Decreto
Legislativo 28 agosto 2000, n. 274
"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 10 ottobre 2000 -
Supplemento ordinario n. 166.
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il Governo
ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto
legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace,
nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso
devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
secondo i princìpi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2000;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della citata
legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
agosto 2000;
Sulla
proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
CAPO I
SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Art. 1
(Organi giudiziari nel procedimento
penale davanti al giudice di pace)
1.
Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di
pace:
a) il procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;
b) il giudice di pace.
Art. 2
(Principi generali del procedimento
davanti al giudice di pace)
1. Nel
procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal
presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel
codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:
a)
all'incidente probatorio;
b)
all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c) alle
misure cautelari personali;
d) alla
proroga del termine per le indagini;
e)
all'udienza preliminare;
f) al
giudizio abbreviato;
g) all'applicazione della pena su
richiesta;
h) al giudizio direttissimo;
i) al
giudizio immediato;
l) al
decreto penale di condanna.
2. Nel
corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile,
la conciliazione tra le parti.
Art. 3
(Assunzione della qualità di imputato)
1. Nel
procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la
persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta
dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal
giudice di pace.
Art. 4
(Competenza per materia)
1. Il
giudice di pace è competente:
a) per i
delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente
alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione
delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti
giorni, 593 commi 1 e 2, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di
cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;
b) per
le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731
del codice penale.
2. Il
giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per
le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
1) articoli
25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo
unico in materia di sicurezza";
2)
articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
"Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";
3)
articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918,
recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei
rifugi alpini";
4)
articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
5)
articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali";
6)
articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
7)
articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino
del settore farmaceutico";
8)
articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo";
9)
articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto ";
10)
articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento
del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";
11)
articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina
per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e
per la produzione di plasmaderivati";
12)
articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante
"Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29
dicembre 1990, n. 428";
13)
articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante
"Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a
norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
14)
articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
"Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";
15)
articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189 comma 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della
strada";
16)
articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
"Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi";
17)
articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
"Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi
medici".
3. La
competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se
ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio
1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993,
n. 205.
4. Rimane ferma la
competenza del tribunale per i minorenni.
Art. 5
(Competenza
per territorio)
1. Per i
reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio è il giudice di pace
del luogo in cui il reato è stato consumato.
2.
Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il
giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è
compreso il giudice territorialmente competente.
Art. 6
(Competenza
per materia determinata dalla connessione)
1. Tra
procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di
altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati
commessi con una sola azione od omissione.
2. Se
alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di
pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per
tutti il giudice superiore.
3. La
connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra
procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di
un giudice speciale.
Art. 7
(Casi
di connessione davanti al giudice di pace)
1.
Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
a) se
il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro;
b) se
una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
Art. 8
(Competenza
per territorio determinata dalla connessione)
1. Nei
casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi,
la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo
in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal
modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è
iniziato il primo dei procedimenti connessi.
Art. 9
(Riunione e separazione dei processi)
1. Nei
casi previsti dall'articolo 7, prima
di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la
riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli
stessi.
2. Anche
fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può ordinare la
riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno
reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti
hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati
commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza
dell'accertamento.
3. Prima
di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la
dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la
separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il
tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i
processi riuniti.
Art. 10
(Astensione
e ricusazione del giudice di pace)
1. Sulla
dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del
tribunale.
2. Sulla
ricusazione del giudice di pace decide la corte di appello.
3. Il
giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso
ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora
non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale
rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.
CAPO II
INDAGINI PRELIMINARI
Art. 11
(Attività di indagine)
1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria
iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto
e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con
relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2. Se la
notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella
relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli
di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la
comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
3. Con
la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha
acquisito la notizia.
Art. 12
(Notizie
di reato ricevute dal pubblico ministero)
1. Salvo
che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende
direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la
riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio,
la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo
11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non
ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la
polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.
Art. 13
(Autorizzazione
del pubblico ministero al compimento di atti)
1. La
polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al
compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di
confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico
ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti,
può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo
stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di
perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può
procedervi di propria iniziativa.
Art. 14
(Iscrizione
della notizia di reato)
1. Il
pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito
della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 ovvero anche prima di
aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
Art. 15
(Chiusura
delle indagini preliminari)
1.
Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non
richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e
autorizzando la citazione dell'imputato.
2. Se
ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede
personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive
o delegando il compimento di specifici atti.
Art. 16
(Durata
delle indagini preliminari)
1. Il
termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi
dall'iscrizione della notizia di reato.
2. Nei
casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con
provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un
periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al giudice di pace di cui all'articolo 5 comma 2, che se non ritiene
sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico
ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle
indagini ovvero riduce il termine indicato.
3. Gli
atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2
non possono essere utilizzati.
Art. 17
(Archiviazione)
1. Il
pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione
quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli
411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonché dall'articolo
34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia
della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere
informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato
che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli
atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona
offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che
giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2,
nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione
del ricorso ai sensi dell'articolo 26 comma 2.
4. Il
giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione,
altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando
le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il
loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero
formuli l'imputazione.
5.
Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 415 del codice di procedura penale.
Art. 18
(Assunzione
di prove non rinviabili)
1. Fino
all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte,
l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467 commi 2 e
3 del codice di procedura penale.
Art. 19
(Provvedimenti
del giudice nel corso delle indagini)
1. Nel
corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma
dell'articolo 29 comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo
è il giudice di pace indicato nell'articolo 5 comma 2.
2. Il
giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione,
sull'opposizione di cui all'articolo 263 comma 5 del codice di procedura
penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo
codice, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice
è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le
operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di
telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti
l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
CAPO III
CITAZIONE A GIUDIZIO
Art. 20
(Citazione
a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria)
1. La
polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico
ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
2. La
citazione contiene:
a) le
generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad
identificarlo;
b)
l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c)
l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di
prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o
consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di
inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
d)
l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del
giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sarà giudicato in contumacia;
e)
l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che,
in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
f)
l'avviso che il fascicolo relativo alle indagine preliminari è depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori
hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
3. La
citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo
difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La
citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di
polizia giudiziaria.
5. La
citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero
unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini
espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
6. La
citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma
2, lettere c), d) ed e).
Art. 21
(Ricorso
immediato al giudice)
1. Per i
reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al
giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della
persona offesa.
2. Il
ricorso deve contenere:
a)
l'indicazione del giudice;
b) le
generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di
associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione
del legale rappresentante;
c) l'indicazione
del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d)
l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il
ricorrente conosca l'identità;
e) le
generalità della persona citata a giudizio;
f) la
descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona
citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati;
g) i
documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h) l'indicazione
delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su
cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
i) la
richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone
citate a giudizio.
3. Il
ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale
rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è
autenticata dal difensore.
4. Nei
casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice
penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore
o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 338 del codice di procedura penale.
5. La
presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della
querela.
Art. 22
(Presentazione
del ricorso)
1. Il
ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di
copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la
prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace
competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che
costituisce reato.
2. Se
per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne
menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la
segreteria del pubblico ministero.
3. Nel
caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della
querela in originale.
4. Quando
si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che
regolano la procedura ordinaria.
Art. 23
(Costituzione
di parte civile)
1. La
costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la
presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di
risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti
alla costituzione di parte civile.
Art. 24
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il
ricorso è inammissibile:
a) se è
presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22 comma 1;
b) se
risulta presentato fuori dei casi previsti;
c) se
non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21 comma 2 ovvero non risulta
sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d) se è
insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
e) se
manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Art. 25
(Richieste
del pubblico ministero)
1. Entro
dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le
sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2. Se
ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato
dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico
ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula
l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
Art. 26
(Provvedimenti
del giudice di pace)
1.
Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il
pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi
seguenti.
2. Se
ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace
ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento.
3. Se il
ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro
giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al
pubblico ministero.
4. Se
riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la
dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di
venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente.
L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.
Art. 27
(Decreto
di convocazione delle parti)
1. Se
non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti
giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
2. Tra
il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di
novanta giorni.
3. Il
decreto contiene:
a)
l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione;
b) le
generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con
l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in
contumacia;
c)
l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza,
sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
d) la
trascrizione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero;
e) la
data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
4. Il
decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al
pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno
venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica
il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.
5. La
convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3
lettere a),b), c), d).
Art. 28
(Pluralità
di persone offese)
1. Il
ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di
intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi
diritti che spettano al ricorrente principale.
2. Le
persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento.
3. La
mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato
regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, equivale a rinuncia
al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata
già presentata.
CAPO IV
GIUDIZIO
Art. 29
(Udienza
di comparizione)
1.
Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il
pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21,
depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio
con le relative notifiche.
2. Fuori
dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere
l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone
indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale devono, a pena di
inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle
circostanze su cui deve vertere l'esame.
3. Nei
casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero
le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
4. Il
giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione
tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il
giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove
occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture
pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni
rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in
alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In
caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di
querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa
accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della
remissione della querela.
6. Prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare
domanda di oblazione.
7. Dopo
la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente
al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate
dalla legge, superflue o irrilevanti
e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il
dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura
penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della
documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.
8. Se
occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna
parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La
parte che omette la citazione decade dalla prova.
Art. 30
(Udienza
di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa)
1. La
mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale
non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore
determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona
offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al
giudizio.
2. Con
l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma
1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in
giudizio che ne abbia fatto domanda.
3. Se il
reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la
citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace
trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si
proceda ugualmente al giudizio.
Art. 31
(Fissazione
di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire)
1. In
caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30 comma 1, il
ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che
la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
2.
L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione
del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a
pena di decadenza.
3. Se
accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza
ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche
a norma del comma 4 dello stesso articolo.
4. Contro
il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza
può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che
decide con ordinanza inoppugnabile.
Art. 32
(Dibattimento)
1.
Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle
domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
2. Terminata
l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario,
può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi
quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29 comma 7.
3. Il
verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
4. La
motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e
depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il
giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In
caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
Art. 33
(Sentenza
di condanna alla pena della permanenza domiciliare)
1.
Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza
domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale, possono
chiedere l'esecuzione continuativa della pena.
2. Il
giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la
pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata
del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal
difensore munito di procura speciale.
3. Nel
caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1
e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di 10
giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4.
Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne
dà lettura.
CAPO V
DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO
Art. 34
(Esclusione della procedibilità nei casi
di particolare tenuità del fatto)
1. Il
fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato,
l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua
occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione
penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del
procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di
salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel
corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto
d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto,
solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del
procedimento.
3. Se è
stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere
dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si
oppongono.
Art. 35
(Estinzione
del reato conseguente a condotte riparatorie)
1. Il
giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con
sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando
l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla
riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato.
2. Il
giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al
precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee
a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3. Il
giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non
superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di
poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo
potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche
prescrizioni.
4. Con
l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia
giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo
svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza
ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Qualora
accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il
giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza
estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
6. Quando
non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del
procedimento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
SULLE IMPUGNAZIONI
Art. 36
(Impugnazione
del pubblico ministero)
1. Il
pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del
giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le
sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.
2. Il
pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del
giudice di pace.
Art. 37
(Impugnazione
dell'imputato)
1.
L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di
pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello
anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo
relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
2.
L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna
del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze
di proscioglimento.
Art. 38
(Impugnazione
del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato)
1. Il ricorrente
che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21
può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di
proscioglimento del giudice di pace
negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico
ministero.
2. Con
il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il
ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute
dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può
essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al
responsabile civile.
Art. 39
(Giudizio
di appello)
1.
Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha
sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale
giudica in composizione monocratica.
2. Oltre
che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il
giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo
la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato,
contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso
fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del
provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia
dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo
grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli
articoli 159, 161 comma 4 e 169 del codice di procedura penale, non si sia
sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE
Art. 40
(Giudice
dell'esecuzione)
1. Salvo
diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un
provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.
2. Se
l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo.
3. Se i
provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice
ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.
4. Se i
provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, è
competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui
circondario ha sede il giudice di pace.
5. Il
giudice indicato nei commi precedenti è competente anche se il provvedimento da
eseguire è stato comunque riformato.
Art. 41
(Procedimento
di esecuzione)
1. Salvo
quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice
di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale.
2.
Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta
formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla
richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del
provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al tribunale in composizione
monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
3. Il
tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
Art. 42
(Esecuzione
delle pene pecuniarie)
1. Le
condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di
procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del
condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta
altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione
della pena pecuniaria.
Art. 43
(Esecuzione della pena della permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità)
1. La
sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria
al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice
individuato in base all'articolo 40.
2. Il
pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente,
unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di
esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il
condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'arma dei
carabinieri territorialmente competente.
3.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede l'organo di
polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alla
prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato,
copia dell'ordine di esecuzione è notificato altresì al direttore dell'istituto
o della sezione il quale informa anticipatamente l'organo di polizia della
dimissione del condannato. In tal caso, la pena comincia a decorrere dal primo
giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello
della dimissione.
Art. 44
(Modifica
delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità)
1. Le
modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui
all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto nonché del lavoro di pubblica
utilità stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate
per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni
dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
2. La
richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta
urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio
revocabile nelle fasi successive del procedimento.
Art. 45
(Certificati
del casellario giudiziale richiesti dal privato)
1. Nei
certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del
codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative alle
sentenze emesse dal giudice di pace.
Art. 46
(Eliminazione
dal casellario giudiziale delle iscrizioni
relative a sentenze del giudice di pace in materia penale)
1. Fermo
quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale, sono altresì
eliminate le iscrizioni relative:
a) alle
sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilità,
trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
b) alle
sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in
cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o
dieci anni se è stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati
non sia stato commesso un ulteriore reato.
CAPO VIII
NORME DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE
Art. 47
(Modifica
all'articolo 6 del codice di procedura penale)
1.
Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole: "alla
competenza della corte di assise" sono aggiunte le seguenti: "o del
giudice di pace.".
Art. 48
(Competenza
del giudice di pace dichiarata da altro giudice)
1. In
ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene
alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice
incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
Art. 49
(Citazione a giudizio disposta dalla
polizia giudiziaria)
1. Ai
fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20, il
pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora
della comparizione.
2. La
richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono
comunicate anche con mezzi telematici.
Art. 50
(Delegati
del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di
pace)
1. Nei
procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico
ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario:
a)
nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari
addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che
hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza
che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per
le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;
b) per
gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 14 e 25, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
c) nei
procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di
procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui
all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di
opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai
periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8
luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.
2. Nei
casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una
determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. La
delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede
la sostituzione del pubblico ministero.
4. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1989, n. 271.
Art 51
(Disposizioni
regolamentari e sulla tenuta dei registri)
1. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto legislativo, il ministro della giustizia adotta le disposizioni
regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:
a) le
modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) il
rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del
casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale;
c) le
altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il
parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. La
disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme
di registrazione in materia penale è adottata con decreto del ministro della
giustizia.
TITOLO II
SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI
PACE
Art. 52
(Sanzioni)
1. Ai
reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la
sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene
pecuniarie vigenti.
2. Per
gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:
a)
quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto
alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria
della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la
pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena
pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a
tre mesi;
b)
quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si
applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a
cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a
quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti
giorni a sei mesi;
c)
quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta
con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della
specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o
la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.
3. Nei
casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della
permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che
sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4. La
disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola
pena pecuniaria nonché nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.
Art. 53
(Obbligo di permanenza domiciliare)
1. La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di
cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del
condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della
settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La
durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né
superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di
detenzione.
3. Il
giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui
all'articolo 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a
specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare,
tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del
condannato.
4. Il
divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della
pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata
interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.
Art. 54
(Lavoro
di pubblica utilità)
1. Il
giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su
richiesta dell'imputato.
2. Il
lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore
a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore
della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
3. L'attività
viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e
comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere
con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il
giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo
superiore alle sei ore settimanali.
4. La
durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai
fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste
nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo
quanto previsto dai commi precedenti, le modalità di svolgimento del lavoro di
pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 28.
Art. 55
(Conversione
delle pene pecuniarie)
1. Per i
reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per
insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.
2. Ai
fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire
venticinquemila di pena pecuniaria.
3. Il
condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la
pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro
prestato.
4.
Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione
della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte
nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati
nel comma 6.
5. Se il
condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie
non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza
domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1; in
questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53,
comma 3.
6. Ai
fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire
cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere
superiore a quarantacinque giorni.
Art. 56
(Violazione
degli obblighi)
1. Il
condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a
permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di
pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.
2. Alla
stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo
gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del
lavoro di pubblica utilità.
3. In
caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli
articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 57
(Competenza)
1. La competenza per
il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in composizione
monocratica.
Art. 58
(Effetti
delle sanzioni e criteri di ragguaglio)
1. Per
ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il
lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie
corrispondente a quella della pena originaria.
2.
Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la
pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena
detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di
lavoro di pubblica utilità.
3. Un
giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria
irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52.
4. In
deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3 del codice
penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma
di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice
si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo
133-bis dello stesso codice.
Art. 59
(Controllo
sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo
di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità)
1.
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in
mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'arma dei
Carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza
degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del
lavoro di pubblica utilità con le modalità stabilite dall'articolo 65, commi 1
e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.
Art. 60
(Esclusione
della sospensione condizionale della pena)
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative
alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate
dal giudice di pace.
Art. 61
(Interruzione
della prescrizione)
1. Il
corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di
pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice
penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal
decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Art. 62
(Inapplicabilità
delle altre misure sostitutive della detenzione)
1. Le
sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di
pace.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
(Norme
applicabili da parte di giudici diversi)
1. Nei
casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un
giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II
del presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
2. Nei
certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del
codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati
di cui al comma 1; si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 46.
Art 64
(Norma
transitoria)
1. Le
norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai
reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in
vigore.
2. Ferma
l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei
procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63,
commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del
presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data
di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.
Art. 65
(Entrata
in vigore)
1. Il
presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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documento
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Relazione
governativa al D. L.vo n. 274 del
28.08.2000 recante
"Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace"
1. Linee generali della riforma. - Il presente decreto legislativo, che
attua la delega contenuta nella legge 24 novembre 1999, n. 468, recepisce,
quasi integralmente, il lavoro svolto dalla Commissione di studio, insediata
dal Ministro della Giustizia per l'attuazione della delega, presieduta dal
prof. Tullio Padovani. Inoltre, come sarà precisato in seguito, sono state
adeguatamente considerate le osservazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari in sede di parere sullo schema preliminare.
La
legge delega in materia di competenza penale del giudice di pace e il presente
decreto legislativo introducono nell'ordinamento importanti novità, delineando
un modello di giustizia penale affatto diverso da quello tradizionale,
destinato ad affiancarsi a quest'ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile
di assumere in futuro più ampia diffusione, previa la sua positiva
"sperimentazione" sul campo della prassi.
Alla
nuova disciplina non è estraneo infatti un intento di tipo deflattivo. Il
giudice di pace si vedrà investito della conoscenza di un numero non
trascurabile di reati, molti dei quali segnati da una considerevole ricorrenza
statistica; con ciò alleggerirà il carico dei tribunali di compiti spesso
relegati ai margini dell'attività giurisdizionale, a causa dell'eccessiva mole
di lavoro. Nell'assumere la cognizione di tali reati, vedrà peraltro accrescere
la sua vicinanza al corpo sociale.
E'
risaputo, infatti, che la risposta penale - da troppo tempo cristallizzata sul
binomio pena detentiva/pena pecuniaria
- è sempre più lontana dalle domande di giustizia dei cittadini. Il ricorso
frequente al diritto penale ha condotto ad una situazione in cui l'entità,
complessivamente alta, degli editti non trova riscontro in un altrettanto
rigorosa applicazione delle sanzioni.
Per
altro verso, lo strumento penalistico ha invaso settori distanti dal suo
"naturale" campo di elezione: è stato posto a presidio di interessi
diffusi ovvero sovraindividuali, anche di rilievo prioritario, ma non di rado
lontani dalle esperienze e dal vissuto quotidiano del singolo. Questo processo,
in parte inevitabile, di ampliamento dell'area penalmente rilevante ha così
comportato una progressiva divaricazione tra le ragioni della giustizia e le
esigenze del cittadino comune, che lamenta una lentezza intollerabile, quando
non addirittura un deficit nella risposta dello Stato.
In
questo contesto, la dislocazione sul territorio del giudice di pace, in uno con
la sua caratterizzazione professionale consentiranno un riavvicinamento della
collettività all'amministrazione della giustizia anche nel delicato settore del
diritto penale. Ma, soprattutto, la competenza penale del giudice di pace reca
con sé la nascita di un diritto penale più "leggero",
dal "volto mite" e che punta dichiaratamente a
valorizzare la "conciliazione" tra le parti come strumento
privilegiato di risoluzione dei conflitti (emblematica risulta in proposito la
norma dell'art. 2, comma 2, che individua nella conciliazione il compito e la
finalità primari della giurisdizione penale del giudice di pace: v. infra sub II, §. 2) .
Il
primo dato di interesse risiede nella scomparsa della pena detentiva che, in
relazione alla tipologia di reati attribuiti alla conoscenza del giudice di
pace, ha vissuto una graduale sconfessione nelle sue funzioni di prevenzione
generale e speciale. Vi si sostituiscono nuovi protocolli sanzionatori che scommettono
prevalentemente sulla pena pecuniaria, in conformità con gli orientamenti
affermatisi in molte esperienze straniere. Alla pena pecuniaria si accostano
poi le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
Sebbene
già note nella loro fisionomia sostanziale, tali misure si atteggiano qui in
modo originale per il fatto di essere previste come pene principali. Così, con
riguardo specifico al lavoro di pubblica utilità, attestano lo sforzo
legislativo di recuperare la dimensione rieducativa della pena, come noto, fino
ad ora praticamente frustrata; anticipano inoltre la predilezione legislativa
(che sorregge l'intera riforma) per soluzioni che muovono verso la
reintegrazione dell'offesa, piuttosto che verso una mera afflittività.
Più in
generale, le nuove sanzioni costituiscono l'indice non equivoco di una
progressiva trasformazione della natura e dell'essenza stessa del diritto
penale.
E'
infatti noto come l'incidenza di questo strumento di tutela sulla libertà
personale del reo abbia giustificato la sedimentazione nel tempo di un livello
crescente di garanzie, sul piano sostanziale come sul piano processuale: con la
conseguenza, rivelatasi paradossale, di una loro estensione indifferenziata a
fatti di gravità non assimilabile. Se è così, la metamorfosi della risposta
punitiva giustifica (a rigore, imporrebbe) la nascita di un micro-sistema
(integrato, nei rapporti tra disciplina sostanziale e processuale) che si
calibra sulle nuove premesse.
Sul
versante sostanziale, ciò si riflette nella selezione di fattispecie dotate di
schemi probatori semplificati e di gravità non particolare; soprattutto,
implica l'esaltazione delle funzioni conciliative del giudice di pace, e
consente dunque la sperimentazione, su un terreno particolarmente propizio,
degli emergenti schemi di mediazione penale. A riprova della mitezza del
diritto penale in questo settore, si pensi infine alla disciplina delle
iscrizioni nel casellario giudiziale, volta ad attenuare lo stigma della
condanna.
Sul
versante processuale, le novità sanzionatorie hanno condotto verso il
potenziamento delle funzioni della polizia giudiziaria, la mancata previsione
della figura del giudice delle indagini preliminari e una disciplina del
giudizio nella quale si coniugano esigenze di semplificazione con la garanzia
del contraddittorio.
Non si
tratta peraltro soltanto della promessa di una maggiore duttilità.
La
scomparsa della pena detentiva (anche) a livello di previsioni edittali
costituisce la spia di un'attenuazione della pretesa punitiva di matrice
pubblicistica. Tuttavia, essa reca con sé, in uno sforzo apprezzabile di
compensazione, una rinnovato interesse per la vittima, che attraversa
l'impianto dello schema di decreto legislativo sorreggendone le scelte più
qualificanti, in omaggio alle moderne tendenze alla negoziazione dei conflitti
sociali
Ci si
riferisce in prima battuta al potenziamento di meccanismi di tipo risarcitorio
o riparatorio, tradizionalmente estranei allo schema classico del diritto
penale. In proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli istituti
previsti dagli articoli 34 e 35: in uno, l'opposizione della parte offesa
condiziona la dichiarazione di improcedibilità per un reato oggettivamente di
scarsa offensività, e in definitiva l'azione penale statale ovvero il suo esito
processuale; nell'altro, il soddisfacimento effettivo delle pretese della
vittima funge da causa di estinzione del reato, sortendo effetti sul piano
sostanziale, dove prevale sul ius
puniendi statale.
Ma la
valorizzazione della figura della vittima trova uno dei riscontri più
significativi anche nella disciplina processuale.
L'accentuazione
del ruolo conciliativo del giudice e la conseguente disciplina processuale è
funzionale a pervenire ad una soluzione del conflitto che possa anzitutto
soddisfare la persona offesa.
Inoltre,
attraverso il ricorso diretto (art. 21 ss.), la persona offesa, in relazione ai
procedimenti per reati perseguibili a querela, si emancipa dal ruolo statico e
tutto sommato marginale tradizionalmente rivestito, per diventare protagonista
del processo, di cui segna l'incipit
e scandisce le fasi successive.
II.
Giurisdizione e competenza del giudice di pace
2. Disposizioni sui soggetti e principi
generali del procedimento - L'articolo 1, avente
funzione ricognitiva, individua gli organi giudiziari che svolgono funzioni nel
procedimento penale avanti al giudice di pace: essi sono, oltre al giudice di
pace, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, in ossequio al
preciso criterio di delega.
L'articolo
2 fissa i principi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace.
Aderendo
alle osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione Giustizia del
Senato, la collocazione della norma in oggetto (art. 45 dello schema) è stata
anticipata nella parte iniziale del decreto, dedicato alle disposizioni di
carattere generale.
Il
comma 1 integra la specifica disciplina processuale del decreto, attraverso il
richiamo delle disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle
relative norme di attuazione e coordinamento, in quanto applicabili. Inoltre,
viene espressamente esclusa l'applicabilità di una serie di istituti ritenuti
incompatibili con il processo davanti al giudice di pace.
Si
tratta di istituti la cui esclusione è immediatamente desumibile dalla legge
delega, in quanto estranei alla natura del processo, come ad esempio l'arresto
in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, le misure cautelari personali
e il giudizio direttissimo, che presuppongono la possibilità di misure
personali limitative della libertà della persona. In altri casi, l'espressa
esclusione si fonda sulla differente disciplina che il decreto ha delineato in
relazione ad istituti analoghi (incidente probatorio, proroga del termine per
le indagini). Infine, il rispetto del criterio generale della massima
semplificazione del processo e la vocazione conciliativa del giudice di pace
hanno reso inapplicabili i riti alternativi e l'udienza preliminare.
Per
quanto riguarda questi ultimi, la modesta gravità dei reati devoluti al giudice
di pace, nonché la natura delle relative sanzioni, sembra deporre nel senso di
non prevedere riti alternativi al giudizio, al di fuori dei meccanismi di
conciliazione e di improcedibilità per tenuità del fatto, nonché di estinzione
del reato, conseguente a condotte riparatorie, e all'oblazione.
Inoltre,
la stessa natura del giudice di pace impone di favorire il contatto delle parti
con l'organo giudicante, esigenza questa che sarebbe frustrata dalla previsione
di procedimenti monitori inaudita altera parte, come il decreto penale di
condanna.
Ugualmente,
l'esclusione nel procedimento dinanzi al giudice di pace dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sembra imposta dalla
necessità di assicurare comunque un'adeguata tutela delle ragioni della persona
offesa (e ciò in special modo nel ricorso diretto al giudice), tutela
incompatibile con la natura del patteggiamento, che per di più non produce
effetti nel giudizio civile; peraltro, l'introduzione dell'istituto del
"patteggiamento" avrebbe potuto determinare un aumento del
contenzioso civile per la conseguente duplicazione dei giudizi.
La
disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 sintetizza, nella parte
iniziale del decreto, le connotazioni eminentemente conciliative proprie del
giudice di pace, anche in materia penale.
Proprio
la finalità finalità conciliativa costituisce l'obbiettivo principale della
giurisdizione penale affidata al giudice di pace. Invero, la conciliazione deve
per quanto possibile costituire l'esito fisiologico di questo tipo di giustizia
più vicina agli interessi quotidiani del cittadino. D'altro canto, la norma
anticipa, e sintetizza, la fitta rete di disposizioni che consentono di
pervenire ad una definizione anticipata del procedimento quando il conflitto
tra le parti abbia trovato un'adeguata composizione. La traduzione operativa
della prevalenza accordata all'istanza conciliativa si impernierà sul ruolo
attivo, di mediatore, del giudice di pace: ben lungi dall'assumere un
atteggiamento di burocratico distacco dalle parti o di formalistico
attaccamento alle scansioni della procedura, egli dovrà sempre valorizzare la
composizione del conflitto attraverso una continua ricerca di equilibrate
soluzioni compensative.
L'articolo
3 precisa il momento in cui nel procedimento penale innanzi al giudice di pace
si viene ad assumere la qualità di imputato.
Nel
procedimento ordinario ciò si verifica all'atto della citazione a giudizio
disposta dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo.
Nel
caso di ricorso immediato al giudice tale qualità viene acquisita con il
decreto di convocazione del soggetto dinanzi a sé da parte del giudice di pace,
ai sensi dell'articolo 27. Vale appena specificare che, in quest'ultima
ipotesi, la convocazione delle parti dinanzi al giudice rappresenta il primo
momento in cui la persona interessata prende conoscenza del fatto che contro di
lei è stata esercitata l'azione penale; e ciò in un sistema che ha respinto
l'opzione a favore di una vera e propria azione penale privata, ed in luogo ha
recepito una soluzione "di compromesso", che non rinuncia al
controllo sulla notitia da parte
dell'organo pubblico d'accusa.
2.1. Reati attribuiti alla competenza del
giudice di pace. - Come
anticipato nel § 1, la riforma sulla competenza penale del giudice di pace si
lascia apprezzare perché valorizza le funzioni conciliative nel processo e
dunque, in ultima analisi, la figura stessa di questo giudice.
Questa
impronta ideale si trova immediatamente riflessa già nella scelta dei reati
devoluti alla competenza del giudice di pace. In proposito, occorre peraltro
distinguere.
L'articolo
15 della legge delega (legge 24 novembre 1999, n. 468), nel primo comma,
attribuisce al giudice di pace la competenza a conoscere di alcuni delitti -
specificamente individuati - del codice penale. Tali delitti sono di agevole
accertamento (l'unica eccezione è rappresentata dalle lesioni colpose con
violazione della normativa antinfortunistica, la cui levità non consentirà
sempre di compensare quel surplus di
normatività che spesso emerge nell'accertamento del rapporto di causalità e
della violazione della regola di condotta nell'elemento soggettivo; le
perplessità appaiono tuttavia mitigate dall'operatività del regime di
connessione con i reati in materia di infortunistica, che finirà con l'attrarre
questo reato nella competenza del giudice ordinario).
