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Codice di Procedura Penale
       
      Libro primo
      Parte prima
      SOGGETTI
      Titolo I : GIUDICE
      Capo I: GIURISDIZIONE
      Art. 1
       
      - Giurisdizione penale -
      1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi 
      di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
      Art. 2
       
      - Cognizione del giudice -
      1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, 
      salvo che sia diversamente stabilito.
      2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una 
      questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in 
      nessun altro processo.
      Art. 3
       
      - Questioni pregiudiziali -
      1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo 
      stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e 
      se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il 
      processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la 
      questione.
      2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per 
      cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
      3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti 
      urgenti.
      4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione 
      sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel 
      procedimento penale.
      Capo II : COMPETENZA
      Sezione I : DISPOSIZIONE GENERALE
      Art. 4
       
      - Regole per la determinazione della competenza -
      1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
      legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della 
      continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta 
      eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce 
      una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad 
      effetto speciale.
      Sezione II : COMPETENZA PER MATERIA
      Art. 5
       
      - Competenza della corte di assise -
      1. La corte di assise è competente:
      a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o 
      della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il 
      delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti 
      dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 
      1975, n. 685;
      b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 
      e 602 del codice penale;
      c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più 
      persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del 
      codice penale;
      d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione 
      finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo 
      I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia 
      stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
      Art. 6
       
      - Competenza del tribunale -
      1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla 
      competenza della corte di assise o del pretore.
      2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, 
      previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi 
      quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 
      333, 334 e 335 (1).
      (1) Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
      Art. 7
       
      - Competenza del pretore -
      1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una 
      pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena 
      pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
      2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:
      a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 366 
      comma 1 del codice penale;
      b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del 
      codice penale;
      c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 
      343 comma 2 del codice penale;
      d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del 
      codice penale;
      e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
      f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre 
      l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;
      g ) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, 
      con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso 
      o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
      h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
      i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del 
      codice penale;
      l)- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
      m) - truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;
      n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
      Sezione III : COMPETENZA PER TERRITORIO
      Art. 8
       
      - Regole generali -
      1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è 
      stato consumato.
      2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più 
      persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o 
      l'omissione.
      3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in 
      cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la 
      morte di una o più persone.
      4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in 
      cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
      Art. 9
       
      - Regole suppletive -
      1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è 
      competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte 
      dell'azione o dell'omissione.
      2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene 
      successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio 
      dell'imputato.
      3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa 
      appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico 
      ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel 
      registro previsto dall'articolo 335.
      Art. 10
       
      - Competenza per reati commessi all'estero -
      1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è 
      determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del 
      domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di 
      pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero 
      di essi.
      2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la 
      competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede 
      l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere 
      la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
      3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è 
      determinata a norma degli articoli 8 e 9.
      Art. 11
       
      - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati -
      1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato 
      ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di 
      questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario 
      compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le 
      esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, 
      ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro 
      distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale 
      distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le 
      sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel 
      capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento 
      alla nuova destinazione del magistrato.
      2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità 
      di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di 
      competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
      Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 250.
       
      Testo dell'articolo prima della sotituzione apportata dall'art. 3, D.L. 10 
      maggio 1996, n. 250
      1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato 
      ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di 
      questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario 
      compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni 
      ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, 
      ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto 
      di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato 
      stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale 
      ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro 
      distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue 
      funzioni al momento del fatto.
      2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità 
      di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di 
      competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
      3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le 
      disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il 
      magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza (1).
      (1) Con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma.
      Sezione IV : COMPETENZA PER CONNESSIONE
      Art. 12
       
      - Casi di connessione -
      1. Si ha connessione di procedimenti:
      a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in 
      concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte 
      indipendenti hanno determinato l'evento;
      b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od 
      omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo 
      disegno criminoso;
      c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire 
      o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne 
      o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto 
      o l'impunità (1).
      (1)Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
      Art. 13
       
      - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali 
      -
      1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un 
      giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è 
      competente per tutti quest'ultima.
      2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera 
      soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto 
      riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la 
      competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
      Art. 14
       
      - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni -
      1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al 
      momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati 
      maggiorenni.
      2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi 
      quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando 
      era maggiorenne.
      Art. 15
       
      - Competenza per materia determinata dalla connessione -
      1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della 
      corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è 
      competente per tutti la corte di assise.
      2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale 
      ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.
      Art. 16
       
      - Competenza per territorio determinata dalla connessione -
      1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai 
      quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al 
      giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al 
      giudice competente per il primo reato.
      2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od 
      omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata 
      la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è 
      verificato l'evento.
      3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o 
      fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è 
      prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei 
      massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e 
      pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle 
      pene detentive.
      Capo III : RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI
      Art. 17
       
      - Riunione di processi -
      1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al 
      medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida 
      definizione degli stessi:
      a) nei casi previsti dall'articolo 12;
      b) (1)
      c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une 
      delle altre;
      d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso 
      influisce sulla prova di una altro reato o di una sua circostanza.
      (1)Lettera soppressa dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
      Art. 18
       
      - Separazione di processi -
      1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la 
      riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
      a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per 
      una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, 
      mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è 
      necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
      b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è 
      stata ordinata la sospensione del procedimento;
      c ) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità 
      dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo 
      impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
      d ) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento 
      per mancato avviso o per legittimo impedimento;
      e ) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni 
      l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di 
      altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di 
      ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.
      2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì 
      disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai 
      fini della speditezza del processo.
      Art. 19
       
      - Provvedimenti sulla riunione e separazione -
      1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, 
      anche di ufficio, sentite le parti.
      Capo IV : PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
      Art. 20
       
      - Difetto di giurisdizione -
      1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato 
      e grado del procedimento.
      2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini 
      preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 
      1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado 
      del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la 
      trasmissione degli atti all'autorità competente.
      Art. 21
       
      - Incompetenza -
      1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato 
      e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 
      comma 2.
      2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di 
      decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa 
      manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro 
      quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza 
      respinta nell'udienza preliminare.
      3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena 
      di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
      Art. 22
       
      - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari -
      1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la 
      propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la 
      restituzione degli atti al pubblico ministero.
      2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti 
      limitatamente al provvedimento richiesto.
      3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la 
      propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e 
      ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice 
      competente.
      Art. 23
       
      - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado -
      1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo 
      appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la 
      propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli 
      atti al giudice competente (1).
      2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza 
      inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, 
      entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se 
      ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
      (1)La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui 
      dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la 
      propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al 
      giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo. 
      Successivamente la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha 
      dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede 
      la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico 
      ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara 
      con sentenza la propria incompetenza per territorio.
      Art. 24
       
      - Decisioni del giudice di appello sulla competenza -
      1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la 
      trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando 
      riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a 
      norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, 
      purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma 
      dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello 
      (1).
      2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che 
      si tratti di decisione inappellabile.
      (1)Con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che, a 
      seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza 
      per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, 
      anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo. Successivamente la 
      stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui dispone 
      che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per 
      incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente 
      anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.
      Art. 25
       
      - Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e 
      sulla competenza -
      1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla 
      competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi 
      fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la 
      modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
      Art. 26
       
      - Prove acquisite dal giudice incompetente -
      1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia 
      delle prove già acquisite.
      2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se 
      ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le 
      contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
      Art. 27
       
      - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente -
      1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o 
      successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di 
      avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli 
      atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 
      321.
      Capo V: CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
      Art. 28
       
      - Casi di conflitto -
      1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
      a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali 
      contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo 
      fatto attribuito alla stessa persona;
      b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di 
      prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
      2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli 
      previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice 
      dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione 
      di quest'ultimo.
      3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto 
      positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla 
      connessione.
      Art. 29
       
      - Cessazione del conflitto -
      1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del 
      provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la 
      propria competenza o la propria incompetenza.
      Art. 30
       
      - Proposizione del conflitto -
      1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la 
      quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua 
      risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
      2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno 
      dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è 
      presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con 
      dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione 
      necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione 
      la denuncia e la documentazione nonchè copia degli atti necessari alla 
      risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e 
      con eventuali osservazioni.
      3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto 
      sospensivo sui procedimenti in corso.
      Art. 31
       
      - Comunicazione al giudice in conflitto -
      1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia 
      previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in 
      conflitto.
      2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli 
      atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle 
      parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
      Art. 32
       
      - Risoluzione del conflitto -
      1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in 
      camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte 
      assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene 
      necessari.
      2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in 
      conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è 
      notificato alle parti private.
      3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine 
      previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a 
      norma del comma 2.
      Capo VI : CAPACITÀ DEL GIUDICE
      Art. 33
       
      - Capacità del giudice -
      1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici 
      necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di 
      ordinamento giudiziario.
      2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni 
      sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, 
      sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, 
      collegi e giudici.
      Capo VII: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
      Art. 34
       
      - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento -
      1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in 
      un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli 
      altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al 
      giudizio per revisione.
      2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il 
      provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il 
      giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso 
      sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (1).
      3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di 
      polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore 
      speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente 
      tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha 
      deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può 
      esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
      (1)Con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, la Corte costituzionale ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in 
      cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio 
      abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che 
      abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo 
      codice; con successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 la Corte ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte 
      in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio 
      abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che 
      abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo 
      codice.
      Con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, la Corte ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del medesimo comma nella parte in cui non 
      prevede:
      - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le 
      indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui 
      all'art. 554, secondo comma dello stesso codice;
      - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le 
      indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di 
      cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;
      - l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini 
      preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna.
      Successivamente, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, la Corte 
      costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente 
      comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare 
      all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso 
      la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena 
      concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.
      Con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, la Corte ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non 
      prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che 
      abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui 
      all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio.
      In seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992, la Corte 
      costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente 
      comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al 
      dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia 
      respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto 
      non ricorrere di un ipotesi attenuata del reato contestato.
      Con successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, la Corte 
      costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente 
      comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al 
      giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia 
      rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 
      444 dello stesso codice.
      Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede:
      - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini 
      preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di 
      una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato 
      la domanda di oblazione (sentenza 30 dicembre 1994, n. 453);
      - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, 
      all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto 
      storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli 
      atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di 
      procedura penale (sentenza 30 dicembre 1994, n. 455);
      - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le 
      indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale 
      nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 15 settembre 1995);
      - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come 
      componente del Tribunale del riesame (art. 309, cod. proc. pen.) si sia 
      pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti 
      dell'indagato o dell'imputato e l'incompatibilità alla funzione di 
      giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello 
      avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare 
      personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310, cod. 
      proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali 
      dell'ordinanza anzidetta (sentenza 24 aprile 1996, n. 131);
      - che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre 
      l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le 
      indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare gestionale 
      nonchè la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare 
      personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, 
      modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;
      - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le 
      indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la 
      revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una 
      richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura 
      cautelare personale;
      - che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle 
      parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia 
      pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei 
      confronti dell'indagato o dell'imputato nonchè il giudice che, come 
      componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in 
      ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o 
      dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali 
      dell'ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio 1996, n. 155) ;
      - che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il 
      giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente 
      sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di 
      quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già 
      stata comunque valutata (sentenza 2 novembre 1996, n. 371).
      Art. 35
       
      - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio -
      1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche 
      separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini 
      fino al secondo grado.
      Art. 36
       
      - Astensione -
      1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
      a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un 
      difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
      b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle 
      parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di 
      dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
      c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del 
      procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
      d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una 
      delle parti private;
      e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o 
      danneggiato dal reato o parte privata;
      f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto 
      funzioni di pubblico ministero;
      g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite 
      dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
      h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
      2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b - seconda ipotesi 
      e lettera e - o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o 
      affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la 
      cessazione degli effetti civili del matrimonio.
      3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o 
      del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
      4. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del 
      tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente 
      della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello 
      decide il presidente della Corte di cassazione.
      Art. 37
       
      - Ricusazione -
      1. Il giudice può essere accusato dalle parti:
      a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), 
      f), g);
      b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, 
      egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti 
      oggetto dell'imputazione.
      2. Il giudice ricusato non può pronunciare nè concorrere a pronunciare 
      sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara 
      inammissibile o rigetta la ricusazione (1).
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata 
      sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a 
      pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che 
      dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
      Art. 38
       
      - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione -
      1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza 
      preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla 
      costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il 
      termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del 
      compimento dell'atto da parte del giudice.
      2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la 
      scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere 
      proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante 
      l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso 
      proposta prima del termine dell'udienza.
      3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è 
      proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella 
      cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è 
      depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice 
      ricusato.
      4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, 
      può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. 
      Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i 
      motivi della ricusazione.
      Art. 39
       
      - Concorso di astensione e di ricusazione -
      1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando 
      il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e 
      l'astensione è accolta.
      Art. 40
       
      - Competenza a decidere sulla ricusazione -
      1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un 
      giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di 
      appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di 
      appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui 
      appartiene il giudice ricusato.
      2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una 
      sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice 
      ricusato.
      3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla 
      ricusazione.
      Art. 41
       
      - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione -
      1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne 
      aveva il diritto e senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti 
      dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente 
      infondati, la corte o il tribunale, senza ritardo, la dichiara 
      inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per 
      cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma 
      dell'articolo 611.
      2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, 
      la corte o il tribunale può disporre, con ordinanza, che il giudice 
      sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al 
      compimento degli atti urgenti.
      3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma 
      dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune 
      informazioni.
      4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al 
      giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti 
      private.
      Art. 42
       
      - Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione 
      o ricusazione -
      1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il 
      giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
      2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di 
      ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente 
      dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
      Art. 43
       
      - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato -
      1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello 
      stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
      2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la 
      corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente 
      competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
      Art. 44
       
      - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di 
      ricusazione -
      1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione 
      di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata 
      al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 
      cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione 
      civile o penale.
      Capo VIII : RIMESSIONE DEL PROCESSO
      Art. 45
       
      - Casi di rimessione -
      1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o 
      l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone 
      che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali 
      tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, 
      la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale 
      presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che 
      procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a 
      norma dell'articolo 11.
      Art. 46
       
      - Richiesta di rimessione -
      1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella 
      cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del 
      richiedente alle altre parti.
      2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un 
      suo procuratore speciale.
      3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la 
      richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
      4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è 
      causa di inammissibilità della richiesta.
      Art. 47
       
      - Effetti della richiesta -
      1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non 
      può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che 
      dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).
      2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del 
      processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia 
      intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta 
      di rimessione.
      Art. 48
       
      - Decisione -
      1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma 
      dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune 
      informazioni.
      2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al 
      giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette 
      immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che 
      l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al 
      pubblico ministero e notificata alle parti private.
      3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, 
      se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel 
      processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e 
      facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente 
      competente.
      4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta 
      dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al 
      pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 
      cinquecentomila a lire tre milioni.
      Art. 49
       
      - Nuova richiesta di rimessione -
      1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico 
      ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca 
      di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si 
      osservano le disposizioni dell'articolo 47.
      2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta 
      infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia 
      nuovamente proposta purchè sia fondata su elementi nuovi. La richiesta 
      dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
      Titolo II : PUBBLICO MINISTERO
      Art. 50
       
      - Azione penale -
      1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i 
      presupposti per la richiesta di archiviazione.
      2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o 
      l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
      3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto 
      nei casi espressamente previsti dalla legge.
      Art. 51
       
      -Uffici del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della 
      Repubblica distrettuale-
      1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
      a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai 
      magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la 
      pretura;
      b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale 
      presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.
      2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a - 
      sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di 
      appello.
      3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del 
      pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del 
      titolo I.
      3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o 
      tentati, di cui agli articoli 416 bis e 630 del codice penale, per i 
      delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
      articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
      previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti 
      dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
      della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 
      lettera a - sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il 
      tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice 
      competente.
      3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il 
      procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di 
      appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico 
      ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato 
      dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (1).
      (1)Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
      Art. 52
       
      - Astensione -
      1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando 
      esistono gravi ragioni di convenienza.
      2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi 
      uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore 
      della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
      3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica 
      presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e 
      del procuratore generale presso la corte di appello decidono, 
      rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il 
      procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale 
      presso la Corte di cassazione.
      4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il 
      magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro 
      magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. 
      Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del 
      procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della 
      Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte 
      di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del 
      pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente 
      determinato a norma dell'articolo 11.
      Art. 53
       
      - Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione -
      1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue 
      funzioni con piena autonomia.
      2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi 
      di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli 
      previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli altri casi 
      il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
      3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del 
      magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), 
      e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per 
      l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.
      Art. 54
       
      - Contrasti negativi tra pubblici ministeri -
      1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che 
      il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso 
      cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti 
      all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
      2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba 
      procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale 
      presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso 
      distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il 
      procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del 
      pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici 
      interessati.
      3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o 
      della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei 
      casi e nei modi previsti dalla legge.
      3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di 
      contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).
      (1)Articolo così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      Art. 54 bis
       
      - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -
      1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio 
      sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il 
      medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo 
      il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione 
      degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
      2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di 
      aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello 
      ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale 
      presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le 
      necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole 
      sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve 
      procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del 
      pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da 
      parte del diverso ufficio.
      3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione 
      prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede 
      alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
      4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del 
      pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti 
      dalla legge.
      5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di 
      contrasto positivo tra pubblici ministeri (1).
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
      Titolo III : POLIZIA GIUDIZIARIA
      Art. 55
       
      - Funzioni della polizia giudiziaria -
      1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere 
      notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, 
      ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti 
      di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della 
      legge penale.
      2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità 
      giudiziaria.
      3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e 
      dagli agenti di polizia giudiziaria.
      Art. 56
       
      - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -
      1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto 
      la direzione dell'autorità giudiziaria:
      a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
      b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura 
      della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia 
      giudiziaria;
      c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli 
      altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una 
      notizia di reato.
      Art. 57
       
      - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
      1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia 
      giudiziaria:
      a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri 
      appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento 
      dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
      b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, 
      della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale 
      dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia 
      ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale 
      qualità;
      c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di 
      Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di 
      finanza.
      2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
      a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento 
      dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
      b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le 
      guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, 
      le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
      3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del 
      servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le 
      persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni 
      previste dall'articolo 55.
      Art. 58
       
      - Disponibilità della polizia giudiziaria -
      1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la 
      procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni 
      istituite nel distretto.
      2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono 
      svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della 
      Repubblica.
      3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle 
      sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o 
      altro organo di polizia giudiziaria.
      Art. 59
       
      - Subordinazione della polizia giudiziaria -
      1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono 
      gli uffici presso i quali sono istituite.
      2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile 
      verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il 
      servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal 
      personale dipendente.
      3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a 
      eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non 
      possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per 
      disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
      Titolo IV: IMPUTATO
      Art. 60
       
      - Assunzione della qualità di imputato -
      1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il 
      reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di 
      decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma 
      dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a 
      norma dell'articolo 555 e nel giudizio direttissimo.
      2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, 
      sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a 
      procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di 
      condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
      3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di 
      non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
      Art. 61
       
      - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -
      1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona 
      sottoposta alle indagini preliminari.
      2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa 
      all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
      Art. 62
       
      - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -
      1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato 
      o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di 
      testimonianza.
      Art. 63
       
      - Dichiarazioni indizianti -
      1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una 
      persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende 
      dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, 
      l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di 
      tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la 
      invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono 
      essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
      2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di 
      imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non 
      possono essere utilizzate.
      Art. 64
       
      - Regole generali per l'interrogatorio -
      1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia 
      cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera 
      all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo 
      di fuga o di violenze.
      2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona 
      interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di 
      autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i 
      fatti.
      3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere 
      avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà 
      di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il 
      suo corso.
      Art. 65
       
