'ammenda da lire centomila a seicentomila. 
       
      Art. 683 
      - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una 
      delle Camere - 
      Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un 
      altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il 
      contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o 
      della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un 
      più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 
      lire centomila a cinquecentomila (1). 
      (1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 684 
      - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale - 
      Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa 
      d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia 
      vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta 
      giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 685 
      - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale - 
      Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti 
      individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un 
      procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con 
      l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila (1). 
      (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      § 2: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE 
      DELL'ALCOOLISMO E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA 
      Art. 686 
      - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze 
      destinate alla loro composizione - 
      Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le 
      prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato 
      droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o 
      vende droghe, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 
      lire centomila a un milione (1). 
      Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge 
      o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla 
      composizione di liquori o droghe. 
      (1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480. 
       
      Art. 687 
      - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita - 
      Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche 
      fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione 
      amministrativa (1) fino a lire centomila. 
      (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 688 
      - Ubriachezza - 
      Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di 
      manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con 
      l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. 
      La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha 
      già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o 
      l'incolumità individuale. 
      La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale. 
       
      Art. 689 
      - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente - 
      L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il 
      quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande 
      alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta 
      da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza 
      psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un 
      anno. 
      Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. 
      La condanna importa la sospensione dall'esercizio. 
       
      Art. 690 
      - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza - 
      Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la 
      ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con 
      l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a 
      seicentomila. 
       
      Art. 691 
      - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta 
      ubriachezza - 
      Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di 
      manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 
      Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio 
      di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. 
       
      § 3: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE 
      DI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 
      Art. 692 
      - Detenzione di misure e pesi illegali - 
      Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio 
      aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti 
      dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di 
      legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. 
      Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il 
      patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, 
      l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può 
      essere sottoposto alla libertà vigilata. 
       
      Art. 693 
      - Rifiuto di monete aventi corso legale - 
      Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso 
      legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a 
      lire sessantamila. 
      (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 694 
      - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte - 
      Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non 
      inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna 
      all'Autorita entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità 
      o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la 
      sanzione amministrativa (1) fino a lire quattrocentomila. 
      (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      § 4: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE 
      DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 
      Art. 695 
      - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello 
      Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta 
      per ragioni di commercio o di industria, è punito con l'arresto fino a tre 
      anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila. 
      Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di 
      armi artistiche, rare o antiche. 
       
      Art. 696 
      - Vendita ambulante di armi - 
      Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino 
      a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila. 
       
      Art. 697 
      - Detenzione abusiva di armi - 
      Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia 
      all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino 
      a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila. 
      Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o 
      munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto 
      fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1). 
      (1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
       
      Art. 698 
      - Omessa consegna di armi - 
      Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di 
      consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, 
      è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non 
      inferiore a lire duecentoquarantamila. 
       
      Art. 699 
      - Porto abusivo di armi - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, 
      porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, 
      è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. 
      Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria 
      abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è 
      ammessa licenza. 
      Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in 
      luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo 
      abitato, le pene sono aumentate. 
       
      Art. 700 
      - Circostanze aggravanti - 
      Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora 
      concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680. 
       
      Art. 701 
      - Misura di sicurezza - 
      Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 
      precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata. 
       
      Art. 702 
      Articolo abrogato dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. 
       
      Art. 703 
      - Accensioni ed esplosioni pericolose - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue 
      adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da 
      fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con 
      fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con 
      l'ammenda fino a lire duecentomila. 
      Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, 
      la pena è dell'arresto fino a un mese.
       
      Art. 704 
      - Armi - 
      Agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono: 
      1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585; 
      2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, 
      e i gas asfissianti o accecanti. 
       
      § 5: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE 
      DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 
      Art. 705 
      - Commercio non autorizzato di cose preziose - 
      Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni 
      della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse 
      operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o 
      attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 
      centomila a due milioni. 
       
      Art. 706 
      - Commercio clandestino di cose antiche - 
      Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima 
      fatto dichiarazione all'Autorità, quando la legge la richiede, o senza 
      osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire 
      ventimila a seicentomila. 
      Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480. 
       
      Art. 707 
      - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - 
      Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di 
      lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro 
      il patrimonio, o per mendicità o essendo ammonito o sottoposto a una 
      misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in 
      possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di 
      strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi 
      l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. 
      La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 
      limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di 
      condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza 
      personale o a cauzione di buona condotta. 
       
      Art. 708 
      - Possesso ingiustificato di valori - 
      Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo 
      precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di 
      altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la 
      provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 
      La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 
      limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di 
      condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza 
      personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente la stessa Corte, 
      con sentenza 2 novembre 1996, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale dello stesso articolo. 
       
