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Codice di Procedura Penale
Libro primo
Parte prima
SOGGETTI
Titolo I : GIUDICE
Capo I: GIURISDIZIONE
Art. 1
- Giurisdizione penale -
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi
di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Art. 2
- Cognizione del giudice -
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione,
salvo che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in
nessun altro processo.
Art. 3
- Questioni pregiudiziali -
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo
stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e
se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il
processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per
cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione
sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel
procedimento penale.
Capo II : COMPETENZA
Sezione I : DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 4
- Regole per la determinazione della competenza -
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta
eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale.
Sezione II : COMPETENZA PER MATERIA
Art. 5
- Competenza della corte di assise -
1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il
delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti
dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre
1975, n. 685;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601
e 602 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più
persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del
codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo
I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6
- Competenza del tribunale -
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla
competenza della corte di assise o del pretore.
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati,
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi
quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332,
333, 334 e 335 (1).
(1) Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 7
- Competenza del pretore -
1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 366
comma 1 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del
codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo
343 comma 2 del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del
codice penale;
e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre
l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;
g ) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale,
con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso
o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del
codice penale;
l)- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
m) - truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;
n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Sezione III : COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 8
- Regole generali -
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è
stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più
persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o
l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in
cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la
morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in
cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art. 9
- Regole suppletive -
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è
competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene
successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio
dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335.
Art. 10
- Competenza per reati commessi all'estero -
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è
determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del
domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di
pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero
di essi.
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la
competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere
la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è
determinata a norma degli articoli 8 e 9.
Art. 11
- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati -
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di
questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le
esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro
distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale
distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le
sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel
capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento
alla nuova destinazione del magistrato.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di
competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 250.
Testo dell'articolo prima della sotituzione apportata dall'art. 3, D.L. 10
maggio 1996, n. 250
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di
questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni
ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto
di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato
stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale
ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro
distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue
funzioni al momento del fatto.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di
competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il
magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza (1).
(1) Con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Sezione IV : COMPETENZA PER CONNESSIONE
Art. 12
- Casi di connessione -
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in
concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso;
c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire
o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne
o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto
o l'impunità (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art. 13
- Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
-
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un
giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è
competente per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera
soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto
riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la
competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
Art. 14
- Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni -
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al
momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati
maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi
quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando
era maggiorenne.
Art. 15
- Competenza per materia determinata dalla connessione -
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della
corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è
competente per tutti la corte di assise.
2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale
ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.
Art. 16
- Competenza per territorio determinata dalla connessione -
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai
quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al
giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al
giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od
omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata
la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è
verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o
fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è
prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei
massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e
pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle
pene detentive.
Capo III : RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI
Art. 17
- Riunione di processi -
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al
medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida
definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) (1)
c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une
delle altre;
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso
influisce sulla prova di una altro reato o di una sua circostanza.
(1)Lettera soppressa dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art. 18
- Separazione di processi -
1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la
riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per
una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione,
mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è
necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è
stata ordinata la sospensione del procedimento;
c ) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità
dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo
impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
d ) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento
per mancato avviso o per legittimo impedimento;
e ) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di
altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di
ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì
disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai
fini della speditezza del processo.
Art. 19
- Provvedimenti sulla riunione e separazione -
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza,
anche di ufficio, sentite le parti.
Capo IV : PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art. 20
- Difetto di giurisdizione -
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato
e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi
1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado
del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la
trasmissione degli atti all'autorità competente.
Art. 21
- Incompetenza -
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato
e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23
comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa
manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro
quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza
respinta nell'udienza preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art. 22
- Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari -
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti
limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente.
Art. 23
- Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado -
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo
appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la
propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli
atti al giudice competente (1).
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza
inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se
ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
(1)La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la
propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede
la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico
ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara
con sentenza la propria incompetenza per territorio.
Art. 24
- Decisioni del giudice di appello sulla competenza -
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando
riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a
norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione,
purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma
dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello
(1).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che
si tratti di decisione inappellabile.
(1)Con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che, a
seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza
per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente,
anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo. Successivamente la
stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui dispone
che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per
incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente
anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Art. 25
- Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e
sulla competenza -
1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla
competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi
fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la
modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Art. 26
- Prove acquisite dal giudice incompetente -
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia
delle prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se
ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le
contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
Art. 27
- Misure cautelari disposte dal giudice incompetente -
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di
avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli
atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e
321.
Capo V: CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 28
- Casi di conflitto -
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo
fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli
previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice
dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione
di quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto
positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla
connessione.
Art. 29
- Cessazione del conflitto -
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del
provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la
propria competenza o la propria incompetenza.
Art. 30
- Proposizione del conflitto -
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la
quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno
dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è
presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con
dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione
necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione
la denuncia e la documentazione nonchè copia degli atti necessari alla
risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e
con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto
sospensivo sui procedimenti in corso.
Art. 31
- Comunicazione al giudice in conflitto -
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia
previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in
conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli
atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle
parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art. 32
- Risoluzione del conflitto -
1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in
camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte
assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene
necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in
conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è
notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine
previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a
norma del comma 2.
Capo VI : CAPACITÀ DEL GIUDICE
Art. 33
- Capacità del giudice -
1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di
ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni
sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni,
sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni,
collegi e giudici.
Capo VII: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 34
- Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento -
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in
un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli
altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al
giudizio per revisione.
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il
giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso
sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (1).
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di
polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore
speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente
tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha
deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può
esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
(1)Con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio
abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che
abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo
codice; con successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte
in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio
abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che
abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo
codice.
Con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del medesimo comma nella parte in cui non
prevede:
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui
all'art. 554, secondo comma dello stesso codice;
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di
cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;
- l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini
preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna.
Successivamente, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare
all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso
la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena
concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.
Con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che
abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui
all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio.
In seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al
dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia
respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto
non ricorrere di un ipotesi attenuata del reato contestato.
Con successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al
giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art.
444 dello stesso codice.
Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede:
- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini
preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di
una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato
la domanda di oblazione (sentenza 30 dicembre 1994, n. 453);
- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia,
all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto
storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli
atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di
procedura penale (sentenza 30 dicembre 1994, n. 455);
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le
indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale
nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 15 settembre 1995);
- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come
componente del Tribunale del riesame (art. 309, cod. proc. pen.) si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti
dell'indagato o dell'imputato e l'incompatibilità alla funzione di
giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello
avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare
personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310, cod.
proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza anzidetta (sentenza 24 aprile 1996, n. 131);
- che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre
l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le
indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare gestionale
nonchè la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare
personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione,
modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le
indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la
revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una
richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura
cautelare personale;
- che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle
parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato nonchè il giudice che, come
componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in
ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio 1996, n. 155) ;
- che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il
giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente
sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata (sentenza 2 novembre 1996, n. 371).
Art. 35
- Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio -
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche
separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini
fino al secondo grado.
Art. 36
- Astensione -
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un
difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle
parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di
dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del
procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una
delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o
danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite
dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b - seconda ipotesi
e lettera e - o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o
affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o
del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del
tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente
della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello
decide il presidente della Corte di cassazione.
Art. 37
- Ricusazione -
1. Il giudice può essere accusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e),
f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza,
egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti
oggetto dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare nè concorrere a pronunciare
sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata
sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a
pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Art. 38
- Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione -
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza
preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il
termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del
compimento dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la
scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere
proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante
l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso
proposta prima del termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è
proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella
cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è
depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice
ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato,
può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale.
Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i
motivi della ricusazione.
Art. 39
- Concorso di astensione e di ricusazione -
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando
il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e
l'astensione è accolta.
Art. 40
- Competenza a decidere sulla ricusazione -
1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un
giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di
appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di
appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui
appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una
sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice
ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla
ricusazione.
Art. 41
- Decisione sulla dichiarazione di ricusazione -
1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne
aveva il diritto e senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti
dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente
infondati, la corte o il tribunale, senza ritardo, la dichiara
inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per
cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 611.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione,
la corte o il tribunale può disporre, con ordinanza, che il giudice
sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al
compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al
giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti
private.
Art. 42
- Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione
o ricusazione -
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il
giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente
dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art. 43
- Sostituzione del giudice astenuto o ricusato -
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello
stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la
corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente
competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
Art. 44
- Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di
ricusazione -
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione
di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione
civile o penale.
Capo VIII : RIMESSIONE DEL PROCESSO
Art. 45
- Casi di rimessione -
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone
che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali
tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,
la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale
presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che
procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a
norma dell'articolo 11.
Art. 46
- Richiesta di rimessione -
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella
cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del
richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un
suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la
richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è
causa di inammissibilità della richiesta.
Art. 47
- Effetti della richiesta -
1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non
può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).
2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del
processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di rimessione.
Art. 48
- Decisione -
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al
giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al
pubblico ministero e notificata alle parti private.
3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza,
se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel
processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e
facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente.
4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta
dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
Art. 49
- Nuova richiesta di rimessione -
1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico
ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca
di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si
osservano le disposizioni dell'articolo 47.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purchè sia fondata su elementi nuovi. La richiesta
dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
Titolo II : PUBBLICO MINISTERO
Art. 50
- Azione penale -
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i
presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o
l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto
nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 51
-Uffici del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della
Repubblica distrettuale-
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai
magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la
pretura;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale
presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a -
sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di
appello.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del
titolo I.
3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416 bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1
lettera a - sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico
ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art. 52
- Astensione -
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando
esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi
uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica
presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e
del procuratore generale presso la corte di appello decidono,
rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il
procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale
presso la Corte di cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il
magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro
magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del
procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte
di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del
pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente
determinato a norma dell'articolo 11.
Art. 53
- Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione -
1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue
funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi
di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli
previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli altri casi
il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del
magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d),
e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per
l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.
Art. 54
- Contrasti negativi tra pubblici ministeri -
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che
il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso
cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba
procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale
presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso
distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del
pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici
interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o
della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei
casi e nei modi previsti dalla legge.
3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 54 bis
- Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio
sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo
il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione
degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di
aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le
necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole
sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del
pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da
parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede
alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti
dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di
contrasto positivo tra pubblici ministeri (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Titolo III : POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55
- Funzioni della polizia giudiziaria -
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della
legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 56
- Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto
la direzione dell'autorità giudiziaria:
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura
della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia
giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli
altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una
notizia di reato.
Art. 57
- Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale
dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia
ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale
qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le
persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'articolo 55.
Art. 58
- Disponibilità della polizia giudiziaria -
1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la
procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni
istituite nel distretto.
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono
svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della
Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle
sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o
altro organo di polizia giudiziaria.
Art. 59
- Subordinazione della polizia giudiziaria -
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono
gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile
verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il
servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal
personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non
possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per
disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
Titolo IV: IMPUTATO
Art. 60
- Assunzione della qualità di imputato -
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il
reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di
decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma
dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a
norma dell'articolo 555 e nel giudizio direttissimo.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo,
sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a
procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di
non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Art. 61
- Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona
sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 62
- Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato
o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza.