Essi
costituiscono, poi, l'espressione tipica ed immediata di situazioni di
microconflittualità individuale (ingiurie, diffamazioni, minacce, furti
punibili a querela, danneggiamenti ecc.) e, in quanto tali, sembrano
perfettamente ritagliati sulle caratteristiche del giudice onorario deputato a
conoscerle.
Si
discostano invece in parte da questo modello le contravvenzioni codicistiche,
anch'esse nominativamente indicate dall'articolo 15 (comma 2) e pure
assimilabili ai delitti attribuiti al giudice di pace in relazione alla
semplicità dello schema legale (con ovvie, analoghe ripercussioni in termini di
agevolazione probatoria). Sebbene difficilmente ascrivibili al protocollo
criminologico della microconflittualità interindividuale, questi reati sembrano
tuttavia ancora modellati sulla caratterizzazione del giudice di pace come "compositore
di controversie individuali": in massima parte rispondono allo schema del
reato di pericolo, e dunque tollerano condotte di tipo lato sensu riparatorio.
Dove
invece si potrebbe delineare una frizione tra la competenza del giudice di pace
e quella che dovrebbe essere la sua naturale vocazione al riavvicinamento tra
le parti, è in rapporto alle fattispecie di reato desunte dalla legislazione
penale accessoria, ed indicate nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo sulla base dei criteri tracciati dall'ultimo comma del citato
articolo 15 della legge delega.
In
proposito, premesso che i criteri richiesti (in via cumulativa) dalla delega
sono talmente stringenti da ritagliare al giudice di pace uno spettro di
cognizione alquanto ristretto, le fattispecie individuate all'esito della
selezione, risultano spesso preposte alla tutela di interessi diffusi e
comunque sovraindividuali, quando addirittura non rispondano allo schema del
reato formale: siano cioè volte a tutelare pubbliche funzioni e dunque, in
ultima analisi, oggetti giuridici la cui titolarità appare squisitamente
statale.
Per
gradi.
Innanzitutto,
è bene premettere che il dato testuale della legge delega è stato interpretato
nella sua massima latitudine, e ciò nel preciso intento di valorizzare la
professionalità del giudice di pace, assicurando, sin dall'esordio, alla sua
nuova competenza il più ampio spazio di operatività
Così,
laddove la legge si riferiva ai reati puniti con la pena pecuniaria (articolo
15, lettera a), non sono state ammesse limitazione verso l'alto.
Specificamente, si è esclusa l'opportunità di fissare un tetto corrispondente
ai quattro mesi (sbarramento previsto invece per i reati puniti con la pena
detentiva), operazione pure astrattamente ipotizzabile invocando il meccanismo
di ragguaglio dell'articolo 135 c.p. Peraltro, non sono state annoverate
fattispecie (per lo più di conio recente) oggi punite con una pena pecuniaria
particolarmente alta; si sarebbero infatti prodotta un'irragionevole disparità
di trattamento rispetto a reati in origine puniti con pena detentiva (ed assai
più gravi) per i quali la legge delega invece non consente di eccedere il
limite dei cinque milioni di lire (essendo dubbio inoltre che tale disparità
possa essere colmata dalla previsione in via alternativa delle sanzioni
paradetentive (sul punto, v. § 10 ss.).
Si è
fatto ricorso ad una lettura "estensiva" anche in relazione alla
lett. c) del medesimo comma 3 dell'articolo 15, a mente del quale i reati da
devolvere al giudice di pace non devono rientrare "in taluna delle materie
indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981". Il richiamo ad
intere "materie" è stato però ritenuto esorbitante nelle ipotesi in
cui il citato articolo 34 indichi, piuttosto, specifiche disposizioni legislative,
così da privilegiare - nell'equivocità della lettera - l'interpretazione che
restringe il meno possibile l'area del criterio di delega (ad esempio, la
lettera d richiama il solo articolo 221 T.U. delle leggi sanitarie; essa non
avrebbe precluso in astratto la considerazione delle restanti disposizioni in
materia sanitaria, escluse piuttosto per i non lievi problemi interpretativi
che genera la loro applicazione). Naturalmente, ove particolari corpi normativi
siano stati abrogati da altre leggi che disciplinano per intero la materia, il
riferimento legislativo ai primi è stato inteso come relativo alle seconde (per
esempio, in tema di inquinamento delle acque).
Nella
cernita dei reati, si è poi ritenuto opportuno non escludere aprioristicamente
le fattispecie (in proporzione, numerose) che ricalcano lo schema dell'articolo
650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) dalla rosa
di reati rimessa alla conoscenza del giudice onorario. Vero è che tale articolo
non è stato espressamente previsto dal legislatore delegante dell'articolo 15
comma 1, sicché potrebbe ritenersi che, se non si è inteso includere l'ipotesi
madre, a fortiori dovrebbe essere
negata considerazione alle ipotesi speciali. D'altra parte, proprio il
carattere speciale di tali tipi costituisce frequentemente indizio di una
maggiore facilità nell'accertamento del fatto: ferma restando, ovviamente, la
valutazione caso per caso in relazione a quest'ultimo profilo.
Ma la
norma che ha suscitato, in sede di attuazione, le maggiori incertezze
interpretative è stata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 la quale,
dopo aver ammesso la competenza del giudice di pace per i "reati per i
quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di
regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in
fatto o in diritto", nell'ultima parte richiede, in aggiunta, che sia
"possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche
attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno".
La
direttiva solo a prima vista si spiega alla luce delle considerazioni già
svolte sulle caratteristiche dell'organo al quale è rimessa la conoscenza di
questi reati: vale a dire, pensando alla naturale vocazione la figura di questo
giudice non togato mostra allo svolgimento di funzioni conciliative. Seguendo
tale lettura, si sarebbe dovuto negare la competenza del giudice di pace in
relazione a reati per i quali sia impossibile una restitutio in pristinum, quand'anche nella forma surrogata del
risarcimento.
Peraltro,
così operando, si sarebbe prodotto l'effetto paradossale di attribuire al
giudice di pace reati di gravità maggiore (con tutto il nuovo corredo
sanzionatorio in bonam partem),
escludendo invece dalla sua competenza fattispecie di pericolo astratto in
relazione alle quali non sia ravvisabile alcuna conseguenza dannosa: e dunque
presumibilmente meno gravi, oltre che di accertamento più agevole. D'altra
parte, che questa non fosse l'intenzione del legislatore delegante, lo si è
desunto anche dalla circostanza che nello spettro di fattispecie direttamente
devolute dalla legge delega al giudice di pace, sono rinvenibili alcune
contravvenzioni per cui non è possibile la reintegrazione dello stato
precedente (si pensi agli atti contrari alla pubblica decenza). Più in
generale, poi, è noto che la legislazione penale complementare non conosce
molti reati criminologicamente riconducibili a fenomeni di conflittualità
interindividuale (per i quali sembrerebbe coniata la citata locuzione della
legge delega): e ciò tanto più se si considera la fascia di pena detentiva (4
mesi) entro la quale la lettera a) del comma 3 dell'articolo 15 costringe alla
ricerca il delegato.
Alla
luce di queste considerazioni, nell'attuazione datane dal comma 2 dell'articolo
4 del decreto legislativo, il richiamo alle conseguenze dannose del reato è
stato inteso in senso atecnico: vale a dire, come una sorta di valvola di sfogo
del nuovo sistema che, per il tramite di essa, intende preservarsi dal rischio
di includere reati puniti non pesantemente, di interpretazione e di
accertamento agevole, e tuttavia in ipotesi di considerevole gravità (si pensi
a molti reati, previsti spesso in forma contravvenzionale ma di natura
sostanzialmente delittuosa, introdotti in attuazione delle diverse leggi
comunitarie).
In
conclusione, si è ritenuto opportuno escludere dal novero dei reati di
competenza del giudice di pace quelli suscettibili di produrre effetti non
rimovibili; viceversa, sono stati attribuiti a questo giudice, quelli che per
la loro tipologia producano conseguenze eliminabili come anche quelli che non
producano affatto conseguenze.
Una
notazione incidentale. Gli autori dei reati appartenenti alla seconda classe
potrebbero risultare sperequati rispetto agli altri, nella misura in cui non
possano usufruire del meccanismo estintivo di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo, ritagliato attorno al risarcimento, alle restituzioni o - in
genere - al ripristino dello status quo
ante. Peraltro, analoga questione fu sollevata in relazione al meccanismo
della prescrizione di cui all'articolo 21 comma 2 d.lgs. 19.12.1994, n. 758,
dinanzi alla Corte costituzionale e da questa respinta, argomentando dal fatto
che la diversa struttura delle fattispecie incriminatrici fosse idonea a
giustificare le differenze di trattamento legislativo (sent. 28 maggio 1999, n.
205).
Inoltre,
è parso opportuno far rivivere, al comma 3 dell'articolo in commento, la
competenza del tribunale in tutti i casi in cui i reati pure attribuiti alla
conoscenza del giudice di pace risultino aggravati da una delle circostanze ad
effetto speciale previste dai decreti legge n. 625 del 1979 (articolo 1), n.
152 del 1991 (articolo 7), n. 122 del 1993 (articolo 3): rispettivamente in
materia di terrorismo, di mafia e di discriminazione razziale.
Vero è
che in caso di concorso formale, opera la connessione con il più grave reato di
competenza del giudice togato (articolo 6).
D'altro
canto, può darsi che ciò non avvenga; per questi casi, allora, l'esclusione
della competenza del giudice di pace trova giustificazione, oltre che in
evidenti ragioni di opportunità, nella assoluta estraneità dei fatti rispetto
alla caratterizzazione propria di questo giudice togato.
Per
eliminare ogni possibile dubbio si è poi espressamente sancita (comma 4) la
salvezza della competenza del tribunale per i minorenni, che continuerà dunque
a giudicare dei reati, in linea generale devoluti al giudice di pace, commessi
da soggetti minori degli anni diciotto (per la disciplina sostanziale e
processuale applicabile, v. § 11.).
Analoga
disposizione non è stata prevista in relazione alla competenza attribuita, ad
altri giudici speciali, ratione personae
(si pensi al collegio per i reati ministeriali, di cui alla legge cost. 16
gennaio 1989, n. 1, e, al limite, alla Corte costituzionale), in quanto
appaiono assai difficilmente ipotizzabili fenomeni di interferenza con la
competenza del giudice di pace.
In ogni
caso, è chiaro che, atteso il rango costituzionale della disciplina attributiva
delle relative competenze, le stesse non possono essere in alcun modo incise
dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
E'
infine opportuno segnalare che la tipologia in cui sono sussumibili i reati
selezionati attraverso i criteri di delega, proprio perché massimamente improntata
alla tutela di interessi di titolarità sovraindividuale (e talvolta di
pubbliche funzioni), non ha consentito di attuare la delega nella parte in cui
prevedeva l'estensione della perseguibilità a querela dei reati (lettera a
dell'articolo 16 della legge n. 468 del 1999). Le uniche ipotesi in relazione
alle quali tale estensione sarebbe parsa astrattamente giustificabile sono
l'omissione di soccorso di cui all'articolo 593 c.p., e la corrispondente
ipotesi dell'articolo 189 C.d.S. Ma la limitazione del regime di procedibilità
di questi delitti è parsa al legislatore delegato irrimediabilmente in
contrasto con la matrice solidaristica che ne ha ispirato la previsione.
2.2. Competenza per territorio. -
L'articolo 5 del decreto individua, sulla falsariga della norma codicistica, il
giudice di pace competente per i reati indicati nel precedente articolo in
relazione al locus commissi delicti.
Naturalmente,
troveranno applicazione, in virtù del rinvio generale contenuto nell'articolo 2,
comma 1, le disposizioni determinative della competenza per territorio
nell'ipotesi di reato permanente e di delitto tentato (articolo 8, commi 3 e 4,
c.p.p.).
Il
secondo comma precisa che per gli atti da compiere nella fase delle indagini
preliminari è competente il giudice di pace
del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il
giudice competente territorialmente. In questo modo, è stata individuata una
competenza generale "circondariale", impegnando quegli uffici più
grandi, con organici adeguati ed in grado di ridurre i rischi di
incompatibilità.
Tale
criterio di individuazione del giudice oltre che per l'archiviazione è previsto
anche per una serie di altri provvedimenti che, nel processo ordinario, sono
attribuiti al giudice per le indagini preliminari (v. articolo 19).
La
soluzione prescelta coniuga le esigenze della semplificazione e della
efficienza, con il rispetto delle garanzie processuali, dal momento che viene
confermato il ruolo di controllo e di garanzia di un giudice nel corso delle
indagini.
Peraltro,
va pure tenuto presente che, nel processo davanti al giudice di pace, il ruolo
svolto dal giudice nelle indagini preliminari non assume quegli aspetti di
delicatezza che investono i poteri del g.i.p.
nel procedimento ordinario, in quanto manca lo snodo dell'udienza preliminare,
con i suoi possibili epiloghi alternativi al giudizio e non vi sono misure
cautelari da disporre (ad eccezione di quelle di natura reale); allo stesso
modo, non trova applicazione l'istituto dell'incidente probatorio.
2.3. Connessione nel procedimento davanti al
giudice di pace. - Rispetto alla giurisdizione penale del
tribunale, quella del giudice di pace si caratterizza per la singolarità delle
sanzioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché per la particolarità delle
soluzioni procedurali delineate dalla legge delega ed attuate nel decreto.
Nello
schema di decreto, si era assegnata in via esclusiva al giudice di pace la
cognizione dei reati rientranti nella sua competenza, stabilendo che i
procedimenti relativi a che tali reati non subivano gli effetti della
connessione "eterogenea" (quella, cioè, che si realizzerebbe quando
fra uno o più reati appartenenti alla competenza del giudice di pace e uno o
più reati appartenenti alla competenza del tribunale o della corte d'assise,
sussistesse una delle relazioni descritte nell'articolo 12 c.p.p.).
Tale
scelta è stata oggetto di articolati rilievi, sotto il profilo dell'opportunità
di evitare il fenomeno della duplicazione dei processi e del possibile
contrasto di giudicati, nei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari.
Pertanto,
preso atto della fondatezza delle argomentazioni formulate, è stata introdotta
una disciplina della connessione tra procedimenti per reati devoluti al giudice
di pace e reati di competenza superiore, nella quale tuttavia ha rilievo la
sola ipotesi del concorso formale.
Invero,
da un lato la legge di delega autorizza certamente una riformulazione della
disciplina della connessione che limiti fortemente l'ambito operativo
dell'istituto.
Per
altro verso, proprio l'ipotesi di concorso formale è quella in cui, attesa
l'unicità della condotta, è effettivamente più elevato il rischio di giudicati
contrastanti in caso di processi separati.
In
attuazione della legge delega si è poi elaborata una disciplina della
connessione "omogenea" (quella, cioè, riguardante i rapporti fra
procedimenti tutti di competenza del giudice di pace) adeguata alle
caratteristiche di semplificazione che debbono caratterizzare questo tipo di
processo.
Al
giudice di pace è infine attribuita ampia discrezionalità per quanto concerne
la riunione o separazione dei processi.
2.4. Limiti alla rilevanza della connessione
sulla competenza per materia. - Come già precisato la
disciplina della connessione cosiddetta "eterogenea" è stata modulata
(articolo 6) tenendo conto delle esigenze di semplificazione del procedimento
innanzi al giudice di pace, riducendosi i casi di connessione al limite della
necessità di evitare le negative conseguenze prima enunciate ed escludendo che
la connessione integri un originario criterio attributivo di competenza.
Unica
ipotesi rilevante di connessione è dunque quella del concorso formale dei
reati; in tal caso, come detto, l'unicità dell'azione o dell'omissione
evidenzia l'opportunità del simultaneus
processus.
Tenuto
conto della peculiare natura delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace e
delle caratteristiche del relativo procedimento, è stata normativamente
ritenuta l'attrazione dei giudizi in favore del giudice superiore (tribunale o
corte di assise).
Peraltro,
come si vedrà (§ 11), è stata dettata apposita disciplina in ordine alle norme,
sostanziali e processuali, che il giudice chiamato, per effetto della
connessione, a conoscere di reati devoluti al giudice di pace dovrà osservare.
Sempre
nell'ottica di limitare le ipotesi di connessione, e considerata altresì la
scarsa ricorrenza pratica delle relative ipotesi, si è esclusa la connessione
tra procedimenti del giudice di pace e procedimenti di giudici speciali.
Premesso
che non può verificarsi connessione alcuna procedimenti del tribunale per i
minorenni, in quanto la relativa competenza per i reati commessi da minori
degli anni diciotto è esclusiva e non derogabile, la norma riguarda
prevalentemente il tribunale militare, in ordine al quale non è sembrato
opportuno prevedere la possibilità di giudicare i reati del giudice di pace.
Infine,
accogliendo un suggerimento contenuto nel parere della Commissione Giustizia
del Senato, si è stabilito che la connessione non rilevi qualora non sia
possibile la riunione dei procedimenti. Invero, in tale ipotesi, risultando
ormai impossibile la contestuale celebrazione dei processi, la connessione non
potrebbe impedire la duplicazione dei giudizi, ed allora appare preferibile
mantenere la separazione dei procedimenti.
2.5. Casi di connessione davanti al giudice
di pace. - Gli effetti della connessione cosiddetta
"omogenea" sono limitati alle ipotesi in cui il fatto da giudicare si
presenta storicamente unico (articolo 7): a tal fine, infatti, rilevano
soltanto il concorso o la cooperazione di più persone in un medesimo reato
(lett. a) e il concorso formale di
reati (lett. b). Restano invece
esclusi tutti i casi indicati nell'articolo 12 lett. c) c.p.p., nonché - si badi - i casi di continuazione evocati nella
lett. b) dello stesso articolo 12.
L'esclusione del reato continuato dal novero di quelli idonei a produrre gli
effetti della connessione sulla competenza potrebbe comportare qualche problema
con riguardo all'applicazione della pena ex
articolo 81 c.p., ogniqualvolta più giudici, con diversa competenza
territoriale, si trovino a dover decidere su più reati uniti dal vincolo del
medesimo disegno criminoso. La connessione avrebbe agevolato la particolare
commisurazione della pena in questi casi. Si è tuttavia preferito escluderla,
onde evitare complicazioni e lungaggini incompatibili con le esigenze di
speditezza e semplificazione che debbono caratterizzare il procedimento davanti
al giudice di pace. Se poi accadesse che diversi fatti in rapporto di
continuazione fossero giudicati da più giudici, la pena potrebbe sempre essere
commisurata a norma dell'articolo 81 c.p. da parte del giudice dell'esecuzione
(articolo 671 c.p.p.).
Per
quanto riguarda il suggerimento contenuto nel parere del Senato e relativo
all'estensione della disciplina della riunione anche all'ipotesi di nesso teleologico, va rilevato che l'ultima
parte del comma 3 dell'articolo 9 del decreto già consente di disporre la
riunione ogni qual volta questo giovi alla celerità e alla completezza
dell'accertamento, ben potendosi in tale formulazione ricomprendere anche il
caso in discorso.
2.6. Competenza per territorio determinata
dalla connessione. - In caso di connessione, la competenza
appartiene al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato o, se
questo criterio non fosse concretamente applicabile, al giudice presso il cui
ufficio è iniziato il primo dei procedimenti connessi (articolo 8).
La
scelta di siffatti criteri di individuazione del giudice competente per
territorio, nei casi di connessione, è motivata dalla considerazione che i
criteri indicati dall'articolo 16 c.p.p. sono pressoché irriproducibili nella
normativa riguardante il giudice penale di pace. Innanzitutto, sparisce -
davanti al giudice di pace - la distinzione tra delitti e contravvenzioni,
giacché le sanzioni previste sono tutte dello stesso tipo. E' vero che la
distinzione resta sullo sfondo; ma ciò vale per la prima fase di applicazione
della normativa sul giudice di pace. In futuro, è pensabile che il legislatore
preveda fattispecie incriminatrici cui collegare direttamente le sanzioni
previste dall'articolo 16 della legge delega (intese come autonome e non
sostitutive). Pertanto, potrebbe divenire addirittura improprio parlare di
"delitti" e "contravvenzioni" per i reati attribuiti alla
competenza del giudice di pace. Inoltre, questi reati sono puniti quasi tutti
con le stesse pene. Diventa perciò doppiamente arduo utilizzare il concetto
della "maggior gravità"
come criterio per individuare il giudice competente in caso di procedimenti
connessi. Si propone dunque di utilizzare il criterio del "primo reato consumato" o, in
subordine, quello del primo procedimento.
Bisogna peraltro riconoscere che, tenuto conto della disciplina contenuta
nell'articolo 7, l'eventualità di un'applicazione del suddetto criterio
risulterà assai rara. Nel concorso di persone e nel concorso formale di reati,
il luogo della consumazione è, infatti, unico.
2.7. Riunione e separazione dei processi
dinanzi al giudice di pace. - Nei procedimenti dinanzi al
giudice di pace la riunione dev'essere disposta in tutti i casi di connessione
previsti dall'articolo 7. Qui la riunione dev'essere la regola, salvo che la
stessa pregiudichi la rapida definizione dei processi (al riguardo è stata di
proposito usata una formula identica a quella dell'articolo 17 c.p.p., anche
per evitare possibili disorientamenti interpretativi).
La
riunione può inoltre essere disposta anche tra procedimenti pendenti davanti
allo stesso giudice per motivi diversi dalla connessione, in un triplice ordine
di situazioni:
a)
quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre,
o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento (si
pensi alle lesioni personali in caso di sinistri stradali);
b)
quando i fatti siano in rapporto di continuazione (al fine di rendere più
agevole l'applicazione dell'articolo 81 c.p.);
c) in
tutti i casi in cui - ad avviso del giudice - la riunione dei processi
favorisca la celerità e la completezza dell'accertamento dei fatti.
Il
criterio, molto elastico, della celerità e completezza dell'accertamento lascia
al giudice ampio margine di discrezionalità. Ciò non deve destare eccessive
preoccupazioni, poiché il giudice di pace, dato il tipo di reati per i quali è
competente, non sarà prevedibilmente propenso ad abusare dei poteri in tal
senso attribuitigli dalla legge.
Anche
il potere di separazione è assai più elastico di quello regolato dall'articolo
18 c.p.p. Del resto, è la stessa legge delega a suggerire una simile soluzione,
quando nell'articolo 17 lett. i)
invoca "l'introduzione di poteri
discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne (della
connessione) l'operatività".
Sembra
evidente che qui il delegante non si riferisce agli effetti della connessione
sulla competenza, giacché un potere discrezionale assegnato al giudice in
questo campo sarebbe in contrasto il principio del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 comma 1
Cost.); quel potere discrezionale non può che riguardare, quindi, gli effetti
della connessione sulla riunione o separazione dei giudizi.
2.8. Astensione e ricusazione del giudice di
pace. - L'articolo 10 detta le regole
peculiari in ordine all'astensione e alla ricusazione del giudice di pace.
In
primo luogo, viene individuato nel presidente del tribunale l'organo competente
a decidere sulla dichiarazione di astensione e nella corte di appello l'organo
che decide sulla ricusazione del giudice di pace. Si tratta di una norma la cui
previsione è necessaria in quanto il generale richiamo dell'articolo 2, comma
1, del decreto alle disposizioni del codice - applicabili in quanto compatibili
- può operare con riferimento ai casi e alle procedure in materia di astensione
e di ricusazione, ma non anche all'organo che deve decidere.
Per
quanto riguarda l'astensione, si è replicato il meccanismo esistente prima della
riforma del giudice unico, con riferimento al pretore; invece, per la decisione
sulla ricusazione si è preferito, in linea con un indirizzo legislativo ormai
affermato, attribuire la competenza ad un organo collegiale, individuandolo
nella corte di appello, che già oggi si occupa delle ricusazioni di tutti i
giudici di merito.
I commi
3 e 4 dettano le regole per la sostituzione del giudice astenuto o ricusato. In
primo luogo, si prevede che questi sia sostituito con altro giudice del
medesimo ufficio; laddove ciò non risulti, in ragione del numero dei giudici
addetti all'ufficio, possibile, la corte o il tribunale rimetterà il
procedimento al giudice di pace viciniore.
3. Indagini preliminari. -
Il capo II del titolo I è dedicato alle indagini preliminari ed attua la
direttiva contenuta nell'articolo 17 comma 1, lett. b), della legge delega, secondo cui l'attività di indagine per i
reati attribuiti al giudice di pace deve essere "di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria".
La direttiva si preoccupa di ribadire come i nuovi assetti investigativi
debbano rispettare i principi stabiliti negli articoli 109 e 112 Cost., che
affermano la diretta disponibilità della polizia giudiziaria all'autorità
giudiziaria e l'obbligatorietà dell'azione penale in capo al pubblico
ministero; per cui mentre viene attribuito alla polizia giudiziaria il compito
di "disporre direttamente" la comparizione dell'imputato davanti al
giudice, si riafferma la necessità che sia il pubblico ministero a formulare
l'imputazione e, quindi, ad esercitare l'azione penale.
Il
legislatore delegante, anche in considerazione della tipologia dei reati
attribuiti alla cognizione del giudice onorario, ha operato una dequotazione
del ruolo delle indagini preliminari in questo processo, senza tuttavia
eliminarle: l'intervento delineato nella delega prevede una struttura
semplificata della fase investigativa, in cui soggetto principale è la polizia
giudiziaria, non più il pubblico ministero, anche se mantiene intatte tutte le
sue prerogative di direzione, controllo e determinazione finale sui risultati
delle indagini. Si è trattata di una scelta legata alla tipologia dei reati e,
inoltre, alle stesse caratteristiche della giurisdizione onoraria, che tende a
risolvere i conflitti prevalentemente attraverso interventi e filtri
conciliativi; tuttavia, sono state considerate anche esigenze di carattere
deflattivo riferite ai compiti del pubblico ministero, al quale non viene
sottratta la "competenza" dei reati attribuiti al giudice di pace. La
nuova competenza penale allevia il carico del tribunale - anche nella
prospettiva futura di un aumento delle attribuzioni -, lasciando, però,
invariati i compiti degli uffici di procura: tuttavia, la delega sembra farsi
carico anche di tale aspetto, nella misura in cui si preoccupa di limitare
l'intervento del pubblico ministero nelle indagini. Ovviamente, si tratta di
una limitazione che resta affidata alle valutazioni dello stesso pubblico
ministero, nel senso che non opera come divieto per la parte pubblica del
processo di svolgere il ruolo specifico che le assegna l'ordinamento
processuale e che le consente di limitarsi ad effettuare un controllo finale
sulle indagini affidate alla polizia giudiziaria, per poi determinarsi nel
senso dell'esercizio dell'azione penale, ovvero della richiesta di
archiviazione della notizia di reato ritenuta infondata.
Si
sottolinea, inoltre, che la direttiva di cui alla lett. b) del citato articolo 17 della delega, si pone in un rapporto
alternativo rispetto alle previsioni contenute nelle successive lett. c), d)
ed e), che prevedono una forma di vocatio in iudicium che prescinde dalla
fase preliminare delle indagini e si affida all'iniziativa della parte offesa,
alla quale viene offerta la possibilità, limitatamente al caso di reati
perseguibili a querela, di ricorrere direttamente al giudice per poter ottenere
una pronuncia sulla responsabilità dell'imputato. Tenuto conto che i delitti
perseguibili a querela rappresentano il dato quantitativamente più rilevante
della competenza del giudice di pace, può prevedersi che il ricorso diretto
diventi la forma elettiva di vocatio
per i reati perseguibili a querela; l'altra forma, affidata prevalentemente all'iniziativa
della polizia giudiziaria, finirà invece per gestire i reati perseguibili di
ufficio e, quindi, soprattutto le contravvenzioni.
3.1. Attività di indagine della polizia
giudiziaria - L'articolo 11 del decreto
disciplina le modalità di svolgimento delle indagini ad opera della polizia
giudiziaria, funzionali all'assolvimento dell'obbligo di riferire la notizia di
reato. La disposizione deroga, in parte, a quanto previsto dall'articolo 347
c.p.p., nel senso che impone alla polizia giudiziaria, che abbia acquisito una
notizia di reato, di compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine
necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione dell'autore del
reato. In realtà, anche sulla base degli articoli 347 e 348 c.p.p. la polizia
giudiziaria compie oggi un'attività formale di indagine, consistente
nell'assicurare le fonti di prova e nel raccogliere ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. La differenza è
rappresentata dalla circostanza che la norma in esame, in maniera esplicita,
attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di porre in essere un'attività
investigativa completa, non limitata all'espletamento degli atti urgenti o ad
una prima informativa al pubblico ministero sulla notizia di reato. In
particolare, la comunicazione o informativa di reato viene sostituita dalla relazione che la polizia giudiziaria
deve trasmettere al pubblico ministero sull'attività investigativa svolta e
l'articolo 11 comma 2 precisa che, nel caso in cui la stessa polizia ritenga
fondata la notizia, debba predisporre anche un'ipotesi di imputazione (enunciazione del fatto in forma chiara e
precisa, con l'indicazione degli articoli di legge violati), richiedendo
l'autorizzazione a disporre la citazione a giudizio della persona sottoposta ad
indagini. Da attività prevalentemente informativa, destinata a far apprendere i
dati necessari per l'iscrizione della notizia nel registro di reato e a porre
il pubblico ministero in condizione di orientare e dirigere le indagini,
l'attività della polizia, in questa fase, diventa stabilmente funzionale ad
esaurire le indagini, offrendo al pubblico ministero un quadro investigativo
completo che gli consenta la scelta tra la richiesta di archiviazione o
l'esercizio dell'azione penale.
D'altra
parte, si tratta di una soluzione che risulta pienamente aderente al criterio
di delega, che non contiene alcun riferimento ad una atipica attività
investigativa della polizia giudiziaria, con nuovi termini di chiusura delle
indagini o con un ampliamento dei poteri investigativi, ma che sembra piuttosto
richiamare l'attuale modello procedimentale, seppure riconoscendo un
ampliamento delle determinazioni investigative della polizia giudiziaria. Sono
state tradotte le esigenze del legislatore delegante, tenendo in debito conto
le ragioni organizzative degli uffici del pubblico ministero: conservare la
possibilità di esercitare ogni forma di controllo, compresa quella relativa
alla direzione delle indagini, ma senza l'onere della gestione diretta delle
indagini, che almeno in prima battuta restano affidate alla polizia
giudiziaria.
Peraltro,
l'eventuale attribuzione di nuovi poteri investigativi alla polizia giudiziaria
non avrebbe trovato una ragionevole giustificazione con riferimento ad un
modello di processo che si pone tra gli obiettivi principali quello della
conciliazione delle parti e della mediazione dei micro-conflitti
interpersonali.