      Art. 709 
      - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto - 
      Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose 
      provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo 
      averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita è punito con 
      l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. 
       
      Art. 710 
      - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta - 
      Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie su richiesta di persona 
      diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le 
      chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il 
      mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o 
      vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a 
      sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda 
      da lire ventimila a duecentomila. 
       
      Art. 711 
      - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti - 
      Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un 
      altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a 
      difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui 
      conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come 
      un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda 
      da lire ventimila a quattrocentomila. 
       
      Art. 712 
      - Acquisto di cose di sospetta provenienza - 
      Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista 
      o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la 
      condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di 
      sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi 
      o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila. 
      Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a 
      qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima 
      accertata la legittima provenienza.
       
      Art. 713 
      - Misura di sicurezza - 
      Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 
      precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata. 
       
      § 6: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA 
      DI MINORI O DI PERSONE DETENUTE 
      Art. 714 
      Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. 
       
      Art. 715 
      Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. 
       
      Art. 716 
      - Omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di minori - 
      Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla 
      esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio 
      pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o 
      della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da 
      lire ventimila a lire quattrocentomila (1). 
      La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento 
      dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di 
      vigilanza. 
      (1) Comma così modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. 
       
      Art. 717 
      Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. 
       
      Capo II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI 
      LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE 
      Sezione I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI 
      Art. 718 
      - Esercizio di giuochi di azzardo - 
      Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati 
      di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con 
      l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 
      quattrocentomila. 
      Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà 
      vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta. 
       
      Art. 719 
      - Circostanze aggravanti - 
      La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata: 
      1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco; 
      2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 
      3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 
      4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni 
      diciotto. 
       
      Art. 720 
      - Partecipazione a giuochi di azzardo - 
      Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati 
      di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta 
      dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è 
      punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un 
      milione. 
      La pena è aumentata: 
      1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 
      2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti. 
       
      Art. 721 
      - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco - 
      Agli effetti delle disposizioni precedenti: 
      sono "giuochi di azzardo" quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la 
      vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; 
      sono "case da giuoco" i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, 
      anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma 
      dissimulato. 
       
      Art. 722 
      - Pena accessoria e misura di sicurezza - 
      La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 
      precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la 
      confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso 
      destinati. 
       
      Art. 723 
      - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo - 
      Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, 
      tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati 
      dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila. 
      Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica 
      l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione. 
      Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda 
      fino a lire centomila. 
       
      Art. 724 
      - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti - 
      Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, 
      contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello 
      Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1). 
      Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione 
      oltraggiosa verso i defunti. 
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente 
      alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello 
      Stato". 
       
      Art. 725 
      - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica 
      decenza - 
      Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al 
      pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi 
      altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con 
      l'ammenda da lire ventimila a due milioni. 
       
      Art. 726 
      - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio - 
      Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti 
      contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con 
      l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. 
      Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o 
      aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza. 
       
      Art. 727 
      - Maltrattamento di animali - 
      Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a 
      eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non 
      siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 
      ventimila a seicentomila (1). 
      Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o 
      didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali 
      vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. 
      La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli 
      pubblici, i quali importino strazio o sevizie. 
      Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è 
      un conducente di animali, la condanna importa la sospensione 
      dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore 
      abituale o professionale. 
      (1) L'ammenda è stata elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel 
      massimo a lire 3 milioni dall'art. 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991, 
      n. 281. 
       
      Sezione II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA 
      Art. 728 
      - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui - 
      Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, 
      o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, 
      è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con 
      l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un 
      milione. 
      Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo 
      scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria. 
       
      Art. 729 
      Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685. 
       
      Art. 730 
      - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive - 
      Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, 
      consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o 
      stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a 
      lire un milione. 
      Soggiace all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra 
      tabacco a persona minore degli anni quattordici.
       
      Titolo II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA 
      PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
      Art. 731 
      - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori - 
      Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un 
      minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire 
      l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila. 
       
      Art. 732 
      - Omesso avviamento dei minori a lavoro - 
      Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un 
      minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il 
      proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro 
      è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila. 
       
      Art. 733 
      - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 
      - 
      Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra 
      cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal 
      fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico 
      nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a 
      lire quattro milioni. 
      Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque 
      danneggiata. 
       
      Art. 734 
      - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - 
      Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, 
      distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale 
      protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a 
      dodici milioni. 
       
      Art. 734 bis 
      - Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti 
      di violenza sessuale - 
      Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 
      609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi 
      di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa 
      senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi. 
      Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.