Art. 63
- Dichiarazioni indizianti -
1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una
persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico,
l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di
tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la
invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono
essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non
possono essere utilizzate.
Art. 64
- Regole generali per l'interrogatorio -
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia
cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera
all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo
di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere
avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà
di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il
suo corso.
Art. 65
- Interrogatorio nel merito -
1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini
in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli
elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua
difesa e le pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale.
Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e
di eventuali segni particolari della persona.
Art. 66
- Verifica dell'identità personale dell'imputato -
1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo
invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a
identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si
rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non
pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente,
quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle
forme previste dall'articolo 130.
Art. 67
- Incertezza sull'età dell'imputato -
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere
che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art. 68
- Errore sull'identità fisica dell'imputato -
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza
a norma dell'articolo 129.
Art. 69
- Morte dell'imputato -
1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo
il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia
sentenza a norma dell'articolo 129.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si
accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Art. 70
- Accertamenti sulla capacità dell'imputato -
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale
sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di
ufficio, perizia (1).
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice
assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al
proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni
altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari,
la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme
previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i
termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli
atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona
sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere
assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.
(1)Con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle
parole "sopravvenuta al fatto".
Art. 71
- Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che
lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che
questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un
curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante
legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale
nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale
assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che
in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona
dell'imputato, nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo
75 comma 3.
Art. 72
- Revoca dell'ordinanza di sospensione -
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza,
il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente
dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei
mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato
mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al
procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Art. 73
- Provvedimenti cautelari -
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da
renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il
giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per
l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per
malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di
ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del
servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso
efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento
dell'autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare
dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme
previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede
all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni,
chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal
comma 2.
Titolo V: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA
PENA PECUNIARIA
Art. 74
- Legittimazione all'azione civile -
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di
cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo
penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi
successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile
civile.
Art. 75
- Rapporti tra azione civile e azione penale -
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata
pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio
di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice
penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel
processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la
costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo
la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza
penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia
della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni
previste dalla legge (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione
nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permette
all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il
dibattimento prosegua in sua assenza.
Art. 76
- Costituzione di parte civile -
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e
grado del processo.
Art. 77
- Capacità processuale della parte civile -
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono
costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o
assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi
sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il
danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al
giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta
altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai
suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal
rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le
persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del
danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere
esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi
precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero
il curatore speciale.
Art. 78
- Formalità della costituzione di parte civile -
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella
cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve
contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione
o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione
civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata,
a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuno
di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione di parte civile.
Art. 79
- Termine per la costituzione di parte civile -
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare
e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall'articolo 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà
di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art. 80
- Richiesta di esclusione della parte civile -
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono
proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la
richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza
preliminare o nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al
dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta
oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non
impedisce una successiva costituzione fino a quando non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art. 81
- Esclusione di ufficio della parte civile -
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione
di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Art. 82
- Revoca della costituzione di parte civile -
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e
grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o
da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto
depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le
conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti
al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il
giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento
della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile.
L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede
civile.
Art. 83
- Citazione del responsabile civile -
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato
può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per
il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione
del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona
fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a
rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo
assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al
responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso
previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al
responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella
cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per
erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile
non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza
preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la
citazione (1).
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione
di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte
civile.
(1) La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti
al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo
comma, dello stesso codice.
Art. 84
- Costituzione del responsabile civile -
1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e
grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con
dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione
o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale
rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo.
Art. 85
- Intervento volontario del responsabile civile -
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero
esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile
civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a
che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484,
presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e
2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo
468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di
presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura
del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna
di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione
di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte
civile.
Art. 86
- Richiesta di esclusione del responsabile civile -
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal pubblico ministero che non
ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che
non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova
raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa
in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza,
non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide
senza ritardo con ordinanza.
Art. 87
- Esclusione di ufficio del responsabile civile -
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o
per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di
ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il
giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Art. 88
- Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del
responsabile civile -
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non
pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non
pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il
risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso
su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione
davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Art. 89
- Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per
l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero
o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla
citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la
disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Titolo VI: PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 90
- Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà
ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del
procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o
inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei
soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le
facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi
congiunti di essa.
Art. 91
- Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato -
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in
forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato.
Art. 92
- Consenso della persona offesa -
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al
consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle
associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme
previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione.
Art. 93
- Intervento degli enti o delle associazioni -
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91
l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di
intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o
dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le
finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale
rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di
consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata
conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere
notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima
notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
procedimento.
Art. 94
- Termine per l'intervento -
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art. 95
- Provvedimenti del giudice -
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93
comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento
dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale
rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le
sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale,
sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è
avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima
dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento,
l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza.
Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione
dell'ente o dell'associazione.
Titolo VII : DIFENSORE
Art. 96
- Difensore di fiducia -
1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o
in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere
fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art. 97
- Difensore di ufficio -
1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto
privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività
della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, di intesa
con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla
base di turni di reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e
l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato
sulla base dei criteri indicati nel comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di
ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è
comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero
designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il
quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può
essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
difensore di fiducia.
Art. 98
- Patrocinio dei non abbienti -
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende
costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di
essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della
legge sul patrocinio dei non abbienti.
Art. 99
- Estensione al difensore dei diritti dell'imputato -
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a
quest'ultimo.
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria,
all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso,
sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100
- Difensore delle altre parti private -
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un
difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o
della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile
civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In
tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal
difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a
essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che
importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore.
Art. 101
- Difensore della persona offesa -
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste
dall'articolo 96 comma 2.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che
intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni
dell'articolo 100.
Art. 102
- Sostituto del difensore -
1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di
questo, può designare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
Art. 103
- Garanzie di libertà del difensore -
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono
consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello
stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del
reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare
cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo
che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un
sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di
nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il
presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle
operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata
copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei
difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto
di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a
quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della
corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto
riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità
giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del
reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati
delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni
precedenti, non possono essere utilizzati.
Art. 104
- Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare -
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con
il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384
ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico
ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non
superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore (1).
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è
esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il
fermato è posto a disposizione del giudice.
(1)Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 105
- Abbandono e rifiuto della difesa -
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le
sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto
della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale
in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti
della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque
giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei
diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di
abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione
da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato,
della persona offesa, degli enti e delle associazioni previste
dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del
procedimento e non interrompe l'udienza.
Art. 106
- Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento -
1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune,
purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la
indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con
ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo
97.
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari
dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le
parti interessate, provvede a norma del comma 3.
Art. 107
- Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore -
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne
dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata
all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un
nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso
il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108
- Termine per la difesa -
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di
abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in
sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non
inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per
informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
Codice di Procedura Penale
Libro secondo
Parte prima
ATTI
Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 109
- Lingua degli atti -
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua
italiana.
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado
o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza
linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a
questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella
madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui
indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli
altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni
internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di
nullità.
Art. 110
- Sottoscrizione degli atti -
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non
dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in
fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con
segni diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto
orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine
dell'atto medesimo.
Art. 111
- Data degli atti -
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il
giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto.
L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente
prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di
nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa
stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto
medesimo o in atti a questo connessi.
Art. 112
- Surrogazione di copie agli originali mancanti -
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una
sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare
uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è
possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed
è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il
pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia
di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di
avere gratuitamente un'altra copia autentica.
Art. 113
- Ricostituzione di atti -
1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il
giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e
stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere
ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito
secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che
l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice
dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se
necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente
indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
Art. 114
- Divieto di pubblicazione di atti -
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti
coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più
coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione,
anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non
dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del
fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della
sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione
degli atti utilizzati per le contestazioni (1).
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti
dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le
parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o
di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini
stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il
termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione
è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,
può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o
comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive
di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.
Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a
quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni,
nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto.
(1)La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se
non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli".
Art. 115
- Violazione del divieto di pubblicazione -
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del
divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3
lettera b - costituisce illecito disciplinare quando il fatto è
commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da
persone esercenti una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo
titolare del potere disciplinare.
Art. 116
- Copie, estratti e certificati -
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi
abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie,
estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che
procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la
definizione del procedimento, il presidente del collegio o il
giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la
sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione
stabilito dall'articolo 114.
Art. 117
- Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico
ministero -
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per
il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può
ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni
anche di propria iniziativa.
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato.
2 bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle
funzioni previste dall'articolo 371 bis, accede al registro delle
notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso
le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso
collegamenti reciproci (1).
(1)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 118
- Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro
dell'interno -
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale
di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa
antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per
la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in
flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa (1).
1 bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i
soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro
previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata
(2).
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono
coperte dal segreto di ufficio.
(1)Comma così modificato dall'art. 4, comma 10, lett. a - , D.L. 8
giugno 1992, n. 306.
(2)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b - , D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 119
- Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del
procedimento -
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare
dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si
fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed
egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto
le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per
iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere,
l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di
preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
Art. 120
- Testimoni ad atti del procedimento -
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette
da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si
presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure
di prevenzione.
Art. 121
- Memorie e richieste delle parti -
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori
possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante
deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza
ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro
quindici giorni.
Art. 122
- Procura speciale per determinati atti -
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un
procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità,
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente
dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e
dei fatti ai quali si riferisce. La procura è unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia
sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui
si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse
altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta
dalla legge.
Art. 123
- Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -
1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione
di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono
iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate
all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute
direttamente dall'autorità giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di
presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata
trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le
dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero
ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti
private o dalla persona offesa.
Art. 124
- Obbligo di osservanza delle norme processuali -
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice,
gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche
quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione
processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme
anche ai fini della responsabilità disciplinare.
Titolo II : ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 125
- Forme dei provvedimenti del giudice -
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice
assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I
decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la
motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza
dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La
deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un
componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla
decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del
dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si
riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati
del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a
cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio (1).
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di
particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche
oralmente.
(1)Comma così sostituito dal D.Lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.
Art. 126
- Assistenza al giudice -
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito
dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la
legge non dispone altrimenti.
Art. 127
- Procedimento in camera di consiglio -
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il
presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare
avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.
L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate
memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè i
difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o
internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne
fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito
personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da
quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di
nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre
ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto
motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è
dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di
procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le
disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a
norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè "di
regola".
Art. 128
- Deposito dei provvedimenti del giudice -
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza
preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del
giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla
deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili,
l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è
comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la
legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Art. 129
- Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità -
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale
riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una
condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto
dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
Art. 130
- Correzione di errori materiali -
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti
inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la
cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale
dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso
il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è
dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice
competente a conoscere dell'impugnazione.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo
127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta
annotazione sull'originale dell'atto.
Art. 131
- Poteri coercitivi del giudice -
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere
l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza
pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e
ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 132
- Accompagnamento coattivo dell'imputato -
1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla
legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di
condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la
forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere
tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di
quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le
ventiquattro ore.