L'attribuzione
di una maggiore capacità di iniziativa investigativa, che prescinde da un
necessario ed immediato coinvolgimento nelle indagini del pubblico ministero,
esige una completezza dei mezzi investigativi a disposizione della polizia
giudiziaria. Nella misura in cui la fase delle indagini viene affidata
prevalentemente alla polizia giudiziaria, con lo specifico compito di svolgere
indagini tendenzialmente complete, ad essa deve essere assicurata la
possibilità di compiere per lo meno tutti gli atti investigativi del pubblico
ministero. Coerentemente con l'impostazione cui sopra si è fatto riferimento,
non sono stati riconosciuti poteri nuovi e diretti in capo alla polizia
giudiziaria, ma si è previsto, all'art. 13, un meccanismo procedimentale in
forza del quale la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero di
essere autorizzata al compimento di singoli atti che normalmente non può
compiere autonomamente. In sostanza, si realizza un rovesciamento del rapporto
tra polizia giudiziaria e pubblico ministero: non è quest'ultimo che, dirigendo
le indagini, delega la polizia giudiziaria per alcuni atti, ma è la polizia
giudiziaria che nello svolgimento delle investigazioni si rivolge al pubblico
ministero, per essere autorizzata al compimento di un atto che ritiene sia
necessario in quella fase delle indagini.
E' l'articolo
13 che individua gli atti oggetto di questa speciale autorizzazione: si tratta,
innanzitutto, degli interrogatori e dei confronti, che sono già oggi delegabili
dal pubblico ministero; inoltre, vengono presi in considerazione anche i
sequestri e le perquisizioni, nei soli casi in cui la polizia non può
procedervi di propria iniziativa; infine, vi sono ricompresi gli accertamenti
tecnici irripetibili che la legge riserva al solo pubblico ministero. In questo
modo, l'attività della polizia giudiziaria viene ad avvicinarsi, almeno per
quanto concerne il ricorso ai mezzi tipici di investigazione, a quella del
pubblico ministero, senza arrivare ad una attribuzione stabile di tali poteri,
ma lasciando all'organo di direzione delle indagini ogni potere di valutazione
in concreto.
Il
meccanismo disciplinato dal richiamato articolo 13 prevede che dinanzi alla
richiesta della polizia giudiziaria, il pubblico ministero possa autorizzare il
singolo atto mediante delega specifica, oppure decidere di compiere personalmente
l'atto richiesto. In entrambi i casi, l'intervento del pubblico ministero resta
episodico, non finisce cioè per "condizionare" le indagini della
polizia giudiziaria. Nel primo caso, si tratta di una semplice autorizzazione;
nell'altra ipotesi il pubblico ministero si limita a compiere l'atto richiesto,
per poi restituire la relativa documentazione alla polizia giudiziaria che
procederà oltre nelle indagini. Non viene svolto alcun controllo o verifica sui
risultati - parziali - delle indagini, ma il pubblico ministero si limita a
rimuovere un ostacolo giuridico per il proficuo svolgimento delle indagini.
Naturalmente, la polizia giudiziaria dovrà in qualche modo motivare le ragioni
della richiesta e potrà anche portare a conoscenza del pubblico ministero i
risultati provvisori sull'attività svolta.
Naturalmente
il pubblico ministero potrà anche negare l'autorizzazione, sia in base a
valutazioni di scelta investigativa, che per ragioni legate, ad esempio, alla
mancanza di presupposti per lo svolgimento dell'atto richiesto.
Inoltre,
l'articolo 13 considera espressamente l'ipotesi in cui il pubblico ministero
anziché pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione, scelga di procedere
personalmente nelle indagini. Si tratterà, normalmente, di casi in cui il
pubblico ministero sia in grado di valutare le scelte investigative operate
dalla polizia giudiziaria e, non condividendole, decida di assumere
personalmente la direzione delle indagini, eventualmente anche delegando il
compimento di atti diversi da quelli richiesti, oppure, più semplicemente,
limitandosi ad impartire direttive per l'ulteriore corso delle investigazioni.
L'intera
struttura del decreto legislativo, nella parte riguardante il processo, è
costruita secondo una tecnica legislativa che, da un lato propone disposizioni
in deroga alle norme e agli istituti del codice di procedura penale, dall'altra
parte richiede la necessaria integrazione di quelle norme codicistiche che non
siano incompatibili con il decreto stesso (articolo 2, comma 1). Tale
impostazione è valida anche per le disposizioni in materia di indagini
preliminari che, quindi, devono essere lette tenendo presente le norme del
codice di rito con le quali vanno integrate.
In
particolare, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria trovano
applicazione tutte le ordinarie disposizioni in materia di atti di
investigazione, dall'identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte indagini (articolo 349 c.p.p.), alle norme sulla documentazione
dell'attività di polizia giudiziaria (articolo 357 c.p.p.). Così, ad esempio,
nel caso in cui la polizia giudiziaria proceda ad un sequestro, dovrà osservare
le disposizioni contenute nell'articolo 355 c.p.p. in materia di convalida e,
quindi, trasmettere il relativo verbale al pubblico ministero nei tempi e nei
modi previsti dalla norma: in tale ipotesi, ovviamente, non troverà
applicazione il termine per la presentazione della relazione al pubblico
ministero di cui all'articolo 11 del decreto, ma il diverso termine indicato
dall'articolo 355 comma 1 c.p.p. (senza ritardo e comunque non oltre le
quarantottore). Identica situazione si avrà nel caso di perquisizione eseguita
ad iniziativa della polizia giudiziaria (articolo 352 comma 4 c.p.p.) o di
sequestro preventivo nei casi di urgenza (articolo 321 comma 3-bis c.p.p.).
In
tutte queste ipotesi, la trasmissione del verbale al pubblico ministero secondo
tempi diversi rispetto alla trasmissione della relazione finale, non impedisce
alla polizia giudiziaria di continuare l'attività di indagine, ma consente alle
parti interessate (persona sottoposta alle indagini, persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) di
poter far valere tempestivamente le proprie ragioni, anche attraverso una
richiesta di riesame.
3.2 Notizie di reato ricevute dal pubblico
ministero. - La
disciplina descritta nel precedente paragrafo considera il caso in cui la
notizia di reato sia direttamente acquisita dalla polizia giudiziaria. L'articolo
12 regola, invece, l'ipotesi in cui sia il pubblico ministero a ricevere la
notizia di reato o perché ne prende direttamente conoscenza ovvero perché la
riceve da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
In tali
ipotesi, il pubblico ministero ha le medesime possibilità di scelta rispetto a
reati non appartenenti alla competenza del giudice di pace e di cui ha
immediata e diretta conoscenza: potrà, quindi, richiedere l'archiviazione o
disporre la citazione a giudizio dell'imputato, ovvero svolgere le indagini.
La
prima opzione si riferisce al caso in cui la notizia appare obiettivamente e
immediatamente infondata: non vi è ragione di investire la polizia giudiziaria
di una notizia che il pubblico ministero ritiene in partenza non fondata.
Ovviamente, la richiesta può riguardare qualunque caso di archiviazione,
compreso quello previsto dall'articolo 34 del decreto per la particolare
tenuità del fatto.
La
seconda scelta è collegata, invece, ad una notitia
criminis completa in ogni suo aspetto, anche in relazione ai dati
identificativi della persona alla quale il reato è attribuito, che consente al
pubblico ministero di poter immediatamente formulare l'imputazione,
autorizzando la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.
Nella
terza ipotesi, infine, il pubblico ministero ritiene necessario lo svolgimento
di indagini per verificare gli elementi contenuti nella notizia ovvero solo per
procedere alla identificazione delle persone. L'articolo 12, tuttavia, prevede
che il pubblico ministero anziché svolgere personalmente le indagini, attivi il
procedimento "ordinario" in cui, come si è detto, è la polizia
giudiziaria a svolgere l'attività investigativa. La notizia, quindi, viene
trasmessa alla polizia giudiziaria perché proceda a norma dell'articolo 11, per
poi consegnare la relazione per le definitive valutazioni sull'esercizio
dell'azione penale. Si è preferito ribadire l'ordinarietà della procedura che affida alla polizia giudiziaria
l'attività investigativa, almeno in prima battuta, preservando, in ogni caso,
il potere del pubblico ministero di controllare lo svolgimento delle indagini
nel momento in cui gli viene trasmessa la relazione conclusiva, ovvero anche
prima, nelle ipotesi di richiesta di autorizzazione al compimento di atti
specifici (articolo 13).
L'articolo
12 prevede, inoltre, che nel trasmettere la notizia di reato il pubblico
ministero possa anche impartire alla polizia giudiziaria le necessarie
direttive, in modo tale da impostare le indagini secondo filoni investigativi
che egli stesso condivide. In questo modo, si evita di coinvolgere il pubblico
ministero immediatamente nelle indagini, ma gli si assicura la possibilità di
una immediata direzione dell'attività della polizia giudiziaria.
3.3. Iscrizione della notizia di reato. - L'articolo 14 disciplina il regime
delle iscrizioni delle notizie di reato. In realtà, la disciplina prevista per
il procedimento davanti al giudice di pace non si differenzia da quella
prevista dal codice di procedura. Le particolarità sono conseguenti alla
diversa struttura delle indagini preliminari. Infatti, nel caso del ricorso
diretto ad istanza della persona offesa (articolo 21), mancando una fase
preliminare di indagine, non vi è ragione di prevedere l'obbligo di iscrizione
della notizia (una forma di registrazione del ricorso sarà prevista dalle norme
regolamentari ex articolo 51).
L'iscrizione
cui si riferisce l'articolo 14 riguarda, invece, il procedimento che si
conclude con la citazione a giudizio ad opera della polizia giudiziaria. Si
prevede che l'obbligo di iscrizione sorga con la trasmissione della relazione,
che rappresenta il momento in cui il pubblico ministero viene ad avere
conoscenza della notizia di reato. In questo caso, all'iscrizione non
conseguirà la decorrenza del termine per lo svolgimento delle indagini, in
quanto normalmente la trasmissione segnerà la fine e non l'inizio delle
indagini. L'iscrizione svolge, prevalentemente, una funzione di registrazione e
di controllo, ma ad essa non seguono sempre conseguenze di carattere
processuale.
L'articolo
14, inoltre, prevede l'obbligo dell'iscrizione in tutti i casi in cui, anche
prima della trasmissione della relazione, il pubblico ministero abbia
cognizione della notizia. In particolare, l'iscrizione anticipata della notizia
vi sarà in tutti i casi in cui il pubblico ministero ritenga di dovere svolgere
personalmente le indagini e ogni volta che, anche in mancanza della relazione,
ritenga di dover definire il procedimento con l'immediata richiesta di
archiviazione o di citazione a giudizio (articolo 12).
3.4. Chiusura delle indagini preliminari. - Gli articoli 15 e 16 disciplinano la
fase successiva allo svolgimento delle indagini. Rispetto alle disposizioni del
codice di procedura penale, identico è l'epilogo di questa fase: il pubblico
ministero, al quale viene trasmessa la relazione, può richiedere
l'archiviazione, qualora ritenga infondata la notizia di reato, ovvero
esercitare l'azione penale. In quest'ultimo caso, dovrà formulare l'imputazione
e, contestualmente, autorizzare la polizia giudiziaria a citare a giudizio
l'imputato. Peraltro, nel formulare l'imputazione, qualora la scelta sia
coincidente con quella della polizia giudiziaria, potrà utilizzare l'ipotesi di
imputazione da questa predisposta nella relazione trasmessagli.
E' in
questa fase che il pubblico ministero esercita il controllo sulla fondatezza
della notizia e sulla completezza delle indagini.
Proprio
con riferimento alle indagini, si è previsto (articolo 15, comma 2), con ciò
integrando l'originaria disciplina dello schema di decreto, che il pubblico
ministero, qualora ritenga incomplete le indagini eseguite dalla polizia
giudiziaria, oppure reputi necessario un approfondimento delle stesse
investigazioni, ne disponga l'integrazione.
Onde
consentire moduli differenziati di supplemento investigativo, si è precisato
che il pubblico ministero possa o provvedervi personalmente, ovvero avvalersi
della polizia giudiziaria, alla quale, a seconda dei casi, potrà impartire
direttive o delegare specifiche attività: al pubblico ministero è dunque
assicurata la possibilità di assumere in pieno la direzione delle indagini
L'articolo
16 contiene la disciplina relativa ai termini di durata delle indagini per i
procedimenti penali dinanzi al giudice di pace.
Tale
termine, fissato in quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato, appare
congruo in relazione alla tipologie degli illeciti devoluti alla competenza di
questo giudice, e consente al pubblico ministero, ricevuta la notizia di reato,
di avvalersi di tale spatium temporis per
l'eventuale completamento delle investigazioni.
Peraltro,
non potendosi escludere la necessità in taluni casi di ulteriore attività di
indagine, si è, con ciò aderendosi alle osservazioni in tal senso formulate dal
Senato, prevista la possibilità di un'ulteriore prosecuzione delle stesse.
Si è
dunque introdotta una particolare disciplina (articolo 16, commi 2 e 3), che
consente al pubblico ministero di disporre, in presenza di indagini
particolarmente complesse, la loro prosecuzione.
Detta
prosecuzione è disposta de plano con
provvedimento motivato e per un periodo di tempo non superiore a due mesi.
Onde
garantire il necessario controllo giurisdizionale in ordine alla legittimità di
una dilazione degli ordinari termini di durata delle indagini, il provvedimento
del pubblico ministero viene immediatamente comunicato al giudice di pace,
individuato a norma dell'articolo 5, comma 2, che ove ritenga insussistenti, in
tutto o in parte, le ragioni a fondamento della prosecuzione, dichiara, entro
cinque giorni, la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine fissato.
In tal
modo, la durata massima delle indagini risulta determinata in sei mesi, termine
come è noto che il codice di rito individua come quello ordinario per le indagini preliminari.
D'altro
canto, nei procedimento de quo, la
prosecuzione è sempre riconnessa ad una situazione di particolare complessità che integra un presupposto più rigoroso
rispetto a quello della giusta causa previsto
dall'articolo 406, comma 1, c.p.p..
Infine,
a differenza del procedimento ordinario, è esclusa la possibilità di ulteriori
dilazioni dei tempi di indagine.
3.5. Archiviazione - L'articolo 17 è dedicato al procedimento
di archiviazione. Si è data attuazione al criterio della delega che prevede,
espressamente, che il pubblico ministero debba richiedere l'archiviazione della
notizia di reato al giudice di pace competente per territorio, riconoscendo, in
questo modo, al giudice onorario le funzioni proprie del giudice per le
indagini preliminari.
Come
già evidenziato, si è provveduto ad individuare quale giudice di pace
competente per l'archiviazione quello c.d. "circondariale", cioè il
giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è
compreso il giudice territorialmente competente. Si tratta di una scelta che
non sembra porsi in contrasto con la delega e che, anzi, limita i possibili
rischi di incompatibilità tra giudici che svolgono funzioni di controllo
sull'esercizio dell'azione penale e quelli che invece devono pronunciarsi sulla
responsabilità dell'imputato citato a giudizio. Una diversa soluzione, che ad
esempio individuasse come giudice dell'archiviazione lo stesso giudice di pace
competente per il giudizio, provocherebbe notevoli problemi organizzativi per
lo svolgimento dei processi in tutte quelle sedi in cui, di fatto, vi è un solo
giudice di pace: infatti, ogni qual volta il procedimento di archiviazione si
dovesse concludere con l'invito al pubblico ministero a formulare l'imputazione
o a svolgere ulteriori indagini scatterebbe una causa di incompatibilità per il
giudice di pace, che non potrebbe celebrare il dibattimento.
Ciò
comporterebbe gravi ricadute sulla funzionalità del sistema complessivo.
Infatti,
tenuto conto dell'elevato numero di uffici con in organico solo due giudici di
pace (ed in concreto in molti casi con un solo giudice in servizio), potrebbero
determinarsi rilevanti difficoltà per l'individuazione del giudice competente
al giudizio. Deve in proposito rilevarsi che la stessa legge di delega ha
inserito, nella legge n. 374 del 1991, l'articolo 10-bis che fa divieto, salvo i casi di vacanza o impedimento
temporaneo del giudice (situazioni non riconducibili a quella in
argomento), di disporre l'applicazione o la supplenza dei giudici di pace
presso altri uffici.
A
fronte di tale disciplina, che non è parsa modificabile in sede di attuazione
della delega, la soluzione adottata è sembrata l'unica in grado di non determinare
seri rischi di paralisi del processo.
L'individuazione
di una competenza "circondariale" per il procedimento di
archiviazione è, d'altro canto, ugualmente rispettosa del criterio di delega,
in quanto definisce, preventivamente ed in termini generali ed astratti una
competenza per territorio del giudice di pace - sempre collegata al locus commissi delicti - e, inoltre,
limita radicalmente i rischi di possibili cause di incompatibilità nella misura
in cui assegna tale compito ad un giudice di pace avente sede negli uffici più
grandi e dotati di un organico adeguato.
Per
quel che riguarda le ipotesi in cui può disporsi l'archiviazione, la norma fa
riferimento anzitutto ai casi di infondatezza della notizia di reato.
Inoltre,
si potrà procedere all'archiviazione della notizia qualora manchi una
condizione di procedibilità o il fatto non sia previsto dalla legge come reato
oppure qualora il reato sia estinto (articolo 411 c.p.p.), ovvero l'autore o
gli autori del reato restino ignoti (articolo 415 comma 1 c.p.p.).
Inoltre,
è stata espressamente richiamata la disposizione di cui all'articolo 125 disp.
att., che consente l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini
preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Infine,
a fini di fugare ogni possibile dubbio, è stato previsto che la richiesta di
archiviazione può essere formulata nell'ipotesi di cui all'articolo 34 del
decreto (particolare tenuità del fatto).
Per
quanto riguarda il procedimento, l'unica differenza di rilievo rispetto alla
disciplina del codice è rappresentata dalla mancata previsione dell'udienza da
tenere in caso di opposizione della persona offesa all'archiviazione.
L'articolo 17, infatti, si limita a prevedere un contraddittorio cartolare, in
omaggio al principio di semplificazione contenuto nella delega. Si prevede che
copia della richiesta di archiviazione venga notificata alla persona offesa che
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella
richiesta deve essere precisato che nel termine di dieci giorni la persona
offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa deve indicare, a pena di inammissibilità, gli
elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori
indagini necessarie.
Il
pubblico ministero deve in ogni caso procedere ai sensi delle disposizioni
indicate quando la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione
del ricorso immediato da parte del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26,
comma 2 del decreto (inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso).
Con la
presentazione del ricorso diretto, infatti, la persona offesa assume un ruolo
propulsivo del procedimento, dovendo pertanto essere necessariamente consentito
il suo intervento in caso di richiesta di archiviazione.
Se la
richiesta di archiviazione non viene accolta, il giudice restituisce gli atti
al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il
termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci
giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
3.6. Assunzione di prove non rinviabili.
- Il criterio generale della massima semplificazione del processo imposto dalla
legge di delega e la stessa struttura della fase delle indagini delineata
dall'articolo 17 comma 1 lett. b),
hanno portato a ridurre il ruolo dell'incidente probatorio. Come è noto, si
tratta di un istituto, previsto nel codice di procedura, destinato a consentire
l'assunzione, nel rispetto del contraddittorio e davanti al giudice per le
indagini preliminari, di prove destinate ad avere piena efficacia nella fase
del giudizio, ma che vengono assunte nel corso delle indagini sul presupposto
della non ripetibilità in dibattimento. Si tratta, cioè, di preservare al
giudice del giudizio risultati probatori non sottraibili alla sua cognizione.
La
scelta, contenuta nel decreto, di prevedere, solo per alcuni specifici atti,
l'intervento del giudice di pace c.d. "circondariale" in funzione di
giudice per le indagini preliminare, ha consigliato di ridurre al massimo
l'ambito applicativo dell'incidente probatorio che, soprattutto a seguito delle
ultime riforme, ha visto notevolmente ampliato il proprio ruolo. Peraltro,
considerando la tipologia dei reati attribuiti alla competenza della
magistratura onoraria, deve riconoscersi come il ricorso all'incidente
probatorio sarebbe, in ogni caso, del tutto residuale in questo processo. Da
qui l'opzione di non riproporre l'istituto, soprattutto con riferimento ai
diversi casi previsti dall'articolo 392 c.p.p..
Tuttavia,
una radicale esclusione di meccanismi processuali diretti a consentire
l'immediata assunzione di prove non rinviabili al dibattimento, avrebbe avuto
l'effetto di compromettere i diritti delle parti nel processo, che non
avrebbero potuto azionare in maniera piena il proprio diritto alla prova.
E'
stato, quindi, mutuato dal codice di rito l'istituto previsto dall'articolo 467
c.p.p., con gli opportuni adattamenti del caso (articolo 18). Come è noto si
tratta di un istituto - la cui operatività è limitata ad un ambito temporale
del processo individuabile nella fase degli atti preliminari al dibattimento -
che consente alle parti di richiedere al presidente del tribunale l'assunzione
delle prove urgenti non rinviabili al dibattimento.
L'articolo
18 del decreto non limita l'operatività degli atti urgenti alla fase interinale
del processo, ma ne amplia l'ambito di applicazione ricomprendendo l'intera
fase delle indagini preliminari, fino all'udienza di comparizione, sostituendo,
di fatto, l'incidente probatorio, esperibile, appunto, nelle indagini
preliminari.
Per
quanto concerne il giudice competente ad assumere le prove non rinviabili,
nella fase delle indagini all'incombente procederà il giudice circondariale, ai sensi dell'art. 4,
comma 2.
Viceversa,
dopo la chiusura delle indagini preliminari (e nel procedimento su ricorso
della persona offesa, nel quale non vi sono indagini) le prove verranno assunte
dallo stesso giudice del dibattimento: in questo caso, non si è individuato il
giudice di pace c.d. "circondariale", dal momento che il novellato
articolo 34 comma 2-quater c.p.p.
esclude espressamente l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, in
precedenza, abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio nel corso
delle indagini, fattispecie che deve ritenersi perfettamente applicabile al
caso in esame.
La
richiesta di assunzione delle prove può provenire dall'imputato, dalla parte
offesa o dal pubblico ministero. L'assunzione delle prove avviene nel
contraddittorio delle parti, secondo le forme previste per il dibattimento e,
così come prescrive l'articolo 467 comma 2 c.p.p., deve essere dato avviso del
compimento dell'atto almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla
persona offesa e ai difensori.
I
verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento e,
quindi, saranno direttamente utilizzabili dal giudice.
3.7. Intervento del giudice di pace nella
fase delle indagini preliminari - Si è già detto come, nel disciplinare la fase delle indagini
preliminari, si siano tenuti in considerazione, da un lato, i criteri specifici
dettati dalla citata lett. b),
dall'altro la direttiva di ordine generale contenuta in apertura dell'articolo
17 della delega che, nell'imporre come modello di riferimento il procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica, enuncia il criterio della
massima semplificazione. Il presente decreto ha ritenuto di attuare tali
criteri anche con riferimento ai soggetti che agiscono nel corso delle indagini
non riproponendo la figura di un giudice ad
hoc per le indagini preliminari.
Per
evitare rischi di possibili cause di incompatibilità del giudice di pace,
nell'esercizio delle diverse funzioni di giudice "delle indagini" e
di giudice del dibattimento, si è previsto che la competenza ad emettere i
provvedimenti di archiviazione o a disporre i sequestri preventivi e
conservativi appartenga al giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale
del circondario in cui è compreso il giudice competente territorialmente. In
questo modo, è stata individuata una competenza generale
"circondariale", impegnando quegli uffici più grandi, con organici
adeguati ed in grado di ridurre i rischi di incompatibilità.
Lo
stesso criterio di individuazione del giudice per l'archiviazione è previsto
anche per una serie di altri provvedimenti che, nel processo ordinario, sono
attribuiti al giudice per le indagini preliminari. Così, l'articolo 19, assegna
al giudice di pace c.d. "circondariale" la competenza a decidere
sull'opposizione degli interessati contro il decreto del pubblico ministero che
dispone la restituzione o rigetta la richiesta di restituzione delle cose
sequestrate, nonché sulla richiesta di sequestro a norma dell'articolo 368
c.p.p. e di riapertura delle indagini.
La
soluzione prescelta coniuga le esigenze della semplificazione e della
efficienza, con il rispetto delle garanzie processuali, dal momento che viene
confermato il ruolo di controllo e di garanzia di un giudice nel corso delle
indagini.
Peraltro,
va pure tenuto presente che, nel processo davanti al giudice di pace, il ruolo
svolto dal giudice nelle indagini preliminari non assume quegli aspetti di
delicatezza che investono i poteri del g.i.p. nel procedimento ordinario, in
quanto manca lo snodo dell'udienza preliminare, con i suoi possibili epiloghi
alternativi al giudizio e non vi sono misure cautelari da disporre (ad
eccezione di quelle di natura reale); allo stesso modo, come già evidenziato,
non trova applicazione l'istituto dell'incidente probatorio.
Nello
schema di decreto, era stata attribuita al giudice per le indagini preliminari
la competenza in ordine all'autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione di conversazioni, mezzo di ricerca della prova utilizzabile, in
forza dell'articolo 266 c.p.p., anche per i reati di ingiuria e di minaccia
attribuiti alla cognizione del giudice di pace. Scartata l'idea di escludere,
per questi reati, il ricorso alle intercettazioni, pena un pregiudizio
ingiustificato circa l'utilizzo di un mezzo di ricerca della prova che una
disposizione specifica ritiene funzionale all'individuazione dei responsabili
di quel tipo di condotte illecite, si era preferito lasciare ad un giudice più
attrezzato, anche dal punto di vista organizzativo, la gestione di un mezzo di
ricerca della prova particolarmente invasivo.
Peraltro,
nel parere formulato dalla Commissione Giustizia del Senato, si è evidenziato
che tale soluzione non era del tutto ragionevole tenuto conto che in realtà i
maggiori incombenti gravano sull'ufficio di procura.
L'osservazione
è apparsa persuasiva e dunque si è prevista la competenza del giudice di pace
"circondariale" anche in relazione alla richiesta di autorizzazione
all'intercettazione e ai provvedimenti conseguenti.
4. Atti introduttivi del giudizio: la citazione
ad opera della polizia giudiziaria. - L'articolo 20 disciplina una delle due forme di vocatio in ius previste dal presente
decreto. In attuazione della delega è la polizia giudiziaria che, sulla base
dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, provvede a citare l'imputato
davanti al giudice di pace.
La
citazione contiene le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali
che valgono ad identificarlo, l'indicazione della persona offesa, qualora
risulti identificata, l'imputazione formulata dal pubblico ministero e
l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene
chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere
indicate, a pena di inammissibilità, anche le circostanze su cui deve vertere
l'esame. Per il resto la citazione deve contenere le normali indicazioni
relative al giudice competente per il giudizio, nonché gli avvisi all'imputato
circa le sue facoltà difensive. La citazione è notificata, a cura della polizia
giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta
giorni prima dell'udienza ed è depositata nella segreteria del pubblico
ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle
indagini espletate.
L'atto
di citazione di cui all'articolo 20, presenta una struttura a formazione
complessa, nel senso che esso è composta dall'imputazione formulata dal
pubblico ministero, inserita nella citazione a comparire, che è atto proprio
della polizia giudiziaria, tanto è vero che è prevista la sottoscrizione di un
ufficiale di polizia giudiziaria. In ogni caso, la citazione a giudizio avviene
sulla base delle precise disposizioni del pubblico ministero che, oltre a
formulare l'imputazione ed autorizzare la citazione, deve anche richiedere la data
di fissazione dell'udienza al giudice (articolo 49) per poi comunicarla alla
polizia giudiziaria, che dovrà provvedere alla materiale predisposizione
dell'atto e alle necessarie notificazioni.
In
realtà, il criterio di delega fa riferimento ai poteri della polizia
giudiziaria di "disporre direttamente la comparizione dell'imputato
davanti al giudice"; tuttavia, un interpretazione formalistica del
criterio avrebbe portato a considerare la possibilità di disporre una sorta di
comparizione, anche coattiva, dell'imputato ad opera della polizia giudiziaria,
soluzione questa improponibile sia perché non conforme ai principi della
Costituzione, sia perché non in linea con la stessa impostazione generale della
legge delega, che nel procedimento davanti al giudice di pace esclude il
ricorso a mezzi coercitivi.
Pertanto,
la soluzione prescelta traduce la direttiva della delega nel senso di
attribuire alla "responsabilità" della polizia giudiziaria l'intera
fase che precede il giudizio: non solo lo svolgimento delle indagini, ma anche
la vocatio in ius dell'imputato,
utilizzando l'ordinario istituto della citazione a giudizio.
4.1. Citazione su istanza della persona
offesa. - Gli articoli da 21 a 28, con un'appendice
costituita dall'articolo 30 collocato nel capo dedicato al "giudizio"
e dall'articolo 38 in tema di impugnazioni, disciplinano il "ricorso immediato" al giudice da
parte della persona offesa per i reati procedibili a querela, in attuazione
dell'articolo 17 comma 1 lett. c), d) ed e) della legge delega.
Sul
punto si registra una delle innovazioni più significative (anche sul piano
generale) introdotte dalla delega, in quanto il privato viene autorizzato, pur
con alcuni temperamenti relativi alla informazione del pubblico ministero finalizzata
ad un suo eventuale intervento, a promuovere direttamente il giudizio in
materia penale, così evocando la figura dell'azione penale privata.
Si è
posta, dunque, la necessità di una scelta di fondo tra una soluzione
decisamente orientata verso questo istituto, non totalmente sconosciuto
all'ordinamento vigente (v. per esempio, almeno secondo una certa
interpretazione, l'articolo 100 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in materia di
reati elettorali) e di per sè non contrastante con l'articolo 112 Cost. (v. per
esempio Corte costituzionale, sent. 26 luglio 1979, n. 84), che comportasse
l'insorgere di una vera e propria imputazione per volontà privata; ovvero una
impostazione meno radicale e assolutista, oltre che più coerente col sistema
processuale ordinario. E' prevalsa questa seconda impostazione, in quanto si è
ritenuto di dover contemperare i benefici di speditezza per l'interessato e di
deflazione del carico di lavoro dell'organo pubblico, assicurati
dall'iniziativa del privato, con insopprimibili esigenze di controllo
preventivo del pubblico ministero, anche a garanzia dei diritti di difesa, come
del resto richiesto dall'articolo 17 comma 1 lett. e) della legge delega.
Probabilmente
la formulazione della lettera c) del
citato articolo 17 ("la citazione in giudizio può essere esercitata anche
direttamente dalla persona offesa"), anche alla luce delle considerazioni
sulla (non accolta) soppressione dell'inciso avanzate nel corso dei lavori
parlamentari, non avrebbe consentito l'affidamento monopolistico dell'esercizio
dell'azione penale al privato, sebbene soltanto per "taluni" reati da
enucleare appositamente, ostandovi il dettato dell'articolo 112 Cost., che
assegna al pubblico ministero (eventualmente non in maniera esclusiva)
l'iniziativa penale. Ma pur nella scelta di un regime misto, è parso poi
francamente troppo azzardato e in definitiva inaccettabile che il privato
potesse comunque determinare motu proprio
l'elevazione di una formale imputazione a carico della persona di cui si chiede
la convocazione a giudizio e la assunzione in capo a questi della qualità di
imputato. Ciò avrebbe provocato il rischio di avallare chiamate in giudizio
totalmente infondate o puramente strumentali e comunque non pertinenti
all'oggetto penale, con evidenti conseguenze pregiudizievoli, almeno nella
sostanza e nell'immediato, a carico del vocatus
in jus, sebbene redimibili, ma tardivamente, in fasi successive del
giudizio con gli ordinari mezzi di controllo del pubblico ministero e del
giudice.