      - Interrogatorio nel merito -
      1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini 
      in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli 
      elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne 
      pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
      2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua 
      difesa e le pone direttamente domande.
      3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. 
      Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e 
      di eventuali segni particolari della persona.
      Art. 66
       
      - Verifica dell'identità personale dell'imputato -
      1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo 
      invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a 
      identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si 
      rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.
      2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non 
      pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, 
      quando sia certa l'identità fisica della persona.
      3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle 
      forme previste dall'articolo 130.
      Art. 67
       
      - Incertezza sull'età dell'imputato -
      1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere 
      che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al 
      procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
      Art. 68
       
      - Errore sull'identità fisica dell'imputato -
      1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il 
      giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza 
      a norma dell'articolo 129.
      Art. 69
       
      - Morte dell'imputato -
      1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo 
      il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia 
      sentenza a norma dell'articolo 129.
      2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il 
      medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si 
      accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
      Art. 70
       
      - Accertamenti sulla capacità dell'imputato -
      1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non 
      luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale 
      sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare 
      coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di 
      ufficio, perizia (1).
      2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice 
      assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al 
      proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni 
      altra prova richiesta dalle parti.
      3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, 
      la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme 
      previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i 
      termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli 
      atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona 
      sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere 
      assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.
      (1)Con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle 
      parole "sopravvenuta al fatto".
      Art. 71
       
      - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -
      1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che 
      lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente 
      partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che 
      questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di 
      proscioglimento o di non luogo a procedere.
      2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un 
      curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante 
      legale.
      3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico 
      ministero, l'imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale 
      nominato all'imputato.
      4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle 
      condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale 
      assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che 
      in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona 
      dell'imputato, nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
      5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si 
      applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.
      6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 
      75 comma 3.
      Art. 72
       
      - Revoca dell'ordinanza di sospensione -
      1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di 
      sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, 
      il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente 
      dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei 
      mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
      2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato 
      mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al 
      procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere 
      pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
      Art. 73
       
      - Provvedimenti cautelari -
      1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da 
      renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il 
      giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per 
      l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per 
      malattie mentali.
      2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di 
      ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del 
      servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso 
      efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento 
      dell'autorità indicata nel comma 1.
      3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare 
      dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme 
      previste dall'articolo 286.
      4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede 
      all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, 
      chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal 
      comma 2.
      Titolo V: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA 
      PENA PECUNIARIA
      Art. 74
       
      - Legittimazione all'azione civile -
      1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di 
      cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo 
      penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi 
      successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile 
      civile.
      Art. 75
       
      - Rapporti tra azione civile e azione penale -
      1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere 
      trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata 
      pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio 
      di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice 
      penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
      2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel 
      processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la 
      costituzione di parte civile.
      3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo 
      la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza 
      penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia 
      della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni 
      previste dalla legge (1).
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione 
      nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permette 
      all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il 
      dibattimento prosegua in sua assenza.
      Art. 76
       
      - Costituzione di parte civile -
      1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di 
      procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
      2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e 
      grado del processo.
      Art. 77
       
      - Capacità processuale della parte civile -
      1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono 
      costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o 
      assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
      2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi 
      sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il 
      danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al 
      giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta 
      altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai 
      suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal 
      rappresentante.
      3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le 
      persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico 
      ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la 
      costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
      4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del 
      danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere 
      esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi 
      precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero 
      il curatore speciale.
      Art. 78
       
      - Formalità della costituzione di parte civile -
      1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella 
      cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve 
      contenere, a pena di inammissibilità:
      a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione 
      o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale 
      rappresentante;
      b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione 
      civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
      c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
      d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
      e) la sottoscrizione del difensore.
      2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, 
      a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuno 
      di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
      3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è 
      depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla 
      dichiarazione di costituzione di parte civile.
      Art. 79
       
      - Termine per la costituzione di parte civile -
      1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare 
      e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti 
      dall'articolo 484.
      2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
      3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto 
      dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà 
      di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
      Art. 80
       
      - Richiesta di esclusione della parte civile -
      1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono 
      proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
      2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la 
      richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli 
      accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza 
      preliminare o nel dibattimento.
      3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al 
      dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta 
      oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
      4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
      5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non 
      impedisce una successiva costituzione fino a quando non siano compiuti gli 
      adempimenti previsti dall'articolo 484.
      Art. 81
       
      - Esclusione di ufficio della parte civile -
      1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il 
      giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione 
      di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
      2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di 
      esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
      Art. 82
       
      - Revoca della costituzione di parte civile -
      1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e 
      grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o 
      da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto 
      depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
      2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le 
      conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti 
      al giudice civile.
      3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il 
      giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento 
      della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. 
      L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
      4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede 
      civile.
      Art. 83
       
      - Citazione del responsabile civile -
      1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel 
      processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto 
      dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato 
      può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per 
      il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti 
      sentenza di non luogo a procedere.
      2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
      3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto 
      contiene:
      a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione 
      del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona 
      fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a 
      rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
      b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile 
      civile;
      c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
      d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo 
      assiste.
      4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al 
      responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso 
      previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al 
      responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. 
      L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella 
      cancelleria del giudice che procede.
      5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per 
      erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile 
      non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza 
      preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la 
      citazione (1).
      6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione 
      di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte 
civile.
      (1) La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non 
      prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti 
      al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo 
      comma, dello stesso codice.
      Art. 84
       
      - Costituzione del responsabile civile -
      1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e 
      grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con 
      dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o 
      presentata in udienza.
      2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
      a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione 
      o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale 
      rappresentante;
      b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
      c) la sottoscrizione del difensore.
      3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è 
      depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla 
      dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
      4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del 
      processo.
      Art. 85
       
      - Intervento volontario del responsabile civile -
      1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero 
      esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile 
      civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di 
      procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a 
      che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, 
      presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 
2.
      2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se 
      l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 
      468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di 
      presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
      3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura 
      del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna 
      di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
      4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione 
      di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte 
civile.
      Art. 86
       
      - Richiesta di esclusione del responsabile civile -
      1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta 
      dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal pubblico ministero che non 
      ne abbiano richiesto la citazione.
      2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che 
      non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova 
      raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa 
      in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
      3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, 
      non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle 
      parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide 
      senza ritardo con ordinanza.
      Art. 87
       
      - Esclusione di ufficio del responsabile civile -
      1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il 
      giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o 
      per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di 
      ufficio, con ordinanza.
      2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di 
      esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
      3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il 
      giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
      Art. 88
       
      - Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del 
      responsabile civile -
      1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non 
      pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al 
      risarcimento del danno.
      2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non 
      pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il 
      risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso 
      su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione 
      davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
      3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la 
      disposizione dell'articolo 75 comma 3.
      Art. 89
       
      - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
      1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per 
      l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero 
      o dell'imputato.
      2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla 
      citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la 
      disposizione dell'articolo 87 comma 3.
      Titolo VI: PERSONA OFFESA DAL REATO
      Art. 90
       
      - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -
      1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà 
      ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del 
      procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di 
      cassazione, indicare elementi di prova.
      2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o 
      inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei 
      soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
      3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le 
      facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi 
      congiunti di essa.
      Art. 91
       
      - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di 
      interessi lesi dal reato -
      1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente 
      alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in 
      forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono 
      esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà 
      attribuiti alla persona offesa dal reato.
      Art. 92
       
      - Consenso della persona offesa -
      1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle 
      associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al 
      consenso della persona offesa.
      2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata 
      autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle 
      associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
      3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme 
      previste dal comma 2.
      4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo 
      successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione.
      Art. 93
       
      - Intervento degli enti o delle associazioni -
      1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 
      l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di 
      intervento che contiene a pena di inammissibilità:
      a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o 
      dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le 
      finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale 
      rappresentante;
      b) l'indicazione del procedimento;
      c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
      d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
      e) la sottoscrizione del difensore.
      2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di 
      consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata 
      conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
      3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere 
      notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima 
      notificazione.
      4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del 
      procedimento.
      Art. 94
       
      - Termine per l'intervento -
      1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato 
      possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli 
      adempimenti previsti dall'articolo 484.
      Art. 95
       
      - Provvedimenti del giudice -
      1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 
      comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento 
      dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale 
      rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le 
      sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
      2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, 
      sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è 
      avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima 
      dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, 
      l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
      3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. 
      Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
      4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non 
      esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti 
      dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione 
      dell'ente o dell'associazione.
      Titolo VII : DIFENSORE
      Art. 96
       
      - Difensore di fiducia -
      1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
      2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero 
      consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
      3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o 
      in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere 
      fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
      Art. 97
       
      - Difensore di ufficio -
      1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto 
      privo è assistito da un difensore di ufficio.
      2. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività 
      della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, di intesa 
      con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla 
      base di turni di reperibilità.
      3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono 
      compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e 
      l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato 
      sulla base dei criteri indicati nel comma 2.
      4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di 
      ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è 
      comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero 
      designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il 
      quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102.
      5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può 
      essere sostituito solo per giustificato motivo.
      6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un 
      difensore di fiducia.
      Art. 98
       
      - Patrocinio dei non abbienti -
      1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende 
      costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di 
      essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della 
      legge sul patrocinio dei non abbienti.
      Art. 99
       
      - Estensione al difensore dei diritti dell'imputato -
      1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce 
      all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a 
quest'ultimo.
      2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, 
      all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, 
      sia intervenuto un provvedimento del giudice.
      Art. 100
       
      - Difensore delle altre parti private -
      1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente 
      obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un 
      difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o 
      scrittura privata autenticata.
      2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della 
      dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o 
      della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile 
      civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In 
      tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal 
      difensore.
      3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato 
      grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
      4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte 
      rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a 
      essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che 
      importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto 
      espressamente il potere.
      5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto 
      processuale si intende eletto presso il difensore.
      Art. 101
       
      - Difensore della persona offesa -
      1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle 
      facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste 
      dall'articolo 96 comma 2.
      2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che 
      intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni 
      dell'articolo 100.
      Art. 102
       
      - Sostituto del difensore -
      1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di 
      questo, può designare un sostituto.
      2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
      Art. 103
       
      - Garanzie di libertà del difensore -
      1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono 
      consentite solo:
      a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello 
      stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del 
      reato loro attribuito;
      b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare 
      cose o persone specificamente predeterminate.
      2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a 
      sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo 
      che costituiscano corpo del reato.
      3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un 
      sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di 
      nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il 
      presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle 
      operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata 
      copia del provvedimento.
      4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei 
      difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle 
      indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto 
      di autorizzazione del giudice.
      5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o 
      comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a 
      quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
      6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della 
      corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto 
      riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità 
      giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del 
      reato.
      7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati 
      delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di 
      conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni 
      precedenti, non possono essere utilizzati.
      Art. 104
       
      - Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare -
      1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con 
      il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
      2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 
      ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
      3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed 
      eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico 
      ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non 
      superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il 
      difensore (1).
      4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è 
      esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il 
      fermato è posto a disposizione del giudice.
      (1)Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 105
       
      - Abbandono e rifiuto della difesa -
      1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le 
      sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto 
      della difesa di ufficio.
      2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale 
      in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
      3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti 
      della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque 
      giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei 
      diritti della difesa è esclusa dal giudice.
      4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di 
      abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione 
      da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.
      5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, 
      della persona offesa, degli enti e delle associazioni previste 
      dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del 
      procedimento e non interrompe l'udienza.
      Art. 106
       
      - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento -
      1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, 
      purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
      2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la 
      indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
      3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con 
      ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 
      97.
      4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari 
      dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le 
      parti interessate, provvede a norma del comma 3.
      Art. 107
       
      - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore -
      1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne 
      dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
      2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata 
      all'autorità procedente.
      3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un 
      nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso 
      il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
      4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
      Art. 108
       
      - Termine per la difesa -
      1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di 
      abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in 
      sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non 
      inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per 
      informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

 
       
            Codice di Procedura Penale
             
            Libro secondo
            Parte prima
            ATTI
            Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI
            Art. 109
             
            - Lingua degli atti -
            1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua 
italiana.
            2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado 
            o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza 
            linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a 
            questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella 
            madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. 
            Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui 
            indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli 
            altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni 
            internazionali.
            3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di 
nullità.
            Art. 110
             
            - Sottoscrizione degli atti -
            1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non 
            dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in 
            fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
            2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con 
            segni diversi dalla scrittura.
            3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico 
            ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto 
            orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine 
            dell'atto medesimo.
            Art. 111
             
            - Data degli atti -
            1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il 
            giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. 
            L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente 
prescritta.
            2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di 
            nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa 
            stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto 
            medesimo o in atti a questo connessi.
            Art. 112
             
            - Surrogazione di copie agli originali mancanti -
            1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una 
            sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare 
            uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è 
            possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed 
            è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
            2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il 
            pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia 
            di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di 
            avere gratuitamente un'altra copia autentica.
            Art. 113
             
            - Ricostituzione di atti -
            1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il 
            giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e 
            stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere 
            ricostituito.
            2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito 
            secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che 
            l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
            3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice 
            dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se 
            necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente 
            indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
            Art. 114
             
            - Divieto di pubblicazione di atti -
            1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con 
            il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti 
            coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
            2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più 
            coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini 
            preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
            3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, 
            anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non 
            dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del 
            fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della 
            sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione 
            degli atti utilizzati per le contestazioni (1).
            4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del 
            dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti 
            dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le 
            parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o 
            di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di 
            pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini 
            stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il 
            termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione 
            è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
            5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, 
            può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti 
            quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o 
            comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive 
            di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare 
            pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. 
            Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
            6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei 
            minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a 
            quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, 
            nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha 
            compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
            7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non 
            coperti dal segreto.
            (1)La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 
            limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se 
            non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli".
            Art. 115
             
            - Violazione del divieto di pubblicazione -
            1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del 
            divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 
            lettera b - costituisce illecito disciplinare quando il fatto è 
            commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da 
            persone esercenti una professione per la quale è richiesta una 
            speciale abilitazione dello Stato.
            2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle 
            persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo 
            titolare del potere disciplinare.
            Art. 116
             
            - Copie, estratti e certificati -
            1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi 
            abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, 
            estratti o certificati di singoli atti.
            2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che 
            procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la 
            definizione del procedimento, il presidente del collegio o il 
            giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la 
            sentenza.
            3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione 
            stabilito dall'articolo 114.
            Art. 117
             
            - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico 
            ministero -
            1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per 
            il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può 
            ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al 
            divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri 
            procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. 
            L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni 
            anche di propria iniziativa.
            2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la 
            richiesta con decreto motivato.
            2 bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle 
            funzioni previste dall'articolo 371 bis, accede al registro delle 
            notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso 
            le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso 
            collegamenti reciproci (1).
            (1)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
            Art. 118
             
            - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro 
            dell'interno -
            1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale 
            di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa 
            antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità 
            giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito 
            dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e 
            informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per 
            la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in 
            flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le 
            informazioni anche di propria iniziativa (1).
            1 bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i 
            soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro 
            previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata 
            (2).
            2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la 
            richiesta con decreto motivato.
            3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono 
            coperte dal segreto di ufficio.
            (1)Comma così modificato dall'art. 4, comma 10, lett. a - , D.L. 8 
            giugno 1992, n. 306.
            (2)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b - , D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            Art. 119
             
            - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del 
            procedimento -
            1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare 
            dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli 
            avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si 
            fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed 
            egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto 
            le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per 
            iscritto.
            2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, 
            l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di 
            preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
            Art. 120
             
            - Testimoni ad atti del procedimento -
            1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
            a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette 
            da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o 
            intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si 
            presume sino a prova contraria;
            b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure 
            di prevenzione.
            Art. 121
             
            - Memorie e richieste delle parti -
            1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori 
            possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante 
            deposito nella cancelleria.
            2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza 
            ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro 
            quindici giorni.
            Art. 122
             
            - Procura speciale per determinati atti -
            1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un 
            procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, 
            essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
            e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente 
            dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e 
            dei fatti ai quali si riferisce. La procura è unita agli atti.
            2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia 
            sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui 
            si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
            3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse 
            altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta 
            dalla legge.
            Art. 123
             
            - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -
            1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione 
            di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, 
            dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono 
            iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate 
            all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute 
            direttamente dall'autorità giudiziaria.
            2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione 
            domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di 
            presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto 
            da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata 
            trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le 
            dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero 
            ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
            3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, 
            impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti 
            private o dalla persona offesa.
            Art. 124
             
            - Obbligo di osservanza delle norme processuali -
            1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, 
            gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia 
            giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche 
            quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione 
            processuale.
            2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme 
            anche ai fini della responsabilità disciplinare.
            Titolo II : ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
            Art. 125
             
            - Forme dei provvedimenti del giudice -
            1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice 
            assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
            2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
            3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I 
            decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la 
            motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
            4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza 
            dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La 
            deliberazione è segreta.
            5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un 
            componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla 
            decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del 
            dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si 
            riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente 
            esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati 
            del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a 
            cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria 
            dell'ufficio (1).
            6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di 
            particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche 
            oralmente.
            (1)Comma così sostituito dal D.Lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.
            Art. 126
             
            - Assistenza al giudice -
            1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito 
            dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la 
            legge non dispone altrimenti.
            Art. 127
             
            - Procedimento in camera di consiglio -
            1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il 
            presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare 
            avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. 
            L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della 
            data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a 
            quello di ufficio.
            2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate 
            memorie in cancelleria.
            3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè i 
            difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o 
            internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne 
            fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal 
            magistrato di sorveglianza del luogo.
            4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento 
            dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito 
            personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da 
            quello in cui ha sede il giudice.
            5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di 
            nullità.
            6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
            7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza 
            ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre 
            ricorso per cassazione.
            8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che 
            il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto 
            motivato.
            9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è 
            dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di 
            procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le 
            disposizioni dei commi 7 e 8.
            10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a 
            norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
            (1)La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella 
            parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè "di 
            regola".
            Art. 128
             
            - Deposito dei provvedimenti del giudice -
            1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza 
            preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del 
            giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla 
            deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, 
            l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è 
            comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la 
            legge attribuisce il diritto di impugnazione.
            Art. 129
             
            - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non 
            punibilità -
            1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale 
            riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha 
            commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 
            legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una 
            condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
            2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti 
            risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo 
            ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto 
            dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione 
            o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
            Art. 130
             
            - Correzione di errori materiali -
            1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti 
            inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la 
            cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale 
            dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso 
            il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è 
            dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice 
            competente a conoscere dell'impugnazione.
            2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 
            127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta 
            annotazione sull'originale dell'atto.
            Art. 131
             
            - Poteri coercitivi del giudice -
            1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere 
            l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza 
            pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e 
            ordinato compimento degli atti ai quali procede.
            Art. 132
             
            - Accompagnamento coattivo dell'imputato -
            1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla 
            legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di 
            condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la 
forza.
            2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere 
            tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di 
            quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua 
            presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le 
            ventiquattro ore.
            Art. 133
             
            - Accompagnamento coattivo di altre persone -
            1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o 
            il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, 
            omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, 
            giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinare l'accompagnamento 
            coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di 
            una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa 
            delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione 
            ha dato causa.
            2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
            Titolo III : DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
            Art. 134
             
            - Modalità di documentazione -
            1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
            2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la 
            stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di 
            impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
            3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata 
            anche la riproduzione fonografica.
            4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 
            sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione 
            audiovisiva se assolutamente indispensabile.
            Art. 135
             