Art. 133
- Accompagnamento coattivo di altre persone -
1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o
il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati,
omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinare l'accompagnamento
coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di
una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa
delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione
ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
Titolo III : DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 134
- Modalità di documentazione -
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la
stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di
impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata
anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3
sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione
audiovisiva se assolutamente indispensabile.
Art. 135
- Redazione del verbale -
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento
meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le
necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche
esterno all'amministrazione dello Stato.
Art. 136
- Contenuto del verbale -
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese,
del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso,
le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause,
se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti
intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha
constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonchè le
dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli
assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente
o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se
la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è
avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta
menzione.
Art. 137
- Sottoscrizione del verbale -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale,
previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone
intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono
rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di
sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Art. 138
- Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 2, i nastri impressi
con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni
non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati.
Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice
dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche
estranea all'amministrazione dello Stato.
Art. 139
- Riproduzione fonografica o audiovisiva -
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da
personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato,
sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è
indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di
riproduzione.
3. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi
motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa
prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale
tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a
persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non
sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se
effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Art. 140
- Modalità di documentazione in casi particolari -
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione
contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da
verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero
quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di
riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il
giudice vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina
espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la
descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste
possono servire a valutarne la credibilità.
Art. 141
- Dichiarazioni orali delle parti -
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono
fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o
dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso
l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la
registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.
Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una
certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Art. 141 bis
- Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato
di detenzione -
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo,
in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere
documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una
indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico,
si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza
tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se
richiesta dalle parti (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 142
- Nullità dei verbali -
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi
è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la
sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Titolo IV: TRADUZIONE DEGLI ATTI
Art. 143
- Nomina dell'interprete -
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il
compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua
italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119,
l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre
uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può
anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel
verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico
ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.
Art. 144
- Incapacità e incompatibilità dell'interprete -
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da
infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero
è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di
un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di
astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di
testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno,
nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può
essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o
sordomuta.
Art. 145
- Ricusazione e astensione dell'interprete -
1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati
nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti
compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto,
ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi,
l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o astensione può essere
presentata fino a che non siano esaurite le formalità di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che
l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il
giudice con ordinanza.
Art. 146
- Conferimento dell'incarico -
1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli
chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144
e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente
l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere
la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si
faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare
l'ufficio.
Art. 147
- Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete -
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga
durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che
può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete
può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione
scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un
milione.
Titolo V : NOTIFICAZIONI
Art. 148
- Organi e forme delle notificazioni -
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne
esercita le funzioni.
2. Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le
notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con
l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della
cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale
addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la
data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro
presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta
menzione nel verbale (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art. 149
- Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -
1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta
di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o
convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della
polizia giudiziaria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni
svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto
con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2.
Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da
persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con
effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia
data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante
telegramma.
Art. 150
- Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può
prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce
all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia
eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la
conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare
l'atto a conoscenza del destinatario.
Art. 151
- Notificazioni richieste dal pubblico ministero -
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o
dall'ufficio giudiziario.
2. La consegna di copie dell'atto all'interessato da parte della
segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in
cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in
loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta
menzione nel verbale (1).
(1)Comma così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12. L'originario quarto comma è stato soppresso dallo stesso
articolo.
Art. 152
- Notificazioni richieste dalle parti private -
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio
di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 153
- Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche
direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia
dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha
eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico
ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo,
salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto
sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa è avvenuta.
Art. 154
- Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
-
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a
norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i
luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito
dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia
precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona
offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a
dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel
termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene
effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la
stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è
eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita
con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non
detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche
o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono
eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in
giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e
la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono
costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel
luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del
giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o
se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art. 155
- Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -
1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di
identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle
persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può
disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la
notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto
sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono
indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a
conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale
del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale
giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i
documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o
segreteria dell'autorità procedente.
Art. 156
- Notificazioni all'imputato detenuto -
1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di
detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella
relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al
direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si
provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente
all'imputato, perchè legittimamente assente. In tal caso,
dell'avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli
istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli
atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal
procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è
internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato
possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
Art. 157
- Prima notificazione all'imputato non detenuto -
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima
notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna
di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente
la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa,
mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o,
in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la
notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto
notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni
quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di
volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della
notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa
dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia
avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le
veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è
scritta all'esterno del plico stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si
rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca
dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,
l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha
l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli
esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del
deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione
dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà
inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 158
- Prima notificazione all'imputato in servizio militare -
1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo
il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli
risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se
la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio
del comandante il quale informa immediatamente l'interessato
dell'avvenuta notificazione con il mezzo più celere.
Art. 159
- Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche
dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima
residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli
abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso
l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano
esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di
irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore
all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia
eseguita mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto.
L'irreperibile è rappresentato dal difensore (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 3, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art. 160
- Efficacia del decreto di irreperibilità -
1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere
efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza
preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la
notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare
nonchè il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal
pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che
dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado
e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove
ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).
(1)Articolo così sostituito dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art. 161
- Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni -
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel
primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato non detenuto nè internato, lo invitano a
dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero
a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella
sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha
l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto
di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno
eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della
elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta
menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o
eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con
il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del
domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di
insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione,
le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui
l'atto è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa
dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso
da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto
della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la
dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale
dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1,
iscrive la dichiarazione o l'elezione nell'apposito registro e
trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la
scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2
diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi
previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione e l'elezione di domicilio
mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta
che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato
nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o
eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 (1).
(1)Articolo così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art. 162
- Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto -
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro
mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede,
con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o
lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o
da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del
pretore del luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso
immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si
provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una
autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad
altra autorità.
4. Finchè l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il
verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte
nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Art. 163
- Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto -
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a
norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 157.
Art. 164
- Durata del domicilio dichiarato o eletto -
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per
ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli
articoli 156 e 613 comma 2.
Art. 165
- Notificazioni all'imputato latitante o evaso -
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite
mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria
designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal
difensore.
Art. 166
- Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma
degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova
nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni
si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore
speciale.
Art. 167
- Notificazioni ad altri soggetti -
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli
articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1,
2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
Art. 168
- Relazione di notificazione -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale
giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce
all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica
l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate,
le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia,
i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da
essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia,
apponendo la propria sottoscrizione.
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia
consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun
interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal
giorno della sua esecuzione.
Art. 169
- Notificazioni all'imputato all'estero -
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di
dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere,
il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso
di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede,
il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso
nonchè l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio
dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della
raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le
notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi
trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità
emesso a norma dell'articolo 159 (1).
3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua
dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli
conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si
deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie
sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il
pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità,
dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei
limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui
dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.
(1)Comma così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art. 170
- Notificazioni col mezzo della posta -
1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli
uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un
ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il
piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità
del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle
notificazioni nei modi ordinari.
Art. 171
- Nullità delle notificazioni -
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei
quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata
richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione
di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve
essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti
dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita
mediante consegna al difensore (1);
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la
comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione
della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice
nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a
conoscenza del destinatario.
(1) Lettera modificata dall'art. 7, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Titolo VI : TERMINI
Art. 172
- Regole generali -
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad
anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,
è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si
computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si
computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo
stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o
compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto
nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al
pubblico.
Art. 173
- Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto
nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono
essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può
chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta
nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.
Art. 174
- Prolungamento dei termini di comparizione -
1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il
domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del
comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il
termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari
per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento
chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici
di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.
Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o
internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento
del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato
residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito
dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi
di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine
stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale
l'autorità procedente emette ordine o invito.
Art. 175
- Restituzione nel termine -
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono
restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di
non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per
proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi
di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che
l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto
non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è
stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti
dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato non si sia
sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del
procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena
di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il
fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi
previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva
conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di
una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al
tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il
giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla
opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la
proposizione della impugnazione o della opposizione può essere
impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla
opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per
proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la
scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del
termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2,
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo
intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del
decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di
deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
Art. 176
- Effetti della restituzione nel termine -
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta
di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai
quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di
cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la
rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
Titolo VII : NULLITÀ
Art. 177
- Tassatività -
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del
procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Art. 178
- Nullità di ordine generale -
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle
disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di
ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione
penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e
delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della
persona offesa dal reato e del querelante.
Art. 179
- Nullità assolute -
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1
lettera a - , quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero
nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa
citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in
cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato
e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche
disposizioni di legge.
Art. 180
- Regime delle altre nullità di ordine generale -
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste
dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più
essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione della sentenza di
primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la
deliberazione della sentenza del grado successivo.
Art. 181
- Nullità relative -
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179
comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e
quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti
gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che
sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando
manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite
entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero
gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il
termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine,
ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere,
devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo
periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con
l'impugnazione della relativa sentenza.
Art. 182
- Deducibilità delle nullità -
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere
eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha
interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere
eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,
immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere
eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2,
3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a
pena di decadenza.
Art. 183
- Sanatorie generali delle nullità -
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle
ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto
omesso o nullo è preordinato.
Art. 184
- Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle
notificazioni -
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative
comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è
comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal
solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine
per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al
dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto
dall'articolo 429.
Art. 185
- Effetti della dichiarazione di nullità -
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che
dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la
rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a
carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del
procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto
nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità
concernenti le prove.
Art. 186
- Inosservanza di norme tributarie -
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto
nè impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie
previste dalla legge.
Codice di Procedura Penale
Libro terzo
Parte prima
PROVE
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 187
- Oggetto della prova -
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla
punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione
di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i
fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
Art. 188
- Libertà morale della persona nell'assunzione della prova -
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti.
Art. 189
- Prove non disciplinate dalla legge -
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice
può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei
fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice
provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione
della prova.
Art. 190
- Diritto alla prova -
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza
ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che
manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati
sentite le parti in contraddittorio.
Art. 190 bis
- Requisiti della prova in casi particolari -
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51,
comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle
persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni
in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono
stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il
giudice lo ritiene assolutamente necessario (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 191
- Prove illegittimamente acquisite -
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non
possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento.
Art. 192
- Valutazione della prova -
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che
questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono
valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da
persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel
caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
Art. 193
- Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili -
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle
leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di
cittadinanza.
Titolo II : MEZZI DI PROVA
Capo I : TESTIMONIANZA
Art. 194
- Oggetto e limiti della testimonianza -
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova.
Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti
specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e
alla pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse
che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchè alle
circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.
La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della
persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve
essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre sulle
voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo che
sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195
- Testimonianza indiretta -
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre
persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano
chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate
nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le
dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza
da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per
morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (1).
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il
testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella
orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi
dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle
circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone
abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in
grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei
fatti oggetto dell'esame.
(1)Con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 196
- Capacità di testimoniare -
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere
testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti
opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati
disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della
testimonianza.
Art. 197
- Incompatibilità con l'ufficio di testimone -
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento
sia divenuta irrevocabile;
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede,
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la
funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
Art. 198
- Obblighi del testimone -
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle
prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere
secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali
potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Art. 199
- Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono
tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza
ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà
di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato
all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente
ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza
coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con l'imputato.