Si è
così preferito impostare il nuovo istituto sulla falsariga di una sorta di
citazione civile con effetti penali (ispirandosi per certi versi al ricorso nel
processo del lavoro, per la sua tempistica, e alla costituzione di parte civile
nel processo penale), che consenta
all'interessato di giungere in tempi brevi a quell'udienza volta a ottenere
soddisfazione del torto subito, che per le vie ordinarie (ossia a seguito di
semplice presentazione della querela) avrebbe sicuramente cadenze di fissazione
molto più lunghe. Una volta avviato il procedimento con la presentazione del
ricorso è, però, rimesso al pubblico ministero di aderirvi o meno,
promuovendone la prosecuzione o la interruzione con le proprie richieste al
giudice.
Con il
ricorso immediato vengono posti in capo al ricorrente particolari oneri (si
pensi al complesso contenuto del ricorso, agli oneri di notificazione, agli
effetti della ingiustificata assenza in giudizio), che però non possono in
alcun modo ritenersi "punitivi" e tali da scoraggiare a priori l'accesso
a questo sistema alternativo di citazione a giudizio, da cui probabilmente
molto si aspettava il legislatore delegante nell'introdurlo. Si deve, infatti,
considerare innanzi tutto che il privato deve obbligatoriamente munirsi di un
difensore tecnico, perfettamente in grado per estrazione professionale di
adempiere agevolmente agli incombenti richiesti. Inoltre, appare pienamente
giustificato che il prezioso vantaggio conferito alla persona offesa di poter
ottenere la convocazione in udienza del presunto autore del reato entro un
termine assai ristretto e comunque non superiore a centodieci giorni (v.
articolo 27) debba essere compensato dalla previsione di stringenti formalità
sia nell'ottica, perseguita dal legislatore delegante, di uno sgravio degli
incombenti addossati alla pubblica accusa sia per scoraggiare iniziative
infondate e strumentali. Né va dimenticato che la persona offesa che non
intenda sobbarcarsi l'impegno processuale che il ricorso immediato comporta,
avrà pur sempre la possibilità di seguire le vie ordinarie con la proposizione
di una semplice querela.
4.2. Ambito applicativo del ricorso.
- L'articolo 21, che disciplina il contenuto del ricorso, esordisce con la
previsione di ammissibilità della citazione privata per i reati procedibili a
querela di competenza del giudice di pace. Ciò significa, come si diceva, che
per tali reati il regime introdotto è alternativo e non esclusivo rispetto alle
forme ordinarie, che verranno attivate a seguito della presentazione della
querela. Tale soluzione è stata ritenuta per certi versi obbligata, stante il
precetto dell'articolo 112 Cost., che non consentirebbe di sottrarre in linea
generale e definitiva al pubblico ministero il potere-dovere di esercitare
l'azione penale; e per altri versi comunque preferibile sul piano della
opportunità, per non imporre al cittadino, persona offesa del reato, di
avvalersi di un meccanismo più dispendioso, derivante dalla necessità di
un'assistenza tecnica.
I reati
per i quali è consentito il ricorso sono quelli procedibili a querela di parte
attribuiti alla competenza del giudice di pace. Tale formulazione estensiva non
pare in contrasto con la delega che prevede il ricorso a questo strumento per
"taluni reati perseguibili a querela".
Infatti, la delega stessa non fornisce alcun criterio discretivo per
presceglierli, né è apparso possibile individuarli altrimenti; in difetto di un
ragionevole criterio diselezione, l'esclusione di un reato piuttosto che di un
altro avrebbe potuto determinare dubbi di conformità costituzionale.
Va
rilevato, infatti, che l'elemento comune di tali reati, costituito dalla loro
procedibilità a querela, fa risaltare l'interesse privato alla punizione del
colpevole; tale connotazione renderebbe poco giustificabile la limitazione a solo
alcuni di essi dello strumento del ricorso immediato.
In
ragione di questa caratterizzazione, si è costruito il ricorso come atto
equivalente alla presentazione della querela, di cui produce tutti gli effetti.
Ne
consegue che i soggetti abilitati ad avvalersene sono le persone offese dal
reato indicate dall'articolo 120 c.p., con la limitazione che, per i minori
degli anni quattordici, i minori ultraquattordicenni, gli interdetti e gli
inabilitati, la legittimazione al ricorso compete soltanto (come riflesso della
funzione anche risarcitoria dell'azione, come si vedrà infra) al genitore, al tutore o al curatore speciale nel caso
dell'articolo 121 c.p.p. .
Proprio
la disciplina delle formalità di costituzione di parte civile ai sensi
dell'articolo 78 c.p.p. ha in qualche misura ispirato il contenuto del ricorso,
in particolare per quanto attiene alle lettere b), c) ed e).
Rispondono
a una logica diversa i requisiti di cui alle lettere f), g) e h).
E',
dunque, richiesto che l'offeso descriva "in forma chiara e precisa"
il fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con formulazione che
di proposito richiama quella analoga del decreto che dispone il giudizio
(articolo 429 comma 1 lett. c)
c.p.p.) e del decreto di citazione a giudizio (articolo 552 comma 1 lett. c) c.p.p.). Ciò non contraddice il
contenuto meramente propositivo e non dispositivo della contestazione privata
rispetto all'intervento del pubblico ministero di cui all'articolo 25. E
infatti anche la terminologia adottata ("descrizione" e non
"enunciazione" come nelle citate disposizioni del codice di rito) è
indice della circostanza che nel ricorso non è elevata una imputazione, ma è
solo descritto un fatto di reato come si assume avvenuto.
Ciò
nonostante, si pretende ugualmente l'adempimento da parte del ricorrente di un
onere di chiarezza e precisione in quanto la descrizione del fatto costituisce
la base dell'intervento del pubblico ministero, che potrà anche soltanto
confermare l'addebito come prospettato nel ricorso. D'altra parte, il necessario
intervento del difensore renderà possibile l'adempimento dell'onere.
Conformemente
a quanto richiesto per la citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria (articolo 20), le caratteristiche di massima semplificazione e
speditezza che devono plasmare il rito davanti al giudice di pace hanno imposto
altresì di anticipare alla presentazione del ricorso l'indicazione delle fonti
di prova a sostegno della richiesta e delle circostanze su cui deve vertere
l'eventuale esame di testimoni e consulenti tecnici, nonché l'allegazione dei
documenti di cui si chiede l'acquisizione. Tali oneri sono tanto più stringenti
in quanto previsti a pena di inammissibilità del ricorso (articolo 24 comma 1
lett. c).
E'
importante, infine, sottolineare la previsione dell'onere di indicazione delle
altre persone offese dal medesimo reato di cui sia nota l'identità (articolo
21, comma 1 lett. d), in quanto
funzionale al meccanismo di "intervento per adesione" di cui
all'articolo 28.
Il
ricorso si chiude con la richiesta al giudice di fissazione dell'udienza per
procedere contro le persone citate a giudizio. Tale formulazione combina
icasticamente la duplice funzione propria del ricorso: da una parte quella di
manifestazione della volontà punitiva (che lo parifica alla querela) e
dall'altra quella di impulso processuale.
Ciò
spiega anche perché il ricorso vada sottoscritto sia dalla persona offesa (o
dal suo legale rappresentante), sia dal difensore. La sottoscrizione del primo
è autenticata dal secondo, come oggi consentito per la costituzione di parte
civile dal novellato articolo 100, comma 1, c.p.p.
4.3. Presentazione del ricorso. -
Il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice di pace
territorialmente competente entro il termine di tre mesi dalla conoscenza del
fatto che costituisce reato, termine che è significativamente identico a quello
previsto dall'articolo 124 c.p. per la proposizione della querela (articolo
22).
Al
ricorso deve essere allegata la documentazione attestante la preventiva
comunicazione al pubblico ministero tramite deposito di copia del ricorso nella
sua segreteria, con modalità, dunque, analoghe a quelle previste in via
generale dall'articolo 153 c.p.p.. Ciò è funzionale a garantire l'intervento
preventivo dell'organo pubblico di cui all'articolo 25.
I
successivi commi dell'articolo in esame risolvono il problema dei rapporti tra
ricorso e querela.
In
questa prospettiva, la questione attiene non tanto il profilo relativo al
carattere della citazione privata rispetto alla querela, già risolto dal primo
comma dell'articolo 21; piuttosto, il problema delicato consiste nella scelta
circa l'eventualità di una doppia via di accesso alla giustizia, quella
ordinaria, per il tramite della querela, e quella immediata per mezzo del
ricorso, anche dopo che ne sia già stata attivata una.
Nel
caso di originaria presentazione del ricorso il problema non si pone neppure,
poiché, come si è visto, esso è parificato alla querela.
Diverso
il caso opposto, in cui sia stata proposta la querela e solo successivamente
l'interessato maturi l'intenzione di avvalersi dello strumento acceleratorio
costituito dal ricorso. Consentire alla persona offesa di attivare in sequenza
entrambi gli strumenti di impulso processuale potrebbe determinare taluni
problemi derivanti dalla possibile interferenza dei due procedimenti, uno
ordinario e l'altro speciale.
Sulla
base di tali argomentazioni, nello schema di decreto si era prefigurata una
soluzione drastica, volta ad inibire strumento del ricorso immediato a chi
avesse già presentato querela, ovviamente per il medesimo fatto.
Peraltro,
nel parere formulato dal Senato, tale scelta è stata oggetto di rilievi, sia
sotto il profilo di un interesse della persona offesa a presentare una
immediata querela, con successiva attivazione del meccanismo del ricorso
immediato, sia sulla base della considerazione che l'eventuale attività svolta
dalla polizia giudiziaria dopo la presentazione della querela non è inutile ai
fini conciliativi e dell'eventuale giudizio.
La
disciplina è stata dunque modificata nel senso auspicato dal Senato,
prevedendosi che, se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato
querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositandone
altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.
In tal
modo, si scongiura il rischio di una duplicazione di procedimenti: il pubblico
ministero, una volta che il giudice avrà fissato l'udienza a seguito del
ricorso, disporrà infatti la cessazione delle investigazioni.
La norma
precisa poi che il giudice di pace dispone l'acquisizione dell'originale della
querela e che nel procedimento non sono applicabili le diverse disposizioni
relative all'ordinaria procedura.
La
diversa ipotesi di più persone offese dallo stesso reato che abbiano già
proposto querela, trova la sua specifica disciplina nell'articolo 28.
4.4. Costituzione di parte civile nel
ricorso. - Il ricorso immediato al giudice sarà normalmente
scelto dall'offeso del reato con lo scopo di ottenere in tempi rapidi non solo
e non tanto la condanna della persona citata a giudizio, quanto piuttosto il
ristoro dei danni subiti. Si è, infatti, già sottolineata la natura
tendenzialmente mista (attivazione del procedimento penale accompagnata da una
funzione di tutela civilistica) che caratterizza l'istituto.
Pertanto,
sebbene non possa escludersi un ricorso che non si accompagni a una pretesa
risarcitoria, sarà questa la regola, già nella intenzione del privato. Se ne è
tratta la conseguenza sul piano normativo prevedendo, da una parte, che la
costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, con la
presentazione stessa del ricorso (senza possibilità di recuperi successivi,
come avrebbe altrimenti consentito la disposizione generale di cui all'articolo
79 c.p.p.); dall'altra, equiparando la richiesta motivata di restituzione o di
risarcimento del danno, contenuta nel ricorso, alla costituzione di parte
civile (articolo 23).
Tale
parificazione si giustifica tanto più in quanto il ricorso contiene già, ai
sensi dell'articolo 21 comma 2, tutti gli elementi che l'articolo 78 c.p.p.
richiede per una valida costituzione di parte civile nel processo davanti al
tribunale, ad eccezione della espressa domanda che introduce il contenzioso
civilistico; ma che, appunto, una volta inglobata nel ricorso, gli permette di
svolgere anche questa ulteriore funzione.
4.5. Casi di inammissibilità del ricorso.
- L'articolo 24 disciplina i casi di inammissibilità del ricorso e va
coordinata con i successivi articoli 25 e 26, che prevedono, tra l'altro, le
modalità di deduzione di tale vizio da parte del pubblico ministero e della
declaratoria del giudice e le relative conseguenze.
Le
cause di inammissibilità possono suddividersi in tre gruppi, che rispecchiano
rispettivamente ciascuno degli aspetti che sostanziano il ricorso.
La
lettera a) considera l'ipotesi di
presentazione del ricorso oltre il termine di tre mesi dalla notizia del fatto
costituente reato. La ratio evidente
della disposizione si fonda sulla circostanza che il ricorso equivale a
presentazione della querela, sicché la proposizione del primo non può,
ovviamente, avvenire oltre i termini assegnati in via generale per l'esercizio
della seconda.
La
lettera b) riguarda la presentazione
del ricorso fuori dei casi previsti. Il riferimento rimanda ai limiti di
proponibilità di cui all'articolo 21 comma 1, e dunque alle ipotesi in cui il
reato non sia di competenza del giudice di pace o non sia procedibile a querela
di parte ovvero ancora il ricorso sia stato presentato da soggetto non
legittimato.
Le
lettere successive disciplinano casi variamente riconducibili a vizi formali
dell'atto. Per quanto attiene alle lettere c)
ed e), vi è solo da evidenziare come
la prima afferisca al difetto dei requisiti di cui all'articolo 21 comma 2 e
alla mancata sottoscrizione da parte dei soggetti e con le modalità indicate
dai commi 3 e 4 del medesimo articolo; mentre la seconda si riferisce alla
mancanza di prova della comunicazione del ricorso al pubblico ministero.
Conviene precisare che l'erronea indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati (v. articolo 21 comma 2 lett. f) non comporta inammissibilità del ricorso, perché essa non
equivale ad omissione.
D'altra
parte, la sanzione dell'inammissibilità nel caso di vera e propria omissione si
giustifica poiché il privato è tenuto a delimitare con precisione l'ambito
oggettivo degli addebiti in ordine ai quali il ricorso è proposto.
La
descrizione dei fatti potrebbe contenere, magari per ragioni di contesto, anche
riferimenti a fattispecie, astrattamente suscettibili di ricorso immediato, ma
per le quali l'offeso non intende avvalersi dello strumento di impulso
processuale (si pensi, a titolo di esempio, ad un soggetto che sia stato
ingiuriato e minacciato, ma che non intenda procedere per le ingiurie perché
già risarcito per le stesse oppure perché le ritiene non punibili ai sensi
dell'articolo 599 c.p.).
Di
maggiore rilievo è la causa di inammissibilità sanzionata dalla lettera d), allorché sia insufficiente la
descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova.
La
prima ipotesi è ispirata alla comminatoria di nullità di cui agli articoli 429
comma 2 e 552 comma 2 c.p.p. per il caso di insufficiente enunciazione del
fatto: tale scelta si giustifica, innanzitutto, con la considerazione che il
privato è tenuto, al fine di consentire un immediato accesso al giudice, non
preceduto da attività di indagine, ad indicare in maniera analitica le
circostanze di reato attribuite alla persona citata a giudizio.
D'altra
parte, il ricorrente deve supportare la descrizione del fatto con l'indicazione
delle fonti di prova, sia perché le rapide cadenze procedimentali impongono una
anticipazione dell'incombente alla fase introduttiva del giudizio, sia per
contribuire a prevenire, con tale sbarramento, citazioni apodittiche e
infondate. Ne consegue la prevista sanzione di inammissibilità del ricorso per
carente indicazione delle fonti di prova.
Si
noti, infine, che i casi esposti nella lettera d) non sono completamente sovrapponibili a quelli della lettera c) in relazione alla assenza di
determinati requisiti del ricorso, in quanto non solamente la totale mancanza,
ma anche l'insufficienza nella descrizione dell'addebito o nella indicazione
delle fonti di prova, rende il ricorso inammissibile.
4.6. Richieste del pubblico ministero.
- L'articolo 25, dedicato all'intervento del pubblico ministero, costituisce un
momento centrale della citazione per ricorso immediato e del subprocedimento
correlativo.
Infatti,
la funzione di tale intervento si rinviene nella necessità di salvaguardare
l'esercizio dei poteri che, nel rispetto della delega, sono assegnati
all'organo pubblico. La scelta di anticipare o posticipare l'intervento del
pubblico ministero rispetto all'udienza di convocazione delle parti,
l'adesione, anche solo implicita, a favore della previsione dell'addebito mosso
dal privato e contenuto nel ricorso o, al contrario, la necessaria sussunzione
del medesimo in una formale imputazione, rappresentano questioni di fondo ad
alto valore discriminante nella configurazione dell'istituto del ricorso
immediato.
Come si
è anticipato in premessa, ci si è attestati su una soluzione meno dirompente
degli assetti processuali tradizionali, conservando in capo al pubblico
ministero l'iniziativa penale propriamente detta, ma cercando nel contempo di
sfruttare al massimo le potenzialità propulsive insite nel ricorso privato.
Il
sistema è stato, pertanto, scandito in questi passaggi. Il pubblico ministero
entro dieci giorni dal deposito del ricorso nella propria segreteria presenta
le proprie richieste al giudice di pace, dovendo in particolare valutare se
esso possiede tutti i requisiti perché il procedimento possa proseguire.
Qualora
il ricorso risulti inammissibile (ai sensi dell'articolo 24), manifestamente
infondato o presentato davanti a giudice territorialmente incompetente, il
pubblico ministero trasmetterà al giudice parere contrario alla citazione.
Se
invece il pubblico ministero non ritenga la sussistenza di tali vizi, dovrà
formulare l'imputazione. Si ribadisce così l'esclusiva prerogativa dell'organo
pubblico sul tema della imputazione. D'altra parte, l'addebito contenuto nel
ricorso potrà, se del caso, essere semplicemente fatto proprio dal pubblico
ministero, con un atto formale di assunzione dell'iniziativa penale, che
rimanderà alla descrizione del fatto contenuta nel ricorso. Quando, invece,
occorra in qualche modo ritoccare l'addebito, il pubblico ministero è abilitato
a provvedervi; ciò in sintonia ed in attuazione del principio di delega sulla
previsione di "strumenti idonei a
una puntuale formulazione della imputazione" (articolo 17 comma 1
lett. e).
In
proposito, si deve ritenere che la modifica operata dal pubblico ministero non
possa giungere fino al punto di snaturare il thema decidendi circoscritto dall'originario addebito di
derivazione privata, integrandolo magari con contestazioni che, pur descritte
nella narrativa del ricorso, non abbiano formato oggetto dell'addebito in ordine
al quale avviene la citazione.
Il
termine di dieci giorni è meramente ordinatorio e, dunque, il parere del
pubblico ministero potrà essere validamente espresso anche successivamente; ma
l'articolo 26 consente al giudice di soprassedere al parere del pubblico
ministero non pervenuto nei termini e decidere ugualmente in ordine ai profili
di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso.
4.7. Provvedimenti del giudice.
- Decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso al
pubblico ministero, il giudice, anche in assenza del parere del primo, potrà
valutare l'esistenza di cause di inammissibilità del ricorso o la sua manifesta
infondatezza.
In tali
ipotesi, il giudice disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero,
per l'ulteriore corso del procedimento.
Il
riferimento è alla procedura ordinaria di cui agli articoli 11 e seguenti, ad
iniziativa della polizia giudiziaria. Sebbene la delega menzioni espressamente
la polizia giudiziaria, si è preferito indicare come destinatario della
trasmissione direttamente il pubblico ministero, dal momento che è rimessa a
quest'ultimo l'individuazione dell'organo di polizia giudiziaria che dovrà
svolgere le indagini.
Per i
casi di inammissibilità si è poi scartata l'ipotesi, pur in astratto
sostenibile, della pronuncia da parte del giudice di una ordinanza impugnabile,
in quanto in tal modo si sarebbe innestata una ulteriore fase incidentale che,
anche per i prevedibili tempi ordinari di decisione, si sarebbe posta in netto
contrasto con la accentuata caratteristica di immediatezza della citazione per
ricorso.
D'altra
parte, la trasmissione degli atti non inibisce la prosecuzione del procedimento
nelle forme ordinarie, che potrà sfociare, all'esito di eventuali approfondimenti
investigativi, in una successiva citazione a giudizio ai sensi dell'articolo
20.
Peraltro,
resta aperta la strada alla archiviazione del procedimento ai sensi
dell'articolo 17. Esito, questo, verosimile nel caso di precedente declaratoria
di manifesta infondatezza.
Con
riferimento al meccanismo delineato in ordine alle ipotesi di inammissibilità
del ricorso, va rilevato che l'articolo 17 comma 1 lett. d) della legge delega prevede espressamente che il giudice, anziché
fissare l'udienza, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria
allorché sia necessario svolgere indagini.
Nell'attuare
il criterio di delega, si è ritenuto che la valutazione in ordine alla
necessità di indagini, collocata in una fase precedente al giudizio, abbia ad
oggetto la carenza nella stessa prospettazione offerta dal ricorrente di
indicazione di idonei elementi probatori.
Infatti,
nel segmento procedimentale in cui si situa la delibazione del giudice (e prima
del pubblico ministero, chiamato ad esprimere il proprio parere) non vi è altro
parametro di raffronto se non il ricorso medesimo. Ne consegue che la suddetta
valutazione non potrà che esercitarsi sulla manifesta inconsistenza dei
supporti probatori palesata già dall'atto di citazione privata.
In tal
modo si viene incontro anche all'esigenza di prevenire ed evitare imputazioni
evanescenti, o al limite calunniose, che nel sistema concepito non sarebbero
state ovviabili, una volta convocate le parti in udienza, se non dopo
l'assunzione della qualità di imputato e con una sentenza di proscioglimento;
mentre, la prevista trasmissione degli atti, in caso di inammissibilità del
ricorso per insufficiente indicazione delle fonti di prova, consente una
conclusione del procedimento meno traumatica e pregiudizievole, almeno sul
piano sostanziale e dell'immagine, per il soggetto a cui l'addebito è rivolto,
in quanto resta possibile un provvedimento di archiviazione.
Quando
il ricorso è stato presentato in relazione a un reato che non appartiene alla
competenza del giudice di pace, non avrebbe senso prevedere una trasmissione
degli atti in funzione dell'attivazione delle indagini da parte della polizia
giudiziaria, secondo lo schema delineato nel decreto.
Si è,
pertanto, previsto che gli atti vadano trasmessi al pubblico ministero, che
procederà nelle ordinarie forme disciplinate dal codice di procedura penale.
Diverso
il caso in cui l'incompetenza sia territoriale: il giudice di pace dichiara con
ordinanza la propria incompetenza restituendo al ricorrente. In questa ipotesi,
si è ritenuto irragionevole non consentire di coltivare ulteriormente, davanti
al giudice di pace competente, il ricorso; ciò a condizione che la
"riassunzione" del procedimento avvenga con reiterazione del ricorso
entro il termine, fissato a pena di inammissibilità, di venti giorni dalla
restituzione degli atti.
D'altronde,
qualora in concreto dopo la restituzione degli atti disposta dal giudice di
pace incompetente per territorio residui, rispetto all'ordinario termine di tre
mesi dalla notizia del fatto di reato, un termine maggiore di venti giorni,
deve ritenersi che la riproposizione del ricorso possa avvenire entro tale
maggior termine, sulla base della regola contenuta nell'articolo 22, comma 1.
4.8. Decreto di convocazione delle parti.
- Quando il giudice, investito del ricorso, non debba adottare i provvedimenti
di cui all'articolo 26, convoca le parti in udienza con decreto.
Il
meccanismo di citazione, non immemore nelle sue cadenze del ricorso nel
processo del lavoro, si articola sul rispetto di tre termini, di cui i primi
due (articolo 27, commi 1 e 2) hanno natura acceleratoria (in quella
prospettiva di immediata celebrazione dell'udienza che si è voluto imprimere al
ricorso privato) e sono rivolti al giudice, che dovrà osservarli nella
fissazione dell'udienza.
Il
terzo termine (comma 4) ha carattere dilatorio e riguarda la notificazione del
decreto alle parti. Più precisamente il giudice deve emettere il decreto di
convocazione non oltre venti giorni dal deposito del ricorso e l'udienza non
dovrà essere fissata oltre novanta giorni decorrenti dal medesimo dies a quo.
Detti
termini hanno comunque, a differenza del termine a comparire, natura
ordinatoria.
Il
decreto del giudice contiene una serie di indicazioni, avvisi o statuizioni (si
pensi alla nomina del difensore d'ufficio) che, in armonia con il contenuto
della citazione ad opera della polizia giudiziaria (articolo 20), ma anche
della stessa citazione a giudizio disciplinata dal codice di procedura penale,
mirano a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Va sottolineato
l'elemento caratteristico dell'espresso invito a comparire rivolto alla persona
nei cui confronti è presentato il ricorso e teso a promuovere quell'incontro
tra le parti, che potrebbe essere foriero di soluzioni conciliatorie.
Il
decreto, che contiene l'imputazione, è l'atto da cui dipende l'assunzione della
qualità di imputato ai sensi dell'articolo 3 e deve essere notificato,
unitamente al ricorso, almeno venti giorni prima dell'udienza al pubblico
ministero, alla persona citata a giudizio e al suo difensore. Al fine di
consentire l'integrazione del contraddittorio disciplinata dall'articolo 28 è
altresì previsto che la notificazione debba raggiungere anche le altre persone
offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità.
La
previsione che la notificazione del decreto avvenga a cura del ricorrente è
parsa consona a questo tipo di vocatio in
iudicium, rimessa alla volontà del privato e alla sua diligente
attivazione.
La convocazione
è nulla nei casi indicati nel comma 5, che si ispirano alle analoghe cause di
nullità previste per la citazione a giudizio nel processo davanti al tribunale.
4.9. Pluralità di persone offese.
- L'articolo 28 mira a dare disciplina all'ipotesi in cui, essendo plurimi gli
offesi dal medesimo reato, non tutti si avvalgano del ricorso immediato.
A parte
il caso in cui siano separatamente presentati più ricorsi, che potrà essere
risolto attraverso l'istituto della riunione, può verificarsi che le persone
offese diverse dal ricorrente siano rimaste del tutto inerti, non presentando
neppure querela, oppure l'abbiano autonomamente proposta. Con riguardo alla
prima ipotesi l'integrazione del contraddittorio mira a evitare duplicazioni di
procedimenti, che rimarrebbero altrimenti possibili.
Si è
così previsto che le persone offese non ricorrenti, le quali avranno ricevuto
la notificazione del decreto di convocazione, ai sensi dell'articolo 27 comma
4, possano aderire al ricorso con gli stessi diritti e oneri del ricorrente
principale. Pertanto, esse dovranno munirsi dell'assistenza di un difensore e
potranno costituirsi parte civile, alle condizioni e con le modalità ordinarie
previste dal codice di procedura penale, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento.
In
analogia agli effetti sulla procedibilità previsti dall'articolo 30 comma 1 per
il ricorrente principale ingiustificatamente assente, la mancata comparizione
delle persone offese, a cui sia stato regolarmente notificato il decreto di
convocazione, determina la rinuncia tacita al diritto di querela. ove non
ancora presentata, o la sua remissione in caso contrario (art. 28, comma 3).
5. Giudizio. - Il capo IV del decreto dà attuazione
all'articolo 17 comma 1 lettere g) ed
l) della legge 24 novembre 1999 n.
468, ove sono indicati i criteri su cui modellare il giudizio davanti al
giudice di pace.
Nella
relativa disciplina, si sono, ovviamente, tenuti presenti anche i nuovi
principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione.
In
particolare, le previsioni costituzionali del necessario contraddittorio e
delle limitate ipotesi in cui la prova può legittimamente formarsi al di fuori
della dialettica delle parti, hanno inciso sulla normativa processuale, nella
quale esigenze di funzionalità e di massima semplificazione del rito si sono
coniugate con le doverose garanzie dell'imputato.
Sulla
base di tali premesse, si è escluso di poter introdurre un generalizzato
giudizio allo stato degli atti, che prescindesse dall'espresso consenso
dell'imputato, quale modalità privilegiata di definizione del processo.
La
struttura del giudizio ricalca invece quella del rito monocratico, con
l'introduzione di limitate deroghe, motivate dall'esigenza di adeguare gli istituti
processuali alle peculiari caratteristiche del giudice di pace e della
competenza penale lui devoluta.
Nel
delineare tale disciplina, si è escluso di introdurre l'udienza preliminare;
questo istituto, da un lato è apparso incompatibile con le esigenze di massima
semplificazione correlate alla natura dei reati attribuiti alla competenza del
giudice di pace, dall'altro la sua introduzione è sembrata non conforme al
criterio di delega, che prescrive di tenere conto delle norme del libro ottavo
del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale
in composizione monocratica. Infatti, per i reati che sono trasferiti al
giudice di pace l'articolo 550 c.p.p. già oggi prevede il meccanismo della vocatio in ius a mezzo di citazione diretta.
Allo
scopo di esaltare il momento conciliativo e di deflazione processuale, si è
prevista - così come nel nuovo procedimento monocratico senza udienza
preliminare - l'udienza di comparizione.
Scopo
primario dell'udienza di comparizione è dunque quello di favorire, nei reati
perseguibili a querela, la composizione conciliativa, e comunque di evitare ove
possibile di procedere al dibattimento.
Per
quel che riguarda la specifica disciplina di tale udienza, l'articolo 29
prevede anzitutto, con riferimento alla fase antecedente la celebrazione
dell'udienza, il deposito almeno sette giorni prima della data fissata per
l'udienza presso la cancelleria del giudice di pace dell'atto di citazione a
giudizio (e delle relative notifiche) da parte del pubblico ministero o del
ricorso da parte della persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21.
Tale
incombente consente al giudice di pace di verificare la regolarità delle
notifiche dell'atto introduttivo del giudizio e di conoscere l'oggetto del
processo, anche al fine di attivare i propri poteri in ordine alla riunione dei
processi.
Identico
termine è previsto per il deposito delle liste testimoniali delle parti diverse
dal pubblico ministero e dal ricorrente privato nei casi previsti dagli
articoli 20 e 21 (i quali devono indicare i propri testi e le relative
circostanze direttamente nell'atto di vocatio
in ius). Il deposito è evidentemente funzionale ad attuare la necessaria discovery probatoria, ed il relativo
termine - analogo a quello previsto dall'articolo 555 comma 1 c.p.p. per
l'udienza di comparizione a seguito di citazione diretta davanti al tribunale
in composizione monocratica - appare idoneo a garantire l'esercizio del diritto
di prova contraria.
Analogamente
alla disciplina ordinaria contenuta nell'articolo 143 disp. att. c.p.p., si è
previsto che l'eventuale rinnovazione della citazione a giudizio o della
convocazione (come anche delle loro notificazioni), sia direttamente disposta,
anche d'ufficio, dal giudice di pace. La disciplina proposta evita regressioni
processuali, che non troverebbero giustificazione né nell'ipotesi di ricorso
diretto dell'offeso, in cui l'atto di vocatio
in ius promana dal giudice di pace, né nel procedimento ordinario, attesa
la mancanza di riti alternativi attivabili prima dell'udienza.