            - Redazione del verbale -
            1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
            2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento 
            meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le 
            necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche 
            esterno all'amministrazione dello Stato.
            Art. 136
             
            - Contenuto del verbale -
            1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, 
            del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, 
            le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, 
            se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti 
            intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha 
            constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonchè le 
            dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli 
            assiste.
            2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente 
            o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se 
            la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è 
            avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta 
            menzione.
            Art. 137
             
            - Sottoscrizione del verbale -
            1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, 
            previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico 
            ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone 
            intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono 
            rinviate ad altro momento.
            2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di 
            sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
            Art. 138
             
            - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia -
            1. Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 2, i nastri impressi 
            con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni 
            non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. 
            Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
            2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice 
            dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche 
            estranea all'amministrazione dello Stato.
            Art. 139
             
            - Riproduzione fonografica o audiovisiva -
            1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da 
            personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, 
            sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
            2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è 
            indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di 
            riproduzione.
            3. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi 
            motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa 
            prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
            4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale 
            tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a 
            persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
            5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non 
            sia effettuata la trascrizione.
            6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se 
            effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
            Art. 140
             
            - Modalità di documentazione in casi particolari -
            1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione 
            contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da 
            verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero 
            quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di 
            riproduzione o di ausiliari tecnici.
            2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il 
            giudice vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina 
            espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la 
            descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste 
            possono servire a valutarne la credibilità.
            Art. 141
             
            - Dichiarazioni orali delle parti -
            1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono 
            fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o 
            dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso 
            l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la 
            registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. 
            Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
            2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una 
            certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
            Art. 141 bis
             
            - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato 
            di detenzione -
            1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, 
            in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere 
            documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di 
            riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una 
            indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, 
            si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza 
            tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma 
            riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se 
            richiesta dalle parti (1).
            (1)Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
            Art. 142
             
            - Nullità dei verbali -
            1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi 
            è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la 
            sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
            Titolo IV: TRADUZIONE DEGLI ATTI
            Art. 143
             
            - Nomina dell'interprete -
            1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi 
            assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere 
            comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il 
            compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua 
            italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino 
            italiano.
            2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, 
            l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre 
            uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente 
            intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una 
            dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può 
            anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel 
            verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
            3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico 
            ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale 
            conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
            4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.
            Art. 144
             
            - Incapacità e incompatibilità dell'interprete -
            1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
            a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da 
            infermità di mente;
            b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero 
            è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di 
            un'arte;
            c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di 
            prevenzione;
            d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di 
            astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di 
            testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico 
            nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, 
            nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può 
            essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o 
            sordomuta.
            Art. 145
             
            - Ricusazione e astensione dell'interprete -
            1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati 
            nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti 
            compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
            2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, 
            ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, 
            l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
            3. La dichiarazione di ricusazione o astensione può essere 
            presentata fino a che non siano esaurite le formalità di 
            conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi 
            sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che 
            l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
            4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il 
            giudice con ordinanza.
            Art. 146
             
            - Conferimento dell'incarico -
            1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli 
            chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 
            e 145.
            2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente 
            l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere 
            la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si 
            faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare 
            l'ufficio.
            Art. 147
             
            - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete -
            1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga 
            durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che 
            può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete 
            può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione 
            scritta.
            2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per 
            discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore 
            della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un 
            milione.
            Titolo V : NOTIFICAZIONI
            Art. 148
             
            - Organi e forme delle notificazioni -
            1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga 
            altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne 
            esercita le funzioni.
            2. Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le 
            notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con 
            l'osservanza delle norme del presente titolo.
            3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga 
            altrimenti.
            4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della 
            cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale 
            addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la 
            data in cui questa è avvenuta.
            5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi 
            che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro 
            presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta 
            menzione nel verbale (1).
            (1) Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
            12.
            Art. 149
             
            - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -
            1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta 
            di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o 
            convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della 
            polizia giudiziaria.
            2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il 
            numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni 
            svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto 
            con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.
            3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico 
            corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. 
            Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da 
            persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.
            4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con 
            effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia 
            data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.
            5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi 
            precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante 
            telegramma.
            Art. 150
             
            - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -
            1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può 
            prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce 
            all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia 
            eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la 
            conoscenza dell'atto.
            2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare 
            l'atto a conoscenza del destinatario.
            Art. 151
             
            - Notificazioni richieste dal pubblico ministero -
            1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle 
            indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o 
            dall'ufficio giudiziario.
            2. La consegna di copie dell'atto all'interessato da parte della 
            segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto 
            annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in 
            cui questa è avvenuta.
            3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi 
            che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in 
            loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta 
            menzione nel verbale (1).
            (1)Comma così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
            12. L'originario quarto comma è stato soppresso dallo stesso 
            articolo.
            Art. 152
             
            - Notificazioni richieste dalle parti private -
            1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni 
            richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio 
            di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera 
            raccomandata con avviso di ricevimento.
            Art. 153
             
            - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -
            1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche 
            direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia 
            dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota 
            sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha 
            eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
            2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico 
            ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, 
            salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto 
            sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota 
            sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui 
            questa è avvenuta.
            Art. 154
             
            - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al 
            responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria 
            -
            1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a 
            norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i 
            luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito 
            dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia 
            precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona 
            offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a 
            dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel 
            termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene 
            effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la 
            stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è 
            eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
            2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e 
            alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita 
            con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non 
            detenuto.
            3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche 
            o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono 
            eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
            4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla 
            persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in 
            giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e 
            la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono 
            costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel 
            luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del 
            giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o 
            se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono 
            eseguite mediante deposito nella cancelleria.
            Art. 155
             
            - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -
            1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di 
            identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle 
            persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può 
            disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la 
            notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto 
            sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la 
            notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono 
            indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a 
            conoscenza degli altri interessati.
            2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale 
            del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è 
            inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
            3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale 
            giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i 
            documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o 
            segreteria dell'autorità procedente.
            Art. 156
             
            - Notificazioni all'imputato detenuto -
            1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di 
            detenzione mediante consegna di copia alla persona.
            2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella 
            relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al 
            direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si 
            provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente 
            all'imputato, perchè legittimamente assente. In tal caso, 
            dell'avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa 
            immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
            3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli 
            istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
            4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli 
            atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal 
            procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è 
            internato in un istituto penitenziario.
            5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato 
            possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
            Art. 157
             
            - Prima notificazione all'imputato non detenuto -
            1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima 
            notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna 
            di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente 
            la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel 
            luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, 
            mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, 
            in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
            2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la 
            notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea 
            dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
            3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto 
            notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario 
            dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera 
            raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della 
            notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
            4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni 
            quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di 
            volere.
            5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della 
            notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa 
            dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia 
            avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
            6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le 
            veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è 
            scritta all'esterno del plico stesso.
            7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si 
            rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca 
            dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
            8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, 
            l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha 
            l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli 
            esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del 
            deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione 
            dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente 
            esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà 
            inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di 
            lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della 
            notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
            Art. 158
             
            - Prima notificazione all'imputato in servizio militare -
            1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo 
            il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli 
            risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se 
            la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio 
            del comandante il quale informa immediatamente l'interessato 
            dell'avvenuta notificazione con il mezzo più celere.
            Art. 159
             
            - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -
            1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti 
            dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche 
            dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima 
            residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli 
            abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso 
            l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano 
            esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di 
            irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore 
            all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia 
            eseguita mediante consegna di copia al difensore.
            2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. 
            L'irreperibile è rappresentato dal difensore (1).
            (1)Articolo così modificato dall'art. 3, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
            12.
            Art. 160
             
            - Efficacia del decreto di irreperibilità -
            1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico 
            ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere 
            efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza 
            preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle 
            indagini preliminari.
            2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la 
            notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare 
            nonchè il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal 
            pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che 
            dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia 
            della sentenza di primo grado.
            3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado 
            e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia 
            della sentenza.
            4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove 
            ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).
            (1)Articolo così sostituito dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
            12.
            Art. 161
             
            - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni -
            1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel 
            primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle 
            indagini o dell'imputato non detenuto nè internato, lo invitano a 
            dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero 
            a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella 
            sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha 
            l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o 
            eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto 
            di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno 
            eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della 
            elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta 
            menzione nel verbale.
            2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o 
            eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con 
            il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. 
            L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del 
            domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di 
            insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, 
            le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui 
            l'atto è stato notificato.
            3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa 
            dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso 
            da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto 
            della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la 
            dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale 
            dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, 
            iscrive la dichiarazione o l'elezione nell'apposito registro e 
            trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la 
            scarcerazione o la dimissione.
            4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 
            diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante 
            consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi 
            previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione e l'elezione di domicilio 
            mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta 
            che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato 
            nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o 
            eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 (1).
            (1)Articolo così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
            12.
            Art. 162
             
            - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto -
            1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro 
            mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, 
            con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o 
            lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o 
            da persona autorizzata o dal difensore.
            2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del 
            pretore del luogo nel quale l'imputato si trova.
            3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso 
            immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si 
            provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una 
            autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad 
            altra autorità.
            4. Finchè l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il 
            verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte 
            nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
            Art. 163
             
            - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto -
            1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a 
            norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, 
            le disposizioni dell'articolo 157.
            Art. 164
             
            - Durata del domicilio dichiarato o eletto -
            1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per 
            ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli 
            articoli 156 e 613 comma 2.
            Art. 165
             
            - Notificazioni all'imputato latitante o evaso -
            1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite 
            mediante consegna di copia al difensore.
            2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria 
            designa un difensore di ufficio.
            3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal 
            difensore.
            Art. 166
             
            - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -
            1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma 
            degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova 
            nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni 
            si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore 
            speciale.
            Art. 167
             
            - Notificazioni ad altri soggetti -
            1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli 
            articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 
            2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
            Art. 168
             
            - Relazione di notificazione -
            1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale 
            giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce 
            all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica 
            l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, 
            le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, 
            i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da 
            essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, 
            apponendo la propria sottoscrizione.
            2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia 
            consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun 
            interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
            3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal 
            giorno della sua esecuzione.
            Art. 169
             
            - Notificazioni all'imputato all'estero -
            1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di 
            dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, 
            il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso 
            di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, 
            il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso 
            nonchè l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio 
            dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della 
            raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di 
            domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le 
            notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
            2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi 
            trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità 
            emesso a norma dell'articolo 159 (1).
            3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua 
            dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli 
            conosca la lingua italiana.
            4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si 
            deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie 
            sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il 
            pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, 
            dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei 
            limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
            5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui 
            dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.
            (1)Comma così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
12.
            Art. 170
             
            - Notificazioni col mezzo della posta -
            1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli 
            uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
            2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un 
            ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il 
            piego.
            3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità 
            del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle 
            notificazioni nei modi ordinari.
            Art. 171
             
            - Nullità delle notificazioni -
            1. La notificazione è nulla:
            a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei 
            quali la legge consente la notificazione per estratto;
            b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata 
            richiedente ovvero sul destinatario;
            c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione 
            di chi l'ha eseguita;
            d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve 
            essere consegnata la copia;
            e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti 
            dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita 
            mediante consegna al difensore (1);
            f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la 
            comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
            g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione 
            della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
            h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice 
            nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a 
            conoscenza del destinatario.
            (1) Lettera modificata dall'art. 7, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
            Titolo VI : TERMINI
            Art. 172
             
            - Regole generali -
            1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad 
            anni.
            2. I termini si computano secondo il calendario comune.
            3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, 
            è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
            4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si 
            computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si 
            computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
            5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo 
            stabilite per il termine si computano intere e libere.
            6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o 
            compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto 
            nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al 
            pubblico.
            Art. 173
             
            - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -
            1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto 
            nei casi previsti dalla legge.
            2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono 
            essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
            3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può 
            chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta 
            nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.
            Art. 174
             
            - Prolungamento dei termini di comparizione -
            1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il 
            domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del 
            comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il 
            termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari 
            per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento 
            chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici 
            di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. 
            Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o 
            internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento 
            del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato 
            residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito 
            dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi 
            di comunicazione utilizzabili.
            2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine 
            stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale 
            l'autorità procedente emette ordine o invito.
            Art. 175
             
            - Restituzione nel termine -
            1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono 
            restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di 
            non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
            2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di 
            condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per 
            proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi 
            di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che 
            l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto 
            non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è 
            stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti 
            dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato non si sia 
            sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del 
            procedimento.
            3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena 
            di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il 
            fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi 
            previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva 
            conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di 
            una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
            4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al 
            tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio 
            dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 
            Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il 
            giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla 
            opposizione.
            5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la 
            proposizione della impugnazione o della opposizione può essere 
            impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla 
            opposizione.
            6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel 
            termine può essere proposto ricorso per cassazione.
            7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per 
            proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la 
            scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti 
            necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del 
            termine.
            8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, 
            non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo 
            intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del 
            decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di 
            deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
            Art. 176
             
            - Effetti della restituzione nel termine -
            1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta 
            di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai 
            quali la parte aveva diritto di assistere.
            2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di 
            cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la 
            rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
            Titolo VII : NULLITÀ
            Art. 177
             
            - Tassatività -
            1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del 
            procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla 
            legge.
            Art. 178
             
            - Nullità di ordine generale -
            1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle 
            disposizioni concernenti:
            a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici 
            necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di 
            ordinamento giudiziario;
            b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione 
            penale e la sua partecipazione al procedimento;
            c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e 
            delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della 
            persona offesa dal reato e del querelante.
            Art. 179
             
            - Nullità assolute -
            1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado 
            del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 
            lettera a - , quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero 
            nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa 
            citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in 
            cui ne è obbligatoria la presenza.
            2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato 
            e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche 
            disposizioni di legge.
            Art. 180
             
            - Regime delle altre nullità di ordine generale -
            1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste 
            dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più 
            essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione della sentenza di 
            primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la 
            deliberazione della sentenza del grado successivo.
            Art. 181
             
            - Nullità relative -
            1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 
            comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
            2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e 
            quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti 
            gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che 
            sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando 
            manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite 
            entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
            3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero 
            gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il 
            termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, 
            ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, 
            devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo 
            periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
            4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con 
            l'impugnazione della relativa sentenza.
            Art. 182
             
            - Deducibilità delle nullità -
            1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere 
            eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha 
            interesse all'osservanza della disposizione violata.
            2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere 
            eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, 
            immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere 
            eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 
            3 e 4.
            3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a 
            pena di decadenza.
            Art. 183
             
            - Sanatorie generali delle nullità -
            1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
            a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle 
            ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
            b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto 
            omesso o nullo è preordinato.
            Art. 184
             
            - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle 
            notificazioni -
            1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative 
            comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è 
            comparsa o ha rinunciato a comparire.
            2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal 
            solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine 
            per la difesa non inferiore a cinque giorni.
            3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al 
            dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto 
            dall'articolo 429.
            Art. 185
             
            - Effetti della dichiarazione di nullità -
            1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che 
            dipendono da quello dichiarato nullo.
            2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la 
            rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a 
            carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
            3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del 
            procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto 
            nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
            4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità 
            concernenti le prove.
            Art. 186
             
            - Inosservanza di norme tributarie -
            1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, 
            l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto 
            nè impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie 
            previste dalla legge.

       
             
             

      Codice di Procedura Penale
       
      Libro terzo
      Parte prima
      PROVE
      Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
      Art. 187
       
      - Oggetto della prova -
      1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla 
      punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
      2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione 
      di norme processuali.
      3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i 
      fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
      Art. 188
       
      - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova -
      1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona 
      interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di 
      autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i 
      fatti.
      Art. 189
       
      - Prove non disciplinate dalla legge -
      1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice 
      può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei 
      fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice 
      provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione 
      della prova.
      Art. 190
       
      - Diritto alla prova -
      1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza 
      ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che 
      manifestamente sono superflue o irrilevanti.
      2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
      3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati 
      sentite le parti in contraddittorio.
      Art. 190 bis
       
      - Requisiti della prova in casi particolari -
      1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, 
      comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle 
      persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni 
      in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono 
      stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il 
      giudice lo ritiene assolutamente necessario (1).
      (1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
      Art. 191
       
      - Prove illegittimamente acquisite -
      1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non 
      possono essere utilizzate.
      2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado 
      del procedimento.
      Art. 192
       
      - Valutazione della prova -
      1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati 
      acquisiti e dei criteri adottati.
      2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che 
      questi siano gravi, precisi e concordanti.
      3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona 
      imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono 
      valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano 
      l'attendibilità.
      4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da 
      persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel 
      caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
      Art. 193
       
      - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili -
      1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle 
      leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di 
      cittadinanza.
      Titolo II : MEZZI DI PROVA
      Capo I : TESTIMONIANZA
      Art. 194
       
      - Oggetto e limiti della testimonianza -
      1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. 
      Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti 
      specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e 
      alla pericolosità sociale.
      2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse 
      che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchè alle 
      circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. 
      La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della 
      persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve 
      essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
      3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre sulle 
      voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo che 
      sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
      Art. 195
       
      - Testimonianza indiretta -
      1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre 
      persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano 
      chiamate a deporre.
      2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate 
      nel comma 1.
      3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le 
      dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza 
      da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per 
      morte, infermità o irreperibilità.
      4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre 
      sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (1).
      5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il 
      testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella 
      orale.
      6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi 
      dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle 
      circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone 
      abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
      7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in 
      grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei 
      fatti oggetto dell'esame.
      (1)Con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma.
      Art. 196
       
      - Capacità di testimoniare -
      1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
      2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia 
      necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere 
      testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti 
      opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
      3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati 
      disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della 
      testimonianza.
      Art. 197
       
      - Incompatibilità con l'ufficio di testimone -
      1. Non possono essere assunti come testimoni:
      a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un 
      procedimento connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro 
      confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di 
      proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento 
      sia divenuta irrevocabile;
      b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, 
      nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);
      c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena 
      pecuniaria;
      d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la 
      funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
      Art. 198
       
      - Obblighi del testimone -
      1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle 
      prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere 
      secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
      2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali 
      potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
      Art. 199
       
      - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -
      1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono 
      tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza 
      ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
      2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà 
      di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato 
      all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente 
      ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza 
      coniugale:
      a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia 
      convissuto con esso;
      b) al coniuge separato dell'imputato;
      c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di 
      annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
      matrimonio contratto con l'imputato.
      Art. 200
       
      - Segreto professionale -
      1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per 
      ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui 
      hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
      a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con 
      l'ordinamento giuridico italiano;
      b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
      c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro 
      esercente una professione sanitaria;
      d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la 
      facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
      2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali 
      persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti 
      necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
      3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti 
      professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi 
      delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere 
      fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie 
      sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la 
      loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione 
      della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la 
      fonte delle sue informazioni.
      Art. 201
       
      - Segreto di ufficio -
      1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità 
      giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati 
      di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti 
      conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
      Art. 202
       
      - Segreto di Stato -
      1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un 
      pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti 
      coperti dal segreto di Stato.
      2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il 
      Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
      3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la 
      definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la 
      esistenza di un segreto di Stato.
      4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il 
      Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il 
      giudice ordina che il testimone deponga.
      Art. 203
       
      - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza -
      1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia 
      giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni 
      e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro 
      informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni 
      da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate.
      Art. 204
       
      - Esclusione del segreto -
      1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 
      e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione 
      dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura 
      del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale 
      provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
      2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data 
      comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
      Art. 205
       
      - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di 
      grandi ufficiali dello Stato -
      1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede 
      in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
      2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle 
      Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte 
      costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in 
      cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la 
      regolarità della funzione cui sono preposti.
      3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene 
      indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 
      per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
      Art. 206
       
      - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici -
      1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una 
      missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal 
      territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo 
      del Ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si 
      procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 
      comma 3.
      2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede 
      accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno 
      stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si 
      osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
      Art. 207
       
      - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti -
      1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni 
      contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il 
      presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, 
      l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso 
      avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi 
      espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel 
      rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero 
      perchè proceda a norma di legge.
      2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone 
      ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato 
      previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico 
      ministero trasmettendogli i relativi atti.
      Capo II : ESAME DELLE PARTI
      Art. 208
       
      - Richiesta dell'esame -
      1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere 
      esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente 
      obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi 
      consentono.
      Art. 209
       
      - Regole per l'esame -
      1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli 
      articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa 
      dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
      2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione 
      nel verbale.
      Art. 210
       
      - Esame di persona imputata in un procedimento connesso -
      1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a 
      norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è 
      proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel 
      caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
      2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne 
      ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione 
      dei testimoni (1) .
      3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha 
      diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è 
      designato un difensore di ufficio.
      4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate 
      nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse 
      hanno facoltà di non rispondere.
      5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 
      195, 499 e (2).
      6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone 
      imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso 
      previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
      (1)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L. 8 giugno 
      1992, n. 306.
      (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - , D.L. 8 giugno 
      1992, n. 306.
      Capo III : CONFRONTI
      Art. 211
       
      - Presupposti del confronto -
      1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o 
      interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze 
      importanti.
      Art. 212
       
      - Modalità del confronto -
      1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i 
      quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le 
      modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
      2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle 
      dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è 
      avvenuto durante il confronto.
      Capo IV : RICOGNIZIONI
      Art. 213
       
      - Ricognizione di persone. Atti preliminari -
      1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita 
      chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari 
      che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire 
      il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia 
      visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da 
      riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano 
      altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del 
      riconoscimento.
      2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e 
      delle dichiarazioni rese.
      3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di 
      nullità della ricognizione.
      Art. 214
       
      - Svolgimento della ricognizione -
      1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura 
      la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche 
      nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi 
      quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si 
      presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali 
      sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente 
      introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei 
      presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia 
      riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
      2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla 
      ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza 
      di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia 
      compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
      3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di 
      svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento 
      della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche 
      o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
      Art. 215
       
      - Ricognizione di cose -
      1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di 
      altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le 
      disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
      2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da 
      riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se 
      riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare 
      quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
      3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
      Art. 216
       
      - Altre ricognizioni -
      1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può 
      essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le 
      disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
      Art. 217
       
      - Pluralità di ricognizioni -
      1. Quando più persone sono chiamate a eseguire la ricognizione della 
      medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti 
      separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione 
      e coloro che devono ancora eseguirla.
      2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di 
      più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o 
      l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti 
      diversi.
      3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
      Capo V : ESPERIMENTI GIUDIZIALI
      Art. 218
       
      - Presupposti dell'esperimento giudiziale -
      1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto 
      sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
      2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, 
      della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e 
      nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
      Art. 219
       
      - Modalità dell'esperimento giudiziale -
      1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta 
      enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, 
      dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa 
      ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un 
      esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
      2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle 
      operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche 
      o con altri strumenti o procedimenti.
      3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il 
      giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di 
      assicurare il regolare compimento dell'atto.
      4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, 
      dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non 
      offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità 
      delle persone o la sicurezza pubblica.
      Capo VI : PERIZIA
      Art. 220
       
      - Oggetto della perizia -
      1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati 
      o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche 
      o artistiche.
      2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura 
      di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la 
      professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la 
      personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da 
      cause patologiche.
      Art. 221
       
      - Nomina del perito -
      1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli 
      appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella 
      specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice 
      cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
      2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più personale quando 
      le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero 
      richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
      3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra 
      uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
      Art. 222
       
      - Incapacità e incompatibilità del perito -
      1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
      a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità 
      di mente;
      b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è 
      interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
      c) chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure di 
      prevenzione;
      d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal 
      testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di 
      interprete;
      e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in 
      un procedimento connesso.
      Art. 223
       
      - Astensione e ricusazione del perito -
      1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di 
      dichiararlo.
      2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti 
      dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h - 
      del medesimo articolo.
      3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata 
      fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico 
      e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti 
      successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
      4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con 
      ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
      5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del 
      giudice.
      Art. 224
       
      - Provvedimenti del giudice -
      1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, 
      contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto 
      delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per 
      la comparizione del perito.
      2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni 
      provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del 
      perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per 
      l'esecuzione delle operazioni peritali (1).
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 238, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, 
      disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale 
      dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle 
      specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.
      Art. 225
       
      - Nomina del consulente tecnico -
      1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno 
      facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per 
      ciascuna parte, a quello dei periti.
      2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul 
      patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da 
      un consulente tecnico a spese dello Stato.
      3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle 
      condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
      Art. 226
       
      - Conferimento dell'incarico -
      1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova 
      in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte 
      degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo 
      invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della 
      responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento 
      dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo 
      che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le 
      operazioni peritali".
      2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti 
      tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
      Art. 227
       
      - Relazione peritale -
      1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede 
      immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere 
      raccolto nel verbale.
      2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare 
      immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
      3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla 
      sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta 
      giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone 
      perchè ne venga data comunicazione alla parti e ai consulenti tecnici.
      4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il 
      termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del 
      perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni 
      caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può 
      superare i sei mesi.
      5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il 
      perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel 
      termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
      Art. 228
       
      - Attività del perito -
      1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. 
      A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli 
      atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge 
      prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
      2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle 
      parti e all'assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari di sua 
      fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti 
      apprezzamenti e valutazioni.
      3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda 
      notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi 
      in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini 
      dell'accertamento peritale.
      4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice 
      e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti 
      dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi 
      sospensione delle operazioni stesse.
      Art. 229
       
      - Comunicazioni relative alle operazioni peritali -
      1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le 
      operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
      2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà 
      comunicazione senza formalità alle parti presenti.
      Art. 230
       
      - Attività dei consulenti tecnici -
      1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al 
      perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle 
      quali è fatta menzione nel verbale.
      2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito 
      specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve 
      darsi atto nella relazione.
      3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i 
      consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice 
      di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto 
      della perizia.
      4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività 
      non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre 
      attività processuali.
      Art. 231
       
      - Sostituzione del perito -
      1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel 
      termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se 
      svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
      2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua 
      sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a 
      lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al 
      collegio cui appartiene il perito.
      3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per 
      discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della 
      cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
      4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di 
      astensione o di ricusazione.
      5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del 
      giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già 
      compiute.
      Art. 232
       
      - Liquidazione del compenso al perito -
      1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha 
      disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
      Art. 233
       
      - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia -
      1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in 
      numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono 
      esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma 
      dell'articolo 121.
      2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia 
      disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i 
      diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto 
      dall'articolo 225 comma 1.
      3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
      Capo VII : DOCUMENTI
      Art. 234
       
      - Prova documentale -
      1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che 
      rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la 
      cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
      2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per 
      qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile 
      recuperarlo, può esserne acquisita copia.
      3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle 
      voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo 
      o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti 
      tecnici e dei periti.
      Art. 235
       
      - Documenti costituenti corpo del reato -
      1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti 
      qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
      Art. 236
       
      - Documenti relativi al giudizio sulla personalità -
      1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, 
      della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale 
      degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchè delle 
      sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze 
      straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità 
      dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale 
      si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle 
      qualità morali di questa.
      2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario 
      giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la 
      credibilità di un testimone.
      Art. 237
       
      - Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato -
      1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento 
      proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri 
      prodotto.
      Art. 238
       
      - Verbali di prove di altri procedimenti -
      1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento 
      penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel 
      dibattimento.
      2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio 
      civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa 
      giudicata.
      2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone 
      indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli 
      imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (1).
      3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che 
      anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
      4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di 
      dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei 
      confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti 
      verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503 (2).
      5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il diritto 
      delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le 
      cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 
      del presente articolo (3).
      Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
      (1) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto 1997, n. 
      267.
      (2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) , L. 7 agosto 
      1997, n. 267.
      (3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) , L. 7 agosto 
      1997, n. 267.
      Art. 238 bis
       
      - Sentenze irrevocabili -
      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute 
      irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in 
      esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 
      (1).
      (1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
      Art. 239
       
      - Accertamento della provenienza dei documenti -
      1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il 
      riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
      Art. 240
       
      - Documenti anonimi -
      1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere 
      acquisiti nè in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del 
      reato o provengano comunque dall'imputato.
      Art. 241
       
      - Documenti falsi -
      1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la 
      falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di 
      questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del 
      documento.
      Art. 242
       
      - Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici -
      1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella 
      italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se 
      ciò è necessario alla sua comprensione.
      2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se 
      necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.
      Art. 243
       
      - Rilascio di copie -
      1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere 
      segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può 
      autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma 
      dell'articolo 116.
      Titolo III: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
      Capo I: ISPEZIONI
      Art. 244
       
      - Casi e forme delle ispezioni -
      1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con 
      decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti 
      materiali del reato.
      2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi 
      sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, 
      l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, 
      verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e 
      cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre 
      rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione 
      tecnica.
      Art. 245
       
      - Ispezione personale -
      1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito 
      della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia 
      prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
      2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del 
      possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
      3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo 
      caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
      Art. 246
       
      - Ispezione di luoghi o di cose -
      1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del 
      luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le 
      operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone 
      tale accertamento.
      2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può 
      ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno 
      non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far 
      ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
      Capo II: PERQUISIZIONI
      Art. 247
       
      - Casi e forme delle perquisizioni -
      1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona 
      il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione 
      personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino 
      in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto 
      dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
      2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
      3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che 
      l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo 
      stesso decreto.
      Art. 248
       
      - Richiesta di consegna -
      1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, 
      l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è 
      presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile 
      procedervi per la completezza delle indagini.
      2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare 
      altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o 
      gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare 
      atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, 
      l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.
      Art. 249
       
      - Perquisizioni personali -
      1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia 
      del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere 
      da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a 
      norma dell'articolo 120.
      2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti 
      del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
      Art. 250
       
      - Perquisizioni locali -
      1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione 
      locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale 
      disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare 
      o assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente 
      reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
      2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e 
      l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore 
      ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
      3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può 
      disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o 
      sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del 
      reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel 
      verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che 
      le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto 
      coattivamente sul posto.
      Art. 251
       
      - Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -
      1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa 
      non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
      2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per 
      iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti 
      temporali.
      Art. 252
       
      - Sequestro conseguente a perquisizione -
      1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a 
      sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
      Capo III: SEQUESTRI
      Art. 253
       
      - Oggetto e formalità del sequestro -
      1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del 
      corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per 
      l'accertamento dei fatti.
      2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è 
      stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il 
      profitto o il prezzo.
      3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un 
      ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
      4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se 
      presente.
      Art. 254
       
      - Sequestro di corrispondenza -
      1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro 
      di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di 
      corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere 
      spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per 
      mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il 
      reato.
      2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi 
      deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza 
      sequestrati, senza aprirli e senza pretendere altrimenti conoscenza del 
      loro contenuto.
      3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la 
      corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente 
      diritto e non possono comunque essere utilizzati.
      Art. 255
       
      - Sequestro presso banche -
      1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di 
      documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni 
      altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia 
      fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non 
      appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
      Art. 256
       
      - Dovere di esibizione e segreti -
      1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare 
      immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti 
      e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa 
      esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, 
      ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si 
      tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o 
      professione.
      2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, 
      l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa 
      e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o 
      le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la 
      dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il 
      sequestro.
      3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità 
      giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo 
      che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia 
      essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non 
      doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
      4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il 
      Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, 
      l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
      5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.
      Art. 257
       
      - Riesame del decreto di sequestro -
      1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le 
      cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro 
      restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a 
      norma dell'articolo 324.
      2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
      Art. 258
       
      - Copie dei documenti sequestrati -
      1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei 
      documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro 
      di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a 
      rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano 
      legittimamente.
      2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati 
      dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in 
      copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del 
      sequestro esistente.
      3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro 
      ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
      4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da 
      cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di 
      farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito 
      giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con l'autorizzazione 
      dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono, 
      copie, estratti e certificati delle parti del volume o del registro non 
      soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle 
      copie, negli estratti e nei certificati.
      Art. 259
       
      - Custodia delle cose sequestrate -
      1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla 
      segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità 
      giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, 
      determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma 
      dell'articolo 120.
      2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di 
      conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità 
      giudiziaria nonchè delle pene previste dalla legge penale per chi 
      trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una 
      cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione 
      imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato 
      verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
      Art. 260
       
      - Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili -
      1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio 
      giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e 
      dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle 
      cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di 
      giustizia.
      2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire 
      fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono 
      alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa 
      custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, 
      disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259.
      3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne 
      ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
      Art. 261
       
      - Rimozione e riapposizione dei sigilli -
      1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei 
      sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza 
      dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione 
      dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario 
      in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e 
      l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
      Art. 262
       
      - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate -
      1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose 
      sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della 
      sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a 
      ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
      2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il 
      giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, 
      che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia 
      mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
      3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini 
      preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
      4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate 
      sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la 
confisca.
      Art. 263
       
      - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate -
      1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con 
      ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
      2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione 
      non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito 
      in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
      3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il 
      giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente 
      in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
      4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose 
      sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato (1).
      5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o 
      respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre 
      opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 (2).
      6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice 
      dell'esecuzione.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      (2) Comma così modificato dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      Art. 264
       
      - Provvedimenti in caso di mancata restituzione -
      1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se 
      la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il 
      giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al 
      portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore 
      e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. 
      Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, 
      nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della 
      cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero 
      pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di 
      grazia e giustizia.
      2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine 
      indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non 
      possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza 
      rilevante dispendio.
      3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale 
      nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso 
      l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono 
      devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di 
      avervi diritto.
      Art. 265
       
      - Spese relative al sequestro penale -
      1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose 
      sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo 
      all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore 
      sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.
      Capo IV: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
      Art. 266
       
      - Limiti di ammissibilità -
      1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di 
      altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai 
      seguenti reati:
      a - delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o 
      della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma 
      dell'articolo 4;
      b - delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la 
      pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata 
      a norma dell'articolo 4;
      c - delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
      d - delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
      e - delitti di contrabbando;
      f - reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, 
      molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1).
      2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra 
      presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati 
      dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo 
      se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività 
      criminosa.
      (1) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.
      Art. 266 bis
       
      - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche -
      Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a 
      quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o 
      telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni 
      relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più 
      sistemi (1).
      (1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
      Art. 267
       
      - Presupposti e forme del provvedimento -
      1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari 
      l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. 
      L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi 
      di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della 
      prosecuzione delle indagini.
      2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal 
      ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico 
      ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va 
      comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al 
      giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal 
      provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto 
      del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, 
      l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non 
      possono essere utilizzati.
      3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica 
      le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i 
      quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato 
      per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i 
      presupposti indicati nel comma 1.
      4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero 
      avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
      5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico 
      ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che 
      dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per 
      ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
      Art. 268
       
      - Esecuzione delle operazioni -
      1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è 
      redatto verbale.
      2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle 
      comunicazioni intercettate.
      3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli 
      impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali 
      impianti risultano insufficienti o inidonei e esistono eccezionali ragioni 
      di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento 
      motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico 
      servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
      3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o 
      telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano 
      compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (1).
      4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico 
      ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi 
      sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, 
      autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimandendovi per 
      il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non 
      riconosca necessaria una proroga.
      5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il 
      giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura 
      delle indagini preliminari.
      6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il 
      termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli 
      atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi 
      di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il 
      giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di 
      comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non 
      appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo 
      stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata 
      l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di 
      partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima 
      (2).
      7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero 
      la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi 
      di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le 
      forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le 
      trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento 
      (2).
      8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire 
      la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di 
      intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i 
      difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi 
      intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (1).
      (1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
      Art. 269
       
      - Conservazione della documentazione -
      1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il 
      pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono 
      conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia 
      gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il 
      procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della 
      riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato 
      l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma 
      dell'articolo 127.
      3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto 
      controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
      Art. 270
       
      - Utilizzazione in altri procedimenti -
      1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in 
      procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che 
      risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è 
      obbligatorio l'arresto in flagranza.
      2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le 
      registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità 
      competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni 
      dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.
      3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà 
      di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel 
      procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
      Art. 271
       
      - Divieti di utilizzazione -
      1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora 
      le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o 
      qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 
      267 e 268 commi 1 e 3.
      2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a 
      conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 
      comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro 
      ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano 
      deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
      3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la 
      documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia 
      distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

 
       
       
      Codice di Procedura Penale
       
      Libro quarto
      Parte prima
      MISURE CAUTELARI
      Titolo I: MISURE CAUTELARI PERSONALI
      Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
      Art. 272
       
      - Limitazioni alle libertà della persona -
      1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari 
      soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
      Art. 273
       
      - Condizioni generali di applicabilità delle misure -
      1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non 
      sussistono gravi indizi di colpevolezza.
      2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato 
      compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o 
      se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di 
      estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
      Art. 274
       
      - Esigenze cautelari -
      1. Le misure cautelari sono disposte:
      a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle 
      indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a 
      situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la 
      genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente 
      indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. 
      Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere 
      individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o 
      dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli 
      addebiti (1);
      b)quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che 
      egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere 
      irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
      c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la 
      personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, 
      desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, 
      sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di 
      armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine 
      costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa 
      specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la 
      commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, 
      le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di 
      delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
      massimo a quattro anni (1).
      (1) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 275
       
      - Criteri di scelta delle misure -
      1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità 
      di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari 
      da soddisfare nel caso concreto.
      2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla 
      sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
      2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il 
      giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione 
      condizionale della pena (1).
      3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando 
      ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di 
      colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice 
      penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
      predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
      associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia 
      cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti 
      che non sussistono esigenze cautelari (2).
      4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che 
      sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati 
      siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei 
      convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente 
      impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha 
      superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute 
      particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque 
      tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (2)
      5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che 
      sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è 
      una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un 
      programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura 
      autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la 
      disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro 
      successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che 
      il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di 
      recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in 
      cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3 (3).
      (1) Comma inserito dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
      Art. 276
       
      - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte -
      1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura 
      cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra 
      più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della 
      violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a 
      una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il 
      cumulo anche con una misura coercitiva.
      Art. 277
       
      - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari -
      1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti 
      della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile 
      con le esigenze cautelari del caso concreto.
      Art. 278
       
      - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure -
      1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena 
      stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene 
      conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, 
      fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 
      4 del codice penale nonchè delle circostanze per le quali la legge 
      stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di 
      quelle a effetto speciale. Della recidiva si tiene conto nel caso previsto 
      dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le 
      circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo (1).
      (1) Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 1° marzo 1991, n. 60. 
      Successivamente l'art. 6, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha così modificato il 
      presente comma, abrogando tra l'altro l'ultimo periodo.
      Art. 279
       
      - Giudice competente -
      1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle modifiche 
      delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima 
      dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini 
      preliminari.
      Capo II: MISURE COERCITIVE
      Art. 280
       
      - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive -
      1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e 
      dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere 
      applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge 
      stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo 
      a tre anni.
      2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, 
      consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non 
      inferiore nel massimo a quattro anni.
      3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi 
      abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (1).
      (1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 281
       