Art. 200
- Segreto professionale -
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui
hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro
esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la
facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali
persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi
delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie
sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la
loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione
della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la
fonte delle sue informazioni.
Art. 201
- Segreto di ufficio -
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti
conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Art. 202
- Segreto di Stato -
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti
coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la
esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il
Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il
giudice ordina che il testimone deponga.
Art. 203
- Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza -
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni
e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro
informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni
da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate.
Art. 204
- Esclusione del segreto -
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202
e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione
dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura
del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 205
- Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di
grandi ufficiali dello Stato -
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede
in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle
Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte
costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in
cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la
regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene
indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2
per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Art. 206
- Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici -
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una
missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal
territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo
del Ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si
procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205
comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno
stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si
osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Art. 207
- Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti -
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni
contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il
presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso,
l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso
avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel
rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero
perchè proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone
ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato
previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico
ministero trasmettendogli i relativi atti.
Capo II : ESAME DELLE PARTI
Art. 208
- Richiesta dell'esame -
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere
esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi
consentono.
Art. 209
- Regole per l'esame -
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa
dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione
nel verbale.
Art. 210
- Esame di persona imputata in un procedimento connesso -
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a
norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è
proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel
caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne
ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione
dei testimoni (1) .
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha
diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è
designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate
nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse
hanno facoltà di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194,
195, 499 e (2).
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
(1)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - , D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Capo III : CONFRONTI
Art. 211
- Presupposti del confronto -
1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o
interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze
importanti.
Art. 212
- Modalità del confronto -
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i
quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le
modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle
dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è
avvenuto durante il confronto.
Capo IV : RICOGNIZIONI
Art. 213
- Ricognizione di persone. Atti preliminari -
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita
chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari
che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire
il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia
visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da
riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano
altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del
riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e
delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di
nullità della ricognizione.
Art. 214
- Svolgimento della ricognizione -
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura
la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche
nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi
quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si
presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali
sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente
introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei
presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia
riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza
di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia
compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di
svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento
della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche
o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art. 215
- Ricognizione di cose -
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di
altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le
disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da
riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se
riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare
quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 216
- Altre ricognizioni -
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può
essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le
disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 217
- Pluralità di ricognizioni -
1. Quando più persone sono chiamate a eseguire la ricognizione della
medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti
separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione
e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di
più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o
l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti
diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Capo V : ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art. 218
- Presupposti dell'esperimento giudiziale -
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto
sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile,
della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e
nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219
- Modalità dell'esperimento giudiziale -
1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta
enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa
ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un
esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle
operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche
o con altri strumenti o procedimenti.
3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il
giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di
assicurare il regolare compimento dell'atto.
4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso,
dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non
offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità
delle persone o la sicurezza pubblica.
Capo VI : PERIZIA
Art. 220
- Oggetto della perizia -
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati
o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche
o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura
di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche.
Art. 221
- Nomina del perito -
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli
appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella
specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice
cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più personale quando
le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero
richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra
uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
Art. 222
- Incapacità e incompatibilità del perito -
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità
di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure di
prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di
interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in
un procedimento connesso.
Art. 223
- Astensione e ricusazione del perito -
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di
dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h -
del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata
fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico
e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con
ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del
giudice.
Art. 224
- Provvedimenti del giudice -
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata,
contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto
delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per
la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni
provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del
perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 238, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali,
disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale
dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle
specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.
Art. 225
- Nomina del consulente tecnico -
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno
facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per
ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul
patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da
un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art. 226
- Conferimento dell'incarico -
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova
in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte
degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo
invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della
responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento
dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo
che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le
operazioni peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti
tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227
- Relazione peritale -
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere
raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare
immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla
sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta
giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone
perchè ne venga data comunicazione alla parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il
termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del
perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni
caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può
superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il
perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel
termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228
- Attività del perito -
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti.
A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli
atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge
prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle
parti e all'assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari di sua
fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti
apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda
notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi
in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini
dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice
e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi
sospensione delle operazioni stesse.
Art. 229
- Comunicazioni relative alle operazioni peritali -
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le
operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà
comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art. 230
- Attività dei consulenti tecnici -
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al
perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle
quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito
specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve
darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i
consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice
di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto
della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività
non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre
attività processuali.
Art. 231
- Sostituzione del perito -
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel
termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se
svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua
sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a
lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al
collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di
astensione o di ricusazione.
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del
giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già
compiute.
Art. 232
- Liquidazione del compenso al perito -
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha
disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art. 233
- Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia -
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in
numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono
esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma
dell'articolo 121.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i
diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto
dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Capo VII : DOCUMENTI
Art. 234
- Prova documentale -
1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile
recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle
voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo
o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti
tecnici e dei periti.
Art. 235
- Documenti costituenti corpo del reato -
1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti
qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art. 236
- Documenti relativi al giudizio sulla personalità -
1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale,
della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale
degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchè delle
sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze
straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità
dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale
si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle
qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario
giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la
credibilità di un testimone.
Art. 237
- Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato -
1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento
proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri
prodotto.
Art. 238
- Verbali di prove di altri procedimenti -
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel
dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio
civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa
giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli
imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (1).
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che
anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di
dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei
confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti
verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503 (2).
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il diritto
delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le
cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4
del presente articolo (3).
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(1) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto 1997, n.
267.
(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) , L. 7 agosto
1997, n. 267.
(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) , L. 7 agosto
1997, n. 267.
Art. 238 bis
- Sentenze irrevocabili -
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute
irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in
esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3
(1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 239
- Accertamento della provenienza dei documenti -
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il
riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art. 240
- Documenti anonimi -
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti nè in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del
reato o provengano comunque dall'imputato.
Art. 241
- Documenti falsi -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la
falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di
questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del
documento.
Art. 242
- Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici -
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella
italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se
ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se
necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.
Art. 243
- Rilascio di copie -
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere
segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può
autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma
dell'articolo 116.
Titolo III: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Capo I: ISPEZIONI
Art. 244
- Casi e forme delle ispezioni -
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con
decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti
materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi
sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi,
l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile,
verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e
cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione
tecnica.
Art. 245
- Ispezione personale -
1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito
della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo
caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
Art. 246
- Ispezione di luoghi o di cose -
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del
luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le
operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone
tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può
ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno
non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far
ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
Capo II: PERQUISIZIONI
Art. 247
- Casi e forme delle perquisizioni -
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona
il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione
personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino
in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto
dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che
l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo
stesso decreto.
Art. 248
- Richiesta di consegna -
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,
l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è
presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile
procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare
altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o
gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare
atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto,
l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.
Art. 249
- Perquisizioni personali -
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia
del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a
norma dell'articolo 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Art. 250
- Perquisizioni locali -
1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione
locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare
o assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e
l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore
ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può
disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o
sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del
reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel
verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che
le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto
coattivamente sul posto.
Art. 251
- Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa
non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per
iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti
temporali.
Art. 252
- Sequestro conseguente a perquisizione -
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a
sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Capo III: SEQUESTRI
Art. 253
- Oggetto e formalità del sequestro -
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un
ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se
presente.
Art. 254
- Sequestro di corrispondenza -
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro
di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di
corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per
mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il
reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi
deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza
sequestrati, senza aprirli e senza pretendere altrimenti conoscenza del
loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la
corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente
diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Art. 255
- Sequestro presso banche -
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di
documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni
altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia
fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non
appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Art. 256
- Dovere di esibizione e segreti -
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti
e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa
esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico,
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si
tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o
professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale,
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa
e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o
le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la
dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il
sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia
essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non
doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il
Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto,
l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.
Art. 257
- Riesame del decreto di sequestro -
1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a
norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 258
- Copie dei documenti sequestrati -
1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei
documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro
di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a
rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano
legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati
dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in
copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del
sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro
ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da
cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di
farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito
giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono,
copie, estratti e certificati delle parti del volume o del registro non
soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle
copie, negli estratti e nei certificati.
Art. 259
- Custodia delle cose sequestrate -
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla
segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso,
determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma
dell'articolo 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di
conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità
giudiziaria nonchè delle pene previste dalla legge penale per chi
trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una
cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione
imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato
verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
Art. 260
- Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili -
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio
giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e
dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle
cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di
giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire
fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono
alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa
custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne
ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art. 261
- Rimozione e riapposizione dei sigilli -
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei
sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza
dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione
dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario
in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e
l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art. 262
- Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate -
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della
sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a
ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il
giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile,
che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia
mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini
preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate
sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la
confisca.
Art. 263
- Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate -
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con
ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione
non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito
in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il
giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente
in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose
sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato (1).
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o
respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre
opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 (2).
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice
dell'esecuzione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2) Comma così modificato dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 264
- Provvedimenti in caso di mancata restituzione -
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se
la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il
giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al
portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore
e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo.
Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità,
nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della
cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero
pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di
grazia e giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine
indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non
possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza
rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale
nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso
l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono
devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di
avervi diritto.
Art. 265
- Spese relative al sequestro penale -
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose
sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo
all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore
sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.
Capo IV: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Art. 266
- Limiti di ammissibilità -
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai
seguenti reati:
a - delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell'articolo 4;
b - delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata
a norma dell'articolo 4;
c - delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d - delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e - delitti di contrabbando;
f - reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1).
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo
se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività
criminosa.
(1) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 266 bis
- Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche -
Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a
quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni
relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
sistemi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 267
- Presupposti e forme del provvedimento -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266.
L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi
di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della
prosecuzione delle indagini.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va
comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto
del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito,
l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non
possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica
le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i
quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato
per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero
avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico
ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per
ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Art. 268
- Esecuzione delle operazioni -
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è
redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle
comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli
impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali
impianti risultano insufficienti o inidonei e esistono eccezionali ragioni
di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento
motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico
servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano
compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (1).
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi
sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimandendovi per
il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non
riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il
giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura
delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il
termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli
atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il
giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non
appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo
stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata
l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di
partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima
(2).
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero
la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le
trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento
(2).
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire
la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 269
- Conservazione della documentazione -
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il
pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono
conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia
gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il
procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto
controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
Art. 270
- Utilizzazione in altri procedimenti -
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità
competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà
di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel
procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271
- Divieti di utilizzazione -
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora
le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o
qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli
267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a
conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200
comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro
ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano
deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la
documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia
distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
Codice di Procedura Penale
Libro quarto
Parte prima
MISURE CAUTELARI
Titolo I: MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 272
- Limitazioni alle libertà della persona -
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Art. 273
- Condizioni generali di applicabilità delle misure -
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non
sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o
se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di
estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Art. 274
- Esigenze cautelari -
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle
indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a
situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la
genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.
Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere
individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli
addebiti (1);
b)quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che
egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato,
desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di
armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine
costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa
specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede,
le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni (1).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 275
- Criteri di scelta delle misure -
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il
giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena (1).