5.1. Udienza di comparizione e fase
conciliativa. - La peculiare funzione conciliativa
dell'udienza di comparizione è stata valorizzata (articolo 29 comma 4) appunto
prevedendo, nei casi di reati perseguibili a querela, un intervento compositivo
ad opera del giudice di pace, tenuto a procedere al tentativo di conciliazione
delle parti private, finalizzato alla remissione della querela, in conformità
al criterio direttivo della legge delega.
L'attribuzione
diretta dell'attività di conciliazione al giudice - anziché al pubblico
ministero, parte processuale, alla quale dunque sembra difficile riconoscere un
reale ruolo di mediazione - è d'altronde ora prevista in via ordinaria nel
procedimento dinanzi al giudice monocratico, ed appare particolarmente
congeniale alla natura e alla vocazione proprie del giudice di pace.
Il buon
esito dell'attività di pacificazione delle parti è stato favorito attraverso il
conferimento al giudice di pace di una funzione "promozionale" della
conciliazione, nonché prevedendo espressamente il possibile intervento di
soggetti esterni.
Quanto
al primo profilo, è stabilito che il giudice di pace promuove la conciliazione
delle parti; in tal modo, si riconosce al giudice una funzione di stimolo e di
ricerca della soluzione compositiva degli opposti interessi.
Tale
attività, non basata sull'esame degli eventuali atti di indagine, non implica
alcuna anticipazione della decisione dell'oggetto del processo, e non determina
dunque profili di incompatibilità del giudice per l'eventuale successivo
giudizio.
Onde
evitare comunque che le dichiarazioni rese dalle parti possano confluire nel
materiale probatorio, si è espressamente previsto che le dichiarazioni rese in
fase conciliativa non siano utilizzabili ai fini della decisione.
Funzionale
al buon esito della conciliazione è poi la previsione di un possibile rinvio
dell'udienza per un periodo non superiore a due mesi.
La
possibile dilazione della fase di mediazione appare opportuna, attesi i
vantaggi derivanti da una sospensione, dedicata all'esame delle proposte
formulate in udienza, ed eventualmente diretta anche a verificare la
praticabilità di condotte riparatorie o ripristinatorie da parte dell'imputato.
Inoltre,
il giudice, ove occorra, può avvalersi dell'attività di strutture pubbliche e
private operanti nel territorio. Tali strutture di mediazione che attualmente
operano (prevalentemente nel settore minorile) in un numero limitato di
distretti, dovrebbero, anche a seguito della previsione contenuta in questa
norma, diffondersi maggiormente sul territorio.
L'esito
favorevole della conciliazione viene consacrato in apposito verbale nel quale
si attesta la remissione della querela e la sua accettazione o la rinunzia al
ricorso presentato dalla persona offesa.
In tale
ultima ipotesi, poiché la presentazione del ricorso della persona offesa è
equiparata alla presentazione della querela (articolo 21 comma 5), si è
precisato che la rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della
remissione della querela.
Prima
del momento preclusivo rappresentato dalla dichiarazione di apertura del
dibattimento (articolo 492 c.p.p.), l'imputato può inoltre presentare domanda
di oblazione.
Considerata
la natura delle contravvenzioni devolute al giudice di pace, sanzionate con la
pena pecuniaria, da sola o in alternativa alle pene paradetentive (comunque ai
sensi dell'articolo 58 comma 1 giuridicamente considerate corrispondenti
all'arresto), le stesse risultano tutte oblabili.
Terminata
la fase deputata alla definizione anticipata attraverso la conciliazione o
l'oblazione, il giudice, se il processo non è stato definito, dichiara aperto
il dibattimento.
In tal
caso, se è possibile procedere immediatamente al giudizio, il giudice di pace
valuta l'ammissibilità delle le prove richieste dalle parti.
E'
apparso opportuno, tenuto conto della natura del giudizio, accentuare il potere
del giudice in ordine all'ammissione dei mezzi di prova; pertanto non dovranno
essere ammesse, oltre ovviamente alle prove vietate dalla legge secondo il principio
generale di cui all'articolo 190 c.p.p., le prove che risultino superflue o
irrilevanti.
Un'apposita
disciplina è stata inoltre dettata in riferimento alla formazione del fascicolo
per il dibattimento. La soluzione prescelta, in base alla quale il giudice
invita le parti ad indicare gli atti da inserire, ovviamente a norma della
disposizione generale di cui all'art. 431 c.p.p., nel fascicolo per il
dibattimento, appare funzionale a garantire il pieno contraddittorio sulla
formazione del materiale utilizzabile per la decisione, nel contempo
assicurando la sollecita decisione del giudice in ordine ad eventuali questioni
insorte al riguardo.
Inoltre,
con disciplina analoga a quella dell'articolo 493 comma 2 c.p.p., introdotta
dalla legge 479 del 1999. si prevede che, in tale fase, le parti possono
concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagine,
della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva e della
documentazione allegata al ricorso immediato al giudice.
L'ampliata
possibilità di definizione del giudizio prima dell'apertura del dibattimento,
rende ragionevole prevedere che i testimoni non saranno direttamente condotti
in udienza ad opera delle parti prima della loro ammissione da parte del
giudice di pace.
Pertanto,
all'ultimo comma dell'articolo 29, si è stabilito che qualora sia necessario
fissare altra udienza per il giudizio, il giudice di pace autorizzi ciascuna
parte alla citazione dei propri testimoni e consulenti tecnici. In tale fase,
precedente all'adozione del provvedimento di ammissione delle liste
testimoniali, il potere giudiziale di esclusione delle testimonianze è limitato
a quelle vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti, per le quali
ovviamente appare del tutto irrazionale autorizzare la citazione.
Infine,
è stato espressamente previsto, con ciò aderendo ad un orientamento
giurisprudenziale, che l'omessa citazione di testi e consulenti tecnici,
autorizzata dal giudice, all'eventuale udienza di rinvio, determina la decadenza
dalla prova per la parte che, pur avendone richiesto l'ammissione, abbia in tal
modo manifestato per facta concludentia
la carenza di interesse all'acquisizione del mezzo di prova.
In tale
ipotesi, la decadenza della prova lascia comunque salva la possibilità di
integrazione probatoria ex officio da
parte del giudice di pace, come disciplinata dall'articolo 507 c.p.p.
Deve
evidenziarsi che per quanto non previsto dalla specifica disciplina ora
descritta, in base alla norma generale di richiamo di cui all'articolo 2, comma
1, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel libro VII del codice
di procedura penale, comprese quelle in tema di disciplina dell'udienza e di
pubblicità della stessa, nonché le disposizioni che consentono al giudice di
disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato (articoli. 132 e 490 c.p.p.)
e delle altre persone che devono partecipare al dibattimento (articolo 133
c.p.p.).
5.2. Udienza di comparizione a seguito di
citazione della persona offesa. - L'articolo 30 del decreto
contiene alcune norme specifiche dedicate all'udienza di comparizione a seguito
della citazione a giudizio da parte della persona offesa. Per quanto non
previsto nella disposizione, si applica anche a tale udienza la normativa generale
oggetto del precedente articolo.
Il
comma 1, in considerazione delle prerogative attribuite alla persona offesa nel
procedimento de quo, stabilisce quale
causa di improcedibilità del ricorso la ingiustificata assenza del ricorrente o
di un suo procuratore speciale all'udienza di comparizione.
La
presenza del ricorrente, oltre che funzionale a scongiurare il rischio di
pretestuose presentazioni del ricorso, appare imposta dalla necessità di
assicurare un contatto - anche a fini conciliativi - tra offeso e persona cui
il reato è attribuito, contatto vieppiù necessario quando la vocatio in ius non sia preceduta da
attività di indagine.
D'altro
canto, in un procedimento le cui cadenze sono rimesse all'iniziativa del
ricorrente, la ingiustificata mancata comparizione di questi all'udienza
manifesta chiaramente una carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
È stato
comunque previsto che il processo prosegua in caso di richiesta in tal senso
formulata dall'imputato (che potrebbe avere interesse ad una pronuncia
decisoria) o dalla persona offesa non ricorrente, intervenuta nel giudizio, che
abbia presentato querela e che in tal modo si sostituisce al ricorrente inerte.
Al fine
di maggiormente responsabilizzare il ricorrente e per sanzionare adeguatamente
ricorsi temerari, si è previsto che il giudice, con l'ordinanza che dichiara
l'improcedibilità del ricorso, condanni il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, in caso di richiesta della persona citata in giudizio, al
risarcimento dei danni in favore della stessa.
Infine,
si è disciplinata l'ipotesi di ricorso presentato per un reato di competenza
del giudice di pace, ma per il quale detto procedimento non è ammesso.
Se tale
causa di inammissibilità non è stata dichiarata dal giudice e si sia dunque
pervenuti all'udienza di comparizione, lo stesso dispone la trasmissione degli
atti al pubblico ministero, che adotterà le proprie determinazioni a norma
dell'articolo 12.
Peraltro,
il giudizio prosegue qualora l'imputato chieda che si proceda ugualmente. La
previsione, che intende evitare regressioni del procedimento laddove l'imputato
non ritenga di doversi dolere dell'irrituale vocatio in ius, corrisponde sostanzialmente alla disciplina dettata
in materia di giudizio direttissimo dinanzi al giudice monocratico.
La
previsione dell'improcedibilità del ricorso conseguente alla mancata
comparizione della persona offesa, (o del suo procuratore speciale) ha reso
necessario delineare un rimedio giurisdizionale volto a far accertare che la
mancata comparizione è derivata da caso fortuito o forza maggiore, situazioni
per loro natura non sempre tempestivamente deducibili.
Pertanto,
l'articolo 31 prevede che in caso di dichiarazione di improcedibilità
pronunziata dal giudice di pace, il ricorrente può presentare istanza di
fissazione di una nuova udienza se prova che la mancata comparizione è dipesa
da caso fortuito o forza maggiore.
Conformemente
alla disciplina della restituzione nel termine -istituto per certi aspetti
analogo a quello qui introdotto- la presentazione dell'istanza deve avvenire, a
pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla cessazione del fatto
impeditivo della comparizione.
In caso
di accoglimento dell'istanza, il giudice convoca le parti per una nuova
udienza, invitando il ricorrente a provvedere alle necessarie notifiche.
Nei
confronti dell'ordinanza con cui viene rigettata la richiesta di fissazione di
una nuova udienza di comparizione, è stato previsto il ricorso innanzi al
tribunale in composizione monocratica (per la scelta di quest'organo quale
giudice naturale delle impugnazioni dei provvedimenti del giudice di pace, v §
7.3). La decisione del tribunale, che non ha natura di sentenza, è
inoppugnabile.
5.3. Dibattimento. - Alla
disciplina del dibattimento davanti al giudice di pace è dedicato l'articolo 32
del decreto. Anche in questo caso, per quanto non previsto si osservano le
disposizioni del codice di procedura penale, nei limiti dell'applicabilità.
La
normativa relativa al dibattimento, in ossequio al criterio di delega, presenta
taluni profili di ulteriore semplificazione rispetto a quella dettata per il
giudizio monocratico.
In
materia di esame di testimoni, periti e consulenti tecnici, si prevede che lo
stesso possa essere condotto, sull'accordo delle parti, direttamente dal
giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico
ministero e dal difensore.
La
formula utilizzata (sull'accordo delle
parti) - analoga a quella propria del vecchio dibattimento pretorile -
permette di ritenere che, a differenza della nuova disciplina del rito
monocratico (che richiede la concorde richiesta delle parti: articolo 559 comma
2 c.p.p.), l'esame diretto da parte del giudice potrà fondarsi anche su un
consenso tacitamente prestato in ordine alla differente modalità di conduzione
dell'esame.
Onde
evitare possibili incertezze interpretative, si precisato (comma 2) che,
terminata l'acquisizione delle prove, il giudice può procedere ai sensi
dell'articolo 507 c.p.p., disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi
mezzi di prova, anche in relazione agli atti acquisiti al fascicolo per il
dibattimento sul consenso delle parti.
Tenuto
conto della tipologia di reati devoluti al giudice di pace, si è poi prevista,
come forma ordinaria di redazione del verbale di udienza, quella riassuntiva.
Non essendo richiesto il necessario consenso delle parti per tale forma di
verbalizzazione, sarà il giudice di pace a dover stabilire i casi in cui, per
la complessità delle questioni prospettate o degli esami da svolgere, è
opportuno far luogo alla verbalizzazione integrale.
Sempre
in considerazione della materia attribuita alla competenza del giudice è stata
inoltre adottata una nuova modalità di redazione della sentenza. Si prevede,
infatti, che la motivazione della sentenza sia redatta dal giudice in forma abbreviata e, se non dettata
direttamente a verbale, depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura
del dispositivo.
La
nuova formula normativa intende indicare una tecnica di redazione ispirata a
criteri di brevità e chiarezza, evitandosi sovrabbondanti esposizioni dello
svolgimento del processo e digressioni non necessarie in punto di diritto, del
tutto inappropriate in relazione alla natura e alla competenza penale del
giudice di pace.
La motivazione
in forma abbreviata è d'altronde già prevista per le sentenze rese dal giudice
amministrativo in talune materie: affidamento di incarichi di progettazione e
questioni connesse in tema di opere pubbliche e di pubblica utilità (articolo
19, del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio
1997, n. 135); richieste di sospensione dei provvedimenti adottati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1 comma 27 della
legge 31 luglio 1997, n. 249). In entrambe le ipotesi, la motivazione in forma
abbreviata è prevista per il provvedimento giurisdizionale che definisce il
giudizio nel merito.
Deve
anche rilevarsi che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in ordine
alla legittimità della disciplina della motivazione in forma abbreviata dei
giudizi amministrativi relativi alle opere pubbliche, ha ritenuto che tale
disciplina non viola il diritto di difesa (sent. 10 novembre 1999, n. 427).
Infine,
si è stabilito che in caso di impedimento del giudice di pace, la sentenza è
sottoscritta dal presidente del tribunale, organo al quale spetta anche
l'esercizio della sorveglianza sui giudici di pace del circondario, in virtù
della delega disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura
in data 25 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 374 del 1991.
5.4. Sentenza di condanna alla permanenza
domiciliare. - Il nuovo assetto del sistema sanzionatorio
(v. artt. 52 e seguenti del decreto legislativo) provoca talune significative
ripercussioni sulla formazione e il contenuto della sentenza di condanna emessa
dal giudice di pace.
La pena
del lavoro di pubblica utilità e l'esecuzione continuativa della pena della
permanenza domiciliare trovano infatti applicazione solo se l'imputato lo
richiede. Ne deriva, pertanto, la necessità di individuare la fase processuale
nella quale saggiare la volontà dell'imputato. In proposito, è stata scartata
la possibilità di sondare le sue intenzioni prima della deliberazione della
sentenza, per intuitive ragioni connesse alla delicatezza di questa fase, in
cui un'eventuale richiesta di applicazione di un certo tipo di sanzione può
"suonare" come un'implicita ammissione di responsabilità. Si è così
privilegiata la scelta di interpellare l'imputato subito dopo la lettura del
dispositivo della sentenza di condanna. Questa soluzione si lascia preferire
anche sul piano sistematico, poiché il giudizio sulle modalità applicative di
talune sanzioni, che presuppone l'affermazione della penale responsabilità,
guadagna un'autonomia funzionale che valorizza la stessa dimensione
collaborativa sottesa alle nuove pene.
La
disciplina della sentenza di condanna alla sanzione paradetentiva è contenuta nell'articolo 33 che rivela un'orditura
solo all'apparenza complessa che presuppone, tuttavia, per poter essere
compiutamente apprezzata, alcune concise considerazioni sulle modalità di
determinazione delle sanzioni da parte del giudice di pace, riservando
ulteriori approfondimenti alla parte della relazione dedicata al sistema
sanzionatorio (v. § 10 e segg.).
Nei
reati puniti con pene alternative, il giudice di pace è chiamato dapprima a
determinare, sulla scorta degli usuali criteri indicati negli articoli 132 e
seguenti del codice penale, la pena da applicare. In tal senso, può decidere
per l'applicazione della sanzione pecuniaria, nel qual caso la sentenza di
condanna rispecchia l'ordinario modulo stabilito nel codice di rito.
Qualora,
invece, il giudice pace ritenga di dover applicare pene non pecuniarie, la
sentenza di condanna presenta una fisionomia più articolata che l'articolo 33
si fa appunto carico di disciplinare.
La
prima evenienza contemplata dalla norma nel comma 1 è quella che il giudice di
pace si determini per l'applicazione "secca" della pena della permanenza
domiciliare, vale a dire ritenuta "non surrogabile" dalla pena del
lavoro sostitutivo: questa situazione si fonda sul fatto che il giudice,
nell'esercizio del suo potere discrezionale in sede di determinazione della
pena, reputa adeguata, rispetto al fatto-reato commesso, la sola sanzione della
permanenza domiciliare. Dinanzi ad una simile pronuncia, l'imputato o il suo
difensore, munito di procura speciale, possono, subito dopo la pronuncia della
sentenza, chiedere al giudice l'esecuzione continuativa della pena, visto che,
di regola, la pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere
nella propria abitazione nei giorni di sabato e domenica (v. art. 53, comma 1).
La
seconda evenienza disciplinata dal comma 2 dell'articolo 33 sottende l'ipotesi
in cui il giudice di pace affianchi alla pena della permanenza domiciliare
quella del lavoro di pubblica utilità, sul presupposto che quest'ultima
sanzione, sulla scorta dei citati criteri di cui agli articoli 132 e seguenti
del codice penale, risulti parimenti idonea a fronteggiare l'illecito in luogo
della pena della permanenza domiciliare. La circostanza che la sentenza veda
affiancate le due sanzioni discende dalla necessità di rendere completa la
pronuncia di condanna: l'applicazione del lavoro sostitutivo postula - come si
è detto - la richiesta dell'imputato e, di conseguenza, la pena della
permanenza domiciliare trova applicazione quando difetta la richiesta di
irrogazione del lavoro sostitutivo. Ne deriva che quest'ultima sanzione non ha
natura di pena "sostitutiva" della permanenza domiciliare, ma
tuttavia la sua "alternatività" operativa con la permanenza
domiciliare dipende dal fatto che la richiesta dell'imputato funge da
condizione necessaria per la sua applicazione.
La
disposizione dell'articolo in discorso deroga, dunque, alle norme del codice di
rito solo nell'ipotesi in cui il giudice condanna alla pena della permanenza
domiciliare.
Quanto
all'illustrazione delle scansioni del nuovo modello di sentenza, l'imputato o
il suo difensore, munito di procura speciale, possono richiedere l'esecuzione
continuativa della pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro
di pubblica utilità se il giudice, in questo secondo caso, esplicita nella
sentenza che la ritiene applicabile in luogo della permanenza domiciliare.
Poiché
le richieste riguardano la natura e le modalità applicative delle sanzioni, si
è in presenza di atti di natura "personali": solo l'imputato è perciò
legittimato a compiere scelte destinate ad incidere, sia pure in modo
sensibilmente attenuato rispetto alle pene detentive, sulla sua libertà.
Ne
discende che l'imputato contumace, salvo che il suo difensore non risulti
munito di procura speciale, non potrà avvalersi del potere di formulare alcuna
richiesta: dalla sua scelta di rimanere "fuori" dal processo
scaturisce l'impossibilità di esercitare la facoltà di richiesta.
Nel
comma 3 dell'articolo 33, si stabilisce che il giudice può differire l'udienza,
per giustificati motivi, accordando un rinvio non superiore a dieci giorni. Il
differimento dell'udienza costituisce un'eccezione rispetto ad un meccanismo
procedimentale che prefigura la decisione sulla sanzione senza alcuna soluzione
di continuità, in omaggio ad evidenti ragioni di concentrazione processuale, legittimate
dalla semplicità delle decisioni da assumere. In questa ottica, la possibilità
di rinvio si fonda sulla necessità di tenere comunque conto delle esigenze
dell'imputato, chiamato a valutare e soppesare le ricadute della scelta in
rapporto alla sua vita professionale, familiare, ecc.
Una
volta acquisite le dichiarazioni dell'imputato, il giudice integra il
dispositivo con le determinazioni assunte in ordine alle richieste
dell'imputato e ne dà lettura. In questo ambito, il giudice mantiene intatto il
suo potere discrezionale nei confronti della richiesta di esecuzione
continuativa della permanenza domiciliare, ben potendo rigettare la domanda.
Quanto al lavoro di pubblica utilità, invece, la sua applicazione è
"automatica" quando vi è stata la richiesta dell'imputato, visto che
il giudice ne ha già "anticipato" l'applicazione con la pronuncia
della sentenza.
Va
infine precisato che, qualora l'imputato o il suo difensore non avanzino alcuna
richiesta, resta ferma la funzionalità e l'efficacia del dispositivo di
sentenza letto subito dopo la chiusura del dibattimento: a questo proposito,
sarà sufficiente attestare nel verbale che, dopo la pronuncia della sentenza,
non vi è stata alcuna richiesta dell'imputato.
6. Definizioni alternative del procedimento:
particolare tenuità del fatto come causa di improcedibilità. -
L'istituto della "particolare tenuità del fatto" come causa di
improcedibilità muove dal presupposto che, negli ordinamenti contemporanei
(caratterizzati dall'ipertrofia del sistema penale), l'obbligo astratto del
perseguimento totale dei reati non possa trovare pratica attuazione. A ben
vedere, l'obbiettivo di una punizione generalizzata, oltre che impossibile da
raggiungere, sembra anche insensata sotto il profilo politico-criminale.
Lo
sviluppo assunto dalla criminalità di massa crea innanzi tutto un problema di
funzionalità del sistema penale, che impone inevitabilmente il ricorso a
meccanismi di "autoriduzione" che vanno, per citare alcuni di quelli
più noti, dal filtro della querela, alla prescrizione, all'amnistia sino alla
stessa "cifra nera" (cioè allo scarto esistente tra i reati commessi
e quelli che vengono effettivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria).
D'altro
canto, la spinta alla depenalizzazione (che si è tradotta proprio di recente in
un significativo intervento di sfoltimento con il decreto legislativo n.
507/1999) è motivata dall'intento di restituire "razionalità" ed
"economicità" alla giustizia penale. La dilatazione di campo del
diritto penale ha infatti comportato la criminalizzazione in astratto di fatti
di minima rilevanza e la conseguente crescita degli affari penali in concreto,
con l'induzione di gravi diseconomie processuali.
L'istituto
della "particolare tenuità del fatto", analogamente a quanto è
avvenuto in altri paesi europei, tende a fornire una risposta, in sinergia con
i descritti meccanismi interni ed esterni di autoriduzione, all'istanza di
deflazione del sistema penale che costituisce un obbiettivo largamente
condiviso e irrinunciabile.
Va
ricordato in proposito che il Governo aveva presentato un disegno di legge (il
n. 4625/C) che introduceva l'istituto, sia pure sotto la denominazione di
"irrilevanza penale del fatto", per i reati puniti con una pena non
superiore nel massimo a tre anni, in tal modo esportando sul terreno della
legislazione ordinaria un meccanismo deflattivo già operante, come si sa, nel
processo minorile (v. art. 27 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448). La proposta
governativa confluì in un primo tempo nel più ampio provvedimento di modifica
del processo penale davanti al giudice monocratico (poi sfociato nella legge n.
479/1999) dal quale venne stralciata durante i lavori parlamentari.
Il
presente decreto legislativo segna dunque l'esordio dell'istituto sul terreno
della legislazione penale comune, sia pure in un'orbita piuttosto circoscritta
e peculiare, quale è quella disegnata dalla giurisdizione del giudice di pace.
Tuttavia, proprio questo esordio anche topograficamente prudente potrebbe avere
il vantaggio di consentire un attento sondaggio sulla funzionalità
dell'istituto, allo scopo di saggiare la praticabilità di eventuali, successive
estensioni applicative.
La
legge delega in materia di competenza penale del giudice di pace prevede il
nuovo istituto nell'articolo 17, comma 1, lettera f). La norma autorizza il
Governo a prevedere "l'introduzione
di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare
tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso
del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato".
Dal
criterio di delega traspare con chiarezza la finalità deflattiva dell'istituto,
ancorato sull'esiguità dell'illecito penale e sull'occasionalità del
comportamento, nonché sulla circostanza che lo sviluppo del procedimento possa
produrre effetti desocializzanti e pregiudizievoli per l'indagato o per
l'imputato.
Sul
piano strutturale e sistematico, il perno della causa di improcedibilità è
rappresentato dalla categoria della "tenuità" ("esiguità")
dell'illecito, quale connotato di una strategia deflattiva che non si risolve
nella mera abolizione.
Vi è
ormai concordia di opinioni nel ritenere il reato come un'entità graduabile,
proprio nella sua dimensione quantitativa, apprezzabile non solo sul terreno
della commisurazione della sanzione, ma anche sotto il profilo dell'an della responsabilità.
In questi casi, il fatto, seppure
offensivo, risulta graduabile "verso il basso" in termini di
complessivo disvalore, così da non giustificare l'esercizio dell'azione penale.
Risalta
appieno la differenza con la categoria dei cd. "fatti inoffensivi conformi
al tipo" che, come noto, si traducono in una ipotesi di "tipicità
apparente", in cui il fatto si rivela sostanzialmente e completamente
inoffensivo verso il bene tutelato. La giurisprudenza e la dottrina
intravedono, in questo ambito, la carenza di un elemento costitutivo del tipo,
cioè l'offesa al bene tutelato.
L'istituto
disciplinato nel presente decreto legislativo, al contrario, presuppone
l'esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, tuttavia segnato da
una generale esiguità lesiva e affiancato, come si vedrà meglio più avanti,
dall'inesistenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del
procedimento.
Il
concetto di "graduabilità" investe tutti gli elementi costitutivi del
reato e rende possibile ritagliare "sottofattispecie bagatellari" che
non giustificano l'esercizio dell'azione penale. In altre parole, non è la
fattispecie astratta di reato a risultare "bagatellare", ma la
sottofattispecie concreta. Si pensi, per fare un esempio, al reato di lesioni
personali di competenza del giudice di pace di cui all'articolo 582 c.p.: la
fattispecie incriminatrice astratta non può certo dirsi
"bagatellare", perché sanziona comportamenti meritevoli di sanzione
penale; e, tuttavia, possono darsi, in concreto, fatti di lesione
contrassegnati da una particolare tenuità di disvalore (derivante dalla esiguità
dell'offesa e della colpevolezza) che non giustificano, in questo caso,
l'esercizio dell'azione penale.
Quanto
alla tecnica di formulazione degli elementi costitutivi della clausola di
improcedibilità, il primo problema da affrontare è stato quello relativo all'opportunità
di limitarsi semplicemente a riprodurre in sede di attuazione i criteri della
"tenuità" del fatto e dell'"occasionalità" della condotta
menzionati nella delega. Il citato disegno di legge del Governo n. 4625/C
delimitava in modo più rigoroso i parametri di operatività dell'istituto: la
fuoriuscita dal sistema penale veniva infatti condizionata alla ricorrenza
congiunta dell'esiguità lesiva della condotta, dell'evento e della
colpevolezza, nonché dell'occasionalità della violazione, sì che il carattere
bagatellare dell'illecito dipendeva dal suo esiguo disvalore oggettivo e
soggettivo. L'adozione di parametri così stringenti e provvisti di un'elevata
formalizzazione teorico-sistematica era funzionale al contenimento della
discrezionalità del giudice e, soprattutto, a rendere l'istituto conforme con
il principio di legalità processuale.
Il tema
del coefficiente di determinatezza sotteso a questa causa di improcedibilità si
è perciò riproposto in sede di attuazione delle delega, aprendo il campo a
diverse prospettive: da una lato, si potrebbe sostenere che la peculiare
matrice professionale del giudice di pace sconsigli un'eccessiva tipicizzazione
della tenuità del fatto, che implica cognizioni di natura tecnica non del tutto
compatibili con il ruolo e la funzione di questo giudice; dall'altro lato, si
paventa il pericolo che il generico riferimento alla tenuità del fatto e alla
occasionalità della condotta possa fomentare applicazioni distorte e
disomogenee.
Il
Governo, facendosi carico di tutte queste istanze, ha delineato una soluzione
che, senza rinunciare ad un livello adeguato, ma non pulviscolare, di
tipicizzazione, privilegia un modello agevolmente decrittabile e non
particolarmente sofisticato sul piano della tecnica di formulazione.
Nella norma
dell'art. 34, viene in primo luogo
in considerazione, nell'ambito dell'elemento oggettivo del reato, l'esiguità
del danno o del pericolo, come elementi costitutivi e forme di manifestazione
dell'offesa penale. Si pensi, in proposito, alle ipotesi in cui l'illecito
penale si risolve nella causazione di un danno particolarmente tenue, come può
accadere in taluni reati contro il patrimonio ovvero in alcune forme di attacco
al bene dell'integrità fisica produttive di "microlesioni". Proprio
il riferimento all'esiguità del danno o del pericolo, fa sì che questa
valutazione possa riguardare anche il disvalore della condotta nei reati
sprovvisti di evento naturalistico o comunque caratterizzati dalla rilevanza
delle "modalità di lesione".
Viene
poi in considerazione il grado della colpevolezza. Non vi è dubbio che il
giudizio di esiguità possiede, in questo caso, una portata più facilmente
riconoscibile: si rifletta sulle ipotesi di dolo di impeto, di dolo eventuale,
di colpa lieve ovvero all'esistenza di situazioni "semi-scusanti".
Quanto
all'ulteriore requisito costitutivo rappresentato dall'occasionalità, esso
assume un indiscusso rilievo sul terreno della politica criminale, con
particolare riguardo alle esigenze della "prevenzione speciale".
Basti pensare che una serie di fatti scarsamente lesivi può spesso sancire
l'inizio di una carriera criminale. Di conseguenza, il fatto bagatellare
consumato da un autore "non bagatellare" deve sfuggire al filtro
della improcedibilità, quando, ad esempio, costituisce la spia della capacità a
delinquere nel contesto delle tipologie criminose interessate dall'istituto.
L'effettività
della declaratoria di improcedibilità è dunque subordinata alla ricorrenza
congiunta di tutte le componenti del modello sinora descritte. E' ovvio
peraltro che il criterio dell'esiguità del danno o del pericolo assumerà la
funzione di primo indice rivelatore: solo dopo aver appurato l'esiguità di
questo elemento sarà possibile procedere alla verifica delle altre componenti
che serviranno, in buona sostanza, a confermare o negare l'indizio di esiguità
rintracciato sul piano della dimensione oggettiva del reato.
In
omaggio al dettato della delega, la norma dell'articolo 34 contiene il
riferimento alla proiezione desocializzante del procedimento nei confronti
dell'imputato, che replica la disposizione dell'art. 27 del procedimento penale
minorile, dove si consente l'adozione di una sentenza di proscioglimento per
irrilevanza penale del fatto, legata alla tenuità dell'illecito e
all'occasionalità della condotta, "quando l'ulteriore corso del
procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne".
Nello
schema di decreto trasmesso al Parlamento per il parere, il Governo aveva
richiamato l'attenzione delle Camere sui problemi che potevano scaturire
dall'attuazione della delega in parte qua.