      - Divieto di espatrio -
      1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice 
      prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza 
      l'autorizzazione del giudice che procede.
      2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione 
      del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del 
      passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
      2 bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive 
      previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di 
      espatrio (1).
      (1) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, e 
      successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con 
      sentenza 31 marzo 1994, n. 109.
      Art. 282
       
      - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -
      1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla 
      polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un 
      determinato ufficio di polizia giudiziaria.
      2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto 
      dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
      Art. 283
       
      - Divieto e obbligo di dimora -
      1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice 
      prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non 
      accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
      2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice 
      prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del 
      giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, 
      al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di 
      dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una 
      frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore 
      ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto 
      o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce 
      adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo 
      di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione 
      di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della 
      regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
      3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di 
      polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare 
      il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere 
      all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in 
      cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo 
      di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni 
      dei luoghi e degli orari predetti.
      4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere 
      all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, 
      senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
      5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice 
      considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di 
      assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o 
      alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero 
      nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i 
      controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
      6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata 
      comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila 
      l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
      Art. 284
       
      - Arresti domiciliari -
      1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice 
      prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da 
      altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di 
      assistenza.
      2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà 
      dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui 
      coabitano o che lo assistono.
      3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili 
      esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il 
      giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo 
      di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle 
      suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
      4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria 
      iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle 
      prescrizioni imposte all'imputato.
      5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia 
      cautelare.
      Art. 285
       
      - Custodia cautelare in carcere -
      1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice 
      ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato 
      sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per 
      rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
      2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia 
      cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e 
      con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
      3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si 
      computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia 
      cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione 
      ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del 
      codice penale.
      Art. 286
       
      - Custodia cautelare in luogo di cura -
      1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di 
      infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità 
      di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, 
      può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio 
      psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per 
      prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando 
      risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
      Art. 286 bis
       
      - Divieto della custodia cautelare -
      1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti 
      di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di 
      incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed 
      è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave 
      deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione 
      da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di 
      custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto 
      hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento 
      dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo 
      difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di 
      incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, 
      ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato (1).
      2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia 
      sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; 
      sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per 
      accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria 
      rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal 
      giudice.
      3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità 
      con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, 
      ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre 
      che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito 
      penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea 
      struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, 
      adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di 
      fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del 
      comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la 
      custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. 
      Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene 
      presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa 
      alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 
135.
      Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
      (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 18 ottobre 1995, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei 
      confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze 
      cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, cod. 
      proc. pen. e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio 
      per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
      Capo III: MISURE INTERDITTIVE
      Art. 287
       
      - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive -
      1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste 
      in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti 
      per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione 
      superiore nel massimo a tre anni.
      Art. 288
       
      - Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori -
      1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della 
      potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in 
      tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
      2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero 
      per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, 
      commesso in danno di prossimi congiunti la misura può essere disposta 
      anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
      Art. 289
       
      - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio -
      1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un 
      pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente 
      all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
      2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, 
      la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o 
      dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di 
      pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini 
      preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di 
      sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice 
      procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli 
      articoli 64 e 65 (1).
      3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta 
      investitura popolare.
      (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.
      Art. 290
       
      - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o 
      imprenditoriali -
      1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate 
      professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
      imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in 
      parte, le attività a essi inerenti.
      2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro 
      l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei 
      delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di 
      consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la 
      misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti 
      dall'articolo 287 comma 1.
      Capo IV: FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
      Art. 291
       
      - Procedimento applicativo -
      1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che 
      presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, 
      nonchè tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni 
      e memorie difensive già depositate (1).
      1 bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre 
      misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente 
      richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate (1).
      2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, 
      quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare 
      taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la 
      misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la 
      propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni 
      dell'articolo 27.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e 
      successivamente abrogato dall'art. 8, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 292
       
      - Ordinanza del giudice -
      1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con 
      ordinanza.
      2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità 
      rilevabile anche d'ufficio:
      a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
      b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di 
      legge che si assumono violate;
      c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che 
      giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli 
      elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi 
      assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla 
      commissione del reato;
      c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non 
      rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di 
      applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, 
      l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze 
      di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
      d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle 
      indagini da compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire 
      l'esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del comma 1 dell'articolo 
274;
      e) la data e la sottoscrizione del giudice (1).
      2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che 
      assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione 
      del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato (2).
      2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a 
      carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonchè 
      all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
      (3).
      3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero 
      circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli 
      ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
      (3) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 293
       
      - Adempimenti esecutivi -
      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente 
      incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare 
      consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà 
      di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore 
      di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a 
      norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. 
      Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza 
      e al pubblico ministero.
      2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare 
      sono notificate all'imputato.
      3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o 
      esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse 
      insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con 
      la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore (1) .
      4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa 
      all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via 
      ordinaria.
      (1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte 
      costituzionale, con sentenza 24 giugno 1997, n. 192, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non 
      prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme 
      all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del 
      pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
      Art. 294
       
      - Interrogatorio della persona sottoposta
      a misura cautelare personale - (1)
      1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha 
      proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di 
      indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di 
      custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque 
      giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui 
      essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti 
      domiciliari, l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni (2) 
.
      1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia 
      coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre 
      dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione 
      (3).
      1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve 
      avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne 
      fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (3).
      2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto 
      motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data 
      in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o 
      comunque accerta la cessazione dello stesso.
      3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni 
      di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 
      e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 
      299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta (4) .
      4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal 
      giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico 
      ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato 
      tempestivo avviso del compimento dell'atto.
      5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro 
      tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, 
      richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
      6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte 
      del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice (5).
      (1) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a - , L. 8 agosto 
      1995, n. 332.
      (2) Comma modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e 
      successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b - , L. 8 
      agosto 1995, n. 332, che ha tra l'altro abrogato l'ultimo periodo. La 
      Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non 
      prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del 
      dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato 
      di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre 
      cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.
      (3) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 8 agosto 1995, n. 
      332.
      (4) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), L. 8 agosto 
      1995, n. 332.
      (5) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. e), L. 8 agosto 
      1995, n. 332.
      Art. 295
       
      - Verbale di vane ricerche -
      1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene 
      rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 
      293, l'ufficiale o l'agente redige egualmente il verbale, indicando 
      specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice 
      che ha emesso l'ordinanza.
      2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi 
      previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.
      3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il 
      pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 
      266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
      telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove 
      possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.
      3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 
      5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre 
      l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di 
      agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti 
      previsti dall'articolo 51, comma 3 bis (1).
      (1) Comma aggiunto dall'art. 3 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
      Art. 296
       
      - Latitanza -
      1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, 
      agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o 
      a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
      2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un 
      difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia 
      depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata 
      disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al 
      difensore.
      3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel 
      procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
      4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha 
      dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti 
      perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il 
      provvedimento è stato emesso.
      5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
      Art. 297
       
      - Computo dei termini di durata delle misure -
      1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della 
      cattura, dell'arresto o del fermo.
      2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza 
      che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
      3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che 
      dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente 
      circostanziato o qualificato, ovvero, per fatti diversi commessi 
      anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali 
      sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b - e c - 
      , limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i 
      termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima 
      ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione 
      non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli 
      atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale 
      sussiste connessione ai sensi del presente comma (1).
      4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto del 
      giorno in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la 
      deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio 
      sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata 
      complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4 (2).
      5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di 
      sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è 
      notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di 
      detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di 
      questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la 
      custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per 
      esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (2) L'art. 1 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60 reca l'interpretazione 
      autentica del presente comma:
      "L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi 
      nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e 
      da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia 
      cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o 
      del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si 
      sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della 
      sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei 
      termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti 
      nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che 
      ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del 
      codice di procedura penale". Successivamente l'art. 12, comma 2, L. 8 
      agosto 1995, n. 332, ha così modificato il presente comma.
      Art. 298
       
      - Sospensione dell'esecuzione delle misure -
      1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei 
      confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare 
      personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli 
      effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della 
      pena.
      2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure 
      alternative alla detenzione.
      Capo V: ESTINZIONE DELLE MISURE
      Art. 299
       
      - Revoca e sostituzione delle misure -
      1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando 
      risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di 
      applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative 
      alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 
      274.
      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze 
      cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più 
      proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa 
      essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave 
      ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose (1).
      3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la 
      sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza 
      entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede 
      anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di 
      custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le 
      indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero 
      quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
      3 bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla 
      sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su 
      richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due 
      giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il 
      giudice procede.
      3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la 
      sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere 
      l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di 
      revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a 
      quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio 
      dell'imputato che ne ha fatto richiesta (2) .
      4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari 
      risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, 
      sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone 
      l'applicazione con modalità più gravose.
      4 bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede 
      la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la 
      sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta 
      non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il 
      quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.
      4 ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di 
      decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e 
      senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre 
      condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono 
      eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui 
      la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di 
      sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata 
      sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se 
      tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario 
      penitenziario, o risultino in altro modo al giudice, questi, se non 
      ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con 
      immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli 
      accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 
      e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario 
      e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata 
      urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo 
      compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza 
      del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto 
      dal comma 3 (3).
      (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 9 settembre 1991, n. 
      292.
      (2) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (3) Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. 
      Successivamente l'art. 5, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha così 
      modificato il presente comma.
      Art. 300
       
      - Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate 
      sentenze -
      1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono 
      immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della 
      medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza 
      di non luogo a procedere o di proscioglimento.
      2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza 
      di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di 
      sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice 
      provvede a norma dell'articolo 312.
      3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di 
      condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata 
      estinta ovvero condizionalmente sospesa.
      4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata 
      sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a impugnazione, se la durata 
      della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.
      5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata 
      emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato 
      per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure 
      coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 
      274 comma 1 lettere b) e c).
      Art. 301
       
      - Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie -
      1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 
      comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del 
      termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata 
      la rinnovazione.
      2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del 
      pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti 
      dagli articoli 305 e 308 (1).
      2 bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d) , quando 
      si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, 
      comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui 
      accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per 
      la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di 
      persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per 
      il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine 
      all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento 
      delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può 
      avere durata superiore a trenta giorni (2).
      2 ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due 
      volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con 
      ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della 
      scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle 
      indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo 
      interrogatorio dell'imputato (2).
      (1) Con sentenza 8 giugno 1994, n. 219, la Corte costituzionale ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte 
      in cui non prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento di 
      rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente 
      sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.
      (2) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 302
       
      - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in 
      stato di custodia cautelare -
      1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari 
      perde immediatamente efficacia se il giudice non procede 
      all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la 
      liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su 
      richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchè, 
      valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli 
      articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la 
      persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere 
      interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 
      e 5.
      La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle 
      parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".
      Art. 303
       
      - Termini di durata massima della custodia cautelare -
      1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
      a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza 
      che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza 
      che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 
      448 comma 1, 561 e 563:
      1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
      2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, 
      salvo quanto previsto dal numero 3);
      3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore 
      nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 
      407 comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena 
      della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
      b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla 
      sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini 
      senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
      1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
      2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti 
      anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
      3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la 
      legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione 
      superiore nel massimo a venti anni;
      c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla 
      sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini 
      senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
      1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non 
      superiore a tre anni;
      2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non 
      superiore a dieci anni;
      3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o 
      della reclusione superiore a dieci anni;
      d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla 
      sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini 
      previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza 
      irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, 
      ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico 
      ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
      2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della 
      Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una 
      fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro 
      giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio 
      ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di 
      nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e 
      grado del procedimento.
      3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i 
      termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno 
      stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la 
      custodia cautelare.
      4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le 
      proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
      a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
      b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti 
      anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
      c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge 
      stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo 
      a venti anni (1).
      (1) Articolo modificato dall'art. 3, D.L. 1° marzo 1991, n. 60, e 
      successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 settembre 
      1991, n. 292.
      Art. 304
       
      - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare -
      1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza 
      appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
      a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è 
      sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore 
      ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la 
      sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di 
      acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la 
      difesa;
      b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è 
      sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, 
      dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori 
      che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
      c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti 
      dall'articolo 544 commi 2 e 3.
      2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, 
      nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati dall'articolo 
      407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente 
      complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la 
      sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
      3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, 
      su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma 
      dell'articolo 310.
      4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono 
      sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza 
      preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, 
      lettere a) e b), del presente articolo.
      5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al 
      comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non 
      si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa 
      separazione dei processi.
      6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio 
      dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini 
      aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4 ovvero, se più 
      favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il 
      reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo 
      è equiparata alla pena massima temporanea.
      7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite 
      relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene 
      conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) (1).
      (1) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      Art. 305
       
      - Proroga della custodia cautelare -
      1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta 
      perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia 
      cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per 
      l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal 
      giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. 
      L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste 
      dall'articolo 311.
      2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì 
      chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a 
      scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad 
      accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il 
      protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il 
      difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 
      La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 
      303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.
      Art. 306
       
      - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure -
      1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme 
      del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata 
      liberazione della persona sottoposta alla misura.
      2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice 
      adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione 
      delle misure medesime.
      Art. 307
       
      - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini -
      1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il 
      giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la 
      custodia cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i 
      presupposti.
      2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 
      275, è tuttavia ripristinata:
      a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a 
      una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in 
      relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze 
      cautelari previste dall'articolo 274;
      b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o 
      di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista 
      dall'articolo 274 comma 1 lett. b) (1).
      3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui 
      il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del 
      termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della 
      custodia anteriormente subita.
      4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al 
      fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una 
      misura cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del 
      fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, 
      al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo 
      è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul 
      fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il 
      giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa 
      richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la 
      misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice 
competente.
      5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro 
      venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma 
      del comma 2 lettera a).
      (1) Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 1° marzo 1991, n. 60.
      Art. 308
       
      - Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare 
-
      1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia 
      quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo 
      pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
      2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi 
      dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state 
      disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione 
      anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti 
      previsti dal comma 1.
      3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la 
      legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione 
      di pene accessorie o di altre misure interdittive.
      Capo VI: IMPUGNAZIONI
      Art. 309
       
      - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva -
      1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, 
      l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della 
      ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di 
      ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
      2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione 
      eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione 
      della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova 
      di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
      3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro 
      dieci giorni dalla notificazione dall'avviso di deposito dell'ordinanza 
      che dispone la misura.
      3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni 
      per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma 
      dell'articolo 104, comma 3 (1).
      4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale 
      indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 
      583 (2).
      5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità 
      giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque 
      non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a 
      norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a 
      favore della persona sottoposta alle indagini (2).
      6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. 
      Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi 
      motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima 
      dell'inizio della discussione.
      7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha 
      sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello 
      nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso 
      l'ordinanza (3).
      8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio 
      nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per 
      l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero 
      presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha 
      richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro 
      lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno 
      dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per 
      il difensore di esaminarli e di estrarne copia (4).
      8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura 
      può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il 
      tribunale indicato nel comma 7 (5).
      9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve 
      dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma 
      l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi 
      addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il 
      provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato 
      anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per 
      ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento 
      stesso.
      10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 
      5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il 
      termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde 
      immediatamente efficacia (2).
      La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui 
      non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di 
      colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone 
      il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
      (1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (2) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 
      1996, n. 553.
      (4) Comma sostituito dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332 e 
      successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) , D.L. 23 
      ottobre 1996, n. 553.
      (5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 1996, 
      n. 553.
      Art. 310
       
      - Appello -
      1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico 
      ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro 
      le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone 
      contestualmente i motivi.
      2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. 
      Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente 
      che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza 
      appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al 
      tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste 
      dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati 
      in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne 
      copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti 
      (1).
      3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo 
      l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa 
      fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (2).
      (1) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 8 agosto 1995, n. 332.
      (2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella 
      parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei 
      gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il 
      decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
      Art. 311
       
      - Ricorso per cassazione -
      1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il 
      pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, 
      l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione 
      entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso 
      di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal 
      pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 
      309 (1).
      2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e 
      il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per 
      violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura 
      coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta 
      di riesame.
      3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la 
      decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che 
      ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso 
      all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, 
      trasmette gli atti alla Corte di cassazione.
      4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati 
      contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi 
      motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della 
      discussione.
      5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli 
      atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 
      553.
      Capo VII: APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
      Art. 312
       
      - Condizioni di applicabilità -
      1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure 
      di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, 
      in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi 
      indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste 
      dall'articolo 273 comma 2.
      Art. 313
       
      - Procedimento -
      1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo 
      accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato 
      possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle 
      indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la 
      disposizione dell'articolo 294.
      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 
      206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti 
      sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati 
      nell'articolo 72.
      3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è 
      equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla 
      riparazione per l'ingiusta detenzione.
      Capo VIII: RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE
      Art. 314
       
      - Presupposti e modalità della decisione -
      1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non 
      sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce 
      reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa 
      riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o 
      concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
      2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al 
      condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia 
      cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il 
      provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza 
      che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 
      273 e 280.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, 
      a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di 
      archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
      4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia 
      cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di 
      una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti 
      all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di 
      altro titolo.
      5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato 
      affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per 
      abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è 
      altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima 
      dell'abrogazione medesima.
      La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 310, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella 
      parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la 
      detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
      Art. 315
       
      - Procedimento per la riparazione -
      1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di 
      inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di 
      proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non 
      luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di 
      archiviazione è stato pronunciato.
      2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento 
milioni.
      3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione 
      dell'errore giudiziario.
      Titolo II: MISURE CAUTELARI REALI
      Capo I: SEQUESTRO CONSERVATIVO
      Art. 316
       
      - Presupposti ed effetti del provvedimento -
      1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le 
      garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di 
      procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il 
      pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede 
      il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle 
      somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il 
      pignoramento.
      2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le 
      garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile 
      può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del 
      responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
      3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche 
      alla parte civile.
      4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si 
      considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato 
      di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, 
      i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
      Art. 317
       
      - Forma del provvedimento. Competenza -
      1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del 
      pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice 
      che procede.
      2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di 
      non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, 
      prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal 
      giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che 
      deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il 
      giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, 
      provvede il giudice per le indagini preliminari.
      3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme 
      prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro 
      conservativo sui beni mobili o immobili.
      4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento 
      o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La 
      cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a 
      cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, 
      l'interessato può proporre incidente di esecuzione.
      Art. 318
       
      - Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo -
      1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia 
      interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma 
      dell'articolo 324.
      2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
      Art. 319
       
      - Offerta di cauzione -
      1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a 
      garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con 
      decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le 
      modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
      2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca 
      il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al 
      valore delle cose sequestrate.
      3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il 
      responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di 
      merito, cauzione idonea.
      Art. 320
       
      - Esecuzione sui beni sequestrati -
      1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa 
      irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria 
      ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il 
      responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte 
      civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 
      316 comma 4.
      2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle 
      somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni 
      sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura 
      civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle 
      somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle 
      ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a 
      titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene 
      pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario 
      dello Stato.
      Capo II: SEQUESTRO PREVENTIVO
      Art. 321
       
      - Oggetto del sequestro preventivo -
      1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente 
      al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero 
      agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico 
      ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il 
      sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale 
      provvede il giudice per le indagini preliminari.
      2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è 
      consentita la confisca.
      3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico 
      ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti 
      sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel 
      corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con 
      decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre 
      impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico 
      ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la 
      trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonchè gli 
      elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non 
      oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
      3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per 
      la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il 
      sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli 
      stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro 
      procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore 
      successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui 
      il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione 
      delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del 
      decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se 
      disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, 
      se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
      3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini 
      previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di 
      convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia 
      dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose 
      sono state sequestrate (1).
      (1) Articolo così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      Art. 322
       