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando
ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice
penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari (2).
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati
siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha
superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque
tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (2)
5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è
una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura
autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la
disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro
successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che
il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di
recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in
cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3 (3).
(1) Comma inserito dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
Art. 276
- Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte -
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra
più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della
violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a
una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il
cumulo anche con una misura coercitiva.
Art. 277
- Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari -
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti
della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile
con le esigenze cautelari del caso concreto.
Art. 278
- Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure -
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene
conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato,
fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n.
4 del codice penale nonchè delle circostanze per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di
quelle a effetto speciale. Della recidiva si tiene conto nel caso previsto
dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le
circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo (1).
(1) Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 1° marzo 1991, n. 60.
Successivamente l'art. 6, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha così modificato il
presente comma, abrogando tra l'altro l'ultimo periodo.
Art. 279
- Giudice competente -
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle modifiche
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima
dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
Capo II: MISURE COERCITIVE
Art. 280
- Condizioni di applicabilità delle misure coercitive -
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e
dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere
applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo
a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi
abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 281
- Divieto di espatrio -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione
del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del
passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2 bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive
previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di
espatrio (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, e
successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con
sentenza 31 marzo 1994, n. 109.
Art. 282
- Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Art. 283
- Divieto e obbligo di dimora -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del
giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero,
al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di
dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una
frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore
ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto
o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo
di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione
di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della
regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di
polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare
il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere
all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in
cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo
di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni
dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno,
senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata
comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila
l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Art. 284
- Arresti domiciliari -
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da
altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili
esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il
giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo
di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle
suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle
prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare.
Art. 285
- Custodia cautelare in carcere -
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato
sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per
rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e
con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si
computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia
cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del
codice penale.
Art. 286
- Custodia cautelare in luogo di cura -
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di
infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità
di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere,
può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando
risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Art. 286 bis
- Divieto della custodia cautelare -
1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti
di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed
è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione
da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di
custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto
hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento
dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo
difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di
incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare,
ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato (1).
2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia
sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria;
sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per
accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria
rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal
giudice.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità
con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1,
ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre
che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito
penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea
struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario,
adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di
fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del
comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la
custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299.
Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene
presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa
alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.
135.
Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 18 ottobre 1995, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei
confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, cod.
proc. pen. e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio
per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
Capo III: MISURE INTERDITTIVE
Art. 287
- Condizioni di applicabilità delle misure interdittive -
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste
in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti
per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni.
Art. 288
- Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori -
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della
potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in
tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero
per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale,
commesso in danno di prossimi congiunti la misura può essere disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Art. 289
- Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio -
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione,
la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice
procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli
articoli 64 e 65 (1).
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.
Art. 290
- Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in
parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei
delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di
consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la
misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'articolo 287 comma 1.
Capo IV: FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Art. 291
- Procedimento applicativo -
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda,
nonchè tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni
e memorie difensive già depositate (1).
1 bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre
misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente
richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate (1).
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice,
quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare
taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la
misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la
propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni
dell'articolo 27.
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e
successivamente abrogato dall'art. 8, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 292
- Ordinanza del giudice -
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con
ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di
legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi
assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla
commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,
l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze
di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle
indagini da compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire
l'esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del comma 1 dell'articolo
274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice (1).
2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che
assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione
del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato (2).
2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a
carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonchè
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
(3).
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero
circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli
ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 293
- Adempimenti esecutivi -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare
consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà
di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore
di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute.
Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza
e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare
sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o
esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse
insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore (1) .
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa
all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via
ordinaria.
(1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte
costituzionale, con sentenza 24 giugno 1997, n. 192, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme
all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del
pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
Art. 294
- Interrogatorio della persona sottoposta
a misura cautelare personale - (1)
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di
indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque
giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui
essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti
domiciliari, l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni (2)
.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia
coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre
dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione
(3).
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve
avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne
fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (3).
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto
motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data
in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o
comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni
di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274
e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo
299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta (4) .
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal
giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico
ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente,
richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte
del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice (5).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a - , L. 8 agosto
1995, n. 332.
(2) Comma modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e
successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b - , L. 8
agosto 1995, n. 332, che ha tra l'altro abrogato l'ultimo periodo. La
Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato
di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.
(3) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 8 agosto 1995, n.
332.
(4) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), L. 8 agosto
1995, n. 332.
(5) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. e), L. 8 agosto
1995, n. 332.
Art. 295
- Verbale di vane ricerche -
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene
rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo
293, l'ufficiale o l'agente redige egualmente il verbale, indicando
specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice
che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi
previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il
pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli
266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove
possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.
3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma
5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di
agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3 bis (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 296
- Latitanza -
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare,
agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o
a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un
difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia
depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata
disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al
difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel
procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha
dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti
perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento è stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
Art. 297
- Computo dei termini di durata delle misure -
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell'arresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza
che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che
dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente
circostanziato o qualificato, ovvero, per fatti diversi commessi
anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali
sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b - e c -
, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i
termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima
ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione
non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli
atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale
sussiste connessione ai sensi del presente comma (1).
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto del
giorno in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la
deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio
sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata
complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4 (2).
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di
sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è
notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di
detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di
questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la
custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per
esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) L'art. 1 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60 reca l'interpretazione
autentica del presente comma:
"L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi
nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e
da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia
cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o
del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si
sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei
termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti
nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che
ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del
codice di procedura penale". Successivamente l'art. 12, comma 2, L. 8
agosto 1995, n. 332, ha così modificato il presente comma.
Art. 298
- Sospensione dell'esecuzione delle misure -
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare
personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli
effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della
pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure
alternative alla detenzione.
Capo V: ESTINZIONE DELLE MISURE
Art. 299
- Revoca e sostituzione delle misure -
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative
alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo
274.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze
cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose (1).
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la
sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza
entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede
anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le
indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero
quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3 bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla
sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su
richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due
giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la
sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di
revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a
quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio
dell'imputato che ne ha fatto richiesta (2) .
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari
risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalità più gravose.
4 bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede
la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la
sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta
non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il
quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.
4 ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di
decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e
senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre
condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono
eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui
la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata
sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se
tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario
penitenziario, o risultino in altro modo al giudice, questi, se non
ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con
immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220
e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario
e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata
urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza
del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto
dal comma 3 (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 9 settembre 1991, n.
292.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Successivamente l'art. 5, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha così
modificato il presente comma.
Art. 300
- Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate
sentenze -
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della
medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento.
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice
provvede a norma dell'articolo 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di
condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata
estinta ovvero condizionalmente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata
sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a impugnazione, se la durata
della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata
emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato
per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure
coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo
274 comma 1 lettere b) e c).
Art. 301
- Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie -
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274
comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del
termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata
la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del
pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti
dagli articoli 305 e 308 (1).
2 bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d) , quando
si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui
accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per
la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di
persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per
il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine
all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento
delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può
avere durata superiore a trenta giorni (2).
2 ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due
volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con
ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della
scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle
indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo
interrogatorio dell'imputato (2).
(1) Con sentenza 8 giugno 1994, n. 219, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento di
rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente
sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 302
- Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare -
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari
perde immediatamente efficacia se il giudice non procede
all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la
liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su
richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchè,
valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli
articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la
persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere
interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4
e 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle
parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".
Art. 303
- Termini di durata massima della custodia cautelare -
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza
che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza
che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442,
448 comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni,
salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo
407 comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena
della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini
previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado,
ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico
ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della
Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una
fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro
giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio
ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di
nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e
grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i
termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno
stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le
proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo
a venti anni (1).
(1) Articolo modificato dall'art. 3, D.L. 1° marzo 1991, n. 60, e
successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 settembre
1991, n. 292.
Art. 304
- Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare -
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è
sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di
acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la
difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è
sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione,
dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori
che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti
dall'articolo 544 commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi,
nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati dall'articolo
407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente
complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la
sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice,
su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono
sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza
preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al
comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non
si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio
dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini
aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4 ovvero, se più
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo
è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite
relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene
conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 305
- Proroga della custodia cautelare -
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta
perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia
cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per
l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal
giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore.
L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste
dall'articolo 311.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a
scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad
accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il
protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo
303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.
Art. 306
- Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure -
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme
del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata
liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice
adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
delle misure medesime.
Art. 307
- Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini -
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il
giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la
custodia cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i
presupposti.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo
275, è tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a
una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in
relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o
di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista
dall'articolo 274 comma 1 lett. b) (1).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui
il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del
termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della
custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al
fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del
fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore,
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo
è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il
giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa
richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la
misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice
competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro
venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma
del comma 2 lettera a).
(1) Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 1° marzo 1991, n. 60.
Art. 308
- Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
-
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia
quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo
pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi
dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state
disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione
anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti
previsti dal comma 1.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la
legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione
di pene accessorie o di altre misure interdittive.
Capo VI: IMPUGNAZIONI
Art. 309
- Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva -
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento,
l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di
ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione
della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova
di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro
dieci giorni dalla notificazione dall'avviso di deposito dell'ordinanza
che dispone la misura.
3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni
per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma
dell'articolo 104, comma 3 (1).
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e
583 (2).
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque
non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a
norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a
favore della persona sottoposta alle indagini (2).
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha
sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello
nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso
l'ordinanza (3).
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per
l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha
richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro
lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per
il difensore di esaminarli e di estrarne copia (4).
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura
può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 (5).
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve
dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma
l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il
provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato
anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per
ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento
stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma
5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il
termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
immediatamente efficacia (2).
La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone
il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
(1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre
1996, n. 553.
(4) Comma sostituito dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332 e
successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) , D.L. 23
ottobre 1996, n. 553.
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 1996,
n. 553.
Art. 310
- Appello -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro
le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone
contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza
appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al
tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati
in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne
copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti
(1).
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo
l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa
fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il
decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
Art. 311
- Ricorso per cassazione -
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il
pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura,
l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione
entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso
di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal
pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo
309 (1).
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e
il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per
violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura
coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che
ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso
all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette gli atti alla Corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della
discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n.
553.
Capo VII: APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
Art. 312
- Condizioni di applicabilità -
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure
di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi
indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 273 comma 2.
Art. 313
- Procedimento -
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo
accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato
possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la
disposizione dell'articolo 294.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo
206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti
sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati
nell'articolo 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è
equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla
riparazione per l'ingiusta detenzione.
Capo VIII: RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE
Art. 314
- Presupposti e modalità della decisione -
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non
sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa
riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o
concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia
cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il
provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza
che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli
273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni,
a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di
archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di
una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti
all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di
altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato
affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per
abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è
altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima
dell'abrogazione medesima.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 310, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la
detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
Art. 315
- Procedimento per la riparazione -
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di
inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di
proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non
luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di
archiviazione è stato pronunciato.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento
milioni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione
dell'errore giudiziario.