In
particolare, veniva posto in evidenza come il pregiudizio che il processo può
arrecare sulla vita di relazione del soggetto orienta l'istituto verso esigenze
di natura socio-personologica che potevano porsi in contrasto con la Carta
costituzionale, segnatamente con l'art. 3, espressivo del principio di
uguaglianza. Il riferimento alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o
di salute dell'autore del reato, potrebbe risolversi, infatti, in una discriminazione
verso quei soggetti che non possono vantare l'attualità di simili esigenze,
perché disoccupati, o privi di un nucleo familiare o che non hanno esigenze di
studio. In altre parole, la riproposizione puntuale del criterio di delega
sembra postulare una discriminante di natura sociale tra soggetti
"marginali" e "non", con la conseguente estromissione di
questi ultimi dalla sfera applicativa della causa di improcedibilità. Per
essere ancora più espliciti, si pensi ad un autore del reato privo di famiglia
e di occupazione: in questo caso, lo sviluppo del procedimento non potrebbe in
alcun modo alimentare una proiezione sociale negativa, dirigendosi verso un
soggetto che, volontariamente o involontariamente, si trova già al di fuori dei
più importanti circuiti "relazionali".
Una
simile discriminante potrebbe così contrastare con il principio di uguaglianza,
atteso che l'estensione del meccanismo deflattivo (posto dinanzi ad un fatto di
particolare tenuità) finirebbe con il dipendere dalla collocazione sociale
dell'autore del reato. Giova rimarcare che la caratterizzazione soggettiva
dell'istituto risulta invece giustificata nell'ambito del procedimento minorile
dove, come è noto, si ha a che fare con una tipologia di autori (i soggetti
minorenni) bisognosa di osservazione e di particolare trattamento: prova ne sia
il risaputo carattere di "specialità" delle giustizia minorile, che
impinge proprio su una diversa prospettiva personologica.
A
queste considerazioni, dirette a palesare le perplessità del Governo sulla
compatibilità con la Costituzione del criterio di delega per la parte in
discorso, se ne saldavano altre di natura più schiettamente politico-criminale,
legate allo spessore empirico-criminologico di cui sono intessuti i reati
devoluti alla competenza del giudice di pace. E' piuttosto agevole rilevare che
si è in presenza di reati di modesta o scarsa gravità, insuscettibili di
riverberare effetti desocializzanti o negativi verso l'indagato: detto in altri
termini, non è certo questa l'area delle incriminazioni in cui lo stigma penale
raggiunge i suoi maggiori effetti. Ma non basta: l'apparato sanzionatorio
previsto per i reati di competenza del giudice di pace (in cui viene bandito il
ricorso alla pena detentiva) e il diverso regime delle iscrizioni sul casellario,
restituiscono l'immagine di un diritto penale "mite", depotenziato
nello stigma e nelle proiezioni sociali negative tradizionalmente insiti nella
sanzione penale e nel procedimento deputato alla sua applicazione.
Le
perplessità del Governo sono state condivise dalla Commissione Giustizia della
Camera che, nel parere, ha sollecitato l'estromissione di questa parte delle
disposizione. Di contrario avviso la Commissione Giustizia del Senato.
Quest'ultima,
nel suo ampio parere, ha sottolineato che <<anche il soggetto che non ha
(...) famiglia, studi in corso o lavoro, ben può ricevere pregiudizio dalla
prosecuzione del procedimento: vuoi perché proprio la sua povertà di relazioni
sociali lo rende più vulnerabile dalle sanzioni (...), vuoi perché il processo
può comunque nuocergli nella prospettiva di conseguire un lavoro e in genere di
realizzare una maggiore integrazione sociale. Non si ravvisano quindi i
prospettati sospetti di incostituzionalità.>>
E'
opinione del Governo che le considerazioni svolte nel parere reso dal Senato
risultino tutto sommato condivisibili e che, pertanto, la norma debba mantenere
la formulazione contenuta nello schema di decreto. A ciò si aggiunga che nella
disposizione dell'art. 34, le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di
salute dell'imputato costituiscono un criterio di valutazione ulteriore ed
integrativo per il giudice (nella disposizione si afferma che occorre
"tenere altresì conto delle esigenze di lavoro ...") e non già una
condizione ineludibile per il riconoscimento della particolare tenuità del
fatto. L'improcedibilità rimane così saldamente ancorata a presupposti
oggettivi e soggettivi (la tenuità dell'illecito e la sua occasionalità)
rispetto ai quali il riferimento alle ripercussioni del procedimento sulle
condizioni di vita dell'autore fornisce un ulteriore, ma non decisivo,
contributo di chiarificazione.
Esaurito
l'esame di questo aspetto, occorre rimarcare che la tipicizzazione della
clausola di improcedibilità risponde ad esigenze di natura sostanziale e
processuale.
Da un
lato, infatti, l'individuazione dei criteri di esiguità rende maggiormente
tassativa la predeterminazione delle ipotesi nelle quali il legislatore reputa
il fatto "non bisognoso" dello svolgimento di un procedimento penale
finalizzato all'irrogazione della sanzione penale. A questo proposito, occorre
ricordare che già ora il sistema penale richiama la dimensione quantitativa
dell'illecito per abbassare la pena o escluderla del tutto. Vi è un'ampia gamma
di disposizioni che incidono sulla punibilità del fatto in ragione della sua
dimensione complessivamente "esigua" o "tenue": si pensi, a
titolo esemplificativo, all'attenuante dell'articolo 62, numero 4, del codice
penale, applicabile quando il danno cagionato sia "di speciale tenuità";
all'attenuante prevista per il delitto di ricettazione se "il fatto è di
particolare tenuità"; all'applicazione dell'amnistia, in cui alcuni
decreti prevedono che si debba tenere conto, in via eccezionale, della
circostanza attenuante dell'articolo 62, numero 4, del codice penale ove
prevalente o equivalente rispetto ad altre circostanze; alla legislazione in
materia di armi che configura un'attenuante per il fatto di lieve entità.
Dall'altro
lato, il sistema così prefigurato appare in perfetta sintonia con il principio
costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, proprio perché la
declaratoria di improcedibilità risulta sufficientemente "conformata"
nei suoi presupposti applicativi e destinata a formare oggetto di un
provvedimento del giudice. La
violazione del principio non si verifica, giacché l'articolo 112 della
Costituzione non esclude che l'ordinamento possa prevedere ipotesi in cui
l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale intervenga
all'esito di applicazione di canoni fissati dal legislatore con carattere di
generalità ed astrattezza. E' utile ricordare, in proposito, che, dovendo
vagliare la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 27 del procedimento penale minorile, la Corte di
cassazione, con la sentenza 7 febbraio 1994, n.1208, ha escluso la fondatezza
della questione con riferimento agli 3 e 25.
Quanto
alla collocazione sistematica del modello, si è considerato che il Parlamento
ha voluto certamente riferirsi ad elementi interni alla fattispecie, evocati
dalla locuzione tenuità del fatto, ma anche elementi ad essa esterni,
richiamati dall'estremo dell'occasionalità della condotta. E' indubbio,
tuttavia, che la distinta considerazione di ciascuno di tali aspetti (di cui
non si può tacere lo spessore anche "sostanzialistico") avrebbe
potuto suggerire una collocazione dell'istituto nell'alveo di diverse categorie
dogmatiche. Peraltro, l'esigenza di non creare, se non nei casi strettamente
indispensabili, meccanismi non previsti dalla delega ed ignoti all'ordinamento,
ha portato a valorizzare la circostanza che la legge delega, per la parte che
qui interessa, si è ispirata dall'articolo 27, comma 1, del processo minorile
laddove si prevede che "durante le indagini preliminari, se risulta la
tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero
chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del
minorenne". Tutto ciò ha indotto a configurare la particolare tenuità del
fatto come causa di non procedibilità. Questa scelta, poi, è decisamente
rafforzata dal fatto che un ulteriore, importante presupposto applicativo
dell'istituto è costituito dalla carenza di un interesse della persona offesa
alla prosecuzione del procedimento e, dunque, all'accertamento processuale.
Si
tratta di una condizione che non compariva nel più volte citato disegno di
legge governativo n. 4625/C e che non è annoverata tra i presupposti
applicativi dell'istituto nel contesto del procedimento minorile. Il suo
inserimento nella norma dell'articolo 34 corrisponde appieno alla ratio che
presiede alla configurazione del modello come causa di improcedibilità.
L'esiguità
di disvalore dell'illecito fonda, da un lato, la tenuità dell'interesse
sociale, che pure ha portato all'incriminazione astratta della condotta, e che,
nel caso concreto, giustifica il venir meno della domanda di processo.
La
carenza di un interesse privato dell'offeso alla prosecuzione del procedimento
valorizza, dall'altro lato, la prospettiva vittimologica, riconoscendo
un'autonoma dignità agli interessi della persona offesa. A questo proposito,
occorre sottolineare quale sia la cornice criminologica in cui si muove la giurisdizione
penale del giudice di pace. Si ha in prevalenza a che fare - lo si è già detto
- con reati espressivi di microconflittualità privata, non particolarmente
gravi, ma che spesso alimentano ragioni di disagio nei rapporti
interindividuali che, ove non "contenuti", possono non di rado
sfociare in comportamenti illeciti più gravi. E' opportuno, quindi, che la
domanda di processo si arresti solo se la persona offesa manifesti un
sostanziale disinteresse alla prosecuzione del procedimento: disinteresse che,
in larga misura, potrà costituire la spia di un conflitto ormai sedato, o
attraverso forme di riparazione o, più semplicemente, per intimo convincimento.
La
considerazione di un tale interesse impedisce inoltre che si pervenga a prassi
sostanzialmente abrogative di illeciti penali. Va ricordato, infatti, che i
reati devoluti alla cognizione del giudice di pace sono già di per sé
caratterizzati da una non particolare gravità: questo rilievo amplifica, per
certi versi, la difficoltà di valutazione del rapporto scalare "da più a
meno" sotteso all'individuazione dello spessore di gravità dell'illecito.
Detto in altri termini, il giudizio di particolare tenuità del fatto potrebbe
rivelarsi più arduo proprio in questa fascia di reati, in cui la forbice che racchiude
i diversi livelli di gravità delle condotte presenta un'apertura piuttosto
ridotta. Di qui la necessità di evitare - come si è detto - prassi abrogative,
segnate da un eccessivo ricorso alla causa di improcedibilità, che
provocherebbe preoccupanti effetti di denegata giustizia nei confronti delle
vittime, costrette a ricorrere ai rimedi offerti dalla giustizia civile, i cui
tempi, come si sa, non sono sempre solleciti nel corrispondere alle esigenze di
giustizia del privato.
Per
queste ragioni, si è ritenuto di dover salvaguardare l'interesse del privato
alla prosecuzione del procedimento: scelta, questa, che, a ben vedere,
valorizza appieno lo stesso microcosmo conciliativo-punitivo del giudice di
pace, istituzionalmente destinatario delle domande di giustizia dei privati in
qualità di organo di mediazione, di composizione e di risoluzione dei
microconflitti sociali. L'estromissione del rilievo riconosciuto alla volontà
dell'offeso avrebbe l'effetto di snaturare, sia pure in parte, le funzioni di questo
sistema di giustizia penale, in nome di istanze deflattive che, peraltro, non
sembrano ricavabili dal numero non di certo elevato di reati assegnati al
giudice di pace.
Su
questi aspetti si è soffermato il parere della Commissione Giustizia del Senato,
laddove, pur condividendo la scelta del Governo di evitare che la domanda di
processo si arresti quando la persona offesa ha manifestato un interesse alla
prosecuzione del procedimento, ha tuttavia sottolineato che non sembra
opportuno condizionare rigidamente la non celebrazione del processo ad un
consenso del privato. Nel parere si propone allora di ricorrere ad una
formulazione della norma più flessibile, prevedendo che la particolare tenuità
del fatto possa essere dichiarata <<sempre che la persona offesa non si
opponga , e in tal caso il suo interesse non sia stato o non possa essere
altrimenti soddisfatto>>.
Ritiene
il Governo che questa proposta, al di là delle condivisibili intenzioni che la
animano, finisca in realtà per vanificare il rilievo assegnato alla volontà
della vittima. Basta osservare, sul punto, che l'interesse della persona offesa
risulterà quasi sempre tutelabile in altro modo, ad esempio ricorrendo alla
giustizia civile: di conseguenza il giudice pace finirebbe per delegare ad altri
i suoi compiti elettivi (che ne giustificano la stessa ragion d'essere).
Rispetto
all'obbiezione che il sistema delineato dal Governo tradisce un'eccessiva
rigidità, assegnando alla vittima una sorta di potere interdittivo, si può
replicare che non sembra opportuno riconoscere al giudice di pace il potere di
opporre un fine di non ricevere alla domanda di giustizia del privato, magari
presentata con il ricorso diretto: al contrario, la funzione di questo giudice
è quella di aprirsi alle istanze del privato e di conoscere il conflitto. Del
resto, il potere della vittima di interdire l'arresto del procedimento è
fortemente temperato dall'esistenza di una causa estintiva del reato (v. art.
35) derivante dalla tenuta di condotte riparatorie o risarcitorie che il
giudice reputa congrue a soddisfare l'interesse della vittima. Come si vede,
dunque, la persistenza di una (ingiustificata) volontà punitiva dell'offeso è
destinata a soccombere proprio nella fase della conciliazione, vale a dire
nell'udienza di comparizione, in cui il giudice è chiamato a svolgere la
mediazione e la composizione del conflitto. In questa fase, il giudice può
suggellare, anche di imperio, l'equilibrata composizione del conflitto,
scavalcando la volontà punitiva del privato, ritenuta non più meritevole di
attenzione. In questo caso, la composizione avviene in presenza delle parti, sì
che il giudice può vagliare con maggiore rigore lo spessore e la legittimità
delle loro richieste.
L'arresto
del procedimento per la particolare tenuità del fatto, per contro, si fonda su
una decisione in cui il giudice non convoca le parti, ma può al più conoscere
le loro pretese sulla scorta di un contraddittorio meramente cartolare. Questa
notazione non è smentita dal fatto che il consenso della vittima condiziona
l'operatività dell'istituto anche dopo l'esercizio dell'azione penale. In
questa evenienza, la persistenza del diniego della vittima risulterà quasi
sempre giustificato, dovendosi ritenere ormai esaurita, con esito negativo,
l'attività di conciliazione, specie con riguardo alle offerte risarcitorie e
riparatorie: è appena il caso di ricordare, infatti, che se l'imputato dimostra
di aver risarcito o riparato il danno, il giudice pronuncia l'estinzione del
reato, salvo che reputi tali condotte inidonee a compensare il disvalore
dell'illecito e a salvaguardare le esigenze di prevenzione (v. art. 35, comma
2).
Le
relazioni funzionali e le scansioni diacroniche che intercorrrono tra
l'istituto deflattivo della particolare tenuità del fatto e quelli di natura conciliativo-estintiva
restituiscono, pertanto, l'immagine di un sistema equilibrato, che non oppone
subito un rifiuto alla domanda di giustizia del privato, ma che neppure la
enfatizza oltre ogni misura quando si possa pervenire ad una ragionevole e soddisfacente
composizione del conflitto.
Sulla
scorta di queste considerazioni, il Governo ritiene pertanto di dover mantenere
intatta la fisionomia della norma del'art. 34.
Sul
versante della disciplina procedimentale, occorre distinguere tra la fase
antecedente all'esercizio dell'azione penale e quella successiva.
Durante
la fase pre-processuale delle indagini preliminari, la richiesta di
improcedibilità per la particolare tenuità del fatto può essere avanzata dal
pubblico ministero a condizione che non risulti l'interesse della persona
offesa alla prosecuzione del procedimento. Il ruolo della vittima è stato
tradotto nella norma con una espressione di sintesi, ma non sembra arduo
individuare le modalità attraverso le quali è possibile acclarare l'esistenza di
un interesse allo sviluppo del procedimento. Il ventaglio delle ipotesi è
piuttosto ampio: si pensi all'offeso dal reato che ha richiesto di essere
avvertito in caso di domanda di archiviazione e che manifesta la sua
contrarietà al mancato esercizio dell'azione penale per la particolare tenuità
del fatto; oppure all'offeso che ha esplicitato una simile volontà nel corso
delle indagini. Ove dovessero mancare simili elementi dai quali ricavare quale
sia la volontà della vittima, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria
potranno sempre escuterla per verificarne gli intendimenti.
Non è
invece previsto un meccanismo di opposizione dell'indagato alla richiesta del
pubblico ministero, in considerazione del fatto che la pronuncia di
improcedibilità non produce alcun effetto "negativo" nei suoi
confronti.
Dopo
l'esercizio dell'azione penale, la declaratoria di improcedibilità è
subordinata all'esistenza della "non opposizione" della persona
offesa e dell'imputato. La non opposizione della persona offesa costituisce il pendant del suo interesse ad ottenere
una sentenza, che non può certo essere estromesso una volta che vi sia stato
l'esercizio dell'azione penale. Quanto alla posizione dell'imputato, si è
previsto che egli possa opporsi e conseguentemente rinunciare alla causa di
improcedibilità, in vista di un esito processuale più favorevole nel merito. In
altre parole, occorre riconoscere all'imputato la possibilità di ottenere una
sentenza di proscioglimento nel merito, atteso che il non luogo a procedere per
la particolare tenuità del fatto può comunque incidere, in futuro, sulla
valutazione della "occasionalità" del fatto che, come è noto,
costituisce uno degli elementi costitutivi della condizione di procedibilità.
6.1. Casi di estinzione del reato per
condotte riparatorie. - L'articolo 35 del decreto
legislativo esercita la delega relativamente alla disposizione dell'articolo
17, comma 1, lettera h), della legge
24 novembre 1999, n.468, che reca la previsione di ipotesi di estinzione del
reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno.
La
scelta si colloca in linea con quelle che hanno condotto ad introdurre
meccanismi quali l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ed il
tentativo di conciliazione. Peraltro, va subito precisato che la norma si
discosta significativamente da quella (art. 29) prefigurata nello schema di
decreto legislativo trasmesso alle Camere per il parere, che era così
strutturata:
La
Commissione Giustizia del Senato ha svolto ampie considerazioni sull'intera
problematica degli istituti deflattivi, conciliativi e sulla causa di
estinzione in esame, riservando una speciale attenzione al ruolo assegnato alla
persona offesa.
In
particolare, l'estensore del parere ha dato atto che una parte della
Commissione reputa possibile configurare una "potestà di
scavalcamento" da parte del giudice dell'eventuale indebita persistenza
della volontà punitiva del querelante/ricorrente in favore del quale siano
state efficacemente poste in essere attività risarcitorie e riparatorie. In
altre parole, questo orientamento punta ad estendere la causa di estinzione del
reato ai reati perseguibili a querela, riconoscendo al giudice di pace,
nell'ottica di un potenziamento della sue funzioni conciliative, il potere di
valutare la congruità e l'effettività delle condotte riparatorie e di pervenire
ad una declaratoria di estinzione del reato pur in presenza di un pervicace
rifiuto dell'offeso a ritirare la sua domanda di punizione.
Altra
parte della Commissione, pur apprezzando questi obbiettivi, ha tuttavia
rilevato che la volontà punitiva del privato non sembra neutralizzabile con un
atto di imperio del giudice.
A ben
vedere, dunque, la Commissione Giustizia del Senato, pur ritenendo
condivisibile la scelta operata nello schema di decreto, ha introdotto
importanti elementi di riflessione che il Governo ha inteso valorizzare allo
scopo di rendere più incisiva la funzione conciliatrice del giudice di pace,
specie in presenza di condotte dirette a reintegrare l'offesa recata agli
interessi lesi dal reato, che, come noto, costituiscono tangibile spia di un
atteggiamento di fattiva resipiscenza dell'autore del reato.
Si è
così rimodellata la causa estintiva
con riferimento alla sua orbita
applicativa e ai suoi presupposti
operativi. Restano, invece, inalterati, rispetto alla norma dello schema di
decreto, i limiti temporali e le modalità di accesso alla causa estintiva
indicati sopra nel punto 2).
Sul
versante dell'orbita applicativa, si è previsto che la causa di estinzione abbracci tutti i reati di competenza del giudice di
pace. Questa modifica sembra meglio ottemperare al dettato della delega
che, nel criterio di cui alla lettera h)
del comma 1 dell'art. 17, non opera alcuna delimitazione in ordine
all'estensione della causa di estinzione, interamente ancorata sulla tenuta di
condotte riparatorie. In proposito, occorre ricordare che il delegante aveva
ben presente quali fossero i reati di competenza del giudice di pace, fatta
eccezione per quelli previsti nella legislazione speciale, di cui peraltro era
facile pronosticare un'individuazione non particolarmente folta a causa degli
stringenti parametri di selezione imposti dalla delega. In altre parole,
l'ossatura più significativa dei reati devoluti al giudice di pace era proprio
quella dei reati perseguibili a querela, tipicamente espressivi di quella
microconflittualità privata che costituisce il terreno di elezione di questo
microcosmo punitivo-conciliativo. Ne deriva che il legislatore delegante, se
avesse davvero inteso escludere dalla sfera applicativa della nuova causa di
estinzione del reato i reati punibili a querela della persona offesa, lo
avrebbe senz'altro espressamente esplicitato, vista la rilevanza qualitativa e
quantitativa di tali illeciti.
Del
resto, l'eventuale esclusione di tali reati, a cui pure si era ispirato il
Governo in sede di formazione dello schema, fa sì che la causa estintiva si
traduca un mero simulacro, magari provvisto di efficacia evocativa, ma
destinato a rivelare un impatto poco più che trascurabile sul sistema. Di
fatto, esso avrebbe operato solo per pochissime contravvenzioni non oblabili a
norma degli art. 162 e 162-bis del
codice penale. Questa constatazione rafforza il Governo nella convinzione che
il delegante non abbia voluto riservare uno spazio così angusto a una causa
estintiva densa di implicazioni sul piano sistematico e politico-criminale,
ancor più accentuate in un sistema di giustizia animato da scopi conciliativi
come è quello delineato per il giudice di pace.
Sul
versante concernente i presupposti di operatività della causa estintiva, si è
ritenuto di dover riconoscere al giudice di pace il potere di sindacare la
congruità delle attività risarcitorie, rafforzandone anche i poteri
conformativi: si è infatti previsto che, qualora l'imputato chieda di poter
riparare e risarcire nel corso dell'udienza di comparizione, il giudice, oltre
che assegnare un termine per l'adempimento, possa altresì impartire
prescrizioni che, nella maggior parte dei casi e ove possibile, saranno
finalizzate all'eliminazione delle cause del reato.
Ma non
basta. Il Governo è consapevole che l'esistenza di un meccanismo estintivo
interamente fondato sulla realizzazione di condotte riparatorie, di cui pure si
deve apprezzare la congruità, rischia di fomentare una sorta di
"monetizzazione" della responsabilità penale, vale a dire una comoda
e talvolta ingiustificata fuoriuscita dal sistema punitivo. Per ovviare a
questa evenienza, si è stabilito nel comma 2 dell'art. 35, che il giudice di
pace pronuncia la sentenza di estinzione solo se le condotte riparatorie sono
idonee a soddisfare le esigenze di
riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Questa
previsione assume un valore strategico fondamentale e dunque irrinunciabile:
essa tende a valorizzare gli obbiettivi di prevenzione generale e di prevenzione
speciale insiti nel sistema penale. Può accadere, infatti, che le attività
riparatorie, sia pure espletate in modo adeguato a compensare la vittima o a
reintegrare l'offesa e perciò stesso intessute anche di uno spessore
sanzionatorio, non consentano di contrastare sufficientemente l'illecito sul
versante delle retribuzione e della prevenzione. In questi casi, cioè, il
risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato
non integrano un presidio sanzionatorio sufficiente a compensare il disvalore
complessivo del'illecito e/o le esigenze di prevenzione speciale. Si pensi, ad
esempio, ad un reato commesso con modalità particolarmente gravi o insidiose
per la vittima, ovvero da un autore con una spiccata capacità a delinquere. Il
giudice di pace è chiamato a valutare se occorre "punire" il soggetto
agente, quando risulta insufficiente, per le ragioni descritte, la sola
attività (sanzione) riparatoria. Questa valutazione, dunque, si risolve in una
ponderazione di tutti gli interessi in giuoco: di quelli (pubblici e privati)
sottesi alla fattispecie incriminatrice e di quelli che concernono più da
vicino l'autore e, dunque, l'esigenza di contrastare la recidiva, e in
definitiva si àncora ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. .
Dinanzi
a questi considerazioni, l'obbiezione relativa all'intangibiltà della volontà
punitiva della persona offesa rischia di risolversi in un'affermazione di
sapore prevalentemente assertivo, che non tiene conto del fatto che il
sindacato riconosciuto al giudice di pace sulla congruità e l'effettività delle
attività risarcitorie e riparatorie e sulla sufficienza di queste a
salvaguardare le esigenze retributive e preventive, non vanifica gli interessi
tutelati dalla norma penale, ma, al contrario, ne riafferma e ne rafforza il
valore, promuovendone la reintegrazione.
In
definitiva, gli istituti deflattivi, conciliativi ed estintivi delineati nel
decreto contribuiscono, in piena sinergia, a configurare un sistema che vuole
porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come
astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione
del reato. Va da sé, quindi, che la nuova formulazione della causa estintiva
esalta la funzione conciliatrice del giudice di pace, che diventa così un
"mediatore effettivo": non solo conosce e apprezza i conflitti, ma
dispone di strumenti in grado di suggellarne la composizione.
Da
ultimo, si osserva che l'innovazione proposta non crea particolari problemi di
coordinamento che con la causa estintiva dell'oblazione, sia essa semplice o
speciale. Questa opererà con riferimento alle contravvenzioni punite con la
sola pena dell'ammenda; quanto a quelle punite con pena alternativa,
l'oblazione potrà operare quando non permangano le conseguenze dannose o
pericolose del reato.
7. Impugnazioni. -
Nell'attuare la delega sulla disciplina delle impugnazioni avverso le sentenze
emesse in materia penale dal giudice di pace è stato necessario chiarire
preliminarmente una contraddizione presente nella legge n. 468 del 1999.
Lo
specifico criterio di delega, contenuto nell'articolo 17 comma 1, lett. n), prevede espressamente
l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di
quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento
relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria.
Il
successivo articolo 18 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 593 c.p.p.,
stabilendo, in via generale, l'inappellabilità delle sentenze di condanna
relative a reati per i quali è stata applicata la sola pecuniaria e delle
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti
con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Tra i
due diversi parametri che individuano l'inappellabilità delle sentenze, si è
ritenuto di dover dare prevalenza al criterio specifico di delega. La scelta è
motivata da un duplice ordine di ragioni.
Sotto
il profilo formale, sembra infatti corretto ritenere che la delega, relativa
proprio all'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, debba
prevalere, quale disposizione speciale, sulla norma che ha modificato
l'articolo 593 c.p.p.
D'altronde,
per precetto costituzionale, la delega legislativa deve essere esercitata nel
rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal Parlamento, per cui
il mancato rispetto di specifiche indicazioni contenute nella delega, sia pur
al fine di adeguare la disciplina delle impugnazioni delle sentenze penali del
giudice di pace al novellato articolo 593 c.p.p., sembra porsi in contrasto con
l'articolo 76 della Costituzione.
Peraltro,
la scelta operata si fonda anche su considerazioni di natura sostanziale.
Il
regime di maggior appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal
giudice di pace, rispetto ad analoghe sentenze del tribunale, si giustifica in
considerazione della natura, non professionale, del primo giudice e nella
particolare semplificazione del procedimento. Di fronte ad un giudizio di primo
grado connotato da tali elementi è apparso opportuno ampliare le possibilità di
appello dinanzi al giudice professionale.
Altra
questione di ordine generale, relativa al regime delle impugnazioni
configurabile sulla base della delega, riguarda la possibilità o meno di
dettare regole anche in deroga alla generale disciplina contenuta nel codice di
procedura penale.
Si è
ritenuto che tale possibilità non sia impedita dai criteri direttivi contenuti
nella legge di delegazione, dai quali non sembra derivare l'obbligo di dettare
una normativa del tutto speculare rispetto a quella generale delle
impugnazioni, sempre che la diversità appaia giustificata in ragione della
specialità del rito processuale introdotto.
Per
quanto riguarda la revisione delle sentenze del giudice di pace, è evidente che
sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto si applica integralmente la
disciplina del codice di procedura penale, anche in riferimento alla competenza
della corte di appello.
7.1. Impugnazione del pubblico ministero e
del ricorrente. - Tenuto
conto dei principi della delega, l'ambito dell'appello da parte del pubblico
ministero (articolo 36) concerne anzitutto le sentenze di condanna emesse dal
giudice di pace che hanno applicato una pena diversa da quella pecuniaria.
Inoltre,
il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con pena diversa da quella pecuniaria.
Tra le
sentenze di proscioglimento appellabili, se il relativo reato è punito anche
con la pena non pecuniaria, rientrano anche quelle che escludono la
procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.
Il
comma 2 precisa infine che il pubblico ministero può proporre ricorso per
cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
Si è
inoltre previsto (articolo 38) che il ricorrente che ha citato a giudizio
l'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli
effetti penali, contro le sentenze di
proscioglimento (limitazione questa introdotta a seguito dei rilievi
formulati dalla Commissione Giustizia del Senato) del giudice di pace, negli
stessi casi in cui tale potere è riconosciuto al pubblico ministero.
La
disciplina in questione è sembrata un naturale effetto del regime delineato per
la citazione diretta da parte della persona offesa.
Al
sostanziale esercizio di un diritto di azione, riconosciuto al ricorrente dalla
disciplina introdotta dal decreto, non può non conseguire il diritto di
impugnazione, anche agli effetti penali, avverso le sentenze emesse dal giudice
di pace nel procedimento in questione che abbiano dichiarato l'infondatezza
della prospettazione accusatoria.
D'altro
canto, l'ordinamento già conosce casi di impugnazione, anche agli effetti
penali, da parte del querelante costituito parte civile. Si fa riferimento alla
regola dettata per le sentenze emesse per i reati di ingiuria e diffamazione
dall'articolo 577 c.p.p.
Tale
previsione è apparsa estensibile, nell'ambito del procedimento a citazione
diretta, a tutte le ipotesi di reato.
In
relazione all'impugnazione proposta dal ricorrente, si è infine normativamente
chiarito che in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione il
ricorrente viene condannato, oltre che alle spese del procedimento, alla
rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile
civile e, in caso di colpa grave, anche al risarcimento dei danni.
Trattasi
di opportuno deterrente volto a scoraggiare impugnazioni temerarie del
ricorrente.
7.2. Impugnazione dell'imputato. -
La disciplina dei casi di impugnazione da parte dell'imputato deriva
direttamente dalla scelta operata in ordine alla prevalenza da attribuire al
criterio di delega già esaminato rispetto al nuovo testo dell'articolo 593
c.p.p. (v. sub § 7).
Pertanto
(articolo 37) l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna
che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
Su
sollecitazione della Commissione Giustizia del Senato, è stata inoltre prevista
l'appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola
pena pecuniaria, qualora questi impugni il capo relativo alla condanna, anche
generica, al risarcimento del danno.
In
effetti, mentre la non appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena
pecuniaria appare del tutto giustificata, in ragione della modesta concreta
afflittività della sanzione, quando, esercitata in sede penale l'azione civile,
la sentenza rechi condanna, anche generica, al risarcimento del danno
(possibile per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di
competenza per valore del giudice di pace civile), consentire un secondo
giudizio è apparsa una scelta opportuna.