      - Riesame del decreto di sequestro preventivo -
      1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo 
      difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella 
      che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di 
      riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 (1).
      2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
      (1) Comma così modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      Art. 322 bis
       
      - Appello -
      1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, 
      l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state 
      sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono 
      proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e 
      contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
      1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia 
      nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (1).
      2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in 
      quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.
      Articolo inserito dall'art. 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      (1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.
      Art. 323
       
      - Perdita di efficacia del sequestro preventivo -
      1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchè 
      soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano 
      restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a 
      norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è 
      immediatamente esecutivo.
      2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa 
      presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di 
      proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico 
      ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e 
      dispone la restituzione degli altri esemplari.
      3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro 
      permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
      4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del 
      pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti 
      all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a 
      garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
      Capo III: IMPUGNAZIONI
      Art. 324
       
      - Procedimento di riesame -
      1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale 
      indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del 
      provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui 
      l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
      2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se 
      la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè internato, questi, 
      ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a 
      norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il 
      quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, 
      l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è 
      proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il 
      proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria 
      (1).
      3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente 
      che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si 
      fonda il provvedimento oggetto del riesame.
      4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. 
      Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi 
      motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima 
      dell'inizio della discussione.
      5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della 
      provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, 
      nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
      6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio 
      nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso 
      della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e 
      notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno 
      dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
      7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca 
      del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei 
      casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
      8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, 
      rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel 
      frattempo il sequestro.
      (1) Periodo aggiunto dall'art. 18, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      Art. 325
       
      - Ricorso per cassazione -
      1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il 
      pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale 
      le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro 
      restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di 
      legge.
      2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1 contro il decreto 
      di sequestro emesso dal giudice, può essere proposto direttamente ricorso 
      per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la 
      richiesta di riesame.
      3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
      4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (1).
      (1) Articolo così modificato dall'art. 19, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

 
       
            Codice di Procedura Penale
             
            Libro quinto
            Parte seconda
            INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
            Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
            Art. 326
             
            - Finalità delle indagini preliminari -
            1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, 
            nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie 
            per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
            Art. 327
             
            - Direzione delle indagini preliminari -
            1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente 
            della polizia giudiziaria.
            Art. 328
             
            - Giudice per le indagini preliminari -
            1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico 
            ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, 
            provvede il giudice per le indagini preliminari.
            1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati 
            nell'articolo 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini 
            preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, 
            da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui 
            ambito ha sede il giudice competente (1).
            (1) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
            Art. 329
             
            - Obbligo del segreto -
            1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla 
            polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando 
            l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la 
            chiusura delle indagini preliminari.
            2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il 
            pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 
            114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli 
            atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono 
            depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
            3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma 
            del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la 
            prosecuzione dell'indagine, può disporre con decreto motivato:
            a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo 
            consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini 
            riguardanti altre persone;
            b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie 
            specifiche relative a determinate operazioni.
            Titolo II: NOTIZIA DI REATO
            Art. 330
             
            - Acquisizione delle notizie di reato -
            1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia 
            dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato 
            presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
            Art. 331
             
            - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un 
            pubblico servizio -
            1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e 
            gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa 
            delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato 
            perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche 
            quando non sia individuata la persona alla quale il reato è 
            attribuito.
            2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico 
            ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
            3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo 
            fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
            4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge 
            un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di 
            ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la 
            denuncia al pubblico ministero.
            Art. 332
             
            - Contenuto della denuncia -
            1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del 
            fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le 
            fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le 
            generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione 
            della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa 
            e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti 
            per la ricostruzione dei fatti.
            Art. 333
             
            - Denuncia da parte di privati -
            1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio 
            può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è 
            obbligatoria.
            2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente 
            o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un 
            ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è 
            sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
            3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo 
            quanto disposto dall'articolo 240.
            Art. 334
             
            - Referto -
            1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro 
            quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al 
            pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria 
            del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, 
            in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
            2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata 
            assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si 
            trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il 
            luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre 
            le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi 
            con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può 
            causare.
            3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima 
            occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere 
            e sottoscrivere un unico atto.
            Art. 335
             
            - Registro delle notizie di reato -
            1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito 
            registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli 
            perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, 
            contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona 
            alla quale il reato stesso è attribuito.
            2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione 
            giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente 
            circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle 
            iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
            3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di 
            cui all'articolo 407, comma 2 lettera a - , le iscrizioni previste 
            dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è 
            attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne 
            facciano richiesta (1).
            3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di 
            indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può 
            disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un 
            periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (1).
            (1) L'art. 18, L. 8 agosto 1995, n. 332 ha sostituito con gli 
            attuali ultimi due commi l'originario comma 3.
            Titolo III: CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
            Art. 336
             
            - Querela -
            1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, 
            personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la 
            volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge 
            come reato.
            Art. 337
             
            - Formalità della querela -
            1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste 
            dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere 
            presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, 
            con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un 
            incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
            2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il 
            verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal 
            procuratore speciale.
            3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di 
            una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve 
            contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di 
            rappresentanza.
            4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della 
            data e del luogo della presentazione, all'identificazione della 
            persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio 
            del pubblico ministero.
            Art. 338
             
            - Curatore speciale per la querela -
            1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine 
            per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è 
            notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
            2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le 
            indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su 
            richiesta del pubblico ministero.
            3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per 
            scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei 
            minorenni.
            4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile 
            nell'interesse della persona offesa.
            5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene 
            dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le 
            indagini preliminari o il giudice che procede.
            Art. 339
             
            - Rinuncia alla querela -
            1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo 
            di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata 
            all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può 
            anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o 
            a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono 
            verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal 
            dichiarante.
            2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce 
            effetti.
            3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche 
            all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del 
            danno.
            Art. 340
             
            - Remissione della querela -
            1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a 
            mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta 
            dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria 
            che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
            2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono 
            fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
            3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del 
            codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.
            4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che 
            nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in 
            parte a carico del querelato.
            Art. 341
             
            - Istanza di procedimento -
            1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le 
            forme della querela.
            Art. 342
             
            - Richiesta di procedimento -
            1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero 
            con atto sottoscritto dall'autorità competente.
            Art. 343
             
            - Autorizzazione a procedere -
            1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico 
            ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
            2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto 
            divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei 
            confronti della persona rispetto alla quale è prevista 
            l'autorizzazione medesima nonchè di sottoporla a perquisizione 
            personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a 
            individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di 
            comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se 
            l'interessato lo richiede.
            3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della 
            richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella 
            flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. 
            Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al 
            compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della 
            Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali 
            disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con esse, quelle di cui 
            agli articoli 344, 345 e 346 (1).
            4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 
            3 non possono essere utilizzati.
            5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere 
            revocata.
            (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 23 ottobre 
            1996, n. 555.
             
            Testo del comma 3, prima della modifica apportata dall'art. 1, comma 
            1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 555
            3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della 
            richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella 
            flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. 
            Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del 
            Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti 
            atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o 
            domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza 
            di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati 
            nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonchè lettere 
            c), f), g), h), se la legge stabilisce la pena della reclusione non 
            inferiore nel massimo a dieci anni.
            Art. 344
             
            - Richiesta di autorizzazione a procedere -
            1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere 
            a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il 
            rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti 
            di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima 
            dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta 
            deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla 
            iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della 
            persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.
            2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata 
            arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede 
            l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della 
            udienza di convalida.
            3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede 
            senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la 
            necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero 
            dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima 
            parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede 
            alla assunzione delle prove richieste dalle parti.
            4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle 
            quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad 
            essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati 
            per i quali l'autorizzazione non è necessaria.
            Art. 345
             
            - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità 
            dell'azione penale -
            1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di 
            proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più 
            soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza 
            della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione 
            a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il 
            medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta 
            la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione 
            ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva 
            necessaria l'autorizzazione.
            2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la 
            mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle 
            indicate nel comma 1.
            Art. 346
             
            - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità -
            1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una 
            condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono 
            essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad 
            assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, 
            possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.
            Titolo IV: ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
            Art. 347
             
            - Obbligo di riferire la notizia del reato -
            1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza 
            ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi 
            essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, 
            indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali 
            trasmette la relativa documentazione (1).
            2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il 
            domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona 
            nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e 
            di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti 
            per la ricostruzione dei fatti.
            2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista 
            l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono 
            svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è 
            trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento 
            dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini 
            particolari (2).
            3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, 
            comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando 
            sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di 
            reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione 
            orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e 
            la documentazione previste dai commi 1 e 2 (3).
            4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e 
            l'ora in cui ha acquisito la notizia.
            (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 
            giugno 1992, n. 306.
            (2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            (3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306 e successivamente così modificato dall'art. 21, comma 
            2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
            Art. 348
             
            - Assicurazione delle fonti di prova -
            1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, 
            la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate 
            nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla 
            ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (1).
            2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
            a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonchè 
            alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
            b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze 
            rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
            c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
            3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria 
            compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 
            370 e tutte le attività d'indagine che, anche nell'ambito delle 
            direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero 
            sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso 
            assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, 
            informando prontamente il pubblico ministero (2).
            4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito 
            di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che 
            richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone 
            idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
            (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 8 
            giugno 1992, n. 306.
            (2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 8 
            giugno 1992, n. 306.
            Art. 349
             
            - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le 
            indagini e di altre persone -
            1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona 
            nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in 
            grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei 
            fatti.
            2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono 
            svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, 
            rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonchè altri 
            accertamenti.
            3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria 
            invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a 
            dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma 
            dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
            4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi 
            identificare ovvero fornisce generalità o documenti di 
            identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti 
            elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la 
            accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo 
            strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre 
            le dodici ore.
            5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è 
            data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene 
            che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il 
            rilascio della persona accompagnata.
            6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della 
            persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
            Art. 350
             
            - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono 
            svolte le indagini -
            1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità 
            previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le 
            investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le 
            indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma 
            dell'articolo 384.
            2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia 
            giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le 
            indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede 
            a norma dell'articolo 97 comma 3.
            3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria 
            assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà 
            tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al 
            compimento dell'atto.
            4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia 
            giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma 
            dell'articolo 97 comma 4.
            5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia 
            giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere 
            dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se 
            arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie 
            e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle 
            indagini.
            6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del 
            difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 
            5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
            7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni 
            spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le 
            indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel 
            dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3 (1).
            (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, 
            n. 306. Con sentenza n. 259 del 12 giugno 1991, la Corte 
            costituzionale, con riferimento all'analogo testo previgente del 
            presente comma, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
            comma, limitatamente all'inciso "salvo quanto previsto dall'articolo 
            503, comma 3".
            Art. 351
             
            - Altre sommarie informazioni -
            1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone 
            che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si 
            applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362 (1).
            1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un 
            procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato 
            collegato a quello per cui si procede nel caso previsto 
            dall'articolo 371 comma 2, lettera h), procede un ufficiale di 
            polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è 
            avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può 
            nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente 
            avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).
            (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L. 8 
            giugno 1992, n. 306.
            (2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            Art. 352
             
            - Perquisizioni -
            1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali 
            di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale 
            quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino 
            occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere 
            cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un 
            determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle 
            indagini o l'evaso.
            2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che 
            dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la 
            carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno 
            dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una 
            persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria 
            possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se 
            ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono 
            particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un 
            tempestivo decreto di perquisizione.
            3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei 
            limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe 
            pregiudicarne l'esito.
            4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non 
            oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la 
            perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. 
            Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle 
            quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
            Art. 353
             
            - Acquisizione di plichi o di corrispondenza -
            1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati altrimenti 
            chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al 
            pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
            2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie 
            utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che 
            potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di 
            polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico 
            ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata.
            3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o 
            altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il 
            sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia 
            giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al 
            servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore 
            dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non 
            dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
            Art. 354
             
            - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. 
            Sequestro -
            1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le 
            tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato 
            dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del 
            pubblico ministero.
            2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel 
            comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il 
            pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli 
            ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e 
            rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, 
            sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
            3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di 
            polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi 
            sulle persone diversi dalla ispezione personale.
            Art. 355
             
            - Convalida del sequestro e suo riesame -
            1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia 
            giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento 
            e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state 
            sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non 
            oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il 
            sequestro è stato eseguito.
            2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con 
            decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i 
            presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. 
            Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla 
            persona alla quale le cose sono state sequestrate.
            3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti 
            vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale 
            le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla 
            loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla 
            notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato 
            ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, 
            anche nel merito a norma dell'articolo 324.
            4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del 
            provvedimento.
            Art. 356
             
            - Assistenza del difensore -
            1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le 
            indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere 
            preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 
            354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal 
            pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
            Art. 357
             
            - Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria -
            1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee 
            ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività 
            svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di 
            prova.
            2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige 
            verbale dei seguenti atti:
            a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
            b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute 
            dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
            c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (1);
            d) perquisizioni e sequestri;
            e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
            f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti 
            sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per 
            lo svolgimento delle indagini.
            3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria 
            nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.
            4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a 
            disposizione del pubblico ministero.
            5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le 
            denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, 
            il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
            (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            Titolo V: ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
            Art. 358
             
            - Attività di indagine del pubblico ministero -
            1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini 
            indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e 
            circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
            Art. 359
             
            - Consulenti tecnici del pubblico ministero -
            1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi 
            segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione 
            tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare 
            e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
            2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad 
            assistere a singoli atti di indagine.
            Art. 360
             
            - Accertamenti tecnici non ripetibili -
            1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano 
            persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il 
            pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle 
            indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, 
            dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e 
            della facoltà di nominare consulenti tecnici.
            2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
            3. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati 
            hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di 
            partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
            4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona 
            sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente 
            probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli 
            accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere 
            utilmente compiuti.
            5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata 
            dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le 
            condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente 
            disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non 
            possono essere utilizzati nel dibattimento (1)
            (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, 
            n. 306.
            Art. 361
             
            - Individuazione di persone e di cose -
            1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, 
            il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di 
            cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
            2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero 
            sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
            3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata 
            all'individuazione possa subire intimidazione o altra influenza 
            dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico 
            ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.
            Art. 362
             
            - Assunzione di informazioni -
            1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che 
            possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si 
            applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 
            202 e 203 (1).
            (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, 
            n. 306.
            Art. 363
             
            - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso -
            1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma 
            dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti 
            per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, 3 
            e 4.
            2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone 
            imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso 
            previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
            Art. 364
             
            - Nomina e assistenza del difensore -
            1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero 
            a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta 
            alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.
            2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì 
            avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può 
            nominarne uno di fiducia.
            3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza 
            nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento 
            degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve 
            partecipare la persona sottoposta alle indagini.
            4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti 
            indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
            5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di 
            ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o 
            l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può 
            procedere a interrogatorio, ispezione o a confronto anche prima del 
            termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque 
            tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico 
            ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che 
            le tracce o gli altri effetti materiali del reato possono essere 
            alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore 
            d'intervenire.
            6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico 
            ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi 
            della deroga e le modalità dell'avviso.
            7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di 
            approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli 
            atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, 
            osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.
            Art. 365
             
            - Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso -
            1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di 
            perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle 
            indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di 
            fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a 
            norma dell'articolo 97 comma 3.
            2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, 
            fermo quanto previsto dall'articolo 249.
            3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
            Art. 366
             
            - Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori -
            1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli 
            atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai 
            quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella 
            segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo 
            al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli 
            ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato 
            dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente 
            notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento 
            della notificazione.
            2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per 
            gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia 
            ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.
            Art. 367
             
            - Memorie e richieste dei difensori -
            1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà 
            di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
            Art. 368
             
            - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro -
            1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico 
            ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto 
            dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al 
            giudice per le indagini preliminari.
            Art. 369
             
            - Informazione di garanzia -
            1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha 
            diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in 
            piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona 
            sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di 
            garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono 
            violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare 
            la facoltà di nominare un difensore di fiducia (1).
            2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale 
            restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il 
            pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia 
            notificata a norma dell'articolo 151.
            (1) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 agosto 1995, n. 332.
            Art. 370
             
            - Atti diretti e atti delegati -
            1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di 
            indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento 
            di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi 
            compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona 
            sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con 
            l'assistenza necessaria del difensore (1).
            2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria 
            osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
            3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro 
            tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere 
            personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per 
            materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del 
            luogo.
            4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il 
            pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di 
            procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello 
            svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai 
            fini delle indagini.
            (1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, 
            n. 306.
            Art. 371
             
            - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero -
            1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a 
            indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, 
            economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini 
            provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchè alla 
            comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia 
            giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al 
            compimento di specifici atti.
            2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si 
            considerano collegate:
            a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ovvero 
            si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une 
            delle altre (1);
            b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla 
            prova di una altro reato o di un'altra circostanza;
            c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa 
            fonte.
            3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle 
            indagini non ha effetto sulla competenza.
            (1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 
            367.
            Art. 372
             
            - Avocazione delle indagini -
            1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con 
            decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie 
            informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
            a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del 
            magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva 
            sostituzione;
            b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di 
            provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per 
            le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), 
            b), d), e).
            1 bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le 
            necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, 
            l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei 
            delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonchè dei 
            delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 
            416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività 
            delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, 
            trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il 
            coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e 
            non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o 
            promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri 
            procuratori generali interessati (1).
            (1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 settembre 1991, n. 
            292.
            Art. 373
             
            - Documentazione degli atti -
            1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto 
            verbale:
            a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate 
            oralmente;
            b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta 
            alle indagini;
            c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
            d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362 
(1);
            d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (2);
            e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.
            2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III 
            del libro II.
            3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, 
            diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante 
            la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si 
            tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, 
            mediante le annotazioni ritenute necessarie.
            4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero 
            immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da 
            indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione 
            contestuale.
            5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione 
            relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso 
            l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla 
            polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.
            6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede 
            l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il 
            pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.
            (1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            (2) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 
            306.
            Art. 374
             
            - Presentazione spontanea -
            1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha 
            facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare 
            dichiarazioni.
            2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta 
            spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto 
            così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale 
            ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 
            e 364.
            3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di 
            misure cautelari.
            Art. 375
             
            - Invito a presentarsi -
            1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini 
            a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la 
            presenza.
            2. L'invito a presentarsi contiene:
            a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a 
            identificare la persona sottoposta alle indagini;
            b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonchè l'autorità 
            davanti alla quale la persona deve presentarsi;
            c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
            d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma 
            dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata 
            presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
            3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito 
            contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta 
            dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre 
            contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, 
            l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento 
            che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato (1).
            4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di 
            quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di 
            urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, 
            purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire.
            (1) Periodo aggiunto dall'art. 26, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
            Art. 376
             
            - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a 
            confronto -
            1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o 
            confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico 
            ministero su autorizzazione del giudice.
            Art. 377
             
            - Citazioni di persone informate sui fatti -
            1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando 
            deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona 
            offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai 
            fini delle indagini.
            2. Il decreto contiene:
            a) le generalità della persona;
            b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonchè l'autorità 
            davanti alla quale la persona deve presentarsi;
            c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma 
            dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata 
            comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
            3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione 
            del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose 
            sequestrate.
            Art. 378
             
            - Poteri coercitivi del pubblico ministero -
            1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i 
            poteri indicati nell'articolo 131.
            Titolo VI: ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
            Art. 379
             
            - Determinazione della pena -
            1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è 
            determinata a norma dell'articolo 278.
            Art. 380
             