Titolo II: MISURE CAUTELARI REALI
Capo I: SEQUESTRO CONSERVATIVO
Art. 316
- Presupposti ed effetti del provvedimento -
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le
garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di
procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il
pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede
il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle
somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il
pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le
garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile
può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del
responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche
alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si
considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato
di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso,
i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Art. 317
- Forma del provvedimento. Competenza -
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice
che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di
non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato,
prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal
giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che
deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il
giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente,
provvede il giudice per le indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme
prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro
conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La
cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a
cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede,
l'interessato può proporre incidente di esecuzione.
Art. 318
- Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo -
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia
interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 319
- Offerta di cauzione -
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a
garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con
decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le
modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca
il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al
valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il
responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di
merito, cauzione idonea.
Art. 320
- Esecuzione sui beni sequestrati -
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa
irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria
ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte
civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo
316 comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle
somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni
sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura
civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle
somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle
ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a
titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene
pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario
dello Stato.
Capo II: SEQUESTRO PREVENTIVO
Art. 321
- Oggetto del sequestro preventivo -
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico
ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è
consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre
impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la
trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonchè gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non
oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il
sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli
stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore
successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui
il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione
delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del
decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se
disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale,
se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di
convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose
sono state sequestrate (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 322
- Riesame del decreto di sequestro preventivo -
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 (1).
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
(1) Comma così modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 322 bis
- Appello -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono
proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e
contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (1).
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.
Articolo inserito dall'art. 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.
Art. 323
- Perdita di efficacia del sequestro preventivo -
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchè
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a
norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è
immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico
ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e
dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a
garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
Capo III: IMPUGNAZIONI
Art. 324
- Procedimento di riesame -
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del
provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se
la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè internato, questi,
ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a
norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il
quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza,
l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è
proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria
(1).
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si
fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso
della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e
notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca
del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei
casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà,
rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel
frattempo il sequestro.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 18, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 325
- Ricorso per cassazione -
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il
pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge.
2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1 contro il decreto
di sequestro emesso dal giudice, può essere proposto direttamente ricorso
per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la
richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 19, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Codice di Procedura Penale
Libro quinto
Parte seconda
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 326
- Finalità delle indagini preliminari -
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie
per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Art. 327
- Direzione delle indagini preliminari -
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 328
- Giudice per le indagini preliminari -
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato,
provvede il giudice per le indagini preliminari.
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini
preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge,
da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art. 329
- Obbligo del segreto -
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la
chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo
114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli
atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la
prosecuzione dell'indagine, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo
consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini
riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioni.
Titolo II: NOTIZIA DI REATO
Art. 330
- Acquisizione delle notizie di reato -
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia
dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato
presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Art. 331
- Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio -
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e
gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche
quando non sia individuata la persona alla quale il reato è
attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge
un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di
ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero.
Art. 332
- Contenuto della denuncia -
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del
fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le
fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le
generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione
della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa
e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
Art. 333
- Denuncia da parte di privati -
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio
può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è
obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è
sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo
quanto disposto dall'articolo 240.
Art. 334
- Referto -
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro
quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al
pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria
del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero,
in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata
assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si
trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il
luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi
con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può
causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere
e sottoscrivere un unico atto.
Art. 335
- Registro delle notizie di reato -
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli
perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè,
contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona
alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione
giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente
circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle
iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2 lettera a - , le iscrizioni previste
dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è
attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne
facciano richiesta (1).
3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un
periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (1).
(1) L'art. 18, L. 8 agosto 1995, n. 332 ha sostituito con gli
attuali ultimi due commi l'originario comma 3.
Titolo III: CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
Art. 336
- Querela -
1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la
volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge
come reato.
Art. 337
- Formalità della querela -
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste
dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere
presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa,
con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un
incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il
verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal
procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di
una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve
contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di
rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della
data e del luogo della presentazione, all'identificazione della
persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio
del pubblico ministero.
Art. 338
- Curatore speciale per la querela -
1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine
per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è
notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le
indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su
richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per
scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei
minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile
nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene
dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le
indagini preliminari o il giudice che procede.
Art. 339
- Rinuncia alla querela -
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata
all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può
anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o
a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono
verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal
dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce
effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche
all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del
danno.
Art. 340
- Remissione della querela -
1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta
dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono
fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del
codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che
nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in
parte a carico del querelato.
Art. 341
- Istanza di procedimento -
1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le
forme della querela.
Art. 342
- Richiesta di procedimento -
1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero
con atto sottoscritto dall'autorità competente.
Art. 343
- Autorizzazione a procedere -
1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico
ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto
divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei
confronti della persona rispetto alla quale è prevista
l'autorizzazione medesima nonchè di sottoporla a perquisizione
personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a
individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se
l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella
flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2.
Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al
compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della
Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali
disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con esse, quelle di cui
agli articoli 344, 345 e 346 (1).
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e
3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere
revocata.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 23 ottobre
1996, n. 555.
Testo del comma 3, prima della modifica apportata dall'art. 1, comma
1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 555
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella
flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2.
Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del
Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti
atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o
domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza
di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati
nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonchè lettere
c), f), g), h), se la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 344
- Richiesta di autorizzazione a procedere -
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere
a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il
rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti
di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima
dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta
deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla
iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della
persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata
arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede
l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della
udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede
senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la
necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero
dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima
parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede
alla assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle
quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad
essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati
per i quali l'autorizzazione non è necessaria.
Art. 345
- Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità
dell'azione penale -
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più
soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza
della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione
a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta
la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione
ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva
necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la
mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle
indicate nel comma 1.
Art. 346
- Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità -
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una
condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono
essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad
assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo,
possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.
Titolo IV: ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 347
- Obbligo di riferire la notizia del reato -
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi
essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti,
indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali
trasmette la relativa documentazione (1).
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e
di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista
l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è
trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento
dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini
particolari (2).
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando
sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di
reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione
orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e
la documentazione previste dai commi 1 e 2 (3).
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8
giugno 1992, n. 306.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 giugno
1992, n. 306 e successivamente così modificato dall'art. 21, comma
2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 348
- Assicurazione delle fonti di prova -
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato,
la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate
nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (1).
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonchè
alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo
370 e tutte le attività d'indagine che, anche nell'ambito delle
direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero
sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso
assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza,
informando prontamente il pubblico ministero (2).
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito
di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone
idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 8
giugno 1992, n. 306.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 8
giugno 1992, n. 306.
Art. 349
- Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini e di altre persone -
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in
grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra,
rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonchè altri
accertamenti.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria
invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a
dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma
dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi
identificare ovvero fornisce generalità o documenti di
identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti
elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la
accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo
strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre
le dodici ore.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è
data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene
che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il
rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della
persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
Art. 350
- Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini -
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità
previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le
investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma
dell'articolo 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede
a norma dell'articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria
assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà
tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al
compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia
giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma
dell'articolo 97 comma 4.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se
arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie
e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle
indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del
difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma
5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel
dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306. Con sentenza n. 259 del 12 giugno 1991, la Corte
costituzionale, con riferimento all'analogo testo previgente del
presente comma, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
comma, limitatamente all'inciso "salvo quanto previsto dall'articolo
503, comma 3".
Art. 351
- Altre sommarie informazioni -
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone
che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si
applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362 (1).
1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un
procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto
dall'articolo 371 comma 2, lettera h), procede un ufficiale di
polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L. 8
giugno 1992, n. 306.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 352
- Perquisizioni -
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali
di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale
quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino
occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere
cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un
determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle
indagini o l'evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che
dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la
carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una
persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se
ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un
tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei
limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la
perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute.
Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle
quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Art. 353
- Acquisizione di plichi o di corrispondenza -
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati altrimenti
chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al
pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che
potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di
polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico
ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il
sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al
servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore
dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non
dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art. 354
- Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le
tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del
pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il
pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso,
sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi
sulle persone diversi dalla ispezione personale.
Art. 355
- Convalida del sequestro e suo riesame -
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento
e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il
sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con
decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i
presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla
notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato
ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame,
anche nel merito a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Art. 356
- Assistenza del difensore -
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e
354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal
pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
Art. 357
- Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria -
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee
ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività
svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di
prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige
verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (1);
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti
sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per
lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a
disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le
denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti,
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Titolo V: ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 358
- Attività di indagine del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini
indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Art. 359
- Consulenti tecnici del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare
e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad
assistere a singoli atti di indagine.
Art. 360
- Accertamenti tecnici non ripetibili -
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il
pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle
indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno,
dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e
della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati
hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona
sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente
probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli
accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere
utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le
condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente
disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non
possono essere utilizzati nel dibattimento (1)
(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
Art. 361
- Individuazione di persone e di cose -
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini,
il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di
cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero
sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata
all'individuazione possa subire intimidazione o altra influenza
dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico
ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.
Art. 362
- Assunzione di informazioni -
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si
applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201,
202 e 203 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
Art. 363
- Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso -
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti
per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, 3
e 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
Art. 364
- Nomina e assistenza del difensore -
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero
a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta
alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza
nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento
degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve
partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti
indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o
l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può
procedere a interrogatorio, ispezione o a confronto anche prima del
termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque
tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico
ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che
le tracce o gli altri effetti materiali del reato possono essere
alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore
d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico
ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi
della deroga e le modalità dell'avviso.
7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli
atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste,
osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.
Art. 365
- Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso -
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di
perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle
indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di
fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a
norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto,
fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Art. 366
- Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori -
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli
atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai
quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella
segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo
al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli
ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato
dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente
notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento
della notificazione.
2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per
gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia
ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.
Art. 367
- Memorie e richieste dei difensori -
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Art. 368
- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro -
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto
dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al
giudice per le indagini preliminari.
Art. 369
- Informazione di garanzia -
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha
diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in
piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di
garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono
violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare
la facoltà di nominare un difensore di fiducia (1).
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale
restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il
pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia
notificata a norma dell'articolo 151.
(1) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 370
- Atti diretti e atti delegati -
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di
indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento
di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi
compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona
sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con
l'assistenza necessaria del difensore (1).
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria
osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere
personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per
materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del
luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il
pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di
procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello
svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai
fini delle indagini.
(1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
Art. 371
- Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero -
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a
indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza,
economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini
provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchè alla
comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia
giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al
compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si
considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ovvero
si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une
delle altre (1);
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla
prova di una altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa
fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle
indagini non ha effetto sulla competenza.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n.
367.
Art. 372
- Avocazione delle indagini -
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con
decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie
informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del
magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva
sostituzione;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di
provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per
le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a),
b), d), e).
1 bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le
necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonchè dei
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo
416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando,
trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il
coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e
non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o
promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri
procuratori generali interessati (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 settembre 1991, n.
292.