D'altro
canto, lo specifico criterio di delega, che fa riferimento alla non
appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria può ben essere letta nel
senso di sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito le pronunce che
rechino condanna alla sola pena pecuniaria, e non anche quelle nelle quali sia
statuita una ulteriore condanna (sia pur relativa all'azione civile).
Non si
è, invece, ritenuto di poter dare attuazione all'ulteriore principio contenuto
nella lettera o) dell'articolo 17
della legge-delega, che prevede l'appellabilità da parte dell'imputato delle
sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento, per reati puniti con la
pena alternativa, eccezion fatta per le sentenze che dichiarano che il fatto
non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso.
Infatti,
attribuire all'imputato la facoltà di appellare tali sentenze risulta del tutto
in contrasto con la riconosciuta inappellabilità delle sentenze di condanna per
reati puniti con la pena alternativa, quando sia stata applicata la pena
pecuniaria.
Paradossalmente,
mentre nei casi di condanna, ove sicuramente maggiore è l'interesse
dell'imputato al giudizio di secondo grado, la sentenza non è appellabile, in
caso di proscioglimento l'appello sarebbe consentito.
Per
altro verso, nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento (nella quale rientrano
formule assolutorie e di non doversi procedere) la garanzia del ricorso per
cassazione, allo scopo di ottenere una formula assolutoria maggiormente
favorevole, costituisce rimedio appropriato ed idoneo a tutelare adeguatamente
i diritti dell'imputato.
Questi,
potrà dunque proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna che
applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
7.3. Disciplina del giudizio di appello. - L'articolo 39 disciplina il giudizio
di appello. Al comma 1, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 della
legge di delega, viene individuato nel tribunale il giudice di appello avverso
le sentenze emesse dal giudice di pace.
Viene
inoltre precisato che tale tribunale è quello del circondario in cui ha sede il
giudice di pace che ha emesso la sentenza appellata e che il tribunale giudica
in composizione monocratica. L'articolo 19 citato
indica, quale giudice di appello avverso i provvedimenti in materia penale del
giudice di pace, genericamente il tribunale. Peraltro, a norma dell'articolo 48
dell'Ordinamento giudiziario, come modificato dal decreto legislativo n. 51 del
1998, il tribunale giudica in materia civile e penale in composizione
monocratica, e nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Il
silenzio della legge delega in tema di composizione del tribunale quale giudice
di appello costituisce chiara opzione a favore della generale composizione
monocratica.
Inoltre,
anche quando giudica in materia civile quale giudice di appello avverso le
sentenze emesse dal giudice di pace, il tribunale opera in composizione
monocratica e una differente composizione del giudice di appello in materia
penale non è sembrata dunque giustificata.
Pertanto,
anche allo scopo di evitare incertezze interpretative, è stato ritenuto
opportuno chiarire in via normativa che il tribunale giudica in appello in
composizione monocratica.
Infine,
il secondo comma dell'articolo 39 delinea una disciplina diversa da quella
ordinaria per le ipotesi in cui l'imputato sia rimasto contumace in primo
grado.
Se
questi infatti prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per
forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione a
giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero,
quando l'atto è stato consegnato al difensore, non si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento, il giudice di
appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, con restituzione degli
atti al giudice di pace per un nuovo giudizio.
La
diversa disciplina rispetto al regime ordinario, delineato nell'articolo 603
c.p.p., che in tale ipotesi, come è noto, prevede la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, si giustifica tenendo conto
delle peculiarità del procedimento innanzi al giudice di pace e dei meccanismi
conciliativi e di definizione alternativa del procedimento. Nell'ipotesi in cui
l'imputato non sia, senza colpa, potuto comparire nel giudizio di primo grado,
la regressione del processo dinanzi al giudice di pace appare dunque necessaria.
8. Disciplina dell'esecuzione. - Il
capo VII del decreto contiene le disposizioni relative all'esecuzione dei
provvedimenti emessi in materia penale dal giudice di pace.
Anche
in questo caso sono state dettate soltanto le norme che derogano l'ordinaria
disciplina, altrimenti applicabile in virtù del generale rinvio contenuto
nell'articolo 2, comma 1.
La
normativa introdotta è apparsa necessaria al fine di adeguare la disciplina
dell'esecuzione penale alla nuova figura di giudice e alle relative sanzioni,
mentre le due norme sul casellario giudiziale (articoli 45 e 46) costituiscono
attuazione dello specifico comando contenuto nella lett. p) dell'articolo 17 della legge di delega.
8.1. Procedimento di esecuzione dei
provvedimenti del giudice di pace. - L'introduzione di una
competenza penale in capo al giudice di pace ha reso necessario disciplinare,
sulla falsariga dell'articolo 665 c.p.p., i profili relativi all'individuazione
del giudice dell'esecuzione competente.
A tale
proposito, l'articolo 40 stabilisce anzitutto che, fatte salve diverse
disposizioni di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un
provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.
Se
invece l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di
pace, giudice dell'esecuzione competente è, in conformità alla regola generale,
il giudice di pace che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo.
Il
terzo comma stabilisce che se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di
pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.
Trattasi
di regola - analoga a quella prevista per l'ipotesi di concorso tra
provvedimenti del pretore e di altri giudici ordinari nell'articolo 665 c.p.p.
prima delle modifiche apportate con l'introduzione del giudice unico di primo
grado- che si giustifica tenendo conto non solo della limitata competenza
penale attribuita al giudice di pace, ma anche in virtù della natura non
professionale di tale giudice, che inoltre per espressa previsione della delega
non può applicare sanzioni detentive.
Il
quarto comma regola un'ulteriore ipotesi, costituita dal concorso, in sede
esecutiva, di provvedimenti emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale
(l'esempio maggiormente ricorrente è quello del tribunale militare).
Orbene,
tale caso è nell'articolo 665 risolto con l'attribuzione della competenza in executivis al giudice ordinario.
Tuttavia,
l'indicazione del giudice di pace quale giudice dell'esecuzione per tale
fattispecie non è apparsa, per le medesime ragioni esposte poc'anzi, opportuna.
Si è
dunque stabilito che in questi casi la competenza quale giudice dell'esecuzione
appartenga al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
In tal
modo resta confermato il principio generale della prevalenza in executivis del giudice ordinario,
individuato nel giudice cui per legge è devoluto l'appello avverso i
provvedimenti del giudice di pace (articolo 19 della legge di delega).
Tuttavia,
tenuto conto della composizione collegiale dei giudici speciali (tribunale
militare, tribunale per i ministri, Corte costituzionale) è sembrato opportuno
stabilire che il tribunale in questa ipotesi decide in composizione collegiale.
Infine,
tenuto conto della peculiarità del rito innanzi al giudice di pace, si è
stabilito, in deroga all'articolo 665 c.p.p., che la competenza individuata
secondo le regole suindicate è mantenuta anche nell'ipotesi di riforma del
provvedimento da eseguire.
Il
successivo articolo 41 disciplina il procedimento di esecuzione innanzi al
giudice di pace, al quale, salva la deroga che si andrà subito ad evidenziare,
si applica la disciplina generale contenuta nell'articolo 666 c.p.p. .
Allo
scopo di rendere più snello il procedimento di impugnazione avverso i
provvedimenti emessi in sede esecutiva dal giudice di pace, ed in ossequio al
preciso disposto di cui all'articolo 19 della legge n. 468, secondo il quale
sulle impugnazioni proposte contro le sentenze e i provvedimenti penali del
giudice di pace è competente il tribunale, si è previsto che contro il decreto
che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di
esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta stessa,
l'interessato possa proporre ricorso, limitato ai soli motivi di legittimità,
al tribunale.
Anche
in questo caso è apparso opportuno statuire in modo espresso che il tribunale
giudica in composizione monocratica, osservando le disposizioni di cui
all'articolo 127 c.p.p..
8.2. Esecuzione delle pene pecuniarie. - L'articolo
42 disciplina l'esecuzione delle condanne a pene pecuniarie inflitte dal
giudice di pace, stabilendo che questa ha luogo a norma della regola generale
di cui all'articolo 660 c.p.p. .
Peraltro,
per ragioni di economia processuale, funzionali alla concentrazione delle
competenze in executivis, e apparendo
opportuno valorizzare anche in tale fase il ruolo del giudice di pace, si è
previsto che l'accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato sia
svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione, il quale adotta anche i
provvedimenti in ordine alla rateizzazione o alla conversione della pena
pecuniaria.
In tal
modo si evitano gli inconvenienti, avvertiti nell'applicazione della disciplina
attualmente vigente, derivanti dalla frammentazione delle competenze tra
giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza.
8.3. Esecuzione delle pene paradetentive. - L'esecuzione
delle nuove pene applicabili dal giudice di pace (permanenza domiciliare e
lavoro di pubblica utilità) ha richiesto una specifica disciplina, anch'essa
ispirata a criteri di semplificazione e funzionalità, contenuta negli articoli
43 e 44 dello schema di decreto.
Il
procedimento è così strutturato.
La
cancelleria del giudice di pace trasmette al pubblico ministero competente per
l'esecuzione l'estratto della sentenza penale irrevocabile. Il pubblico
ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente,
unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di
esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il
condannato risiede o, se questo manchi, al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente.
L'organo
di polizia, ricevuto il provvedimento di esecuzione, ne consegna copia al
condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute.
Nell'ipotesi in cui il condannato sia detenuto od internato, e dunque non è
possibile la contestuale esecuzione della sanzione paradetentiva, è stabilito
che copia dell'ordine di esecuzione venga notificata anche al direttore
dell'istituto o della sezione, il quale è tenuto ad informare anticipatamente
l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal caso, la pena
inizia a decorrere dal primo giorno (di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilità) successivo all'avvenuta dimissione.
L'articolo
44 regola invece l'ipotesi di eventuali modifiche delle modalità di esecuzione
di tali sanzioni.
In tal
caso, è previsto che la modifica venga disposta, per motivi di assoluta
necessità, dal giudice di pace competente per l'esecuzione osservando le
disposizioni di cui all'articolo 666 c.p.p. .
Onde
evitare ingiustificate interruzioni nell'esecuzione, il comma 2 stabilisce che
la richiesta dell'interessato di modifica delle modalità di esecuzione non
sospende automaticamente l'esecuzione della pena. Peraltro, in caso di assoluta
urgenza, le modifiche possono essere disposte dal giudice di pace con
provvedimento provvisorio adottato de
plano, suscettibile di revoca nelle fasi successive del procedimento. La
disciplina è analoga a quella oggi vigente per la modifica delle modalità di
esecuzione della semidetenzione e della liberà controllata (che, al contrario
delle pene edittali paradetentive previste per i reati di competenza del
giudice di pace, hanno natura di sanzioni sostitutive), con la differenza che
la competenza è stata attribuita al giudice di pace, anziché al magistrato di
sorveglianza
Considerata
la peculiare natura delle sanzioni non pecuniarie previste per i reati di
competenza del giudice di pace e tenuto conto della specifica disciplina della
loro esecuzione, appare evidente che non possano trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 656 c.p.p.
8.4. Disposizioni sul casellario giudiziale. - Con
gli articoli 45 e 46 del decreto si è data attuazione al criterio direttivo di
cui alla lett. p) dell'articolo 17
della legge di delega, che fa riferimento ad una particolare disciplina delle
iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra
l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le
iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice
di pace.
A
quest'ultimo comando della delega è dedicato l'articolo 45. Nella norma si
stabilisce dunque che le sentenze emesse dal giudice di pace non siano
riportate nei certificati del casellario richiesti dai privati.
Con
l'articolo 46 vengono introdotti casi ulteriori, rispetto alla disciplina
generale contenuta nell'articolo 687 c.p.p., di eliminazione delle iscrizioni
dal casellario, con riferimento alle sentenze emesse dal giudice di pace in
materia penale.
In
particolare, si prevede che le iscrizioni relative alle sentenze di
proscioglimento per difetto di imputabilità siano eliminate dal casellario,
trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Nella
vigente disciplina, l'eliminazione di dette iscrizioni avviene dopo dieci anni,
se la pronuncia concerne delitti, e dopo tre anni, in caso di contravvenzioni.
Considerata la particolare natura delle sanzioni previste per i reati di
competenza del giudice di pace, che non hanno comunque natura detentiva, è
sembrato corretto introdurre un unico termine, omogeneo rispetto a quello
attualmente previsto per l'eliminazione delle iscrizioni delle sentenze di
proscioglimento per non imputabilità relative alle contravvenzioni.
Si
prevede inoltre l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze di
condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita
se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una
pena diversa, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un
ulteriore reato.
La
disposizione intende da un lato favorire l'esecuzione delle sanzioni inflitte
dal giudice di pace, apprestando un meccanismo che colleghi alla tempestiva
esecuzione delle pene effetti favorevoli per il condannato, dall'altro, tenuto
conto della natura dei reati devoluti a tale giudice e delle relative sanzioni,
contenere nel tempo l'efficacia di precedente penale di tali pronunce.
La
previsione che l'eliminazione è subordinata alla mancata commissione di
ulteriori reati potrà inoltre avere un effetto deterrente in ordine alla
reiterazione della condotta criminosa.
9. Norme di coordinamento e di attuazione. - Nel capo VIII del titolo I dello
schema di decreto sono contenute una serie di disposizioni processuali, aventi
natura di coordinamento e funzionali all'attuazione della disciplina
processuale.
In
particolare, l'articolo 47 interviene sul codice di procedura penale,
aggiornando l'elenco dei giudici tra cui è ripartita la competenza per materia,
nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione penale. L'articolo 6 c.p.p.
omette - a ragione - di menzionare il tribunale militare, perché è un giudice
speciale consentito dalla nostra Costituzione (articolo 103 comma 3 e VI
disposizione trans. e finale). Omette altresì di menzionare il tribunale dei
minori, perché ad esso è assegnata una competenza ratione personae.
Non ci
sarebbe invece ragione di sottacere la presenza del giudice di pace fra gli
organi titolari di giurisdizione penale ordinaria.
Con
l'articolo 48 viene affermata, al di fuori dell'ipotesi di connessione
eterogenea a favore del giudice togato e della competenza del tribunale per i
minorenni, la cognizione esclusiva del giudice di pace nella cognizione dei
reati ad esso assegnati.
La
norma si rivolge al giudice togato (giudice dell'udienza preliminare, giudice
del dibattimento, giudice di appello, corte di cassazione), il quale si renda
conto che il reato per il quale sta procedendo appartiene alla competenza del
giudice di pace. Anziché trattenere il giudizio, decidendo nel merito (come
accade di regola, quando un giudice si trova a dover decidere su un reato
attribuito al giudice di competenza inferiore) egli è tenuto a trasmettere gli
atti al pubblico ministero, il quale provvederà a investire del reato stesso il
giudice di pace. Volutamente non si è precisata la ragione dell'incompetenza,
la quale può verificarsi per qualsiasi causa: conflitto di competenza,
mutamento dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare, del giudizio
abbreviato o del dibattimento di primo grado, rilevata erroneità della
qualificazione giuridica nel giudizio di merito o in quello di legittimità.
La
norma si applica "in ogni stato e grado del processo". Se
l'incompetenza fosse rilevata nel corso delle indagini preliminari, troverebbe
applicazione l'articolo 22 c.p.p.: il giudice dovrebbe, anche in tal caso,
trasmettere gli atti al pubblico ministero, con esiti identici a quelli che si
avrebbero se l'incompetenza fosse rilevata "in corso di processo".
Una
soluzione praticabile poteva essere nel senso di imporre al giudice del
procedimento ordinario la trasmissione diretta degli atti al giudice di pace,
giacché un tal modo di procedere non pregiudicherebbe alcuna delle chances difensive offerte dalla legge
all'imputato. Si è tuttavia preferito stabilire che la dichiarazione di
incompetenza sia seguita dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero,
ribadendo la regola prevista dall'articolo 23 c.p.p., come emendato dalla Corte
costituzionale (sent. n. 73/1993): questo perché si è ritenuto che la soluzione
consistente nell'imporre la trasmissione degli atti al giudice non assicura un
consistente risparmio di tempo e di risorse; tanto vale perciò adeguarsi alla
regola generale che offre il vantaggio della uniformità.
Degna
di nota la parte conclusiva dell'articolo in questione, che fa salva la
validità di tutte le prove formate dal giudice togato incompetente, ivi
comprese quelle a contenuto dichiarativo. L'osservanza delle regole per la
formazione della prova nel processo a quo
è parsa garanzia sufficiente per le parti e, in particolare, per l'imputato.
Nessuna delle prove che il tribunale ha assunto è dunque destinata ad andare
perduta nel giudizio davanti al giudice di pace.
L'articolo
49 prevede che ai fini dell'emissione della citazione a giudizio nel
procedimento ordinario il pubblico ministero richieda al giudice di pace
competente l'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione.
Al fine
di consentire un rapido ed efficiente collegamento tra i due uffici interessati
si è stabilito che la richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del
giudice di pace sono comunicate, ove disponibili, con mezzi telematici.
Con
l'articolo 50 si è inteso dare attuazione ad uno specifico comando contenuto
nell'articolo 17 lett. m) della legge
n. 468 del 1999, relativo alla delega della funzioni di pubblico ministero nel
procedimento penale davanti al giudice di pace.
Si è
così previsto che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale
siano delegate dal procuratore della Repubblica, che non intenda svolgerle
personalmente, ad uditori giudiziari, vice procuratori addetti all'ufficio,
ufficiali di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno svolto le indagini
preliminari e frequentanti il secondo anno della scuola di specializzazione per
le professioni legali.
Inoltre,
è sembrato necessario prevedere anche la delegabilità delle funzioni di
pubblico ministero a vice procuratori onorari anche per l'intervento nel
procedimento ordinario e in quello su ricorso del querelante e nei procedimenti
di esecuzione, camerali e di opposizione al decreto del pubblico ministero di
liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici e traduttori.
La
disposizione si giustifica in quanto già nell'attuale disciplina la delega è
ammessa per la richiesta di decreto penale di condanna (che rappresenta una
modalità di esercizio dell'azione penale) e nei procedimenti in questione; la
delegabilità delle funzioni di pubblico ministero anche in queste ipotesi
appare inoltre funzionale a consentire agli uffici di procura di svolgere in
modo efficiente e sollecito le proprie funzioni dinanzi al giudice di pace.
Analoga
previsione non è è invece necessaria in relazione ai praticanti avvocati.
A norma
dell'articolo 7 comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, i praticanti
avvocati abilitati al patrocinio possono infatti esercitare l'attività
professionale nelle cause di competenza
del giudice di pace, ivi comprese quelle di natura penale.
Infine,
l'articolo 51 prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro della giustizia adotti
le necessarie disposizioni regolamentari relative alle modalità di formazione e
tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari, al rilascio dei certificati del
casellario giudiziale da parte degli uffici del giudice di pace e alle altre
attività necessarie per l'attuazione del decreto.
Inoltre,
con decreto ministeriale verrà disciplina la tenuta dei registri relativi al
procedimento davanti al giudice di pace.
10. Sanzioni applicabili dal giudice di pace.
- Le opzioni del legislatore delegante in tema di sanzioni irrogabili dal
giudice di pace risultano dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 24 novembre
1999, n. 468.
Con la
prima disposizione, si fa riferimento alla necessità di modificare
"l'apparato sanzionatorio" dei reati devoluti alla competenza del
giudice di pace, espressione questa che ricorre altresì nell'incipit del citato articolo 16, ove si
fissano altresì una serie di principi e criteri direttivi. Essenzialmente, il
legislatore delegato è tenuto a prevedere, in luogo delle pene vigenti, la sola
sanzione pecuniaria per un importo non superiore ai cinque milioni, ovvero, nei
casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione
quali la prestazione di attività non retribuita o altre forme di lavoro
sostitutivo per un periodo non superiore ai sei mesi, l'obbligo di permanenza
in casa per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, ovvero misure
prescrittive specifiche <<determinando la misura o il tempo della
sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene
edittali>>.
In
secondo luogo, la legge delega impone di prevedere, per le pene pecuniarie non
pagate, un meccanismo di conversione in lavoro sostitutivo per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonché l'applicabilità delle
disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della
legge 24.11.1981, n. 689.
Infine, è necessario introdurre un
nuovo e specifico delitto, punibile con pena detentiva fino ad un anno non
sostituibile, per le gravi inosservanze o le violazioni reiterate degli
obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla
competenza del tribunale.
10.1. Problemi posti dalla legge delega. -
Dall'insieme di tali direttive parrebbe emergere in modo inequivoco l'intento
del legislatore delegante di arrivare ad una ridefinizione della comminatoria
edittale delle pene per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace
piuttosto che alla previsione di sanzioni sostitutive "obbligatorie"
applicabili dal quest'ultimo organo: tali le conclusioni che sembrano doversi
ricavare dall'insistito richiamo alla necessità di modificare l'apparato
sanzionatorio dei reati, nonché di prevedere misure prescrittive la cui durata
o entità può prescindere dalla "commisurazione con le attuali pene
edittali", oltre che, infine, dalla previsione di uno specifico delitto -
piuttosto che di un meccanismo di conversione- per i casi di violazione degli
obblighi connessi alle nuove sanzioni. Per altri versi, deve dunque ritenersi
che il richiamo (che pure compare nelle lettere a) e c) dell'articolo 16 della
legge 468/1999) alle misure "alternative alla detenzione" sia in
realtà del tutto atecnico, volendo indicare semplicemente l'intenzione di
bandire la sanzione "carceraria" dall'armamentario sanzionatorio del
giudice di pace.
D'altra
parte, la previsione della attribuzione alla cognizione del giudice di pace dei
reati espressamente indicati dall'articolo 15 della legge delega, ma non di
rado circoscritta a talune forme di manifestazione del medesimo delitto (è il
caso, ad esempio, delle lesioni personali colpose), ovvero alla sola
figura-base del reato o ad ipotesi specificamente individuate (paradigmatica
l'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 595 c.p., che
"torna", per così dire, nella competenza del tribunale quando sia
circostanziata a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo), rende
immediatamente percepibili le ragioni che hanno imposto di collocare le nuove
sanzioni applicabili dal giudice di pace al di fuori del codice penale e
secondo una tecnica ("a griglia", se può adoperarsi l'espressione)
solitamente utilizzata per le sanzioni sostitutive. D'altro canto, quest'ultima
soluzione, oltre che dalle ragioni appena accennate, appare imposta da un'altra
serie di considerazioni.
La
prima risiede nella assoluta - ed ermeneuticamente non supplibile - assenza di
criteri relativi alle eventuali modifiche da apportare al codice penale,
rispetto al quale si sarebbe dovuto incidere non solo "agendo" su
talune fattispecie (ancora una volta può tornare comodo l'esempio delle lesioni
colpose e dell'ingiuria), ma, anche, sulla disciplina generale del codice
dovendosi adeguare alle nuove sanzioni non solo il "catalogo"
generale delle pene principali, ma, altresì, taluni istituti di portata
generale che avrebbero dovuto esser resi conformi alla nuova realtà normativa
con conseguenze, sul piano sistematico, assolutamente imprevedibili.
La
seconda scaturisce dalla impossibilità di (sostituire e, nel contempo)
diversificare le nuove sanzioni senza far perdere identità e natura alle
violazioni alle quali sono destinate ad accedere essendo la pena pecuniaria, la
permanenza domiciliare, il lavoro socialmente utile e gli eventuali obblighi
riconducibili tanto ai delitti quanto alle contravvenzioni attribuite alla
cognizione del giudice di pace in base ai criteri di delega già richiamati.
Un
cenno merita la collocazione sistematica del capo relativo alle sanzioni e che
appare anch'esso frutto delle disposizioni della legge delega sopra richiamate
le quali, nel prevedere l'applicabilità di determinate sanzioni solo per opera
del giudice di pace e solo a seguito di una peculiare disciplina processuale,
antepongono logicamente quegli aspetti a quest'ultimo rendendo così plausibile
la sistematica "interna" del presente provvedimento normativo.
A tale
aspetto si lega la terza ed ultima considerazione.
Pur senza
giungere a configurare una giurisdizione
alternativa, attivabile a richiesta del privato, la legge delega disegna
una connessione tra i profili sostanziali e quelli processuali più stretta di
quanto non sembri a prima vista.
Come
evidenziato nel paragrafo 2, infatti, la selezione delle fattispecie
interessate dal presente schema di decreto legislativo, è stata operata con
esclusivo riguardo alle caratteristiche del giudice destinato conoscerle e
quindi, in definitiva, con riferimento al tipo di procedimento (più duttile e
meno formalizzato) suscettibile di applicazione (si noti che ciò vale sia con
riguardo ai reati già indicati dal delegante, sia con riguardo a quelli
selezionati dal delegato sulla base dei criteri additati dal primo).
A ciò
si aggiunga che l'apparato sanzionatorio delineato nella delega, a sua volta,
non riflette giudizi di (dis)valore calibrati sulle singole fattispecie: esso è
piuttosto modellato sulle caratteristiche del nuovo giudice e si informa
quindi, in ultima analisi, anch'esso scelte di natura processuale.
Sicché,
ove si fosse inciso direttamente sul dettato del codice penale, modificando gli
editti sanzionatori delle singole fattispecie, la citata, intima connessione
tra aspetti sostanziali e processuali sarebbe rimasta sottintesa e dunque
invisibile. L'impostazione (a prima vista più agevole da realizzare) avrebbe
dunque generato un effetto grave di disorientamento nel lettore, in antitesi
con la naturale aspirazione di qualunque codice. In altri termini, sarebbe
risultato difficile per il comune cittadino cogliere la ragione per cui fatti
meno gravi avrebbero continuato ad essere puniti secondo le attuali previsioni,
e fatti più gravi sarebbero stati invece alleggeriti sotto il profilo
sanzionatorio (a titolo esemplificativo, si segnala l'inestetismo di un codice
che avrebbe visto comminata per la lesione dolosa una sanzione pecuniaria, a
fronte di quella detentiva, residuata per la corrispondente ipotesi colposa
perseguibile d'ufficio).
Peraltro,
è vero che la disarmonia permane anche nell'ambito dell'impostazione prescelta,
tuttavia si tratta di una conseguenza inevitabile (oltre che imposta dalla
delega) che trova più convincente giustificazione alla luce dell'impianto
complessivo dello schema di decreto legislativo. Come accennato nella premessa
sulle linee generali della riforma, questo traccia infatti una sorta di
"microsistema di tutela integrata", vale a dire un meccanismo in cui
le funzioni conciliative del giudice di pace condizionano la creazione di un
sistema di diritto penale più mite dal punto di vista delle sanzioni
applicabili; alla mancata incidenza su un valore di rango costituzionale
primario (quale la libertà personale) ben corrisponde, a sua volta, una
deformalizzazione degli strumenti processuali che conduce ad una
semplificazione ulteriore rispetto a quella già operata per il rito monocratico
nei procedimenti ordinari. Il tutto in un ordito normativo in cui l'una opzione
ripete la sua legittimazione dall'altra.
Il fine
ultimo che si è inteso perseguire e che emerge dalle linee dello schema
legislativo è dunque la realizzazione di una giustizia più semplice e più
vicina anche alla comprensione dei cittadini. In ciò, un ruolo essenziale è
svolto proprio dalle sanzioni.
Il
modello di giustizia prescelto gioca le sue carte non più sulla minaccia
astratta di una pena detentiva (destinata sempre più frequentemente a rimanere
sulla carta ovvero ad applicazioni casuali e quindi sperequative), quanto
sull'effettività della risposta, e soprattutto sulla supplenza da parte di
modelli lato sensu compensativi, che
antepongano le aspettative dei cittadini alla pretesa punitiva dello Stato,
come tradizionalmente intesa.
10.2. Soluzione accolta -
Sulla scorta delle osservazioni appena svolte si comprende allora la soluzione
proposta nello schema di decreto legislativo in materia in ordine all'apparato
sanzionatorio. Le norme "centrali" del nuovo meccanismo sono
rappresentate dagli articoli 52 e 58 del presente testo normativo. La prima
disposizione contiene le nuove previsioni edittali, consentendo peraltro la
"conservazione" delle "vecchie" - secondo uno schema di
"doppia cornice edittale" - destinate ad essere utilizzate quante
volte, come rilevato, il reato ritorni nella cognizione del giudice ordinario per
effetto della presenza di aggravanti o per altri motivi e, nel contempo, non fa
"smarrire" la natura di delitto o di contravvenzione
"originaria" ai fatti-reato ai quali accedono. La necessità di
sostituire l'apparato sanzionatorio si è manifestata con riguardo ai soli reati
che implicavano l'applicazione della pena detentiva: una tal conclusione, che
appare imposta dall'esordio della lettera a)
dell'articolo 16, comma 1, della legge di delega, spiega perché siano state
mantenute ferme le sanzioni di natura pecuniaria (multa e ammenda) già previste
in via esclusiva per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace. Con
riferimento alle ipotesi di reato che in precedenza prevedevano pene detentive,
si è invece operata una distinzione che considera dotati di maggior disvalore
quei fatti cui in precedenza veniva riconnesso un più severo trattamento
sanzionatorio: si è così optato per una soluzione che diversifica i "casi
di maggiore gravità" rispetto a quelli di "recidiva" richiamati
dal citato articolo 16 della legge delega, essendo stati i primi ricondotti ad
una valutazione "astratta" e calibrata sulle singole fattispecie, con
riferimento alle quali si è agito diversificando per un verso i minimi delle
sanzioni pecuniarie, visto che la legge delega imponeva un tetto massimo della
sanzione pecuniaria piuttosto contenuto e quindi meno idoneo ad ottenere
analogo risultato e, per altro verso, prevedendo edittalmente che la permanenza
domiciliare possa essere irrogata quante volte il fatto denoti maggiore
disvalore. Una diversa soluzione avrebbe evidentemente implicato la creazione
di una ipotesi di circostanza aggravante indefinita, riferibile a qualsivoglia
dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, concretamente esposta
ad un deficit di tassatività.
Nei
casi di recidiva, invece, si ipotizza il ricorso ad una valutazione in concreto
che si riconnette al già esistente istituto sostanziale, i cui effetti si è
ritenuto peraltro di neutralizzare con riferimento a quelle ipotesi nelle quali
la sua applicazione si sarebbe certamente tradotta o avrebbe potuto tradursi in
un trattamento deteriore rispetto alle sanzioni previgenti (si è perciò esclusa
l'operatività della recidiva nei casi di reati precedentemente puniti con sola
pena pecuniaria, ovvero in quelli di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 52).
La
seconda norma sopra richiamata, ossia l'articolo 58 del presente decreto,
enuclea invece i criteri di ragguaglio ed ha, pertanto, la fondamentale
funzione di raccordo tra l'apparato sanzionatorio applicabile dal giudice di
pace e l'intero sistema penale: la quantificazione di tali criteri risponde
alla logica della legge delega che vuole certamente meno afflittive la
permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità rispetto alle attuali
sanzioni detentive e, naturalmente, il lavoro di pubblica utilità rispetto alla
permanenza domiciliare; di qui la determinazione di un parametro che individua
in due o tre il multiplo utilizzabile per ragguagliare le nuove ipotesi al
precedente assetto sanzionatorio, fermo restando il limite di 75.000 lire di
ragguaglio per la pena detentiva.