            - Arresto obbligatorio in flagranza -
            1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono 
            all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non 
            colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la 
            pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 
            cinque anni e nel massimo a venti anni.
            2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli 
            agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è 
            colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, 
            consumati o tentati:
            a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I 
            del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della 
            reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a 
            dieci anni;
            b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 
            del codice penale;
            c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del 
            libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della 
            reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci 
            anni;
            d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del 
            codice penale;
            e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante 
            prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna 
            delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 
            numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
            f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e 
            di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
            g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, 
            messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o 
            aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, 
            di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da 
            sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della 
            legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
            h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a 
            norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del 
            Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che 
            ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo 
            (2);
            i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione 
            dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena 
            della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel 
            massimo a dieci anni;
            l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione 
            delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 
            gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare 
            previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle 
            associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 
            2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, 
            associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, 
            della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
            l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e 
            organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista 
            dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
            m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione 
            della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 
            e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione 
            di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), 
            b), c), d), f), g), i) del presente comma.
            3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in 
            flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con 
            dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia 
            giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di 
            rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
            (1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera 
            nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per 
            il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, 
            numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza 
            attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.
            (1 bis) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, 
            n. 152.
            (2) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247.
            (3) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lett. a) , D.L. 8 
            giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'art. 6, comma 2 bis, D.L. 
            26 aprile 1993, n. 122.
            (4) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            Art. 381
             
            - Arresto facoltativo in flagranza -
            1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà 
            di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non 
            colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la 
            pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un 
            delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della 
            reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
            2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì 
            facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei 
            seguenti delitti:
            a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto 
            dall'articolo 316 del codice penale;
            b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista 
            dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
            c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo 
            336 comma 2 del codice penale (1);
            d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze 
            alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice 
            penale;
            e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice 
            penale;
            f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
            g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
            h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del 
            codice penale;
            i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
            l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice 
            penale;
            m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti 
            previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 
            110.
            3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in 
            flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche 
            con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di 
            polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara 
            di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in 
            libertà.
            4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede 
            all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla 
            gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta 
            dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
            4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire 
            informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per 
            reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di 
            fornirle (2).
            (1) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
            12.
            (2) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.
            Art. 382
             
            - Stato di flagranza -
            1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere 
            il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia 
            giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è 
            sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia 
            commesso il reato immediatamente prima.
            2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non 
            è cessata la permanenza.
            Art. 383
             
            - Facoltà di arresto da parte dei privati -
            1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a 
            procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti 
            perseguibili di ufficio.
            2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo 
            consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla 
            polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne 
            rilascia copia.
            Art. 384
             
            - Fermo di indiziato di delitto -
            1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici 
            elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico 
            ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un 
            delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o 
            della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel 
            massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da 
            guerra e gli esplosivi.
            2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero 
            abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli 
            agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria 
            iniziativa.
            3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria 
            iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato 
            ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il 
            pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia 
            possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento 
            del pubblico ministero.
            Art. 385
             
            - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze -
            1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle 
            circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto 
            nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
            legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
            Art. 386
             
            - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo -
            1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno 
            eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, 
            ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove 
            l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato 
            o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
            2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di 
            polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia 
            eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal 
            pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
            3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, 
            gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono 
            l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al 
            più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal 
            fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, 
            salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il 
            verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, 
            l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il 
            fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno 
            determinato.
            4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono 
            l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero 
            mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del 
            luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
            5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato 
            sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 
            284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, 
            presso altra casa circondariale o mandamentale (1).
            6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il 
            verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se 
            diverso da quello indicato nel comma 1.
            7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i 
            termini previsti dal comma 3 (2).
            (1) Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 agosto 1995, n. 332.
            (2) Articolo modificato dall'art. 23, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 
12.
            Art. 387
             
            - Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari -
            1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del 
            fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto 
            arresto o fermo.
            Art. 388
             
            - Interrogatorio dell'arrestato o del fermato -
            1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio 
            dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore 
            di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore d'ufficio.
            2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste 
            dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il 
            fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno 
            determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a 
            suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le 
            fonti.
            Art. 389
             
            - Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato -
            1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per 
            errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la 
            misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli 
            articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone 
            con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto 
            immediatamente in libertà.
            2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del 
            pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, 
            che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto 
            o il fermo è stato eseguito.
            Art. 390
             
            - Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo -
            1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico 
            ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione 
            dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per 
            le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove 
            l'arresto o il fermo è stato eseguito.
            2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque 
            entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, 
            al pubblico ministero e al difensore.
            3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero 
            non osserva le prescrizioni del comma 1.
            3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette 
            al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla 
            libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (1).
            (1) Comma aggiunto dall'art. 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
            Art. 391
             
            - Udienza di convalida -
            1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la 
            partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del 
fermato.
            2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o 
            non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 
4.
            3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto 
            o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà 
            personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio 
            dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si 
            sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
            4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente 
            eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 
            386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con 
            ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il 
            pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre 
            ricorso per cassazione.
            5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste 
            dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste 
            dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura 
            coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato 
            eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, 
            l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti 
            previsti dall'articolo 280.
            6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con 
            ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
            7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono 
            pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che 
            hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in 
            udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate 
            all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per 
            l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza 
            ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo 
            cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è 
            pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento 
            in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del 
            giudice (1).
            (1) Articolo così modificato dall'art. 25, D. Lgs. 14 gennaio 1991, 
            n. 12.
            Titolo VII: INCIDENTE PROBATORIO
            Art. 392
             
            - Casi -
            1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la 
            persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si 
            proceda con incidente probatorio:
            a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è 
            fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata 
            nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
            b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti 
            e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia 
            esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di 
            altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;
            c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti 
            concernenti la responsabilità di altri (1);
            d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (1);
            e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al 
            pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando 
            ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
            f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda 
            una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a 
            modificazione non evitabile;
            g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non 
            consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
            1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 
            609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il 
            pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono 
            chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione 
            della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di 
            fuori delle ipotesi previste dal comma 1 (2).
            2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini 
            possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel 
            dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 
            sessanta giorni.
            La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, nella parte 
            in cui non consente che nei casi previsti dal presente articolo, 
            l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche 
            nella fase dell'udienza preliminare.
            (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 7 agosto 1997, 
            n. 267.
            (2) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, 
            n. 66.
            Art. 393
             
            - Richiesta -
            1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione 
            delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per 
            l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e 
            indica:
            a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le 
            ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
            b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti 
            oggetto della prova;
            c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova 
            non rinviabile al dibattimento.
            2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i 
            difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b - 
            , la persona offesa e il suo difensore.
            2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 
            392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di 
            indagine compiuti (1).
            3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di 
            inammissibilità.
            4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini 
            possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari 
            ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice 
            provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo 
            indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la 
            richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere 
            formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il 
            termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione 
            dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso 
            comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
            La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, 
            nella parte in cui non consente che nei casi previsti dall'art. 392 
            cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed 
            eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.
            (1) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 15 febbraio 1996, 
            n. 66.
            Art. 394
             
            - Richiesta della persona offesa -
            1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di 
            promuovere un incidente probatorio.
            2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia 
            decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
            Art. 395
             
            - Presentazione e notificazione della richiesta -
            1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella 
            cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a 
            eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha 
            proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone 
            indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b - . La prova della 
            notificazione è depositata in cancelleria.
            Art. 396
             
            - Deduzioni -
            1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico 
            ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare 
            deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, 
            depositare cose, produrre documenti nonchè indicare altri fatti che 
            debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a 
            norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
            2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle 
            indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza 
            ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La 
            persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre 
            copia delle deduzioni da altri presentate.
            Art. 397
             
            - Differimento dell'incidente probatorio -
            1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il 
            differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona 
            sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe 
            uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è 
            consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
            2. La richiesta di differimento è presentata a pena di 
            inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine 
            previsto dall'articolo 396 comma 1 e indica:
            a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente 
            probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
            b) il termine del differimento richiesto.
            3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta 
            di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con 
            la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di 
            differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è 
            immediatamente comunicata al pubblico ministero.
            4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa 
            l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine 
            strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di 
            indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L'ordinanza è 
            immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per 
            estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). 
            La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate 
            all'udienza.
            Art. 398
             
            - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio -
            1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e 
            comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 
            comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, 
            dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente 
            probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è 
            immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle 
            persone interessate.
            2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
            a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle 
            deduzioni;
            b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate 
            sulla base della richiesta e delle deduzioni;
            c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza 
            non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
            3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, 
            alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del 
            luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due 
            giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due 
            giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre 
            copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello 
            stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero (1).
            3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle 
            parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi 
            dell'articolo 393, comma 2-bis (2).
            4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono 
            assegnati alla medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.
            5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non 
            può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, 
            quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del 
            luogo dove la prova deve essere assunta.
            5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste 
            dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice 
            penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione 
            della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui 
            al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari 
            attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le 
            esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine 
            l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, 
            avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di 
            assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. 
            Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate 
            integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
            Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione 
            o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia 
            ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto 
            verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è 
            disposta solo se richiesta dalle parti (3).
            (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 7 agosto 1997, n. 
            267.
            (2) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, 
            n. 66.
            (3) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L. 15 febbraio 1996, 
            n. 66.
            Art. 399
             
            - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini -
            1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è 
            necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente 
            probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il 
            giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
            Art. 400
             
            - Provvedimenti per i casi di urgenza -
            1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile 
            procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone 
            con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli 
            precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
            Art. 401
             
            - Udienza -
            1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione 
            necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona 
            sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il 
            difensore della persona offesa.
            2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona 
            sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma 
            dell'articolo 97 comma 4.
            3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno 
            diritto di assistere all'incidente probatorio quando si debba 
            esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono 
            assistere previa autorizzazione del giudice.
            4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi 
            provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e fondatezza 
            della richiesta.
            5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. 
            Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di 
            rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
            6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere 
            l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da 
            quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in 
            ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali 
            soggetti.
            7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima 
            udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non 
            festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda 
            un termine maggiore.
            8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente 
            probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno 
            diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
            Art. 402
             
            - Estensione dell'incidente probatorio -
            1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta 
            alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle 
            dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne 
            ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma 
            dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo 
            strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La 
            richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della 
            prova.
            Art. 403
             
            - Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio -
            1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono 
            utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori 
            hanno partecipato alla loro assunzione.
            1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei 
            confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente 
            probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha 
            partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano 
            emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile 
            (1).
            (1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.
            Art. 404
             
            - Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte 
            civile -
            1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con 
            incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato 
            posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti 
            dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta 
            accettazione anche tacita.
            Titolo VIII: CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
            Art. 405
             
            - Inizio dell'azione penale. Forme e termini -
            1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere 
            l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, 
            nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero 
            con richiesta di rinvio a giudizio.
            2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei 
            mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito 
            il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine 
            è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati 
            nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (1).
            3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di 
            procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste 
            pervengono al pubblico ministero.
            4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del 
            termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui 
            l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.
            (1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, 
            n. 306.
            Art. 406
             
            - Proroga del termine -
            1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al 
            giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto 
            dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia 
            di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano (1).
            2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico 
            ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero 
            di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine 
prorogato.
            2 bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un 
            tempo non superiore a sei mesi.
            3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con 
            l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni 
            dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchè 
            alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o 
            successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere 
            esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla 
            scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
            4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa 
            in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei 
            difensori.
            5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere 
            la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 
            secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e 
            ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona 
            sottoposta alle indagini nonchè, nella ipotesi prevista dal comma 3, 
            alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme 
            previste dall'articolo 127.
            5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si 
            procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 
            bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci 
            giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al 
            pubblico ministero.
            6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice 
            autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le 
            indagini.
            7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, 
            se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un 
            termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle 
            richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
            8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della 
            richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento 
            del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di 
            provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza 
            del termine originariamente previsto per le indagini. (2).
            (1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost., con 
            riferimento all'analogo testo previgente del presente comma, ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in 
            cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le 
            indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
            (2) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            Art. 407
             
            - Termini di durata massima delle indagini preliminari -
            1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle 
            indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
            2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini 
            preliminari riguardano:
            a) i delitti appresso indicati:
            1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice 
            penale;
            2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo 
            comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
            3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
            dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare 
            l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
            4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione 
            dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la 
            pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel 
            massimo a dieci anni;
            5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, 
            messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o 
            aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, 
            di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo 
            escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 
            aprile 1975, n. 110;
            6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi 
            aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico 
            delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
            psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
            tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della 
            Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
            7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui 
            è obbligatorio l'arresto in flagranza (1);
            b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le 
            investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati 
            ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di 
            persone offese;
            c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
            d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento 
            tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 (2).
            3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione 
            penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge 
            o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la 
            scadenza del termine non possono essere utilizzati.
            (1) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, L. 8 agosto 1995, 
            n. 332.
            (2) Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 
            306.
            Art. 408
             
            - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 
            -
            1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico 
            ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice 
            richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il 
            fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa 
            alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al 
            giudice per le indagini preliminari.
            2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico 
            ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o 
            successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere 
            essere informata circa l'eventuale archiviazione.
            3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la 
            persona offesa può prendere visione degli atti e presentare 
            opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini 
            preliminari.
            Art. 409
             
            - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione -
            1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista 
            dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di 
            archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al 
            pubblico ministero.
            2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data 
            dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico 
            ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona 
            offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste 
            dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano 
            depositati in cancelleria.
            3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione 
            al procuratore generale presso la corte di appello.
            4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie 
            ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, 
            fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
            5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non 
            accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, 
            entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. 
            Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice 
            fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto 
            applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
            6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo 
            nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
            Art. 410
             
            - Opposizione alla richiesta di archiviazione -
            1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona 
            offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari 
            indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione 
            suppletiva e i relativi elementi di prova.
            2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è 
            infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e 
            restituisce gli atti al pubblico ministero.
            3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma 
            dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone 
            offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
            Art. 411
             
            - Altri casi di archiviazione -
            1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche 
            quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il 
            reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come 
reato.
            Art. 412
             
            - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio 
            dell'azione penale -
            1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con 
            decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il 
            pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede 
            l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal 
            giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari 
            indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal 
            decreto di avocazione.
            2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a 
            seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.
            Art. 413
             
            - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona 
            offesa dal reato -
            1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato 
            può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a 
            norma dell'articolo 412 comma 1.
            2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini 
            preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta 
            giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
            Art. 414
             
            - Riapertura delle indagini -
            1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli 
            articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la 
            riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero 
            motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
            2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico 
            ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
            Art. 415
             
            - Reato commesso da persone ignote -
            1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro 
            sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, 
            presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di 
            autorizzazione a proseguire le indagini.
            2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di 
            autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia 
            decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se 
            ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, 
            ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie 
            di reato.
            Titolo IX: UDIENZA PRELIMINARE
            Art. 416
             
            - Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
            1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico 
            ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a 
            giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per 
            rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3 (1).
            2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia 
            di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i 
            verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini 
            preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono 
            allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
            (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 16 luglio 1997, 
            n. 234.
            Art. 417
             
            - Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio -
            1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
            a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che 
            valgono a identificarlo nonchè le generalità della persona offesa 
            dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
            b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di 
            quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, 
            con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
            c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
            d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il 
            giudizio;Errore. Non è stata trovata alcuna voce d'indice.
            e) la data e la sottoscrizione.
            Art. 418
             
            - Fissazione dell'udienza -
            1. Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa 
            con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di 
            consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è 
            privo di difensore di fiducia.
            2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza 
            non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
            Art. 419
             
            - Atti introduttivi -
            1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, 
            della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso 
            del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di 
            rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
            2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato 
            al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di 
            prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma 
            dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre 
            documenti.
            3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre 
            l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini 
            eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
            4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima 
            della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la 
            citazione del responsabile civile e della persona civilmente 
            obbligata per la pena pecuniaria.
            5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il 
            giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, 
            personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni 
            prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al 
            pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura 
            dell'imputato.
            6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di 
            giudizio immediato.
            7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
            Art. 420
             
            - Costituzione delle parti -
            1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione 
            necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
            2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione 
            delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, 
            delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la 
nullità.
            3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede 
            a norma dell'articolo 97 comma 4.
            4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le 
            condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il 
            giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato 
            avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della 
            nuova udienza è comunicata ai presenti.
            5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma 
            riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
            (1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, 
            ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 
            nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" 
            anzichè "di regola".
            Art. 421
             
            - Discussione -
            1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, 
            il giudice dichiara aperta la discussione.
            2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle 
            indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la 
            richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può chiedere di essere 
            sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le 
            disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il 
            giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste 
            dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i 
            difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona 
            civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che 
            espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori 
            possono replicare una sola volta (1).
            3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le 
            rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo 
            trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonchè gli atti e i 
            documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
            4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, 
            dichiara chiusa la discussione.
            (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 7 agosto 1997, n. 
            267.
            Art. 422
             
            - Sommarie informazioni ai fini della decisione -
            1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il 
            giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi 
            nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori 
            informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i 
            difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di 
            testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone 
            indicate nell'articolo 210.
            2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o 
            dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la 
            decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a 
            giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre 
            parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai 
            fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
            3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto 
            all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli 
            articoli 64 e 65.
            4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o 
            l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di 
            ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova 
            udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore 
            generale presso la corte di appello.
            5. L'udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del 
            termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il 
            termine sia già decorso, l'udienza è fissata per una data non 
            posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza.
            6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso 
            l'audizione o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che 
            ne ha fatto richiesta.
            7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 
            sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori 
            possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto 
            dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e 
            i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
            Art. 423
             
            - Modificazione dell'imputazione -
            1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è 
            descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma 
            dell'articolo 12 comma 1 lett. b), o una circostanza aggravante, il 
            pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato 
            presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della 
            imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai 
            fini della contestazione.
            2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato 
            nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba 
            procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il 
            pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
            Art. 424
             
            - Provvedimenti del giudice -
            1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il 
            giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non 
            luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
            2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura 
            equivale a notificazione per le parti presenti.
            3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le 
            parti hanno diritto di ottenerne copia.
            4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei 
            motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede 
            non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
            Art. 425
             
            - Sentenza di non luogo a procedere -
            1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale 
            l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere 
            proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero 
            quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha 
            commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di 
            persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il 
            giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la 
            causa nel dispositivo (1).
            2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
            (1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 aprile 1993, n. 105. Con 
            riferimento al testo previgente, la Corte cost., con sentenza n. 41 
            del 10 febbraio 1993, aveva dichiarato l'illegittimità 
            costituzionale del presente comma nella parte in cui stabiliva che 
            il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando 
            risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.
            Art. 426
             
            - Requisiti della sentenza -
            1. La sentenza contiene:
            a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione 
            dell'autorità che l'ha pronunciata;
            b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che 
            valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti 
            private;
            c) l'imputazione;
            d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la 
            decisione è fondata;
            e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge 
            applicati;
            f) la data e la sottoscrizione del giudice.
            2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta 
            dal presidente del tribunale previa menzione della causa della 
            sostituzione.
            3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la 
            sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi 
            essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del 
            giudice.
            Art. 427
             
            - Condanna del querelante alle spese e ai danni -
            1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della 
            persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perchè il 
            fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice 
            condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento 
            anticipate dallo Stato.
            2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta 
            domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese 
            sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte 
            civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o 
            intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere 
            compensate in tutto o in parte.
            3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a 
            risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne 
            abbiano fatto domanda.
            4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide 
            sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma 
            dell'articolo 424, il querelante, l'imputato e il responsabile 
            civile.
            5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la 
            disposizione dell'articolo 340 comma 4 (1).
            (1) Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993 la Corte costituzionale 
            ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma 
            dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di 
            proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il 
            giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate 
            dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato 
            all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
            Con successiva sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, la Corte 
            costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° 
            comma dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di 
            proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per non 
            aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al 
            pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di 
            qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di 
            querela.
            Art. 428
             
            - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere -
            1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la 
            sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
            a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
            b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il 
            fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
            2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di 
            consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
            3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi 
            di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7.
            4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e 
            l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma 
            dell'articolo 569.
            5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il 
            procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per 
            cassazione.
            6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del 
            procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la 
            sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza 
            di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
            7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non 
            conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere 
            con formula più favorevole all'imputato.
            8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado 
            di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il 
            procuratore generale.
            9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio 
            con le forme previste dall'articolo 611.
            Art. 429
             
            - Decreto che dispone il giudizio -
            1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
            a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che 
            valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti 
            private, con l'indicazione dei difensori;
            b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti 
            identificata;
            c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di 
            quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, 
            con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
            d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse 
            si riferiscono;
            e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il 
            giudizio;
            f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della 
            comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo 
            sarà giudicato in contumacia;
            g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che 
            l'assiste.
            2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo 
            ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti 
            previsti dal comma 1 lettere c - e f - .
            3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve 
            intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
            4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che 
            non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima 
            della data fissata per il giudizio.
            Art. 430
             
            - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero -
            1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il 
            giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al 
            giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di 
            indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la 
            partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
            2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è 
            immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero 
            con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
            Art. 431
             
            - Fascicolo per il dibattimento -
            1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria 
            forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le 
            prescrizioni del giudice, sono raccolti:
            a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e 
            all'esercizio dell'azione civile;
            b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia 
            giudiziaria;
            c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico 
            ministero;
            d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di 
            quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria (1).
            e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri 
            documenti indicati nell'articolo 236;
            f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non 
            debbano essere custoditi altrove.
            (1) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, D.L. 8 giugno 
            1992, n. 306.
            Art. 432
             
            - Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento -
            1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con 
            il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale 
            provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di 
            esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
            Art. 433
             
            - Fascicolo del pubblico ministero -
            1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono 
            trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza 
            preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
            2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, 
            nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel 
            fascicolo formato a norma del comma 1.
            3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la 
            documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di 
            essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al 
            giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
            Titolo X: REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
            Art. 434
             
            - Casi di revoca -
            1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere 
            sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o 
            unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a 
            giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del 
            pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
            Art. 435
             
            - Richiesta di revoca -
            1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove 
            fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono 
            ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio 
            e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
            2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli 
            atti relativi alle nuove fonti di prova.
            3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa 
            un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data 
            dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico 
            ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il 
            procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
            Art. 436
             
            - Provvedimenti del giudice -
            1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
            2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, 
            se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa 
            l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e 
            disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la 
            riapertura delle indagini.
            3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice 
            stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non 
            superiore a sei mesi.
            4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora 
            sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere 
            l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta 
            di rinvio a giudizio.
            Art. 437
             
            - Ricorso per cassazione -
            1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la 
            richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per 
            cassazione.

       
             
             

      Codice di Procedura Penale
       
      Libro sesto
      Parte seconda
      PROCEDIMENTI SPECIALI
      Titolo I: GIUDIZIO ABBREVIATO
      Art. 438
       
      - Presupposti del giudizio abbreviato -
      1. L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il 
      processo si definito nell'udienza preliminare.
      2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli 
      altri casi sono formulati con atto scritto.
      3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di 
      procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme 
      previste dall'articolo 583 comma 3 (1).
      (1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 
      439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, 
      in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene 
      ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare 
      all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo 
      comma, dello stesso codice.
      Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli 
      artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che 
      il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per 
      le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista 
      dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
      Art. 439
       
      - Richiesta di giudizio abbreviato -
      1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di 
      consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data 
      fissata per l'udienza.
      2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso 
      dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a 
      norma degli articoli 421 e 422 (1).
      (1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 
      439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, 
      in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene 
      ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare 
      all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo 
      comma, dello stesso codice.
      Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli 
      artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che 
      il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per 
      le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista 
      dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
      Art. 440
       
      - Provvedimenti del giudice -
      1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone 
      il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito 
      allo stato degli atti.
      2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria 
      almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto 
      dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, 
      dando lettura dell'ordinanza.
      3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine 
      previsto dall'articolo 439 comma 2 (1).
      (1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 
      439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, 
      in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene 
      ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare 
      all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo 
      comma, dello stesso codice.
      Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli 
      artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che 
      il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per 
      le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista 
      dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
      Art. 441
       
      - Svolgimento del giudizio abbreviato -
      1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le 
      disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle 
      degli articoli 422 e 423.
      2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza 
      dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione 
      del rito abbreviato.
      3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica 
      la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
      Art. 442
       
      - Decisione -
      1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 
      529 e seguenti.
      2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di 
      tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è 
      sostituita quella della reclusione di anni trenta (1).
      3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
      4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 (2).
      (1) Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo 
      ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 
      trenta") .
      (2) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte costituzionale ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli 
      artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico 
      ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e 
      nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento 
      concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa 
      applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, 
      secondo comma, dello stesso codice.
      Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli 
      artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in 
      cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che 
      il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per 
      le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista 
      dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
      Art. 443
       
      - Limiti all'appello -
      1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:
      a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una 
      diversa formula;
      b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
      2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a 
      una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena 
      pecuniaria (1).
      3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di 
      condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del 
reato.
      4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 
      599.
      (1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte 
      in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le 
      sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita.
      Titolo II: APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
      Art. 444
       
      - Applicazione della pena su richiesta -
      1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice 
      l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione 
      sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di 
      una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e 
      diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, 
      soli o congiunti a pena pecuniaria.
      2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta 
      e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma 
      dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la 
      qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione 
      delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con 
      sentenza l'applicazione delle pena indicata, enunciando nel dispositivo 
      che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte 
      civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la 
      disposizione dell'articolo 75 comma 3 (1).
      3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla 
      concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il 
      giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere 
      concessa, rigetta la richiesta.
      (1) Con sentenza n. 313 del 2 luglio 1990 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che, ai 
      fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, 
      il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, 
      rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.
      Con successiva sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 la Corte ha dichiarato 
      inoltre l'illegittimità costituzionale del secondo periodo di questo comma 
      nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al 
      pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che 
      ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o 
parziale.
      Art. 445
       
      - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta -
      1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna 
      al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene 
      accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei 
      casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è 
      pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha 
      efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni 
      di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
      2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza 
      concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una 
      contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una 
      contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni 
      effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione 
      sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di 
      una successiva sospensione condizionale della pena.
      Art. 446
       
      - Richiesta di applicazione della pena e consenso -
      1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 
      comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
      grado.
      2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli 
      altri casi sono formulati con atto scritto.
      3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di 
      procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme 
      previste dall'articolo 583 comma 3.
      4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di 
      apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato 
      negato.
      5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della 
      richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
      6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
      Art. 447
       
      - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini 
      preliminari -
      1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una 
      richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra 
      parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la 
      decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la 
      notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il 
      fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del 
giudice.
      2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se 
      compaiono.
      3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto 
      un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e 
      dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del 
      richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o 
      la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del 
      comma 1.
      Art. 448
       
      - Provvedimenti del giudice -
      1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel 
      giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia 
      immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la 
      chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, 
      quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua 
      la pena richiesta dall'imputato.
      2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli 
      altri casi la sentenza è inappellabile.
      3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il 
      giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.
      Titolo III: GIUDIZIO DIRETTISSIMO
      Art. 449
       
      - Casi e modi del giudizio direttissimo -
      1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il 
      pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare 
      direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del 
      dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 
      quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le 
      disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
      2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al 
      pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo 
      quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
      3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
      4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo 
      quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso 
      l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno 
      dall'arresto.
      5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo 
      nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso 
      confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non 
      successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle 
      notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto 
      per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
      6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta 
      connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che 
      giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli 
      altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò 
      pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, 
      prevale in ogni caso il rito ordinario.
      Art. 450
       
      - Instaurazione del giudizio direttissimo -
      1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero 
      fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o 
      in stato di custodia cautelare.
      2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire 
      all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può 
      essere inferiore a tre giorni.
      3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 
      lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il 
      giudizio nonchè la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la 
      disposizione dell'articolo 429 comma 2.
      4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato 
      dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice 
      competente per il giudizio.
      5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero 
      l'avviso della data fissata per il giudizio.
      6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella 
      segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle 
      indagini espletate.
      Art. 451
       
      - Svolgimento del giudizio direttissimo -
      1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli 
      articoli 470 e seguenti.
      2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente 
      da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
      3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare 
      nel dibattimento testimoni senza citazione.
      4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2, 
      contesta l'imputazione all'imputato presente.
      5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio 
      abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
      6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per 
      preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si 
      avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza 
      immediatamente successiva alla scadenza del termine.
      Art. 452
       
      - Trasformazione del rito -
      1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti 
      dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli 
      atti al pubblico ministero.
      2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi 
      consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, 
      dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le 
      disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. 
      Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, 
      indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli 
      elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art. 
      422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 
      e 443 (1).
      (1) Con sentenza n. 183 del 12 aprile 1990 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che il 
      pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione 
      del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le 
      ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, 
      quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il 
      dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione 
      di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
      Titolo IV: GIUDIZIO IMMEDIATO
      Art. 453
       
      - Casi e modi di giudizio immediato -
      1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il 
      giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata 
      interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a 
      seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme 
      indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso 
      di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e 
      che non si tratti di persona irreperibile (1).
      2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta 
      connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che 
      giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli 
      altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò 
      pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, 
      prevale in ogni caso il rito ordinario.
      3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 
      comma 5.
      (1) Comma così sostituito dall'art. 27, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
      Art. 454
       
      - Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
      1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel 
      registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la 
      richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le 
      indagini preliminari.
      2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di 
      reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali 
      degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il 
      corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, 
      qualora non debbano essere custoditi altrove.
      Art. 455
       
      - Decisione sulla richiesta di giudizio immediato -
      1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il 
      giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione 
      degli atti al pubblico ministero.
      Art. 456
       
      - Decreto di giudizio immediato -
      1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le 
      disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
      2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il 
      giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 
      444.
      3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato 
      e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il 
      giudizio.
      4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata 
      la richiesta del pubblico ministero.
      5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per 
      il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
      Art. 457
       
      - Trasmissione degli atti -
      1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che 
      dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a 
      norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
      2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono 
      restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 
      433 comma 2.
      Art. 458
       
      - Richiesta di giudizio abbreviato -
      1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato 
      depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la 
      richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, 
      entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. 
      Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione 
      della richiesta per esprimere il proprio consenso.
      2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il 
      proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso 
      almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al 
      difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni 
      previste dagli articoli 441, 442 e 443.
      3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il 
      giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 
      419 comma 5 (1).
      (1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente 
      articolo nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso 
      di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non 
      prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene 
      ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare 
      all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo 
      comma, dello stesso codice.
      Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha 
      dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
      l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente 
      articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del 
      dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato 
      degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la 
      riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso 
      codice.
      Titolo V: PROCEDIMENTO PER DECRETO
      Art. 459
       
      - Casi di procedimento per decreto -
      1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico 
      ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena 
      pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, può 
      presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla 
      data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è 
      iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del 
      fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, 
      indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria (1).
      2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita 
      sino alla metà rispetto al minimo edittale.
      3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare 
      sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli 
      atti al pubblico ministero.
      4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità 
      di applicare una misura di sicurezza personale.
      (1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
      Art. 460
       
      - Requisiti del decreto di condanna -
      1. Il decreto di condanna contiene:
      a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che 
      valgano a identificarlo nonchè, quando occorre, quelle della persona 
      civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
      b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di 
      legge violate;
      c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è 
      fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della 
      pena al di sotto del minimo edittale;
      d) il dispositivo;
      e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena 
      pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla 
      notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante 
      l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o 
      l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;
      f ) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la 
      pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene 
      esecutivo;
      g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena 
      pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
      h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo 
      assiste.
      2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura 
      richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale 
      diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; pone a 
      carico del condannato le spese del procedimento; ordina la confisca o la 
      restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale 
      della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito 
      a richiesta privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice 
      penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente 
      obbligata per la pena pecuniaria.
      3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata 
      con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente 
      obbligata per la pena pecuniaria.
      4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità 
      dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e 
      restituisce gli atti al pubblico ministero.
      5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha 
      efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
      Art. 461
       
      - Opposizione -
      1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, 
      l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, 
      personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono 
      proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del 
      giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella 
      cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l'opponente.
      2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di 
      inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo 
      e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, 
      nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
      3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha 
      emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio 
      abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
      4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, 
      quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
      5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, 
      il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
      6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso 
      per cassazione.
      Art. 462
       
      - Restituzione nel termine per proporre opposizione -
      1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 
      sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 
      175.
      Art. 463
       
      - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati -
      1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più 
      persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro 
      che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente 
      all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con 
      pronuncia irrevocabile.
      2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona 
      civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono 
      anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
      Art. 464
       
      - Giudizio conseguente all'opposizione -
      1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette 
      decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l'opponente ha 
      chiesto il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma 
      dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale 
      il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la 
      richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura 
      dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso 
      nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di 
      opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio 
      immediato (1) .
      2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale 
      all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i 
      provvedimenti a norma del comma 1.
      3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto 
      penale di condanna.
      4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più 
      grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già 
      concessi.
      5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto non 
      sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in 
      presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di 
      condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non 
      hanno proposto opposizione.
      (1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 la Corte cost. ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non 
      prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad 
      enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, 
      quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del 
      pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena 
      contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
      Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha 
      dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
      l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non 
      prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il 
      processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le 
      indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista 
      dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

 
       
            Codice di Procedura Penale
             
            Libro ottavo
            Parte seconda
            PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
            Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
            Art. 549
             
            - Norme applicabili al procedimento davanti al pretore -
            1. Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è 
            previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le 
            norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto 
            applicabili.
            Art. 550
             
            - Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore -
            1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al 
pretore:
            a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
            b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura 
            circondariale;
            c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.
            Titolo II: INDAGINI PRELIMINARI
            Art. 551
             
            - Incidente probatorio -
            1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la 
            persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si 
            proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall'articolo 
392.
            2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle 
            indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di 
            citazione a giudizio a norma dell'articolo 555.
            3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di 
            promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 
            dell'articolo 394.
            Art. 552
             
            - Provvedimenti del giudice -
            1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se 
            non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con 
            ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il 
            luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è 
            comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona 
            sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno 
            due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova.
            2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere 
            con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella 
            misura necessaria.
            3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
            Art. 553
             
            - Termini di durata delle indagini preliminari -
            1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i 
            termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
            2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni 
            dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede 
            in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza 
            intervento del pubblico ministero e dei difensori (1).
            3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si 
            osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3 (2).
            (1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost. ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella 
            parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per 
            le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine 
            stesso.
            (2) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
            Art. 554
             
            - Chiusura delle indagini preliminari -
            1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al 
            giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o 
            di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a 
            giudizio.
            2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, 
            restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo 
            che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli 
            adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L'ordinanza è 
            comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si 
            applicano le disposizioni dell'articolo 412 (1).
            3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la 
            formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il 
            termine previsto dall'articolo 553 comma 1.
            4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico 
            ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la 
            documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 
            2.
            (1) Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 la Corte cost. ha 
            dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella 
            parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di 
            archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il 
            giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, 
            se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza 
            al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il 
            loro compimento.
            Titolo III: ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO
            Art. 555
             
            - Decreto di citazione a giudizio -
            1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
            a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che 
            valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti 
            private, con l'indicazione dei difensori;
            b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
            c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di 
            quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, 
            con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
            d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè del 
            luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento 
            all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
            e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può 
            chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico 
            ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio 
            abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 
            444 ovvero presentare domanda di oblazione;
            f ) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di 
            fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio;
            g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è 
            depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e 
            i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne 
            copia;
            h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e 
            dell'ausiliario che lo assiste.
            2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi 
            per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, 
            ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se 
            manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti 
            dal comma 1 lettere c), d), f) (1).
            3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno 
            quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
            (1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1995, n. 497, 
            ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 
            nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a 
            giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito 
            previsto dal comma 1, lett. e). Successivamente il comma è stato 
            così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 16 luglio 1997, n. 234.
            Art. 556
             
            - Consenso anticipato del pubblico ministero -
            1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al 
            giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma 
            dell'articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito per il 
            quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre l'imputato che 
            può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro 
            quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata 
            richiesta, deve comparire all'udienza fissata per il giudizio nel 
            decreto di citazione.
            2. Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal 
            comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le 
            indagini preliminari e avvisa l'imputato e il suo difensore della 
            data fissata per l'udienza. L'avviso è notificato a cura del 
            pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima 
            della data fissata per l'udienza.
            Art. 557
             
            - Richiesta di definizione anticipata del procedimento -
            1. Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e 
            - l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di 
            applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero domanda di 
            oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro 
            cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al 
            giudice per le indagini preliminari a norma dell'articolo 556 comma 
            2.
            Art. 558
             
            - Trasmissione degli atti al pretore -
            1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e 
            - e 556 comma 1 l'imputato non presenta richiesta di definizione 
            anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non 
            presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo 
            per il dibattimento, lo trasmette al pretore unitamente al decreto 
            di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.
            2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque 
            giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di 
            citazione.
            3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista 
            dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 
567.
            Art. 559
             
            - Atti urgenti -
            1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere 
            gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure 
            cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il 
            dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558 
            comma 1.
            Titolo IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
            Art. 560
             
            - Giudizio abbreviato -
            1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di 
            quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, 
            l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.
            2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, 
            il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il 
            consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli 
            atti al giudice per le indagini preliminari.
            3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni 
            previste dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), 
            nonchè l'indicazione del giudice per le indagini preliminari 
            competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della 
            comparizione.
            4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona 
            offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. 
            Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell'imputato 
            avviso della data dell'udienza.
            Art. 561
             
            - Udienza per il giudizio abbreviato -
            1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 
            420.
            2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. 
            Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e 
            illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti 
            nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4.
            3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, 
            provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza può essere 
            proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.
            Art. 562
             
            - Trasformazione del rito -
            1. Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere 
            decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico 
            ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di 
            citazione a giudizio fissando l'udienza davanti al pretore per una 
            data non successiva a venti giorni da quella della restituzione 
            degli atti.
            2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste 
            dall'articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g).
            3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti 
            presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno 
            cinque giorni prima della data dell'udienza.
            Art. 563
             
            - Applicazione della pena su richiesta -
            1. Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione 
            di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del 
            tribunale, in quanto applicabili.
            2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, 
            il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o 
            dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette 
            gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data 
            dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza è 
            notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa 
            almeno cinque giorni prima.
            3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su 
            richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma 
            dell'articolo 562.
            4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto 
            dall'articolo 555 comma 1 lettera e - , è competente a decidere il 
            pretore del dibattimento.
            Art. 564
             
            - Tentativo di conciliazione -
            1. In casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, 
            anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il 
            querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di 
            verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il 
            querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi 
            assistere dai difensori.
            Art. 565
             
            - Procedimento per decreto -
            1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i 
            reati di competenza del tribunale.
            2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di 
            emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio 
            abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
            Art. 566
             
            - Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo -
            1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno 
            eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna 
            l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la 
            convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base 
            dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso 
            citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il 
            difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a 
            norma dell'articolo 97 comma 3.
            2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti 
            di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno 
            avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e 
            presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro 
            quar