Art. 373
- Documentazione degli atti -
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto
verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate
oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta
alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362
(1);
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (2);
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III
del libro II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare,
diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante
la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si
tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza,
mediante le annotazioni ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero
immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da
indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione
contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione
relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso
l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla
polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede
l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
Art. 374
- Presentazione spontanea -
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha
facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare
dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta
spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto
così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale
ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65
e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di
misure cautelari.
Art. 375
- Invito a presentarsi -
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini
a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la
presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a
identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonchè l'autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma
dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito
contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta
dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre
contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1,
l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento
che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato (1).
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di
quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di
urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine,
purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 26, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 376
- Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a
confronto -
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o
confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico
ministero su autorizzazione del giudice.
Art. 377
- Citazioni di persone informate sui fatti -
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando
deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona
offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai
fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonchè l'autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma
dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione
del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose
sequestrate.
Art. 378
- Poteri coercitivi del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i
poteri indicati nell'articolo 131.
Titolo VI: ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art. 379
- Determinazione della pena -
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è
determinata a norma dell'articolo 278.
Art. 380
- Arresto obbligatorio in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,
consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I
del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419
del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del
libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del
codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1
numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e
di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da
sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo
(2);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione
delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25
gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare
previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e
2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista
dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1
e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione
di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a),
b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
(1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera
nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per
il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma,
numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza
attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.
(1 bis) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991,
n. 152.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247.
(3) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lett. a) , D.L. 8
giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'art. 6, comma 2 bis, D.L.
26 aprile 1993, n. 122.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 381
- Arresto facoltativo in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà
di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un
delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto
dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista
dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo
336 comma 2 del codice penale (1);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice
penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice
penale;
f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del
codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice
penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n.
110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche
con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara
di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in
libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per
reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di
fornirle (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
(2) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 382
- Stato di flagranza -
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non
è cessata la permanenza.
Art. 383
- Facoltà di arresto da parte dei privati -
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a
procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti
perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne
rilascia copia.
Art. 384
- Fermo di indiziato di delitto -
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico
ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel
massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da
guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero
abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria
iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria
iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato
ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento
del pubblico ministero.
Art. 385
- Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze -
1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle
circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
Art. 386
- Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato,
ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove
l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato
o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal
pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al
più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal
fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale,
salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il
verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il
fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero
mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del
luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato
sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo
284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini,
presso altra casa circondariale o mandamentale (1).
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se
diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i
termini previsti dal comma 3 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Articolo modificato dall'art. 23, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art. 387
- Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari -
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del
fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto
arresto o fermo.
Art. 388
- Interrogatorio dell'arrestato o del fermato -
1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio
dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore
di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore d'ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste
dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il
fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno
determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a
suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le
fonti.
Art. 389
- Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato -
1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per
errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la
misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli
articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone
con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto
immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del
pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria,
che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto
o il fermo è stato eseguito.
Art. 390
- Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo -
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico
ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per
le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove
l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque
entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo,
al pubblico ministero e al difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero
non osserva le prescrizioni del comma 1.
3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette
al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla
libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 391
- Udienza di convalida -
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del
fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o
non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma
4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto
o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà
personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio
dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si
sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente
eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli
386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con
ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il
pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste
dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste
dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura
coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato
eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti
previsti dall'articolo 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con
ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono
pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che
hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in
udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate
all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per
l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza
ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo
cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento
in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del
giudice (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 25, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Titolo VII: INCIDENTE PROBATORIO
Art. 392
- Casi -
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si
proceda con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è
fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata
nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti
e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di
altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti
concernenti la responsabilità di altri (1);
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (1);
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al
pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda
una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a
modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non
consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il
pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di
fuori delle ipotesi previste dal comma 1 (2).
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a
sessanta giorni.
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, nella parte
in cui non consente che nei casi previsti dal presente articolo,
l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche
nella fase dell'udienza preliminare.
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 7 agosto 1997,
n. 267.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 393
- Richiesta -
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione
delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per
l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e
indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le
ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti
oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova
non rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i
difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b -
, la persona offesa e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo
392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di
indagine compiuti (1).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di
inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari
ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice
provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo
indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la
richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere
formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il
termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione
dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non consente che nei casi previsti dall'art. 392
cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed
eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.
(1) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 394
- Richiesta della persona offesa -
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di
promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia
decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art. 395
- Presentazione e notificazione della richiesta -
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a
eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha
proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone
indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b - . La prova della
notificazione è depositata in cancelleria.
Art. 396
- Deduzioni -
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico
ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare
deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta,
depositare cose, produrre documenti nonchè indicare altri fatti che
debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a
norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle
indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza
ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La
persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre
copia delle deduzioni da altri presentate.
Art. 397
- Differimento dell'incidente probatorio -
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il
differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona
sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe
uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è
consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di
inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine
previsto dall'articolo 396 comma 1 e indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente
probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con
la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è
immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa
l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine
strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di
indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L'ordinanza è
immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per
estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b).
La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate
all'udienza.
Art. 398
- Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio -
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e
comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396
comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie,
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente
probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è
immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle
persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle
deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate
sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del
luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due
giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due
giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre
copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello
stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero (1).
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis (2).
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono
assegnati alla medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non
può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente,
quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del
luogo dove la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione
della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui
al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le
esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine
l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è
disposta solo se richiesta dalle parti (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 7 agosto 1997, n.
267.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
(3) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 399
- Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini -
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è
necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente
probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il
giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Art. 400
- Provvedimenti per i casi di urgenza -
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile
procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone
con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli
precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Art. 401
- Udienza -
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona
sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il
difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona
sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma
dell'articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno
diritto di assistere all'incidente probatorio quando si debba
esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono
assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi
provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e fondatezza
della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento.
Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di
rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere
l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da
quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in
ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali
soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima
udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non
festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda
un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente
probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno
diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 402
- Estensione dell'incidente probatorio -
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta
alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle
dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne
ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma
dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo
strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La
richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della
prova.
Art. 403
- Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio -
1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono
utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori
hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei
confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente
probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha
partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano
emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile
(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.
Art. 404
- Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte
civile -
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con
incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato
posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti
dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta
accettazione anche tacita.
Titolo VIII: CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 405
- Inizio dell'azione penale. Forme e termini -
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione,
nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero
con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei
mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito
il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine
è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (1).
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di
procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste
pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del
termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui
l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.
(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
Art. 406
- Proroga del termine -
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al
giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia
di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano (1).
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico
ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero
di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine
prorogato.
2 bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un
tempo non superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con
l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchè
alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere
esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa
in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3
secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e
ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini nonchè, nella ipotesi prevista dal comma 3,
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme
previste dall'articolo 127.
5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3
bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci
giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice
autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le
indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice,
se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un
termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle
richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della
richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento
del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di
provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza
del termine originariamente previsto per le indagini. (2).
(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost., con
riferimento all'analogo testo previgente del presente comma, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in
cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le
indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 407
- Termini di durata massima delle indagini preliminari -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle
indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini
preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice
penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo
comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui
è obbligatorio l'arresto in flagranza (1);
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le
investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento
tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 (2).
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione
penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la
scadenza del termine non possono essere utilizzati.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, L. 8 agosto 1995,
n. 332.
(2) Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
Art. 408
- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
-
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice
richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il
fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al
giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico
ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere
essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la
persona offesa può prendere visione degli atti e presentare
opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari.
Art. 409
- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione -
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista
dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di
archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati in cancelleria.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione
al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie
ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero,
fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non
accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che,
entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione.
Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice
fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo
nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
Art. 410
- Opposizione alla richiesta di archiviazione -
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona
offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari
indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è
infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e
restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone
offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
Art. 411
- Altri casi di archiviazione -
1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche
quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il
reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Art. 412
- Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio
dell'azione penale -
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il
pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede
l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari
indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal
decreto di avocazione.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a
seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.
Art. 413
- Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona
offesa dal reato -
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato
può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a
norma dell'articolo 412 comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta
giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Art. 414
- Riapertura delle indagini -
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli
articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la
riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero
motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico
ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
Art. 415
- Reato commesso da persone ignote -
1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro
sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato,
presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di
autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di
autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia
decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se
ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata,
ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie
di reato.
Titolo IX: UDIENZA PRELIMINARE
Art. 416
- Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico
ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a
giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3 (1).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i
verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono
allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 16 luglio 1997,
n. 234.
Art. 417
- Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio -
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonchè le generalità della persona offesa
dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il
giudizio;Errore. Non è stata trovata alcuna voce d'indice.
e) la data e la sottoscrizione.
Art. 418
- Fissazione dell'udienza -
1. Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa
con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di
consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è
privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art. 419
- Atti introduttivi -
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa,
della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso
del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di
prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma
dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre
documenti.
3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre
l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini
eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima
della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la
citazione del responsabile civile e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il
giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni
prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al
pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura
dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di
giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
Art. 420
- Costituzione delle parti -
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni,
delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la
nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede
a norma dell'articolo 97 comma 4.
4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le
condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il
giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato
avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della
nuova udienza è comunicata ai presenti.
5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto"
anzichè "di regola".
Art. 421
- Discussione -
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti,
il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle
indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la
richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il
giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste
dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che
espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori
possono replicare una sola volta (1).
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le
rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo
trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonchè gli atti e i
documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
dichiara chiusa la discussione.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 7 agosto 1997, n.
267.
Art. 422
- Sommarie informazioni ai fini della decisione -
1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il
giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi
nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori
informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i
difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di
testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone
indicate nell'articolo 210.
2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o
dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la
decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a
giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre
parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai
fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli
articoli 64 e 65.
4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o
l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di
ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova
udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
5. L'udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del
termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il
termine sia già decorso, l'udienza è fissata per una data non
posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza.
6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso
l'audizione o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che
ne ha fatto richiesta.
7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1
sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori
possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto
dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
Art. 423
- Modificazione dell'imputazione -
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma
dell'articolo 12 comma 1 lett. b), o una circostanza aggravante, il
pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato
presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della
imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai
fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato
nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba
procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il
pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
Art. 424
- Provvedimenti del giudice -
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il
giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non
luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura
equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le
parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede
non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
Art. 425
- Sentenza di non luogo a procedere -
1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero
quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di
persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la
causa nel dispositivo (1).
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 aprile 1993, n. 105. Con
riferimento al testo previgente, la Corte cost., con sentenza n. 41
del 10 febbraio 1993, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui stabiliva che
il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando
risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.
Art. 426
- Requisiti della sentenza -
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti
private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge
applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della causa della
sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la
sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi
essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del
giudice.
Art. 427
- Condanna del querelante alle spese e ai danni -
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della
persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perchè il
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice
condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento
anticipate dallo Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta
domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese
sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte
civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o
intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere
compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a
risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne
abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide
sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma
dell'articolo 424, il querelante, l'imputato e il responsabile
civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la
disposizione dell'articolo 340 comma 4 (1).