In
proposito si è peraltro resa necessaria una specifica deroga all'articolo 78
c.p., determinata dal fatto che le attuali pene pecuniarie hanno limiti diversi
(per l'ammenda vale il limite di 2 milioni in base all'articolo 26 c.p., mentre
per la multa quello di 10 milioni in base all'articolo 24 c.p.) da quelli
previsti dalle sanzioni pecuniarie irrogabili dal giudice di pace (fissati
dalla legge delega in 5 milioni). Ne deriva l'esigenza di prevedere,
nell'ipotesi di pluralità di violazioni, un tetto agli aumenti delle pene
principali: poiché già il codice penale compie un'opzione nel senso
dell'aumento del triplo nel caso di concorso di reati ex articolo 73 c.p., o di (circa) il quadruplo ove il giudice si
avvalga della facoltà di aumento di cui all'articolo 133-bis c.p. (articolo 78
comma 1, n. 3, c.p.), si è operato attenendosi al medesimo criterio, tuttavia
"unificato", quanto al risultato, dalla identità di soglia massima
fissata per la pena pecuniaria che accede in eguale misura ai delitti come alle
contravvenzioni. Di conseguenza, gli aumenti della pena pecuniaria non possono
eccedere, rispettivamente, i 15 ovvero i 60 milioni.
10.3. Obbligo di permanenza domiciliare
- L'introduzione di nuove ipotesi di pene principali che, per quanto collocate
(di necessità) al di fuori del codice penale, ne vanno nondimeno ad arricchire
il catalogo, ha ovviamente imposto una specifica disciplina destinata ad
individuare i contenuti delle nuove sanzioni. Si è così previsto che la
permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura,
assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, tuttavia,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del
condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della
settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente. La durata
della permanenza domiciliare, poi, non può essere inferiore a sei giorni né
superiore a quarantacinque ed il condannato non è considerato in stato di
detenzione con riguardo agli oneri e delle spese ricollegabili alla permanenza stessa.
Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui
all'articolo 133 comma secondo del codice penale, il divieto di accedere a
specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare,
tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del
condannato; tuttavia il divieto non può avere durata superiore al doppio della
durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso
quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.
L'obbligo di permanenza domiciliare, in definitiva, appare strutturato in modo
da essere sensibilmente "distante" da istituti
"paradetentivi" che prevedono una continuativa permanenza presso il
proprio domicilio; tuttavia, ragioni di opportunità - non contrastate sul punto
da alcuna diversa previsione della delega - hanno imposto la previsione di una
diversificazione dei contenuti della sanzione allorquando sia lo stesso
condannato a farne richiesta ed il giudice ritenga di potervi aderire. La
previsione di appositi obblighi destinati ad operare solo in caso di
"esecuzione frazionata" appare imposta dell'articolo 16, comma 1,
lett. a) della legge delega, che
individua, come genere della permanenza domiciliare, altre "misure
prescrittive specifiche" alle quali si è ritenuto di accordare carattere
"accessorio" per valorizzare la principale misura prescrittiva
individuata dallo stesso legislatore delegante; una tal previsione ha nondimeno
imposto l'individuazione di correlativi "limiti massimi" a cui
assoggettare le prescrizioni.
10.4. Lavoro di pubblica utilità. - Per quanto attiene invece al lavoro
di pubblica utilità, esso consiste (articolo 54) nella prestazione di attività
non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né
superiore a sei mesi.
Rispetto
allo schema di decreto, sono state apportate alcune significative modifiche con
riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel
testo trasmesso alle Camere, la sanzione consisteva (articolo 47, comma 2)
nella la prestazione di tre ore di lavoro giornaliero da svolgere con modalità
e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del condannato.
Nel
rendere il parere, il Senato ha, in primo luogo, mostrato di non condividere la
scelta di subordinare l'applicabilità della sanzione alla richiesta del
condannato e, in secondo luogo,
suggerito di rendere più appetibile il ricorso a questa sanzione rispetto alla
permanenza domiciliare, attenuando la rigidità e la durata del meccanismo
applicativo.
Con
riguardo al primo profilo, il Senato contesta che si tratterebbe di una scelta
imposta dalla Convenzione europea (legge 4 agosto 1955, n. 848) atteso che
quest'ultima, dopo aver sancito il divieto del lavoro forzato, precisa però che
tale non può essere ritenuto quello "richiesto ad una persona detenuta".
Si aggiunge inoltre che l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario stabilisce che
il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti a misura di
sicurezza.
Le
descritte considerazioni non paiono condivisibili, perché accomunano situazioni
diverse. In particolare, non sembra corretto, per sostenere l'applicabilità
della sanzione senza il consenso del condannato, il richiamo al lavoro svolto
dal detenuto. In questo caso, il lavoro ha una funzione trattamentale, quale
elemento del complesso percorso che dovrebbe portare alla rieducazione del reo.
Tanto è vero, che dall'eventuale rifiuto del detenuto di prestare il lavoro o
la sua irregolare esecuzione non scaturisce un illecito penale o l'irrogazione
di nuove sanzioni afflittive: la mancata prestazione del lavoro si risolve
essenzialmente in una prognosi negativa sul comportamento del condannato,
idonea ad inibire la concessione dei benefici previsti dalla legge
sull'ordinamento penitenziario.
La
legge delega sulla competenza penale del giudice di pace prevede, invece, a
presidio dell'effettività della sanzione, una specifica ipotesi di reato in
caso di violazione del suo contenuto: di conseguenza, l'inadempimento del
lavoro di pubblica utilità risulta penalmente sanzionato, con ciò traducendosi,
ove non si prevedesse il consenso del condannato, in una sorta di "lavoro
forzato".
La
convinzione del Governo è che il lavoro di pubblica utilità, proprio perché
sanzione fondata su un facere, implica il consenso del condannato per
conseguire apprezzabili risultati sul terreno dell'effettività. Non è un caso,
del resto, che tutti gli ordinamenti (continentali e non) che prevedono questo
tipo di sanzione, ne subordinano l'applicazione al consenso del reo, nella
convinzione che non sarebbe seriamente immaginabile una sua esecuzione senza
l'esistenza di un atteggiamento "collaborativo" del condannato, che
costituisce la spia di una volontà di rieducazione e che, nel contempo,
legittima appieno l'irrogazione della sanzione detentiva nel caso di violazione
della sanzione.
Per
queste ragioni viene mantenuta ferma la scelta effettuata nello schema.
Le
modifiche apportate nel comma 2 dell'articolo 54 sulla durata e sulle modalità
di svolgimento del lavoro di pubblica utilità recepiscono, invece, le
considerazioni svolte nel parere, laddove si suggerisce di rendere più
appetibile il ricorso a questa sanzione.
A
questo proposito, occorre premettere che, nel delineare la disciplina del
lavoro di pubblica utilità, ci si è, anzitutto, sensibilmente distaccati dal
"modello" offerto, in materia, dall'articolo 105 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per plurime ragioni: anzitutto, non si versa, qui, in
ipotesi di conversione bensì di pena principale, sia pure applicata, su
richiesta dell'imputato, in luogo della permanenza domiciliare; in secondo
luogo, le modalità di svolgimento del lavoro sostitutivo previsto dalla citata
legge 689/1981 (una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato
chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza) appaiono incompatibili con
le previsioni di cui all'articolo 16 della legge delega che fissa in 6 mesi il
limite massimo di questo tipo di sanzione: una diversa disciplina del lavoro di
pubblica utilità avrebbe dunque potuto comportare, ove si fosse seguito quel
diverso criterio, un "prolungamento" della pena entro limiti
temporali inaccettabili ed inoltre (ove si fosse ipotizzata una diversa durata
della giornata lavorativa) avrebbe potuto avere effetti del tutto
desocializzanti, non potendosi tenere conto, in una previsione astratta, delle
concrete esigenze lavorative, sociali, di famiglia (e così via dicendo) del
condannato che si sarebbe trovato a poter disporre di una giornata lavorativa
"piena" solo quando non avesse altri tipi di impegno.
Lo
schema di decreto stabiliva, pertanto, che la sanzione comportava lo
svolgimento di tre ore di lavoro giornaliero e che la durata della pena
oscillasse da un minimo di dieci giorni ad un massimo di sei mesi.
Così
congegnata, la pena rischia però di apparire meno vantaggiosa rispetto alla
(astrattamente più grave) permanenza domiciliare, che si traduce, in via
principale, nell'obbligo di rimanere nella propria abitazione nei giorni del
fine settimana (sabato e domenica), per una massimo di 45 giorni.
Il
lavoro di pubblica utilità si snoderebbe, invece, continuativamente nell'arco
di tutti i giorni della settimana, per tre ore al giorno, assumendo perciò un
consistente connotato di afflittività.
Per
riequilibrare il rapporto tra le sanzioni e favorire il decollo del lavoro di
pubblica utilità, il Governo ha così previsto nell'articolo 54, comma 3, un
monte ore settimanale di durata della misura, pari a sei ore. Purtuttavia, per
rendere ancora più flessibile l'istituto, anche in relazione alle esigenze del
condannato, si è previsto che questi possa chiedere di essere ammesso al lavoro
per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
L'unico
limite insuperabile concerne la durata massima di una giornata di lavoro,
fissata in otto ore (analogamente a quanto avviene per le attività lavorative ordinarie).
Nel
comma 4, si è infine stabilito che, ai fini del computo della pena, un
giorno-pena di lavoro consiste nella prestazione, anche non continuativa, di
due ore di lavoro.
10.5 Altre disposizioni. - Dopo aver delineato i contorni
dell'armamentario sanzionatorio devoluto al giudice di pace, la legge delega si
preoccupa anche di prevedere meccanismi idonei ad assicurarne l'effettività: da
questo punto di vista, peraltro, essa distingue (articolo 16, comma 1, lett. b) tra la conversione della pena
pecuniaria rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato, che impone la
previsione della sua "trasformazione" in lavoro sostitutivo oltre che
quella <<dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102,
quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni>>, e la previsione di uno specifico delitto, da
devolvere al tribunale, per i casi di grave inosservanza o di violazione
reiterata <<degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla
detenzione>>.
La
prima direttiva trova specifica attuazione nell'articolo 55, dove si prevede la
conversione in lavoro sostitutivo della pena pecuniaria ineseguita per
insolvibilità: i contenuti del lavoro sostitutivo vengono peraltro qui
individuati con riferimento a quelli propri del lavoro di pubblica utilità,
essendo risultata improponibile una diversificazione delle due misure (che
risultano pertanto assimilate, in assenza di contrarie direttive, anche in
punto di durata massima), mentre rimane fermo che esse comportano, in caso di
violazione, conseguenze affatto diverse in sintonia con il dettato della legge
delega sopra richiamata. L'unità di misura individuata per la conversione (25
mila lire) scaturisce dalla richiamata norma di ragguaglio, mentre la
violazione degli obblighi riconnessi al lavoro sostitutivo da luogo alla
conversione in permanenza domiciliare: non è parso in effetti possibile
tradurre in alcun altro modo il richiamo effettuato alla applicazione del comma
1 dell'articolo 108 della cit. legge 689/1981 (che richiama pene la cui
applicazione è preclusa al giudice di pace), mentre quello riferito al comma 2
dell'articolo 102 della medesima legge si è risolto in una disposizione
analoga, che prevede, cioè, la possibilità di far cessare la sanzione
sostitutiva attraverso il pagamento anche del residuo. Per le ragioni già
esposte, si è poi stabilito che il lavoro sostitutivo possa trovare
applicazione in sede di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per
insolvibilità solo su richiesta del condannato, in assenza della quale l'unica
ulteriore sanzione applicabile dal giudice di pace, seppure in sede di
"sostituzione", rimane la permanenza domiciliare i cui contenuti
saranno dunque quelli indicati nell'articolo 53, ma con la rilevante eccezione
della inapplicabilità dei divieti. Anche in tal caso l'unità di misura per la
conversione è individuata in base ai criteri di ragguaglio generali.
La
Commissione Giustizia del Senato ha tuttavia obbiettato, nel suo parere, che la
scelta di individuare nella permanenza domiciliare la pena da applicare, in
sede di conversione della pena pecuniaria, quando il condannato violi le
prescrizioni inerenti al lavoro sostituivo o non ne accetti l'esecuzione (v.
art. 50 dello schema) potrebbe esporsi a censure di illegittimità
costituzionale, richiamando, in proposito, le sentenze della Corte
costituzionale n. 149/1971 e n. 131/1979.
Il
rilievo non sembra però condivisibile.
A
questo proposito, occorre ribadire che la delega non autorizza il ripristino
della sanzione detentiva: infatti, l'apparato sanzionatorio è caratterizzato
dalla presenza di sanzioni "non carcerarie", fornite di autonomia e
non già meramente sostitutive. Di conseguenza, non sembra possibile sancire,
sia pure nell'ipotesi particolare in esame, la riviviscenza della pena
detentiva carceraria.
L'unica
soluzione praticabile è, dunque, quella di sancire l'applicabilità della pena
della permanenza domiciliare che, giova ripeterlo, opera solo se il condannato
non consente al lavoro sostituivo o ne viola le prescrizioni. Questo meccanismo
replica la gradualità di quello attualmente previsto dalla legge 689/81: anche
qui si prevede, in caso di insolvibilità, l'applicazione della sanzione della
libertà controllata o, in taluni casi, del lavoro sostituivo, sempre su
richiesta del condannato (v. art. 102, comma 2, l. 689/81). La violazione di queste sanzioni determina il ripristino delle
pene detentive della specie corrispondente (v. art. 108, comma 1, l. cit.).
Per i
reati di competenza del giudice di pace, non essendo praticabile - come si è
detto - il ripristino delle sanzioni carcerarie (perché bandite dall'arsenale
sanzionatorio), l'unica sanzione applicabile in sede di conversione non può che
essere la sanzione principale della detenzione domiciliare. In definitiva, il
passaggio dalla pena pecuniaria non pagata per insolvibilità alla pena
paradetentiva della permanenza domiciliare non è immediato, ma filtrato
dall'irrogazione della pena del lavoro sostituivo: solo se il condannato non consente
alla sua irrogazione troverà diretta applicazione la detenzione domiciliare;
negli altri casi, quest'ultima potrà operare solo se saranno state violate le
prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo accettato dal reo.
Nessun
rilievo è stato invece mosso alla scelta di individuare il limite di durata
massima della permanenza domiciliare in quarantacinque giorni, in ossequio al
limite di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
della legge delega, che, per vero, potrebbe rivelarsi in taluni casi insufficiente
a corrispondere, sulla scorta del citato criterio di ragguaglio, all'ammontare
della pena pecuniaria non eseguita. Viene, dunque, mantenuta questa soluzione,
pur nella consapevolezza dei problemi che potrebbe alimentare.
La
fattispecie delittuosa descritta dall'articolo 56 individua dunque solo quelle violazioni gravi o reiterate - per
esprimersi con la legge delega - degli obblighi riconnessi alle sanzioni
principali, ossia il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare. In
proposito, anche per evitare che ogni violazione si potesse tradurre
nell'applicazione di una sanzione detentiva non sostituibile, è parso
necessario distinguere tra due ipotesi: la prima individua il fatto-reato con
riferimento alla inosservanza del contenuto essenziale dell'obbligo della
permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo (vale a dire l'allontanamento
dal luogo di permanenza ovvero la mancata "presentazione" o
l'abbandono del lavoro) ed è perciò certamente qualificabile come grave; la
seconda sanziona la violazione reiterata degli obblighi o dei divieti inerenti
le pene sopra indicate, in tal modo escludendo dall'orbita di tipicità del
precetto le mere "trasgressione" che, soprattutto con riferimento al
lavoro di pubblica utilità, possono derivare dalla mancata osservanza non già
dell'obbligo "sostanziale" di prestare l'attività lavorativa, bensì
da quelli riconducibili alla particolare tipologia di lavoro ed alle direttive
in merito ricevute dal prestatore. Entrambe le fattispecie incriminatrici
contenute nell'articolo 56 richiedono
che le violazioni vengano realizzate "senza giusto motivo". Questo
requisito evoca una clausola di illiceità che sembra evidenziare un legame con
la categoria delle scriminanti. Già impiegata, con alcune varianti lessicali,
nel codice penale (di pensi alle clausole contenute negli articoli 637, 638,
731), questa clausola è caratterizzata dal richiamo di alcune cause di
giustificazione, non già nella loro comune e predeterminata fisionomia (quella
fissata dagli articoli 51 e 54 c.p.), ma in un'accezione più ampia, ben potendo
il "giusto motivo" essere costituito da un qualsiasi motivo correlato
a particolari contingenze. In definitiva, il "giusto motivo" denota
un'orbita applicativa lievemente più ampia rispetto a quella perimetrata dalle
scriminanti comuni.
Va
infine rilevato che, vuoi per evitare che presunte violazioni siano
riconducibili ad una valutazione in ordine alla "insoddisfacente"
esecuzione della pena, vuoi per evitare una situazione di assenza di controlli
o del loro improprio affidamento a soggetti variamente influenzabili da fattori
"esterni" rispetto all'esecuzione della sanzione (ancora una volta
con specifico riferimento al lavoro di pubblica utilità), si è previsto che la
verifica sull'esecuzione delle sanzioni in questione, tenuto conto anche delle
conseguenze cui conduce, sia affidato all'ufficio di pubblica sicurezza ovvero
al comando territorialmente competente dei carabinieri.
Analogo
discorso vale in relazione all'articolo 60, il quale null'altro ha fatto che
allargare il novero delle cause interruttive della prescrizione conformemente
alle scelte processuali operate dal decreto legislativo, senza peraltro
alterare la logica sottesa all'articolo 160 del codice penale. Con l'occasione
si sottolinea che la disciplina relativa al termine di prescrizione del reato e
della pena si ricava agevolmente alla stregua dell'articolo 58 commi 1 e 2 del
decreto, laddove si chiarisce che le pene della permanenza domiciliare e del
lavoro di pubblica utilità si considerano, a ogni effetto giuridico e quindi
anche ai fini della prescrizione, come pene detentive della specie
corrispondente a quella della pena originaria. I commi successivi della
disposizione indicano, poi, i criteri di ragguaglio, utili per determinare la
prescrizione della pena.
Maggiore
attenzione merita invece l'articolo 62, che ha precluso l'operatività delle
disposizioni in materia di sanzioni sostitutive nel caso di reati di competenza
del giudice di pace. Oltre a chiarire (incidentalmente) la natura di sanzione
principale delle pene applicate dal giudice onorario (il divieto, diversamente,
non avrebbe avuto senso), la norma non risulta a rigore imposta dal dettato
della legge delega; nondimeno, essa è apparsa necessitata alla luce delle
caratteristiche dell'apparato sanzionatorio dei reati devoluti alla conoscenza
del giudice di pace. Tali caratteristiche coincidono infatti per gran parte con
quelle delle sanzioni di cui agli articoli 53 e seguenti della legge n. 689 del
1981; sicché l'applicabilità di queste ultime avrebbe comportato la creazione
di un meccanismo frustrato nelle sue stesse finalità, prim'ancora che
artificioso e complesso (e quindi poco coerente con le esigenze di
semplificazione che ispirano il nuovo sistema).
10.6. L'esclusione della sospensione
condizionale della pena.
- Il sistema delle pene delineato per i reati di competenza del giudice di
pace integra un "microcosmo" punitivo, la cui nota distintiva è data
dalla rinuncia alla pena detentiva, in luogo della quale - come si è visto - si
fa ricorso alla pena pecuniaria e a sanzioni alternative al carcere che
valorizzano la funzione rieducativa associata ad un modesto tasso di
afflittività.
Proprio
la natura e la funzione del nuovo apparato di sanzioni pongono sul tappeto la
questione del ruolo che, in questo contesto, sono chiamati a svolgere gli
istituti sospensivi, in particolare l'istituto che, nei fatti, ha vigorosamente
segnato la funzionalità del nostro sistema sanzionatorio, vale a dire la
sospensione condizionale della pena.
La
legge delega mantiene sul punto il più assoluto silenzio e il Governo è
convinto che il silenzio non debba necessariamente tradursi in un drastico
divieto di modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena
nell'ambito della giurisdizione penale del giudice di pace.
Nella
relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, è stata pertanto
evidenziata l'opportunità di intervenire sul funzionamento della sospensione
condizionale, in vista di un suo adattamento al mutato scenario sanzionatorio
che contrassegna il sistema penale affidato alla competenza del giudice di
pace.
La
necessità di una rimeditazione sul ruolo da assegnare in questo settore alla
sospensione condizionale della pena è sollecitata dal fatto che la
giurisdizione penale "onoraria" è "marcata" da una chiara
finalità conciliativa affiancata da istanze deflattive e sempflificative. Il
sistema è infatti percorso da istituti che tendono alla composizione del
conflitto tramite la reintegrazione delle istanze della vittima; inoltre, già
"a monte" vi è l'obbiettivo di depurare la giurisdizione dalla
trattazione di vicende "bagatellari" (v. l'istituto della particolare
tenuità del fatto di cui all'art. 34) e, comunque, di arrestare il procedimento
ogni qual volta siano state tenute condotte riparatorie dell'offesa (v. la
causa estintiva disegnata nell'articolo 35). L'approdo dell'irrogazione della
sanzione dovrebbe auspicabilmente costituire un esito "eccezionale",
derivante dall'insuccesso di tutti i numerosi meccanismi destinati a favorire
una definizione anticipata del processo.
E' però
di intuitiva evidenza che il funzionamento dei descritti "filtri" di
natura conciliativa o deflattiva è strettamente correlato alla presenza di un
giudice di pace che non assuma le vesti di una "tigre di cartapesta",
ma che, al contrario, sia munito di un potere di irrogare sanzioni destinate ad
esplicare una qualche funzione dissuasiva, capaci, perciò, di invogliare gli
attori del sistema a ricorrere alla composizione del conflitto.
Inoltre,
le sanzioni irrogabili dal giudice pace sono accomunate dalla carenza di
effetti desocializzanti, essendo bandito il ricorso a pene carcerarie, e
potendosi, solo nei casi più gravi, ricorrere ad una blanda sanzione
paradetentiva (la permanenza domiciliare). Di conseguenza, non sembrerebbe
avere molto senso proiettare l'istituto sospensivo, tradizionalmente impiegato
per evitare che l'autore del reato risenta degli effetti desocializzanti
connessi alla pena carceraria, sopra sanzioni sprovviste di tali effetti.
La
Camera e il Senato hanno dimostrato di condividere le considerazioni del
Governo: il Senato ha proposto di escludere tout court l'applicabilità della
sospensione condizionale della pena nei reati di competenza del giudice di pace.
La Camera, dal canto suo, recependo una delle proposte di soluzione avanzate
dal Governo nella relazione, ha suggerito di affidare alla richiesta
dell'imputato l'applicabilità del beneficio, fatta salva la non sospendibilità
delle pene pecuniarie per la parte non eccedente un milione di lire.
Il
Governo ha ritenuto di dover privilegiare l'orientamento manifestato dal Senato
e di escludere, pertanto, l'applicabilità della sospensione condizionale
nell'ambito dei reati di competenza del giudice di pace (art. 60).
In
favore di questa scelta militano, oltre all'insieme delle considerazioni svolte
poc'anzi, la tendenziale eccezionalità dell'esito di condanna e la centralità
della funzione conciliativa. Il rafforzamento della cornice di operatività
della causa estintiva derivante da condotte riparatorie e l'esistenza di altri
istituti deflattivi, fanno sì che l'imputato disponga di un'ampia gamma di
opzioni che consentono di evitare la pronuncia di una sentenza di condanna, a
patto, ovviamente, di una ricomposizione del conflitto con la vittima. La
rinuncia alla pena detentiva e il notevole spazio riconosciuto alla
conciliazione suggeriscono, pertanto, proprio nell'intento di rafforzare la
mitezza ma anche l'effettività di questa giurisdizione, di non ricorrere
all'istituto sospensivo.
La
prospettiva di riforma suggerita dalla Camera non sembra da preferire perché,
da un lato, espone l'istituto ad una frammentazione applicativa per vero poco
plausibile; dall'altro lato, perché rischia comunque di indebolire le finalità
che ispirano il microcosmo punitivo tipico del giudice di pace, riconoscendo un
eccessivo rilievo agli interessi del condannato a discapito di quelli della
vittima e della funzione conciliativa del giudice.
V.
Disposizioni finali e transitorie
11. Norme applicabili da parte di giudici
diversi. - L'articolo
63 detta le regole applicabili nell'ipotesi in cui sia un giudice diverso dal
giudice di pace a dover giudicare i reati a quest'ultimo attribuiti dall'articolo
4 del decreto.
La
norma regola dunque due distinte situazioni. Da un lato, il caso di connessione
eterogenea dipendente dal concorso formale, con attrazione della resiudicanda a favore del giudice
superiore. Dall'altro, il caso in cui il reato sia giudicato dal tribunale per
i minorenni, o, al limite, da altro giudice speciale, la cui giurisdizione sia
radicata ratione personae.
Per
entrambe le ipotesi, si prevede espressamente, al fine di fugare possibili
incertezze interpretative, che le sanzioni irrogabili siano quelle delineate
nel decreto. Una differente soluzione, che mantenesse per tali ipotesi le
sanzioni previgenti, si esporrebbe d'altro canto a censure sotto il profilo di
una irragionevole sperequazione tra autori del medesimo fatto di reato.
Nei
relativi procedimenti andranno inoltre osservate, in quanto connotate da
profili favorevoli per il soggetto autore del reato, le disposizioni del
decreto relative alla sentenza di condanna alla pena della permanenza
domiciliare, alla declaratoria di particolare tenuità del fatto e
all'estinzione del reato per condotte riparatorie, nonché la disciplina
relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale.
11.1. Disposizioni transitorie. - L'assoluta novità della riforma, che
ha condotto alla creazione di una sorta di giudice "speciale" (ove la
"specialità" si apprezza sotto il duplice, correlato profilo delle
sanzioni che può irrogare e del rito che applica), ha reso opportuno articolare
una disciplina transitoria che si dia carico di regolare l'applicazione delle
nuove disposizioni in relazione alla fase in cui si trova il procedimento
penale e tenendo conto delle ricadute sul piano sostanziale anche di alcune
norme processuali.
L'articolo
64 precisa anzitutto che la disciplina introdotta dal decreto ha integrale
applicazione solo per l'avvenire. Il nuovo complesso normativo andrà dunque
integralmente osservato nei procedimenti per reati commessi dopo la sua entrata
in vigore.
La
scelta appare coerente con il principio secondo cui tempus regit actum, dal momento che la data di commissione del
reato rappresenta un elemento oggettivo, che inoltre vale ad individuare con
precisione il momento determinativo della competenza
D'altro
canto, la scelta di non attribuire al giudice di pace la competenza per
l'arretrato relativo ai reati oggi devoluti a tale giudice si fonda sulla
necessità di non gravare lo stesso di un carico tale da rallentare il decollo
della riforma, con ciò frustrandone il successo.
Dunque,
in linea generale a tali ultimi procedimenti si applicheranno le disposizioni
processuali ordinarie, rimanendo
ferma la competenza del tribunale.
La
regola soffre tuttavia rilevanti eccezioni.
Per
quanto attiene ai profili processuali, il secondo comma, rinviando alle
previsioni contenute nel precedente articolo 63, estende ai procedimenti per
reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto una serie di ulteriori
disposizioni.
Trattasi,
anzitutto, della norma che disciplina le modalità di pronuncia della sentenza
di condanna alla permanenza domiciliare (che troverà applicazione, ovviamente,
solo se il giudice irrogherà nel concreto le sanzioni paradetentive).
Inoltre,
sono immediatamente applicabili le disposizioni relative all'improcedibilità
derivante dalla particolare tenuità del fatto (articolo 34) e all'estinzione
del reato conseguente a condotte riparatorie (articolo 35).
Infatti,
entrambi, pur avendo una struttura processuale sono caratterizzati da evidenti
ricadute sostanziali. E' apparso dunque opportuno chiarire l'operatività delle
indicate disposizioni anche per i procedimenti pendenti.
Ugualmente,
a questi si applicheranno le disposizioni, di maggior favore per il condannato,
in materia di iscrizione nel casellario giudiziale (articoli 45 e 46).
Nell'ambito
di tali procedimenti, il comma 2 detta poi una disciplina particolare per
l'ipotesi dei reati, devoluti al giudice di pace e commessi dopo la
pubblicazione del decreto e tuttavia prima della sua entrata in vigore.
Si
prevede che nei procedimenti per tali reati tutte le nuove disposizioni
processuali, ivi compresi quelle relative alla competenza, siano applicabili,
dovendo dunque in fase di giudizio essere trattati dal giudice di pace.
La
previsione si giustifica in quanto, tenuto conto dei tempi necessari per il passaggio
alla fase processuale si correrebbe il rischio di una forzata inattività del
giudice di pace che, dopo l'entrata in vigore del decreto, sarebbe costretto ad
attendere lo svolgimento delle indagini preliminari attivate in relazione ai
reati commessi dopo tale data.
Ovviamente,
anche tale disposizione entrerà in vigore dopo la vacatio fissata dalla legge di delega, sia pur consentendo di
ricomprendere retroattivamente nel proprio ambito i reati commessi nei
centottanta giorni precedenti.
Può
dunque verificarsi il caso di procedimenti che, nei sei mesi successivi alla
pubblicazione del decreto, siano trattati secondo gli attuali moduli
procedurali.
Tuttavia,
trattasi di conseguenza non evitabile, dal momento che la formulazione
dell'articolo 21 comma 2 della legge n. 468, che prevede espressamente che il
decreto legislativo entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
non ha consentito spazi di deroga in rapporto ad un'eventuale disposizione che
imponga, nell'arco della vacatio, la
sospensione dei procedimenti pendenti.
Al fine
di evitare l'indiscriminata traslatio dei
procedimenti al giudice di pace, quale che sia la fase nella quale essi si
trovino, si è stabilito che la disposizione si applichi a condizione che alla
data di entrata in vigore del decreto la notizia di reato non sia stata ancora
iscritta nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.
L'individuazione
nell'iscrizione della notitia criminis del
momento oltre il quale è impedita la devoluzione delle pendenze al giudice di
pace consente di evitare il rischio di commistioni tra diversi moduli
procedurali (si pensi ad esempio alle differenze esistenti tra i due
procedimenti in tema di attività ad opera della polizia giudiziaria ed
intervento del pubblico ministero, durata delle indagini preliminari e di
chiusura delle stesse), nel contempo eliminando gravosi adempimenti connessi
alla trasmissione degli atti da parte del giudice togato.
Per
quanto riguarda i profili sanzionatori, si espressamente richiamata, anche al
fine di evitare ogni incertezza interpretativa, l'applicabilità, delle
disposizioni dell'articolo 2, comma terzo, c.p. .
Tale
disciplina, dunque, varrà ad individuare le regole sostanziali applicabili ai
reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto (naturalmente anche se
successivi alla sua pubblicazione), trattandosi di successione di norme penali
nel tempo.
A tale
proposito, si evidenzia che la soluzione prefigurata nello schema di decreto
era diversa. Si prevedeva infatti l'applicabilità ai reati commessi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto delle nuove sanzioni, ritenute ex lege complessivamente più favorevoli.
Tuttavia,
considerato che non può escludersi che le vecchie sanzioni siano, in concreto,
per l'imputato maggiormente favorevoli, specie tenuto conto della disciplina
della sospensione condizionale (esclusa per le sanzioni del giudice di pace), è
parso opportuno non derogare ai criteri generali che disciplinano la
successione delle norme penali.