(1) Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma
dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di
proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il
giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate
dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato
all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Con successiva sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1°
comma dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di
proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per non
aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al
pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di
qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di
querela.
Art. 428
- Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la
sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi
di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e
l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma
dell'articolo 569.
5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il
procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per
cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del
procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la
sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza
di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non
conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
con formula più favorevole all'imputato.
8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado
di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il
procuratore generale.
9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio
con le forme previste dall'articolo 611.
Art. 429
- Decreto che dispone il giudizio -
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti
private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse
si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il
giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo
sarà giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo
ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dal comma 1 lettere c - e f - .
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che
non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima
della data fissata per il giudizio.
Art. 430
- Attività integrativa di indagine del pubblico ministero -
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al
giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di
indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la
partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero
con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 431
- Fascicolo per il dibattimento -
1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria
forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le
prescrizioni del giudice, sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e
all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero;
d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di
quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria (1).
e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri
documenti indicati nell'articolo 236;
f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 432
- Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento -
1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con
il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale
provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di
esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Art. 433
- Fascicolo del pubblico ministero -
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono
trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza
preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia,
nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel
fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la
documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di
essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al
giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
Titolo X: REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Art. 434
- Casi di revoca -
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere
sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o
unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del
pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
Art. 435
- Richiesta di revoca -
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove
fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono
ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio
e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli
atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa
un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il
procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
Art. 436
- Provvedimenti del giudice -
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice,
se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa
l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e
disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la
riapertura delle indagini.
3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice
stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non
superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora
sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere
l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta
di rinvio a giudizio.
Art. 437
- Ricorso per cassazione -
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per
cassazione.
Codice di Procedura Penale
Libro sesto
Parte seconda
PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I: GIUDIZIO ABBREVIATO
Art. 438
- Presupposti del giudizio abbreviato -
1. L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il
processo si definito nell'udienza preliminare.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli
altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme
previste dall'articolo 583 comma 3 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438,
439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in
cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per
le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 439
- Richiesta di giudizio abbreviato -
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di
consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data
fissata per l'udienza.
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso
dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438,
439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in
cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per
le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 440
- Provvedimenti del giudice -
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone
il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito
allo stato degli atti.
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria
almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto
dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza,
dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dall'articolo 439 comma 2 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438,
439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in
cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per
le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 441
- Svolgimento del giudizio abbreviato -
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle
degli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione
del rito abbreviato.
3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica
la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Art. 442
- Decisione -
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli
529 e seguenti.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di
tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta (1).
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 (2).
(1) Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo
("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni
trenta") .
(2) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,
secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per
le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 443
- Limiti all'appello -
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:
a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una
diversa formula;
b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a
una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena
pecuniaria (1).
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di
condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del
reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo
599.
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le
sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita.
Titolo II: APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art. 444
- Applicazione della pena su richiesta -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di
una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto,
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta
e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con
sentenza l'applicazione delle pena indicata, enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3 (1).
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere
concessa, rigetta la richiesta.
(1) Con sentenza n. 313 del 2 luglio 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che, ai
fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione,
il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti,
rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.
Con successiva sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 la Corte ha dichiarato
inoltre l'illegittimità costituzionale del secondo periodo di questo comma
nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale.
Art. 445
- Effetti dell'applicazione della pena su richiesta -
1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna
al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni
di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di
una successiva sospensione condizionale della pena.
Art. 446
- Richiesta di applicazione della pena e consenso -
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444
comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli
altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme
previste dall'articolo 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato
negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della
richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art. 447
- Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini
preliminari -
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una
richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra
parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la
decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la
notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il
fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del
giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se
compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto
un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e
dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del
richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o
la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del
comma 1.
Art. 448
- Provvedimenti del giudice -
1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel
giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia
immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione,
quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua
la pena richiesta dall'imputato.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli
altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il
giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.
Titolo III: GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art. 449
- Casi e modi del giudizio direttissimo -
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il
pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare
direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del
dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo
quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo
quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso
l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno
dall'arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo
nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non
successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto
per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che
giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli
altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò
pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario.
Art. 450
- Instaurazione del giudizio direttissimo -
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero
fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o
in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire
all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può
essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1
lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il
giudizio nonchè la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la
disposizione dell'articolo 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato
dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice
competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero
l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle
indagini espletate.
Art. 451
- Svolgimento del giudizio direttissimo -
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli
articoli 470 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare
nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2,
contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si
avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Art. 452
- Trasformazione del rito -
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli
atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi
consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le
disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli
elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art.
422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442
e 443 (1).
(1) Con sentenza n. 183 del 12 aprile 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione
del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le
ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione
di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Titolo IV: GIUDIZIO IMMEDIATO
Art. 453
- Casi e modi di giudizio immediato -
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il
giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata
interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a
seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme
indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso
di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e
che non si tratti di persona irreperibile (1).
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che
giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli
altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò
pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419
comma 5.
(1) Comma così sostituito dall'art. 27, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 454
- Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la
richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le
indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di
reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il
corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
Art. 455
- Decisione sulla richiesta di giudizio immediato -
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il
giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
Art. 456
- Decreto di giudizio immediato -
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il
giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato
e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata
la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per
il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art. 457
- Trasmissione degli atti -
1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che
dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a
norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono
restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo
433 comma 2.
Art. 458
- Richiesta di giudizio abbreviato -
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la
richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,
entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione
della richiesta per esprimere il proprio consenso.
2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il
proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso
almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al
difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 441, 442 e 443.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il
giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo
419 comma 5 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente
articolo nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente
articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del
dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato
degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la
riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Titolo V: PROCEDIMENTO PER DECRETO
Art. 459
- Casi di procedimento per decreto -
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico
ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena
pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, può
presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla
data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è
iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del
fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna,
indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria (1).
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita
sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli
atti al pubblico ministero.
4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità
di applicare una misura di sicurezza personale.
(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art. 460
- Requisiti del decreto di condanna -
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgano a identificarlo nonchè, quando occorre, quelle della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di
legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è
fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della
pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;
f ) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene
esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo
assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura
richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale
diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; pone a
carico del condannato le spese del procedimento; ordina la confisca o la
restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale
della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito
a richiesta privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice
penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata
con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e
restituisce gli atti al pubblico ministero.
5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha
efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Art. 461
- Opposizione -
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto,
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono
proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella
cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di
inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo
e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza,
nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha
emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2,
quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile,
il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso
per cassazione.
Art. 462
- Restituzione nel termine per proporre opposizione -
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo
175.
Art. 463
- Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati -
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più
persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro
che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con
pronuncia irrevocabile.
2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono
anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Art. 464
- Giudizio conseguente all'opposizione -
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette
decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l'opponente ha
chiesto il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale
il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la
richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura
dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso
nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di
opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio
immediato (1) .
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale
all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i
provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto
penale di condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più
grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già
concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto non
sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in
presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di
condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non
hanno proposto opposizione.
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il
processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le
indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Codice di Procedura Penale
Libro ottavo
Parte seconda
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 549
- Norme applicabili al procedimento davanti al pretore -
1. Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è
previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le
norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto
applicabili.
Art. 550
- Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore -
1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al
pretore:
a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale;
c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.
Titolo II: INDAGINI PRELIMINARI
Art. 551
- Incidente probatorio -
1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si
proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall'articolo
392.
2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle
indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di
citazione a giudizio a norma dell'articolo 555.
3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di
promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2
dell'articolo 394.
Art. 552
- Provvedimenti del giudice -
1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se
non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con
ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il
luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è
comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona
sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno
due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova.
2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere
con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella
misura necessaria.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
Art. 553
- Termini di durata delle indagini preliminari -
1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i
termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni
dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede
in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza
intervento del pubblico ministero e dei difensori (1).
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si
osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3 (2).
(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost. ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per
le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine
stesso.
(2) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art. 554
- Chiusura delle indagini preliminari -
1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al
giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o
di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a
giudizio.
2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione,
restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo
che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli
adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L'ordinanza è
comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 412 (1).
3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la
formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il
termine previsto dall'articolo 553 comma 1.
4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico
ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la
documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma
2.
(1) Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 la Corte cost. ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella
parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di
archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il
giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,
se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza
al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il
loro compimento.
Titolo III: ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO
Art. 555
- Decreto di citazione a giudizio -
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti
private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può
chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico
ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444 ovvero presentare domanda di oblazione;
f ) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di
fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è
depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e
i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne
copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,
ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lettere c), d), f) (1).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno
quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1995, n. 497,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a
giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito
previsto dal comma 1, lett. e). Successivamente il comma è stato
così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 16 luglio 1997, n. 234.
Art. 556
- Consenso anticipato del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al
giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma
dell'articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito per il
quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre l'imputato che
può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro
quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata
richiesta, deve comparire all'udienza fissata per il giudizio nel
decreto di citazione.
2. Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal
comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le
indagini preliminari e avvisa l'imputato e il suo difensore della
data fissata per l'udienza. L'avviso è notificato a cura del
pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima
della data fissata per l'udienza.
Art. 557
- Richiesta di definizione anticipata del procedimento -
1. Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e
- l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero domanda di
oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro
cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al
giudice per le indagini preliminari a norma dell'articolo 556 comma
2.
Art. 558
- Trasmissione degli atti al pretore -
1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e
- e 556 comma 1 l'imputato non presenta richiesta di definizione
anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non
presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo
per il dibattimento, lo trasmette al pretore unitamente al decreto
di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.
2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque
giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di
citazione.
3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista
dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo
567.
Art. 559
- Atti urgenti -
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere
gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure
cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il
dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558
comma 1.
Titolo IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 560
- Giudizio abbreviato -
1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di
quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio,
l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il
consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli
atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni
previste dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h),
nonchè l'indicazione del giudice per le indagini preliminari
competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona
offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell'imputato
avviso della data dell'udienza.
Art. 561
- Udienza per il giudizio abbreviato -
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo
420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi.
Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e
illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti
nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti,
provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza può essere
proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.
Art. 562
- Trasformazione del rito -
1. Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere
decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico
ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di
citazione a giudizio fissando l'udienza davanti al pretore per una
data non successiva a venti giorni da quella della restituzione
degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste
dall'articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti
presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno
cinque giorni prima della data dell'udienza.
Art. 563
- Applicazione della pena su richiesta -
1. Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione
di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del
tribunale, in quanto applicabili.
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o
dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette
gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data
dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza è
notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa
almeno cinque giorni prima.
3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su
richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma
dell'articolo 562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 555 comma 1 lettera e - , è competente a decidere il
pretore del dibattimento.
Art. 564
- Tentativo di conciliazione -
1. In casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero,
anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il
querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di
verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il
querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi
assistere dai difensori.
Art. 565
- Procedimento per decreto -
1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i
reati di competenza del tribunale.
2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di
emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
Art. 566
- Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo -
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna
l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base
dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso
citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il
difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a
norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno
avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e
presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro
quar